Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3320/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 22 giugno 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3320 dell'anno 2023
T R A
, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, Codice Parte_1
Fiscale e Partita IVA n. , in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Katia P.IVA_1
ORLANDI (C.F. ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Trepuzzi al CodiceFiscale_1
Corso Garibaldi n. 37 in forza di documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(C.F. elettivamente domiciliata in Taranto al Piazzale Dante n. Parte_2 C.F._2
26 presso lo studio dell'Avv. Fabio Romandini (C.F. ), dalla quale è C.F._3
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Fabio Dinoi (C.F.
) come da documentazione in atti;
C.F._4
Appellata
Ove all'udienza del 28 febbraio 2025 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado evocava innanzi al Giudice di Parte_2
Pace di Taranto l' proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 106 2021 90018400 85/000 emessa dalla in forza di cartella CP_2
esattoriale n. 10620150004457751000 per l'importo di euro 3466,54 emessa dalla CP_3
a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni al codice della strada.
[...]
Deduceva l'opponente la nullità dell'intimazione di pagamento per: violazione della ls 241/1990 per omessa indicazione del termine per la impugnazione;
omessa indicazione dell'ufficio presso cui chiedere informazioni;
omessa indicazione del responsabile del procedimento;
omessa indicazione dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria cui proporre reclamo e/o ricorso;
difetto di notifica della cartella di pagamento e prescrizione estintiva del diritto a percepire l'importo.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della opposizione col Controparte_1
ristoro delle spese di lite.
Con sentenza n. 3153/2022 emessa in data 13 dicembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero 4283/2022 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) accoglie l'opposizione e, conseguentemente, annulla l'intimazione di pagamento n. 106 2021
90018400 85/000 emessa dalla limitatamente alla cartella di Parte_1
pagamento n. 10620150004457751000 dell'importo di euro 3466,54 emessa per conto della
; Controparte_3
2) compensa le spese di giudizio.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“Nel caso di specie dall'esame della documentazione prodotta dall' si deve evidenziare che Pt_1
2 sulla copia della relata di notifica non è indicato il nome del destinatario, né sono indicati il numero e la data della raccomandata relativa alla comunicazione dell'avvenuto deposito del plico prevista dalla legge. Alla luce di quanto esposto, anche tenendo presente la sospensione dei termini di prescrizione ( dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ), considerato che la violazione al Codice della
Strada è del 2010 l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di cinque anni.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Taranto, n. 3153/2022, emessa sull'erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto (come esplicitate in narrativa) così disporre: 1) in riforma della sentenza di primo grado, confermare la validità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata n. 10620219001840085/000; 2) Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così argomentava l le proprie richieste: CP_2
[Sulla erronea valutazione della prescrizione Si legge nelle motivazioni della impugnata sentenza che: “...Nel caso di specie dall'esame della documentazione prodotta dall' si deve evidenziare Pt_1
che sulla copia della relata di notifica non è indicato il nome del destinatario, né sono indicati il numero e la data della raccomandata relativa alla comunicazione dell'avvenuto deposito del plico prevista dalla legge. Alla luce di quanto esposto, anche tenendo presente la sospensione dei termini di prescrizione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), considerato che la violazione al Codice della
Strada è del 2010 l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di cinque anni.”.
La scrivente difesa, torna a ribadire come l'eccezione relativa alla presunta prescrizione dell'azione di riscossione del credito oggetto del presente ricorso risulti del tutto infondata, atteso che dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 10620150004457751000 (avvenuta il 23.12.2015) alla data di notifica dell'intimazione impugnata (avvenuta in data 13.05.2022), non sono trascorsi i 5 anni necessari per il maturare della contestata prescrizione, anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da covid-19.
3 Dagli atti allegati nel giudizio di primo grado, risulta di solare evidenza come la notifica eseguita ai sensi degli art. 139 e 140 c.p.c., è avvenuta nel pieno rispetto della normativa ed ha raggiunto il suo scopo, tanto che la debitrice ha regolarmente ricevuto la raccomandata con cui veniva messa a conoscenza del deposito degli atti a lei destinati presso la casa comunale.
Come noto, infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, nella versione attualmente vigente, ha sancito che
“1.Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché
agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e,
quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D. Lgs. N. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso articolo 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 – la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a cau-sa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione
4 di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12 comma 1 del D. Lgs. N. 159/2015 dispone espressamente che “1. Le
disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento…comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall' nella circolare 25/E Controparte_1
del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo,
relativi tra l'altro a carichi, affidati agli agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi
CP_ dell' , dell' e dell' e dagli atti esecutivi Controparte_1 Controparte_4
di cui all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso Parte_3
periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la sospensione legale dell'attività
notificatoria e di riscossione dell'agente della riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In particolare, costituisce fatto impeditivo della decorrenza del termine di decadenza di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso d'interesse – vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera b del comma
4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legge 19
5 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lett. a, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
È di solare evidenza come il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato l'applicazione della normativa emergenziale, anche alla luce delle disposizioni normative come il richiamato art. 12 comma 1 del D. Lgs. N. 159/2015, nonché la circolare 25/E del 20 agosto 2020 dell CP_1
secondo cui la sospensione dei termini di pagamento comporta di conseguenza la
[...]
sospensione dei termini di prescrizione per le azioni di recupero.
2). In ordine alla presunta mancata indicazione dei termini e modalità di impugnazione.
Anche nel presente grado di giudizio l'odierno appellante torna ad evidenziare l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta mancata indicazione dei termini entro cui proporre ricorso avverso gli atti dell' . CP_2
Nell'atto opposto sono riportate tutte le informazioni necessarie per un'eventuale impugnazione specificando che: “il ricorso dovrà essere presentato alle medesime autorità, con le stesse modalità
e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella”.
L'identificazione dell'Autorità cui ricorrere è, pertanto, esplicita in ragione dell'espresso richiamo alle precise indicazioni contenute nell'atto prodromico (ossia la cartella di pagamento) cui l'intimazione impugnata fa seguito.
In ogni caso, seppur vero che la Legge n. 212 del 2000, articolo 7, comma 2), prevede che negli atti impugnabili espressi siano indicati il termine per proporre ricorso, l'autorità giudiziaria da adire e le forme di proposizione previste dalla legge, è altrettanto vero che la giurisprudenza di Legittimità ha escluso che la mancata indicazione di tali elementi (e non è il caso di specie) determini invalidità
dell'atto, essendo la relativa previsione normativa sprovvista di sanzione in caso di omissione (v. tra le altre, Sentenza 30 luglio 2008, n. 20634 e precedentemente Cass. n. 14482 del 2003); non solo,
6 secondo gran parte della dottrina, ove la mancanza o l'erroneità delle indicazioni suddette abbia indotto il contribuente a presentare il ricorso tardivamente, dovrebbe intervenire una rimessione in termini per errore scusabile, o in ogni caso il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo.
Anche di recente il Supremo Collegio s'è espresso in conformità (cfr Cass. Civ. sentenza n. 27147 del
28/12/2016) affermando che all' omessa indicazione di dati ed elementi obbligatori nell' atto impositivo, quali l'indicazione dell'autorità cui ricorrere e del relativo termine, non segue la nullità
dell'atto ma la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione, comportando la rimessione in termini del contribuente. A tal riguardo, nella fattispecie, non può passare inosservato che il contribuente ha proposto impugnazione avanti codesto Giudice, così sanando ex art. 156 c.p.c. ogni pretesa carenza della comunicazione impugnata.
Ne consegue, dunque, che l'eccezione è del tutto infondata e pertanto dovrà essere integralmente disattesa.
