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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 04/07/2022, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 00137/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2022, proposto da
TA CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo CC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Leverano, via della Libertà n. 28;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. l. 241/1990
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. CC per la parte ricorrente;
- premesso che:
con precedente ordinanza n. 827/22, questo TAR ha ordinato all’INPS di provvedere al deposito di: “ … una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Unicarpe; Mod. Retr-Pens; Mod. TE08, con l’esclusione del mod. Ecocert), limitatamente alle prestazioni rientranti nel trattamento previdenziale cat. IO, fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 ”;
allo stato, tale richiesta non è stata evasa dall’Amministrazione;
- ritenuto di dover, pertanto, reiterare l’incombente istruttorio già disposto nei confronti dell’INPS, assegnando l’ulteriore termine di gg. 15 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, con l’avvertenza che, in caso di persistenza dell’inottemperanza all’ordine impartito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64, co. 4, c.p.a;
- ritenuto di rinviare la causa, per il prosieguo, all’udienza camerale del 27.9.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, ordina gli adempimenti istruttori descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 27.9.2022.
Onera il ricorrente alla notifica della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO