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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., letta la nota depositata dal patrocinio del ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contestualmente motivata
nella causa di lavoro R.G. nr. 440/2024 promossa da
• Parte_1 con l'avv. MATTANA SILVIA ricorrente contro
• Controparte_1
• PA
Resistenti contumaci
IN PUNTO: retribuzione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertarsi e dichiararsi che il sig. (C.F. ) nato in [...] C.F._1
Kosovo il 07/05/1988 e residente in [...], nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la società (P.VA ), Controparte_1 P.VA_1 con sede in Roma (RM), Via Di San Martino Ai Monti n.22, in persona del l.r.p.t., ha sempre prestato la propria attività lavorativa presso la società (P.I. PA
), con sede in Montebelluna, via Enrico Fermi n.5, nei giorni e con gli orari P.VA_2 indicati nel presente ricorso.
2. Accertarsi e dichiararsi che dal 01/01/2021 al 14/09/2023 la società Controparte_1
(P.VA ), con sede in Roma (RM), Via Di San Martino Ai Monti n.22, in persona P.VA_1 del l.r.p.t., ha operato in regime di appalto/sub-appalto per conto della società
[...]
(P.I. ), presso la sede di quest'ultima in Montebelluna (TV), via CP_2 P.VA_2 Tribunale di Treviso
Enrico Fermi n.5 e che il ricorrente è sempre stato addetto all'esecuzione di tale contratto di appalto/sub-appalto.
3. Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, in forza dei titoli di cui in premessa, è creditore nei confronti della società (P.VA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.VA_1 nonché nei confronti (P.I. ), in persona del l.r.p.t. in PA P.VA_2 quanto responsabili solidalmente ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c. dell'importo complessivo di € 3.399,27 lordi di cui (P.I. PA
) è responsabile solidalmente nel limite di € 2.287,89 lordi così come da P.VA_2 conteggi oggi dimessi sub doc.8 in allegato al presente ricorso che si devono intendere qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti, salvo diversa maggiore e/o minore stima.
4. Per l'effetto condannarsi (P.VA ), in persona del l.r.p.t a Controparte_1 P.VA_1 corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 3.399,27 lordi e la società
[...]
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., in quanto responsabile CP_2 P.VA_2 solidalmente ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c. l'importo di € 2.287,89 lordi così anche come da conteggi oggi dimessi sub doc.8 in allegato al presente ricorso che si devono intendere qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti, salvo diversa maggiore e/o minore stima.
***
Il tutto salvo diversa maggiore e/o minore stima e/o comunque la somma che parrà di giustizia anche ai sensi degli artt.36 Cost., 2099 c.c. e 2108 c.c.
Per tutti i crediti azionati si richiedono interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando:
• di essere stato dipendente della società , dal 01/01/2021 al 30/09/2023 Controparte_1 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - tempo pieno, con inquadramento nel 4° Livello del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione applicato dalla datrice di lavoro;
• di aver sempre reso la propria prestazione lavorativa a favore della società CP_1
(P.VA ), presso gli stabilimenti di in
[...] P.VA_1 PA
Montebelluna (TV), via Enrico Fermi n.5 ed in via Meucci n.17-19/C (il luogo di lavoro indicato nel contratto di lavoro del ricorrente era infatti la “sede di Montebelluna- AMACRAI
Via Meucci n.17/19”), nel contesto di un regime di appalto/subappalto;
• di aver sempre operato nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la società
nel c.d. “reparto freschi” della società Controparte_1 PA addetto al “controllo movimento merci”.
Tanto premesso, ha illustrato:
• di essere rimasto vittima, in data 24/04/2023, di un infortunio sul lavoro terminato in data
11/09/2023,
- 2 - Tribunale di Treviso
• che, comunicata alla datrice di lavoro la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa dal giorno 12/09/2023 e cioè dal giorno successivo al termine del suo periodo di astensione dal lavoro per infortunio, il 12/09/2023 riceveva dalla datrice di lavoro comunicazione di trasferimento preso la società Penta Service S.r.l. a Nola (NA);
• che con lettera del 15/09/2023 il ricorrente rifiutava tale trasferimento e per l'effetto veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo a far data dal 30/09/2023, previa illegittima collocazione in ferie1;
• che la datrice di lavoro ometteva: di retribuirgli l'elemento perequativo ex art. 38 CCNL applicato;
di corrispondergli integralmente il TFR, la 13ma e la 14ma mensilità.