L'avviso di intimazione è un atto a natura e contenuto vincolati, considerato che, ai sensi dell'art. 50
del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 viene obbligatoriamente redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e in relazione al quale l' non ha, pertanto, alcuna discrezionalità. Per mero tuziorismo difensivo, si Controparte_6
osserva, inoltre, che secondo la giurisprudenza di legittimità l'omessa o incompleta indicazione della specifica Commissione Tributaria competente per territorio non comporta la nullità dell'atto, non essendo una tale conseguenza prevista dal Legislatore, né assistita da alcuna altra sanzione,
trattandosi di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto (In tal senso, vd. Cass. 18 maggio 2011, n. 10987, 15
gennaio 2009, n. 880; cfr. anche Cass. 30 luglio 2008, n. 20634 che “ha escluso che la mancata indicazione di tali elementi determini invalidità dell'atto, essendo la relativa previsione normativa sprovvista di sanzione in caso di omissione (v. tra le altre, Cass. n. 14482 del 2003), tuttavia, secondo gran parte della dottrina, ove la mancanza o l'erroneità delle indicazioni suddette abbia indotto il contribuente a presentare il ricorso tardivamente, dovrebbe intervenire una rimessione in termini per errore scusabile, o in ogni caso il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo”. Anche di recente il
7 Supremo Collegio s'è espresso sul tema (cfr Cass. Civ. sentenza n. 27147 del 28/12/2016)
affermando che all'omessa indicazione di dati ed elementi obbligatori nell'atto impositivo, quali l'indicazione dell'autorità cui ricorrere e del relativo termine, non segue la nullità dell'atto ma la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione, comportando la rimessione in termini del contribuente. Quanto sopra, senza considerare che il contribuente ha proposto impugnazione avanti il Giudice di Pace, così sanando ex art. 156 c.p.c. ogni pretesa carenza della comunicazione impugnata.
Ne consegue, dunque, che l'eccezione sollevata dal ricorrente è del tutto infondata e pertanto dovrà
essere integralmente disattesa. In ordine alla presunta carenza di motivazione.
Con riferimento alla presunta assenza di motivazione dell'intimazione impugnata ed in particolare,
la scrivente difesa evidenzia come i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000, il c.d. Statuto del
Contribuente, non siano applicabili all'atto di intimazione di pagamento, non potendo lo stesso essere annoverato tra gli atti impositivi, ma semplicemente atto prodromico all'esecuzione forzata,
corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è
assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Ed infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non
è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto (cfr. sentenza del 09/02/2015 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per il
Lazio). Nel caso di specie tale indicazione è precisamente, assolta, atteso che nell' intimazione è
specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima,
oltre ovviamente alla debenza intimata. Anche secondo la sentenza del 05/03/2013 n. 42 della
Comm. Trib. Prov. di La Spezia l'intimazione di pagamento non necessita di motivazione;
infatti,
secondo tale Collegio, le intimazioni di pagamento hanno unicamente lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici qualora sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, senza che sia stata iniziata l'esecuzione. In sostanza, gli avvisi di intimazione hanno lo scopo precipuo di richiamare l'attenzione del contribuente sul carico inevaso ed assolvono ad una funzione
8 meramente ingiuntiva del pagamento delle somme dovute.
Del resto, l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R.
n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, di guisa che, conformandosi al medesimo, sfugge alle pretestuose censure avversarie. In
ordine alla presunta carenza di motivazione con riferimento al computo degli interessi.
Passando ad esaminare l'eccezione sulla carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, si rileva anche nel presente grado di giudizio che, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo,
ove si legge che: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ove, invece, il contribuente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione, con sentenza n.
26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, …
nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”. Tale principio, mutatis mutandis,
è valido anche per la specie, in quanto il "richiamo" (contenuto nella cartella) all'atto impositivo
9 divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo
(meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo. In ogni caso, nel precedente grado di giudizio, non è stato precisato se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella.
