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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15/05/2025 alle ore 11.30, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. CASTELLANI SARA Parte_1
Per compare l'avv. DE BENEDETTI TRoparte_1
FRANCESCO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria , come da nota scritta del 12.3.2024, deposita sentenza Corte di Appello Firenze n. 499 del 14.3.2025 inerente una controversia analoga a quella di specie.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da comparsa di costituzione e da nota scritta del 5.3.2024.
Le parti discutono la causa anche riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2023 promossa da:
(c.f. ) con gli avv.ti CASTELLANI Sara (c.f. Parte_1 C.F._1
e MARI Gaetano (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE ATTRICE
contro
) (c.f. ), con gli avv.ti TRoparte_2 TRoparte_3 P.IVA_1
DE ANGELIS Carmen Tiziana (c.f. e DE BENEDETTI Francesco (c.f. C.F._4
) C.F._5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta sono infondate e, pertanto, non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è opportuno inquadrare la complessa fattispecie negoziale per cui è causa.
Il rapporto derivante dal “contratto di risparmio edilizio” è un particolare tipo di mutuo immobiliare di derivazione tedesca articolato in due fasi: una fase di accumulo, nella quale tramite versamenti rateali il cliente deposita presso la banca un capitale predeterminato e remunerato ad un tasso di interesse prefissato
(nella specie 1%) finalizzato al conseguimento del mutuo dell'importo richiesto;
una seconda fase, detta di assegnazione, al raggiungimento di un determinato ammontare di risparmio accumulato, in cui la banca mette la somma depositata a disposizione del cliente, impegnandosi a concedere a richiesta di quest'ultimo,
pagina 2 di 10 un mutuo, c.d. mutuo di assegnazione, per l'acquisto di un immobile, per un importo pari alla differenza tra la somma complessiva definita al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il “risparmio accumulato”; l'erogazione del mutuo definitivo avviene con il verificarsi della condizione ovvero con il raggiungimento dell'assegnazione. Può essere, poi, stipulato un ulteriore contratto attraverso il quale il risparmiatore ottiene la disponibilità immediata della somma necessaria all'acquisto del compendio immobiliare;
si tratta di un prestito personale garantito da ipoteca, denominato “mutuo immediato” che è distinto dagli altri contratti ma ad essi collegato in quanto è destinato ad essere estinto per mezzo della provvista erogata con il mutuo di assegnazione. Quindi, esiste una prima fase in cui il cliente si impegna ad effettuare versamenti mensili al fine di accumulare il risparmio per l'acquisto dell'immobile; se poi il cliente
(come nel caso di specie) desidera un prefinanziamento immediato, in quanto intende acquistare l'immobile prima del completamento del piano di accumulo, gli viene concesso un c.d. “mutuo immediato” senza ammortamento e, quando il mutuo ipotecario, c.d. “mutuo di assegnazione”, viene concesso, l'importo accumulato con il risparmio edilizio va ad abbattere il debito residuo.
Nel caso di specie, dall'esame della produzione documentale versata in atti, risulta che l'attore abbia sottoscritto con la i seguenti atti: TRoparte_2
- contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione n. 32537599-01, dell'importo di €
138.000,00, concluso in virtù di richiesta del 14.2.2009 e successiva accettazione a mezzo di comunicazione inviata dalla n data 23.3.2009; TRoparte_2
- contratto di finanziamento, denominato mutuo immediato, recante n. 32537599-51, dell'importo di €
138.000,00, in data 21.4.2009, per la concessione di un prestito personale, garantito da ipoteca;
- assenso unilaterale ad iscrizione di ipoteca a garanzia del finanziamento, a rogito del Notaio dr.ssa del 19.5.2009. Per_1
L'attore ha poi stipulato con la banca, in data 5.11.2010, un nuovo contratto di risparmio edilizio n.
32537599-02 per l'importo di € 10.000,00 senza ulteriore richiesta di mutuo immediato ed ha rinegoziato per due volte il tasso di interesse del mutuo immediato nonché, a fronte di mancati versamenti, negoziato un piano di rientro con la società incaricata dalla del recupero crediti. TRoparte_2
Orbene, in primo luogo, il sig. ha eccepito la nullità del contratto di risparmio edilizio per Parte_1 difetto di sottoscrizione e, quindi, per mancanza del requisito di forma prescritto dalla legge, con conseguente nullità del contratto di mutuo fondiario, trattandosi di negozi collegati.
Tale doglianza deve essere censurata.
L'art. 117 TUB prevede al comma 1 che i contratti debbano essere redatti per iscritto ed un esemplare debba essere consegnato ai clienti, al comma 3 che l'inosservanza della forma prescritta determina la nullità del contratto, al comma 4 che nei contratti debbano essere indicati il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, mentre il pagina 3 di 10 comma 6 dispone che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per determinare i tassi di interesse ed ogni altro prezzo e condizione.
La norma in questione risponde all'esigenza di salvaguardare il cliente affinché sia messo in grado di conoscere con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni stabiliti in contratto;
ciò, tuttavia, non preclude alle parti di identificare per relationem le altre condizioni del contratto.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate per effetto di una relatio perfecta. In tal caso l'atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il suddetto rinvio alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante”. Tali clausole, pertanto, non devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e l'unilateralità della predisposizione del suddetto documento viene superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 16439 del 19.6.2019; Cass. civ. n.