Ai sensi dell'art.38 del CCNL applicato, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione a “titolo di elemento perequativo di un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato provvisoria ed assorbibile da eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento” (v.doc.4 pagg.48-48): la mancata corresponsione dell'elemento perequativo ex art. 38 CCNL applicato e l'incidenza di tale somma sul TFR, hanno comportato un credito per il ricorrente nei confronti della datrice di lavoro pari ad € 1.039,19 lordi (conteggi sub doc.8 di parte ricorrente).
L'ex datrice di lavoro del ricorrente ometteva di porre alla base di calcolo del TFR il “premio” e/o
“premio aziendale” che corrispondeva mensilmente al ricorrente, e indicava nelle buste paga dello stesso il TFR maturato nel mese (TFR periodo) in misura inferiore a quanto effettivamente maturato e dovutogli. In ricorso il ricorrente ha dato conto degli errori nella determinazione del TFR ripetutisi di mese in mese, sì da comportare un credito del ricorrente nei confronti dell'ex datrice di lavoro pari ad
€ 816,33 lordi a titolo di TFR (v. sempre doc.8).
L'ex datrice di lavoro del ricorrente ometteva anche completamente di porre alla base di calcolo della
13ma e della 14ma mensilità il “premio” e/o “premio aziendale” che corrispondeva mensilmente al ricorrente: tale errata quantificazione della 13ma e 14 ma mensilità e l'incidenza di tale somma sul
TFR, hanno comportato un credito per il ricorrente nei confronti della datrice di lavoro pari ad €
1.355,84 lordi (v.doc.8).
- 3 - Tribunale di Treviso
Ai sensi dell'art. 24, comma 8, del CCNL applicato: “L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali”: il rifiuto del ricorrente al trasferimento non equivaleva al rifiuto di rendere la prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso. Il ricorrente pertanto nel periodo dal 15/09/2023 al 30/09/2023 è stato illegittimamente sospeso dal lavoro. L'ex datrice di lavoro gli corrispondeva illegittimamente € 866,66 lordi a titolo di n.85 ore di ferie godute durante il periodo di preavviso (v. doc. 2 ultima pagina): per l'effetto il ricorrente va creditore nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'importo di € 866,66 lordi a titolo indennità di mancato preavviso e/o comunque a titolo di risarcimento del danno per illegittimo collocamento in ferie.
Ha infine osservato il ricorrente: “dall'esame della busta paga del mese di settembre 2023 si evince inoltre che il ricorrente rimase assente per infortunio nei gironi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 settembre 2023, pari quindi a n. 7 giorni. 43. L'ex datrice di lavoro del ricorrente invece indicava nella busta paga di settembre 2023 n.9 giorni di assenza (v. doc.
2 -ultima pagina).
44. L'ex datrice di lavoro del ricorrente quindi gli detraeva dalla retribuzione mensilizzata del mese di settembre 2023 il valore di n.9 giorni a titolo di assenza e pari ad € 700,75 lordi (v. doc. 2 ultima pagina). 45. Il ricorrente, essendo come detto stato assente per infortunio n.7 giorni e non n.9 giorni, ha quindi diritto a vedersi corrispondere la retribuzione pari ai due giorni indebitamente detrattigli a titolo di infortunio e pari a (€ 77,86 lordi retribuzione giornaliera riconosciuta in busta paga X n.2 giorni ) = € 155,72 lordi”.
**
La causa è documentale: applicando le norme vigenti in materia, e operando i conteggi del caso, si ricava che l'odierno ricorrente va creditore nei confronti dell'ex datrice di lavoro della somma complessiva pari a (€ 816,33 + € 1.355,44 + € 244,70 + € 866,6 + € 155,72 ) = € 3.399,27 lordi.
Tale somma coincide con quella invocata dal ricorrente sub doc 8.
Le convenute (la datrice di lavoro e, ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c. ,
[...]
vanno dunque condannate al pagamento di quanto invocato dal ricorrente, in PA uno alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano tenuto conto della natura contumaciale della lite e del fatto che la stessa ha potuto essere definita documentalmente.
IL G.L.
Definitivamente pronunciando:
1. Accerta e dichiara che il sig. (C.F. ), per i titoli di cui Parte_1 C.F._1 alla parte motiva, è creditore nei confronti della società , datrice di Controparte_1 lavoro, nonché nei confronti ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 PA ed ex art.1676 c.c. dell'importo complessivo di € 3.399,27 lordi (di cui PA
responsabile solidalmente nel limite di € 2.287,89 lordi);
[...]
- 4 - Tribunale di Treviso
2. per l'effetto condannarsi , in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t. (quest'ultima fino alla concorrenza dell'importo di €
[...]
2.287,89 lordi) a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 3.399,27 lordi;
3. condanna le convenute in solido alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Treviso, 26 marzo '25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Illegittima per tale ragione: “Il ricorrente mai chiese di poter usufruire di ferie in tale periodo ed anzi già in data 05/09/2023 e successivamente in data 12/09/2023 come detto si mise a disposizione della datrice di lavoro per riprendere l'attività lavorativa (v.doc.3). La ex datrice di lavoro però non gli comunicò l'avvenuto collocamento in ferie in tale periodo (dal 12 al 14 settembre 2023). L'ex datrice di lavoro del ricorrente gli corrispose per i giorni 12/09/2023, 13/09/2023 e 14/09/2023 in cui venne collocato in ferie senza comunicazione alcuna € 244,70 lordi (pari a n.24ore di ferie godute – v.doc. 2 ultima pagina). Per l'effetto il ricorrente va creditore nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'importo di € 244,70 lordi a titolo di retribuzione/risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dal lavoro conseguente all'illegittimo suo collocamento in ferie senza comunicazione alcuna nonostante la sua formale messa a disposizione per la ripresa dall'attività lavorativa”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., letta la nota depositata dal patrocinio del ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contestualmente motivata
nella causa di lavoro R.G. nr. 440/2024 promossa da
• Parte_1 con l'avv. MATTANA SILVIA ricorrente contro
• Controparte_1
• PA
Resistenti contumaci
IN PUNTO: retribuzione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertarsi e dichiararsi che il sig. (C.F. ) nato in [...] C.F._1
Kosovo il 07/05/1988 e residente in [...], nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la società (P.VA ), Controparte_1 P.VA_1 con sede in Roma (RM), Via Di San Martino Ai Monti n.22, in persona del l.r.p.t., ha sempre prestato la propria attività lavorativa presso la società (P.I. PA
), con sede in Montebelluna, via Enrico Fermi n.5, nei giorni e con gli orari P.VA_2 indicati nel presente ricorso.
2. Accertarsi e dichiararsi che dal 01/01/2021 al 14/09/2023 la società Controparte_1
(P.VA ), con sede in Roma (RM), Via Di San Martino Ai Monti n.22, in persona P.VA_1 del l.r.p.t., ha operato in regime di appalto/sub-appalto per conto della società
[...]
(P.I. ), presso la sede di quest'ultima in Montebelluna (TV), via CP_2 P.VA_2 Tribunale di Treviso
Enrico Fermi n.5 e che il ricorrente è sempre stato addetto all'esecuzione di tale contratto di appalto/sub-appalto.
3. Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, in forza dei titoli di cui in premessa, è creditore nei confronti della società (P.VA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.VA_1 nonché nei confronti (P.I. ), in persona del l.r.p.t. in PA P.VA_2 quanto responsabili solidalmente ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c. dell'importo complessivo di € 3.399,27 lordi di cui (P.I. PA
) è responsabile solidalmente nel limite di € 2.287,89 lordi così come da P.VA_2 conteggi oggi dimessi sub doc.8 in allegato al presente ricorso che si devono intendere qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti, salvo diversa maggiore e/o minore stima.
4. Per l'effetto condannarsi (P.VA ), in persona del l.r.p.t a Controparte_1 P.VA_1 corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 3.399,27 lordi e la società
[...]
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., in quanto responsabile CP_2 P.VA_2 solidalmente ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c. l'importo di € 2.287,89 lordi così anche come da conteggi oggi dimessi sub doc.8 in allegato al presente ricorso che si devono intendere qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti, salvo diversa maggiore e/o minore stima.
***
Il tutto salvo diversa maggiore e/o minore stima e/o comunque la somma che parrà di giustizia anche ai sensi degli artt.36 Cost., 2099 c.c. e 2108 c.c.
Per tutti i crediti azionati si richiedono interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando:
• di essere stato dipendente della società , dal 01/01/2021 al 30/09/2023 Controparte_1 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - tempo pieno, con inquadramento nel 4° Livello del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione applicato dalla datrice di lavoro;
• di aver sempre reso la propria prestazione lavorativa a favore della società CP_1
(P.VA ), presso gli stabilimenti di in
[...] P.VA_1 PA
Montebelluna (TV), via Enrico Fermi n.5 ed in via Meucci n.17-19/C (il luogo di lavoro indicato nel contratto di lavoro del ricorrente era infatti la “sede di Montebelluna- AMACRAI
Via Meucci n.17/19”), nel contesto di un regime di appalto/subappalto;
• di aver sempre operato nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la società
nel c.d. “reparto freschi” della società Controparte_1 PA addetto al “controllo movimento merci”.
Tanto premesso, ha illustrato:
• di essere rimasto vittima, in data 24/04/2023, di un infortunio sul lavoro terminato in data
11/09/2023,
- 2 - Tribunale di Treviso
• che, comunicata alla datrice di lavoro la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa dal giorno 12/09/2023 e cioè dal giorno successivo al termine del suo periodo di astensione dal lavoro per infortunio, il 12/09/2023 riceveva dalla datrice di lavoro comunicazione di trasferimento preso la società Penta Service S.r.l. a Nola (NA);
• che con lettera del 15/09/2023 il ricorrente rifiutava tale trasferimento e per l'effetto veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo a far data dal 30/09/2023, previa illegittima collocazione in ferie1;
• che la datrice di lavoro ometteva: di retribuirgli l'elemento perequativo ex art. 38 CCNL applicato;
di corrispondergli integralmente il TFR, la 13ma e la 14ma mensilità.
Ai sensi dell'art.38 del CCNL applicato, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione a “titolo di elemento perequativo di un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato provvisoria ed assorbibile da eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento” (v.doc.4 pagg.48-48): la mancata corresponsione dell'elemento perequativo ex art. 38 CCNL applicato e l'incidenza di tale somma sul TFR, hanno comportato un credito per il ricorrente nei confronti della datrice di lavoro pari ad € 1.039,19 lordi (conteggi sub doc.8 di parte ricorrente).
L'ex datrice di lavoro del ricorrente ometteva di porre alla base di calcolo del TFR il “premio” e/o
“premio aziendale” che corrispondeva mensilmente al ricorrente, e indicava nelle buste paga dello stesso il TFR maturato nel mese (TFR periodo) in misura inferiore a quanto effettivamente maturato e dovutogli. In ricorso il ricorrente ha dato conto degli errori nella determinazione del TFR ripetutisi di mese in mese, sì da comportare un credito del ricorrente nei confronti dell'ex datrice di lavoro pari ad
€ 816,33 lordi a titolo di TFR (v. sempre doc.8).
L'ex datrice di lavoro del ricorrente ometteva anche completamente di porre alla base di calcolo della
13ma e della 14ma mensilità il “premio” e/o “premio aziendale” che corrispondeva mensilmente al ricorrente: tale errata quantificazione della 13ma e 14 ma mensilità e l'incidenza di tale somma sul
TFR, hanno comportato un credito per il ricorrente nei confronti della datrice di lavoro pari ad €
1.355,84 lordi (v.doc.8).
