Articolo 21 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Articolo 20Articolo 22
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23 novembre 1961
Art. 21.
Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e' 3 della legge 19 ottobre 1951, n. 928 , e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che gia' si trovano nella posizione di soprannumeri, no si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.
Entrata in vigore il 23 novembre 1961