8751 del 10.4.2018).
Nel caso in esame nella proposta contrattuale sottoscritta dal sig. ed accettata dalla banca Parte_1 recante n. 32537599-01, il cliente ha dichiarato di aver ricevuto le condizioni generali di contratto, di conoscerle e di accettarle (cfr. doc. n. b, b1, fascicolo parte convenuta); lo stesso dicasi per il secondo contratto di risparmio recante n. 32537599-02 (cfr. doc. h fascicolo parte convenuta).
Le clausole di cui si discute, dunque, hanno efficacia vincolante tra le parti anche se contenute in un atto esterno al documento sottoscritto dall'attore.
Mette conto, peraltro, osservare, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla sottoscrizione dei documenti de quibus, che i contratti firmati solo dal cliente e non anche dall'istituto bancario, la cui accettazione sia pervenuta mediante atto esterno, come nel caso di specie, non sono nulli per difetto di forma, in quanto il consenso dell'intermediario può desumersi per facta concludentia, dovendo il requisito della forma ex art. 1325
c.c., n. 4, essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa (cfr. ex multis, Cass. civ. SU n. 898 del 16.1.2018, Cass. civ. n. 14646 del 6.6.2018).
La sollevata eccezione di nullità dei contratti stipulati per difetto di forma deve, dunque, essere rigettata.
Ulteriore motivo di nullità del contratto di risparmio edilizio e del contratto di mutuo, invocato dalla parte attrice, è costituito dal difetto di causa.
Lamenta l'attore che, rivoltosi all'istituto bancario per concludere un contratto di mutuo al fine di acquistare un'abitazione, la , invece, gli avrebbe imposto la sottoscrizione di una TRoparte_2 proposta di contratto di risparmio edilizio con successiva stipula del mutuo fondiario;
ciò determinerebbe la mancanza della causa quale elemento essenziale dei due contratti e, dunque, la nullità degli stessi “in pagina 4 di 10 quanto ciò che è stato fatto sottoscrivere all'attore non corrisponde di certo al reale assetto di interessi che quest'ultimo mirava a perseguire (ottenere la liquidità per l'acquisto della propria casa)” (cfr. pag. 7 atto di citazione).
La suddetta prospettazione non può essere condivisa.
È ormai principio consolidato che la causa del contratto è il suo scopo pratico, gli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato e della volontà dei contraenti. La causa, infatti, non deve essere confusa con i motivi che hanno indotto le parti alla sottoscrizione.
Nel caso di specie la causa del negozio posto in essere consiste nel fornire liquidità al mutuatario al fine di acquistare l'immobile con la promessa di erogazione di mutuo al raggiungimento del piano di accumulo, secondo lo schema negoziale di cui sopra già si è detto, laddove, invece, i motivi che hanno indotto l'attore ad aderire al suddetto negozio risultano del tutto inconferenti.
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, la banca non ha e non aveva l'obbligo di valutare per il cliente la convenienza o meno dell'operazione posta in essere, ma solamente di fornirgli tutte le informazioni necessarie affinché questi potesse valutare autonomamente se il negozio sottopostogli potesse corrispondere economicamente alle sue esigenze. Spetta, infatti, al cliente, utilizzare l'ordinaria diligenza e valutare preventivamente l'operazione finanziaria che andrà a sottoscrivere raffrontandola, se del caso, con le altre offerte proposte dal mercato.
Il sig. pertanto, avrebbe ben potuto preliminarmente svolgere una siffatta analisi, facendosi Parte_1 assistere da un proprio consulente di fiducia anche alla luce del fatto che si trattava di un meccanismo creditizio più complesso rispetto al classico mutuo con ammortamento.
Peraltro, egli non ha neppure provato una condotta artificiosa o omissiva da parte della tale da Pt_2 indurlo in errore circa il negozio che stava per stipulare.
Risulta agli atti, infatti, che l'istituto bancario ha fornito all'attore tutti i documenti contrattuali e precontrattuali necessari all'intera operazione per cui è causa e che il cliente li ha sottoscritti (cfr. doc. n. b,
b.1, c, d, e, m fascicolo parte convenuta), dichiarando, altresì, nella richiesta di contratto di risparmio edilizio, di aver ricevuto le informazioni relative al mutuo, copia della richiesta e delle condizioni generali e di aver ricevuto, letto e ben compreso le allegate condizioni generali per contratti di risparmio edilizio.
La banca, poi, nel corso del rapporto ha fornito al sig. il quale, peraltro, ha provveduto a Parte_1 chiedere un'ulteriore domanda di risparmio edilizio (cfr. doc. h e i fascicolo parte convenuta), gli estratti conto e i documenti di sintesi relativi ai rapporti posti in essere tra le parti (cfr. doc. n. f, g, j fascicolo parte convenuta).
