Art. 21.
Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e' 3 della legge 19 ottobre 1951, n. 928 , e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che gia' si trovano nella posizione di soprannumeri, no si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.
Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e' 3 della legge 19 ottobre 1951, n. 928 , e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che gia' si trovano nella posizione di soprannumeri, no si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.