- 3 - Tribunale di Treviso
Ai sensi dell'art. 24, comma 8, del CCNL applicato: “L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore che sarà accolta compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali”: il rifiuto del ricorrente al trasferimento non equivaleva al rifiuto di rendere la prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso. Il ricorrente pertanto nel periodo dal 15/09/2023 al 30/09/2023 è stato illegittimamente sospeso dal lavoro. L'ex datrice di lavoro gli corrispondeva illegittimamente € 866,66 lordi a titolo di n.85 ore di ferie godute durante il periodo di preavviso (v. doc. 2 ultima pagina): per l'effetto il ricorrente va creditore nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'importo di € 866,66 lordi a titolo indennità di mancato preavviso e/o comunque a titolo di risarcimento del danno per illegittimo collocamento in ferie.
Ha infine osservato il ricorrente: “dall'esame della busta paga del mese di settembre 2023 si evince inoltre che il ricorrente rimase assente per infortunio nei gironi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 settembre 2023, pari quindi a n. 7 giorni. 43. L'ex datrice di lavoro del ricorrente invece indicava nella busta paga di settembre 2023 n.9 giorni di assenza (v. doc.
2 -ultima pagina).
44. L'ex datrice di lavoro del ricorrente quindi gli detraeva dalla retribuzione mensilizzata del mese di settembre 2023 il valore di n.9 giorni a titolo di assenza e pari ad € 700,75 lordi (v. doc. 2 ultima pagina). 45. Il ricorrente, essendo come detto stato assente per infortunio n.7 giorni e non n.9 giorni, ha quindi diritto a vedersi corrispondere la retribuzione pari ai due giorni indebitamente detrattigli a titolo di infortunio e pari a (€ 77,86 lordi retribuzione giornaliera riconosciuta in busta paga X n.2 giorni ) = € 155,72 lordi”.
**
La causa è documentale: applicando le norme vigenti in materia, e operando i conteggi del caso, si ricava che l'odierno ricorrente va creditore nei confronti dell'ex datrice di lavoro della somma complessiva pari a (€ 816,33 + € 1.355,44 + € 244,70 + € 866,6 + € 155,72 ) = € 3.399,27 lordi.
Tale somma coincide con quella invocata dal ricorrente sub doc 8.
Le convenute (la datrice di lavoro e, ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c. ,
[...]
vanno dunque condannate al pagamento di quanto invocato dal ricorrente, in PA uno alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano tenuto conto della natura contumaciale della lite e del fatto che la stessa ha potuto essere definita documentalmente.
IL G.L.
Definitivamente pronunciando:
1. Accerta e dichiara che il sig. (C.F. ), per i titoli di cui Parte_1 C.F._1 alla parte motiva, è creditore nei confronti della società , datrice di Controparte_1 lavoro, nonché nei confronti ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 PA ed ex art.1676 c.c. dell'importo complessivo di € 3.399,27 lordi (di cui PA
responsabile solidalmente nel limite di € 2.287,89 lordi);
[...]
- 4 - Tribunale di Treviso
2. per l'effetto condannarsi , in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t. (quest'ultima fino alla concorrenza dell'importo di €
[...]
2.287,89 lordi) a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 3.399,27 lordi;
3. condanna le convenute in solido alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Treviso, 26 marzo '25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Illegittima per tale ragione: “Il ricorrente mai chiese di poter usufruire di ferie in tale periodo ed anzi già in data 05/09/2023 e successivamente in data 12/09/2023 come detto si mise a disposizione della datrice di lavoro per riprendere l'attività lavorativa (v.doc.3). La ex datrice di lavoro però non gli comunicò l'avvenuto collocamento in ferie in tale periodo (dal 12 al 14 settembre 2023). L'ex datrice di lavoro del ricorrente gli corrispose per i giorni 12/09/2023, 13/09/2023 e 14/09/2023 in cui venne collocato in ferie senza comunicazione alcuna € 244,70 lordi (pari a n.24ore di ferie godute – v.doc. 2 ultima pagina). Per l'effetto il ricorrente va creditore nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'importo di € 244,70 lordi a titolo di retribuzione/risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dal lavoro conseguente all'illegittimo suo collocamento in ferie senza comunicazione alcuna nonostante la sua formale messa a disposizione per la ripresa dall'attività lavorativa”.