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che abbia assolto al proprio obbligo TRoparte_2 informativo e che non si possa ravvisare, pertanto, neppure la sollevata annullabilità del contratto per errore ai sensi degli artt. 1427 e 1429 c.c. pagina 5 di 10 Dall'analisi della citata documentazione, infatti, risulta che la stessa sia completa ed esaustiva, in rispetto dei canoni generali di chiarezza e trasparenza, intellegibile nei suoi contenuti, nonché sottoscritta dalle parti, per cui appare infondata la doglianza dell'attore secondo cui vi sarebbe stata violazione del principio di trasparenza nonché dei principi di determinabilità dell'oggetto del contratto, della durata e degli interessi.
Tali elementi, infatti, appaiono tutti esaustivamente indicati direttamente o comunque calcolabili a mezzo di formule matematiche e non sono rimessi alla discrezionalità dell'istituto di credito;
invero, dall'analisi dei contratti si evince che le condizioni economiche sono risultate tutte pattuite per iscritto e disciplinate dai contratti analizzati.
In ordine all'assunta indeterminatezza della data di assegnazione si rileva, poi, che, come correttamente evidenziato dall'istituto bancario, la data di assegnazione è direttamente correlata alla quantità di risparmio accumulato, posto che il cliente può rinviare od anticipare tale data, indicata nel contratto, versando somme minori o maggiori rispetto alle rate stabilite nel piano di accumulo. Peraltro, all'art. 4, n. 2, lettera b delle
Condizioni Generali di TRatto è riportato il meccanismo per determinare la data di assegnazione (cfr. doc. b.1 fascicolo parte convenuta). Invero, il passaggio tra le due fasi dell'operazione, ovvero da quella di
“mutuo immediato – preammortamento - accumulazione del risparmio” alla fase di “assegnazione del contratto di risparmio edilizio - compensazione del risparmio con il maggiore debito per mutuo - ammortamento del debito residuo”, è determinato dal raggiungimento di una predeterminata “cifra di valutazione” calcolata secondo la formula matematica riportata nelle condizioni generali (cfr. art. 4 cit. ) del contratto, che dipende essenzialmente dall'importo mensile previsto per la prima fase e dalla regolarità dell'andamento del piano di risparmio. La presunta indeterminatezza, dunque, dipende esclusivamente dalla condotta del mutuatario nei termini sopra indicati.
Quanto agli interessi, invece, l'attore contesta la vessatorietà della clausola che li determina, sostenendo che
“mentre sulle somme del cd. Risparmio Edilizio la banca ha riconosciuto un interesse attivo lordo del 1%, sulle somme invece messe a disposizione del cliente (mutuo immediato), quest'ultimo deve pagare il tasso fisso nominale del 5,640%. Non si comprende quale possa essere il vantaggio per il cliente di accumulare risparmio ad un tasso così nettamente inferiore a quello viceversa dovuto sulle somme che la banca gli ha messo a disposizione. (…) Risulta quindi evidente come la Banca convenuta, esperta del settore, abbia agito sotto il profilo contrattuale in modo scorretto senza rendere edotta parte attrice del contenuto dell'accordo concluso: evidente la violazione dell'obbligo di trasparenza bancaria dell'istituto bancario. Sulla base del rapporto contrattuale in essere, parte attrice si ritrova a dover far fronte ad un esborso di interessi superiore a quello che avrebbe subito mediante la stipula di un contratto di mutuo senza preammortamento” (cfr. pag. 15 atto di citazione). Invero, come già si è detto, il sig. usando l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto sottoporre ad un perito Parte_1 di sua fiducia il piano prospettatogli dalla banca;
inoltre, sottoscrivendo il contratto, ne ha accettato le condizioni, ivi incluse la clausola determinativa degli interessi.
Ulteriore profilo di nullità per difetto di causa di cui si duole l'attore sarebbe costituito dalla sproporzione pagina 6 di 10 tra le somme mutuate e la capacità di rimborso del cliente.
Sul punto, si richiamano le considerazioni già rese in merito all'ordinaria diligenza che il cliente deve utilizzare al fine di ben valutare l'operazione che andrà a porre in essere, se del caso anche mediante esperti di sua fiducia, non avendo, peraltro, l'istituto bancario l'obbligo di valutare in luogo del cliente se per questi l'operazione finanziaria sia conveniente o meno.
Si duole, ancora l'attore, che nel contratto di mutuo fondiario e nel relativo documento di sintesi sarebbe stato indicato erroneamente un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) difforme rispetto a quello effettivo, fornendo, quindi, al mutuatario un'errata misura del costo complessivo del credito;
ciò comporterebbe l'inapplicabilità del tasso di interesse applicato con la necessaria sua sostituzione con i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
Va preliminarmente osservato, a prescindere dalla correttezza o meno del dato indicato nella consulenza di parte, che l'ISC è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia. Tale indice ha lo scopo, dunque, di consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza,
“l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ. n. 25199 del 19.9.2024).
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista Pt_3 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6
TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
L'unico rimedio, pertanto, a cui può ricorrere il mutuatario è di natura risarcitoria, posto che l'errata Pa indicazione dell' integra violazione da parte della banca di una regola di condotta e come tale fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale ma non incide sulla validità del contratto.
È onere, dunque, della parte che assume di aver subito un danno darne prova ovvero, nel caso che ci pagina 7 di 10 occupa, provare il minor vantaggio o il maggior aggravio economico subito in ragione della condotta omissiva o scorretta (cfr. Cass. civ. n. 5380 del 29.02.2024; Cass. civ. n. 4715 del 14.02.2022; Cass. civ. n.
5762 del 23.03.2016).
Nel caso di specie parte attrice, nulla ha allegato in ordine al danno eventualmente occorso ed al suo collegamento causale con la condotta dell'istituto bancario, di talché non risulta provato che una diversa Pa indicazione dell' avrebbe indotto l'attore a non concludere il contratto o a concluderlo a condizioni differenti.
Parte attrice ha poi lamentato il mancato adeguamento della misura dei ratei di risparmio edilizio nonché
l'illegittimità della commissione denominata “per diritto di stipula”.
Quanto alla doglianza relativa al mancato adeguamento della misura delle rate di risparmio edilizio, parte attrice assume quanto segue: “Accerta il Dott. che in base alle informazioni contenute nel CP_4 documento di sintesi risulta che ogni due anni, dalla stipula del contratto sino al nono anno di esistenza del rapporto, la banca provvederà ad adeguare la misura della rata di risparmio edilizio, incrementando ogni biennio la somma che mensilmente verrà accantonata al fine ultimo di ridurre la somma nominale mutuata al momento di assegnazione del mutuo definitivo. Tuttavia, dall'analisi degli estratti conto, emerge come TR
abbia arbitrariamente disatteso le pattuizioni contrattuali a partire dall'anno 2015, mantenendo costante per tutto il periodo successivo una rata di risparmio pari al 1,4‰ della somma mutuata (rata mensile pari ad Euro 193,20) invece di aumentare la misura mensile dei versamenti. Qualora si applicassero le pattuizioni contenute nel documento di sintesi, risulterebbe che il Sig. avrebbe dovuto Parte_1 versare nel periodo dal maggio 2015 all'aprile 2017 rate di importo pari ad Euro 220,80 (ovvero al 1,6‰ della somma mutuata) e dal maggio 2017 in poi rate pari ad Euro 248,40 (ovvero al 1,8‰ della somma mutuata). In definitiva, dal maggio 2015 TR al 31/12/20, ha fatto versare al mutuatario la minor somma di Euro 2.925,60 a titolo di capitale accantonato, oltre i minori interessi attivi maturandi, con conseguenza di una futura minore diminuzione della somma oggetto di mutuo immediato e maggior maturazione di interessi passivi nel periodo di ammortamento”.
La doglianza è infondata.
Al riguardo è sufficiente rilevare come il contratto di mutuo fondiario versato in atti (cfr. doc. e fasc. conv.), non preveda l'assunzione di un simile obbligo da parte della Banca.
Ad ogni buon conto si osserva che dal documento contrattuale prodotto non emerge che al risparmiatore sia preclusa la possibilità di effettuare versamenti anche una tantum in qualsiasi momento e che, quindi, di integrare la rata di risparmio a suo piacimento e secondo le proprie necessità.
Né l'attore ha provato, o chiesto di provare, che la Banca gli abbia impedito di versare le rate di accumulo in misura maggiore. pagina 8 di 10 Ne deriva che difetta la prova del nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente della banca, per mancato adeguamento della misura delle rate di risparmio edilizio, e il danno da maggior maturazione di interessi passivi nel periodo di ammortamento, lamentato dall'attore.
Infine, anche la doglianza attorea relativa all'illegittimità della commissione denominata “per diritto di stipula” deve essere disattesa, come compiutamente rilevato dalla numerosa giurisprudenza di merito versata in atti dalla parte convenuta, a cui questo giudice ritiene di dover aderire.
Il diritto di stipula non ha la funzione di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.; mentre, infatti, quest'ultima è una clausola con la quale le parti convengono di predeterminare la misura del risarcimento del danno per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, tenuto conto, che, nel caso di diritto di stipula, non si è presenza di un inadempimento, la suddetta clausola costituisce un costo pattuito nel contratto di risparmio edilizio e versato dal cliente al fine di aderire ad un'operazione commerciale;
peraltro, neppure possono applicarsi al caso di specie le norme di cui agli artt. 120 bis e 120 ter del T.U.B. per i motivi spesi dalla parte convenuta che si ritengono condivisibili (cfr. pag. 99 - 40 della comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, si reputa superflua l'espletamento della consulenza contabile richiesta dall'attore, anche alla luce delle conclusioni dei consulenti nominati nel contesto di altri procedimenti aventi ad oggetto contratti del tutto identici, nelle condizioni pattuite, a quello per cui è causa, in quanto adeguatamente argomentate con motivazione esente da vizi logici.
In conclusione, l'infondatezza delle questioni sollevate dalla parte attrice in atto di citazione conduce al rigetto di tutte le domande dalla stessa formulate.
2. Le spese di lite si compensano integralmente attesa l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in seno alla giurisprudenza in ordine alle questioni sottese alla presente decisione, nonché tenuto conto della decisione della banca convenuta, in sede di procedura di mediazione obbligatoria ante causam (cfr. doc. 7 fasc. att.), di non volere entrare nel merito delle questioni poste dalla controparte, atteggiamento che ha precluso qualsiasi possibilità di una conciliazione della controversia anche nell'ottica di evitare l'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 maggio 2025
Il giudice
Emanuele Venzo
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15/05/2025 alle ore 11.30, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. CASTELLANI SARA Parte_1
Per compare l'avv. DE BENEDETTI TRoparte_1
FRANCESCO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria , come da nota scritta del 12.3.2024, deposita sentenza Corte di Appello Firenze n. 499 del 14.3.2025 inerente una controversia analoga a quella di specie.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da comparsa di costituzione e da nota scritta del 5.3.2024.
Le parti discutono la causa anche riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2023 promossa da:
(c.f. ) con gli avv.ti CASTELLANI Sara (c.f. Parte_1 C.F._1
e MARI Gaetano (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE ATTRICE
contro
) (c.f. ), con gli avv.ti TRoparte_2 TRoparte_3 P.IVA_1
DE ANGELIS Carmen Tiziana (c.f. e DE BENEDETTI Francesco (c.f. C.F._4
) C.F._5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta sono infondate e, pertanto, non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è opportuno inquadrare la complessa fattispecie negoziale per cui è causa.
Il rapporto derivante dal “contratto di risparmio edilizio” è un particolare tipo di mutuo immobiliare di derivazione tedesca articolato in due fasi: una fase di accumulo, nella quale tramite versamenti rateali il cliente deposita presso la banca un capitale predeterminato e remunerato ad un tasso di interesse prefissato
(nella specie 1%) finalizzato al conseguimento del mutuo dell'importo richiesto;
una seconda fase, detta di assegnazione, al raggiungimento di un determinato ammontare di risparmio accumulato, in cui la banca mette la somma depositata a disposizione del cliente, impegnandosi a concedere a richiesta di quest'ultimo,
pagina 2 di 10 un mutuo, c.d. mutuo di assegnazione, per l'acquisto di un immobile, per un importo pari alla differenza tra la somma complessiva definita al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il “risparmio accumulato”; l'erogazione del mutuo definitivo avviene con il verificarsi della condizione ovvero con il raggiungimento dell'assegnazione. Può essere, poi, stipulato un ulteriore contratto attraverso il quale il risparmiatore ottiene la disponibilità immediata della somma necessaria all'acquisto del compendio immobiliare;
si tratta di un prestito personale garantito da ipoteca, denominato “mutuo immediato” che è distinto dagli altri contratti ma ad essi collegato in quanto è destinato ad essere estinto per mezzo della provvista erogata con il mutuo di assegnazione. Quindi, esiste una prima fase in cui il cliente si impegna ad effettuare versamenti mensili al fine di accumulare il risparmio per l'acquisto dell'immobile; se poi il cliente
(come nel caso di specie) desidera un prefinanziamento immediato, in quanto intende acquistare l'immobile prima del completamento del piano di accumulo, gli viene concesso un c.d. “mutuo immediato” senza ammortamento e, quando il mutuo ipotecario, c.d. “mutuo di assegnazione”, viene concesso, l'importo accumulato con il risparmio edilizio va ad abbattere il debito residuo.
Nel caso di specie, dall'esame della produzione documentale versata in atti, risulta che l'attore abbia sottoscritto con la i seguenti atti: TRoparte_2
- contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione n. 32537599-01, dell'importo di €
138.000,00, concluso in virtù di richiesta del 14.2.2009 e successiva accettazione a mezzo di comunicazione inviata dalla n data 23.3.2009; TRoparte_2
- contratto di finanziamento, denominato mutuo immediato, recante n. 32537599-51, dell'importo di €
138.000,00, in data 21.4.2009, per la concessione di un prestito personale, garantito da ipoteca;
- assenso unilaterale ad iscrizione di ipoteca a garanzia del finanziamento, a rogito del Notaio dr.ssa del 19.5.2009. Per_1
L'attore ha poi stipulato con la banca, in data 5.11.2010, un nuovo contratto di risparmio edilizio n.
32537599-02 per l'importo di € 10.000,00 senza ulteriore richiesta di mutuo immediato ed ha rinegoziato per due volte il tasso di interesse del mutuo immediato nonché, a fronte di mancati versamenti, negoziato un piano di rientro con la società incaricata dalla del recupero crediti. TRoparte_2
Orbene, in primo luogo, il sig. ha eccepito la nullità del contratto di risparmio edilizio per Parte_1 difetto di sottoscrizione e, quindi, per mancanza del requisito di forma prescritto dalla legge, con conseguente nullità del contratto di mutuo fondiario, trattandosi di negozi collegati.
Tale doglianza deve essere censurata.
L'art. 117 TUB prevede al comma 1 che i contratti debbano essere redatti per iscritto ed un esemplare debba essere consegnato ai clienti, al comma 3 che l'inosservanza della forma prescritta determina la nullità del contratto, al comma 4 che nei contratti debbano essere indicati il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, mentre il pagina 3 di 10 comma 6 dispone che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per determinare i tassi di interesse ed ogni altro prezzo e condizione.
La norma in questione risponde all'esigenza di salvaguardare il cliente affinché sia messo in grado di conoscere con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni stabiliti in contratto;
ciò, tuttavia, non preclude alle parti di identificare per relationem le altre condizioni del contratto.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate per effetto di una relatio perfecta. In tal caso l'atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il suddetto rinvio alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante”. Tali clausole, pertanto, non devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e l'unilateralità della predisposizione del suddetto documento viene superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 16439 del 19.6.2019; Cass. civ. n.
8751 del 10.4.2018).
Nel caso in esame nella proposta contrattuale sottoscritta dal sig. ed accettata dalla banca Parte_1 recante n. 32537599-01, il cliente ha dichiarato di aver ricevuto le condizioni generali di contratto, di conoscerle e di accettarle (cfr. doc. n. b, b1, fascicolo parte convenuta); lo stesso dicasi per il secondo contratto di risparmio recante n. 32537599-02 (cfr. doc. h fascicolo parte convenuta).
Le clausole di cui si discute, dunque, hanno efficacia vincolante tra le parti anche se contenute in un atto esterno al documento sottoscritto dall'attore.
Mette conto, peraltro, osservare, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla sottoscrizione dei documenti de quibus, che i contratti firmati solo dal cliente e non anche dall'istituto bancario, la cui accettazione sia pervenuta mediante atto esterno, come nel caso di specie, non sono nulli per difetto di forma, in quanto il consenso dell'intermediario può desumersi per facta concludentia, dovendo il requisito della forma ex art. 1325
c.c., n. 4, essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa (cfr. ex multis, Cass. civ. SU n. 898 del 16.1.2018, Cass. civ. n. 14646 del 6.6.2018).
La sollevata eccezione di nullità dei contratti stipulati per difetto di forma deve, dunque, essere rigettata.
Ulteriore motivo di nullità del contratto di risparmio edilizio e del contratto di mutuo, invocato dalla parte attrice, è costituito dal difetto di causa.
Lamenta l'attore che, rivoltosi all'istituto bancario per concludere un contratto di mutuo al fine di acquistare un'abitazione, la , invece, gli avrebbe imposto la sottoscrizione di una TRoparte_2 proposta di contratto di risparmio edilizio con successiva stipula del mutuo fondiario;
ciò determinerebbe la mancanza della causa quale elemento essenziale dei due contratti e, dunque, la nullità degli stessi “in pagina 4 di 10 quanto ciò che è stato fatto sottoscrivere all'attore non corrisponde di certo al reale assetto di interessi che quest'ultimo mirava a perseguire (ottenere la liquidità per l'acquisto della propria casa)” (cfr. pag. 7 atto di citazione).
La suddetta prospettazione non può essere condivisa.
È ormai principio consolidato che la causa del contratto è il suo scopo pratico, gli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato e della volontà dei contraenti. La causa, infatti, non deve essere confusa con i motivi che hanno indotto le parti alla sottoscrizione.
Nel caso di specie la causa del negozio posto in essere consiste nel fornire liquidità al mutuatario al fine di acquistare l'immobile con la promessa di erogazione di mutuo al raggiungimento del piano di accumulo, secondo lo schema negoziale di cui sopra già si è detto, laddove, invece, i motivi che hanno indotto l'attore ad aderire al suddetto negozio risultano del tutto inconferenti.
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, la banca non ha e non aveva l'obbligo di valutare per il cliente la convenienza o meno dell'operazione posta in essere, ma solamente di fornirgli tutte le informazioni necessarie affinché questi potesse valutare autonomamente se il negozio sottopostogli potesse corrispondere economicamente alle sue esigenze. Spetta, infatti, al cliente, utilizzare l'ordinaria diligenza e valutare preventivamente l'operazione finanziaria che andrà a sottoscrivere raffrontandola, se del caso, con le altre offerte proposte dal mercato.
Il sig. pertanto, avrebbe ben potuto preliminarmente svolgere una siffatta analisi, facendosi Parte_1 assistere da un proprio consulente di fiducia anche alla luce del fatto che si trattava di un meccanismo creditizio più complesso rispetto al classico mutuo con ammortamento.
Peraltro, egli non ha neppure provato una condotta artificiosa o omissiva da parte della tale da Pt_2 indurlo in errore circa il negozio che stava per stipulare.
Risulta agli atti, infatti, che l'istituto bancario ha fornito all'attore tutti i documenti contrattuali e precontrattuali necessari all'intera operazione per cui è causa e che il cliente li ha sottoscritti (cfr. doc. n. b,
b.1, c, d, e, m fascicolo parte convenuta), dichiarando, altresì, nella richiesta di contratto di risparmio edilizio, di aver ricevuto le informazioni relative al mutuo, copia della richiesta e delle condizioni generali e di aver ricevuto, letto e ben compreso le allegate condizioni generali per contratti di risparmio edilizio.
La banca, poi, nel corso del rapporto ha fornito al sig. il quale, peraltro, ha provveduto a Parte_1 chiedere un'ulteriore domanda di risparmio edilizio (cfr. doc. h e i fascicolo parte convenuta), gli estratti conto e i documenti di sintesi relativi ai rapporti posti in essere tra le parti (cfr. doc. n. f, g, j fascicolo parte convenuta).
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che abbia assolto al proprio obbligo TRoparte_2 informativo e che non si possa ravvisare, pertanto, neppure la sollevata annullabilità del contratto per errore ai sensi degli artt. 1427 e 1429 c.c. pagina 5 di 10 Dall'analisi della citata documentazione, infatti, risulta che la stessa sia completa ed esaustiva, in rispetto dei canoni generali di chiarezza e trasparenza, intellegibile nei suoi contenuti, nonché sottoscritta dalle parti, per cui appare infondata la doglianza dell'attore secondo cui vi sarebbe stata violazione del principio di trasparenza nonché dei principi di determinabilità dell'oggetto del contratto, della durata e degli interessi.
Tali elementi, infatti, appaiono tutti esaustivamente indicati direttamente o comunque calcolabili a mezzo di formule matematiche e non sono rimessi alla discrezionalità dell'istituto di credito;
invero, dall'analisi dei contratti si evince che le condizioni economiche sono risultate tutte pattuite per iscritto e disciplinate dai contratti analizzati.
In ordine all'assunta indeterminatezza della data di assegnazione si rileva, poi, che, come correttamente evidenziato dall'istituto bancario, la data di assegnazione è direttamente correlata alla quantità di risparmio accumulato, posto che il cliente può rinviare od anticipare tale data, indicata nel contratto, versando somme minori o maggiori rispetto alle rate stabilite nel piano di accumulo. Peraltro, all'art. 4, n. 2, lettera b delle
Condizioni Generali di TRatto è riportato il meccanismo per determinare la data di assegnazione (cfr. doc. b.1 fascicolo parte convenuta). Invero, il passaggio tra le due fasi dell'operazione, ovvero da quella di
“mutuo immediato – preammortamento - accumulazione del risparmio” alla fase di “assegnazione del contratto di risparmio edilizio - compensazione del risparmio con il maggiore debito per mutuo - ammortamento del debito residuo”, è determinato dal raggiungimento di una predeterminata “cifra di valutazione” calcolata secondo la formula matematica riportata nelle condizioni generali (cfr. art. 4 cit. ) del contratto, che dipende essenzialmente dall'importo mensile previsto per la prima fase e dalla regolarità dell'andamento del piano di risparmio. La presunta indeterminatezza, dunque, dipende esclusivamente dalla condotta del mutuatario nei termini sopra indicati.
Quanto agli interessi, invece, l'attore contesta la vessatorietà della clausola che li determina, sostenendo che
“mentre sulle somme del cd. Risparmio Edilizio la banca ha riconosciuto un interesse attivo lordo del 1%, sulle somme invece messe a disposizione del cliente (mutuo immediato), quest'ultimo deve pagare il tasso fisso nominale del 5,640%. Non si comprende quale possa essere il vantaggio per il cliente di accumulare risparmio ad un tasso così nettamente inferiore a quello viceversa dovuto sulle somme che la banca gli ha messo a disposizione. (…) Risulta quindi evidente come la Banca convenuta, esperta del settore, abbia agito sotto il profilo contrattuale in modo scorretto senza rendere edotta parte attrice del contenuto dell'accordo concluso: evidente la violazione dell'obbligo di trasparenza bancaria dell'istituto bancario. Sulla base del rapporto contrattuale in essere, parte attrice si ritrova a dover far fronte ad un esborso di interessi superiore a quello che avrebbe subito mediante la stipula di un contratto di mutuo senza preammortamento” (cfr. pag. 15 atto di citazione). Invero, come già si è detto, il sig. usando l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto sottoporre ad un perito Parte_1 di sua fiducia il piano prospettatogli dalla banca;
inoltre, sottoscrivendo il contratto, ne ha accettato le condizioni, ivi incluse la clausola determinativa degli interessi.
Ulteriore profilo di nullità per difetto di causa di cui si duole l'attore sarebbe costituito dalla sproporzione pagina 6 di 10 tra le somme mutuate e la capacità di rimborso del cliente.
Sul punto, si richiamano le considerazioni già rese in merito all'ordinaria diligenza che il cliente deve utilizzare al fine di ben valutare l'operazione che andrà a porre in essere, se del caso anche mediante esperti di sua fiducia, non avendo, peraltro, l'istituto bancario l'obbligo di valutare in luogo del cliente se per questi l'operazione finanziaria sia conveniente o meno.
Si duole, ancora l'attore, che nel contratto di mutuo fondiario e nel relativo documento di sintesi sarebbe stato indicato erroneamente un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) difforme rispetto a quello effettivo, fornendo, quindi, al mutuatario un'errata misura del costo complessivo del credito;
ciò comporterebbe l'inapplicabilità del tasso di interesse applicato con la necessaria sua sostituzione con i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
Va preliminarmente osservato, a prescindere dalla correttezza o meno del dato indicato nella consulenza di parte, che l'ISC è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia. Tale indice ha lo scopo, dunque, di consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza,
“l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ. n. 25199 del 19.9.2024).
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista Pt_3 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6
TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
L'unico rimedio, pertanto, a cui può ricorrere il mutuatario è di natura risarcitoria, posto che l'errata Pa indicazione dell' integra violazione da parte della banca di una regola di condotta e come tale fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale ma non incide sulla validità del contratto.
È onere, dunque, della parte che assume di aver subito un danno darne prova ovvero, nel caso che ci pagina 7 di 10 occupa, provare il minor vantaggio o il maggior aggravio economico subito in ragione della condotta omissiva o scorretta (cfr. Cass. civ. n. 5380 del 29.02.2024; Cass. civ. n. 4715 del 14.02.2022; Cass. civ. n.
5762 del 23.03.2016).
Nel caso di specie parte attrice, nulla ha allegato in ordine al danno eventualmente occorso ed al suo collegamento causale con la condotta dell'istituto bancario, di talché non risulta provato che una diversa Pa indicazione dell' avrebbe indotto l'attore a non concludere il contratto o a concluderlo a condizioni differenti.
Parte attrice ha poi lamentato il mancato adeguamento della misura dei ratei di risparmio edilizio nonché
l'illegittimità della commissione denominata “per diritto di stipula”.
Quanto alla doglianza relativa al mancato adeguamento della misura delle rate di risparmio edilizio, parte attrice assume quanto segue: “Accerta il Dott. che in base alle informazioni contenute nel CP_4 documento di sintesi risulta che ogni due anni, dalla stipula del contratto sino al nono anno di esistenza del rapporto, la banca provvederà ad adeguare la misura della rata di risparmio edilizio, incrementando ogni biennio la somma che mensilmente verrà accantonata al fine ultimo di ridurre la somma nominale mutuata al momento di assegnazione del mutuo definitivo. Tuttavia, dall'analisi degli estratti conto, emerge come TR
abbia arbitrariamente disatteso le pattuizioni contrattuali a partire dall'anno 2015, mantenendo costante per tutto il periodo successivo una rata di risparmio pari al 1,4‰ della somma mutuata (rata mensile pari ad Euro 193,20) invece di aumentare la misura mensile dei versamenti. Qualora si applicassero le pattuizioni contenute nel documento di sintesi, risulterebbe che il Sig. avrebbe dovuto Parte_1 versare nel periodo dal maggio 2015 all'aprile 2017 rate di importo pari ad Euro 220,80 (ovvero al 1,6‰ della somma mutuata) e dal maggio 2017 in poi rate pari ad Euro 248,40 (ovvero al 1,8‰ della somma mutuata). In definitiva, dal maggio 2015 TR al 31/12/20, ha fatto versare al mutuatario la minor somma di Euro 2.925,60 a titolo di capitale accantonato, oltre i minori interessi attivi maturandi, con conseguenza di una futura minore diminuzione della somma oggetto di mutuo immediato e maggior maturazione di interessi passivi nel periodo di ammortamento”.
La doglianza è infondata.
Al riguardo è sufficiente rilevare come il contratto di mutuo fondiario versato in atti (cfr. doc. e fasc. conv.), non preveda l'assunzione di un simile obbligo da parte della Banca.
Ad ogni buon conto si osserva che dal documento contrattuale prodotto non emerge che al risparmiatore sia preclusa la possibilità di effettuare versamenti anche una tantum in qualsiasi momento e che, quindi, di integrare la rata di risparmio a suo piacimento e secondo le proprie necessità.
Né l'attore ha provato, o chiesto di provare, che la Banca gli abbia impedito di versare le rate di accumulo in misura maggiore. pagina 8 di 10 Ne deriva che difetta la prova del nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente della banca, per mancato adeguamento della misura delle rate di risparmio edilizio, e il danno da maggior maturazione di interessi passivi nel periodo di ammortamento, lamentato dall'attore.
Infine, anche la doglianza attorea relativa all'illegittimità della commissione denominata “per diritto di stipula” deve essere disattesa, come compiutamente rilevato dalla numerosa giurisprudenza di merito versata in atti dalla parte convenuta, a cui questo giudice ritiene di dover aderire.
Il diritto di stipula non ha la funzione di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.; mentre, infatti, quest'ultima è una clausola con la quale le parti convengono di predeterminare la misura del risarcimento del danno per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, tenuto conto, che, nel caso di diritto di stipula, non si è presenza di un inadempimento, la suddetta clausola costituisce un costo pattuito nel contratto di risparmio edilizio e versato dal cliente al fine di aderire ad un'operazione commerciale;
peraltro, neppure possono applicarsi al caso di specie le norme di cui agli artt. 120 bis e 120 ter del T.U.B. per i motivi spesi dalla parte convenuta che si ritengono condivisibili (cfr. pag. 99 - 40 della comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, si reputa superflua l'espletamento della consulenza contabile richiesta dall'attore, anche alla luce delle conclusioni dei consulenti nominati nel contesto di altri procedimenti aventi ad oggetto contratti del tutto identici, nelle condizioni pattuite, a quello per cui è causa, in quanto adeguatamente argomentate con motivazione esente da vizi logici.
In conclusione, l'infondatezza delle questioni sollevate dalla parte attrice in atto di citazione conduce al rigetto di tutte le domande dalla stessa formulate.
2. Le spese di lite si compensano integralmente attesa l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in seno alla giurisprudenza in ordine alle questioni sottese alla presente decisione, nonché tenuto conto della decisione della banca convenuta, in sede di procedura di mediazione obbligatoria ante causam (cfr. doc. 7 fasc. att.), di non volere entrare nel merito delle questioni poste dalla controparte, atteggiamento che ha precluso qualsiasi possibilità di una conciliazione della controversia anche nell'ottica di evitare l'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 maggio 2025
Il giudice
Emanuele Venzo
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