Per le ragioni suesposte, la statuizione del Giudice di Pace di Taranto risulta erronea, fuorviante ed illogica, pertanto, va riformata in ogni sua parte, in quanto frutto di un erroneo procedimento logico,
e soprattutto nella parte in cui afferma che “…Alla luce di quanto esposto, anche tenendo presente la sospensione dei termini di prescrizione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), considerato che la violazione al Codice della Strada è del 2010 l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di cinque anni”, ed a tal fine, l'appellante, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato….]
Si costituiva con comparsa di costituzione in appello la sig.ra rassegnando le Parte_2
seguenti conclusioni:
[rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata n. 3153/2022 Giudice di Pace di Taranto;
condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze professionali del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari]
Così argomentava la sig.ra le proprie richieste: Parte_2
[Preliminarmente occorre rilevare che a fronte della parte motiva dirimente della sentenza sul punto della prescrizione, che si riporta appresso
“nel caso di specie dall'esame della documentazione prodotta dall' si deve evidenziare che Pt_1
sulla copia della relata di notifica non è indicato il nome del destinatario, né sono indicati il numero e la data della raccomandata relativa alla comunicazione dell'avvenuto deposito del plico prevista
10 dalla legge. Alla luce di quanto esposto, anche tenendo presente la sospensione dei termini di prescrizione (dall'a8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), considerato che la violazione al Codice della
Strada è del 2010 l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di cinque anni”
l'appellante ha inteso appellarne solo la parte, evidentemente subordinata (… anche tendendo presente…) , relativa al computo dei termini di prescrizione (alla luce delle sospensione termini per l'emergenza Covid) mentre non ha impugnato, con la conseguente formazione di giudicato, la parte motiva principale in cui il Giudice di prime cure ha statuito la mancanza di prova della notifica della cartella (sottesa alla intimazione). Su tale fondamentale motivazione, che ha portato il Giudice ad affermare la prescrizione della pretesa fiscale, l'appello risulta assolutamente generico e privo dei requisiti di ammissibilità idonei a comportarne l'effetto devolutivo.
Solo per tuziorismo difensivo, in merito alla mancata prova della notifica della cartella di pagamento si ribadisce che, a fronte della specifica eccezione dell'odierna appellata, Controparte_1
non ha fornito la prova, come suo preciso onere, della notifica della cartella di
[...]
pagamento n. 10620150004457751000.
La convenuta ha del tutto omesso la produzione della cartella di pagamento limitandosi ad allegare una semplice copia, senza alcuna attestazione di conformità, di una relata di notifica ed un semplice estratto di ruolo che, in quanto mero atto interno, non ha nessun valore.
La Cassazione ha costantemente affermato (da ultimo cfr ordinanza n. 36263 del 23 novembre
2021) che il deposito dei soli ruoli non è sufficiente a provare la notifica delle relative cartelle. Per la
Cassazione il Riscossore può provare la notifica dei suoi atti producendo solo gli atti originali oppure copia autentica delle cartelle.
L'estratto di ruolo è solamente un documento informatico del ruolo (“l'estratto di ruolo” è solo un
“documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno”, Cass. n. 36263/2021) e non è idoneo a provare la notifica delle cartelle.
La mancanza di valore processuale dell'estratto di ruolo, del resto, ha trovato riscontro normativo nella novella legislativa introdotta con l'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, con la quale è stato
11 aggiunto il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, in vigore dal 21 dicembre 2021, il quale dispone, come regola di carattere generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo:
l'estratto di ruolo, dunque, quale atto non autonomamente impugnabile, degrada a mero atto interno (principio del resto pacificamente e costantemente statuito dalla giurisprudenza) inidoneo a valere quale titolo esecutivo ed a provare la notifica e produrre gli effetti interruttivi della prescrizione.
In subordine si insiste negli ulteriori motivi di opposizione, rimasti assorbiti in primo grado:
- nullità dell'intimazione per violazione L. n. 241/90 (mancata indicazione dei termini di impugnazione).
Nella intimazione impugnata si legge testualmente che “lei può presentare ricorso solo in relazione ai vizi propri di questo avviso” e che “i termini, le modalità e l'autorità competente per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”.
È evidente come siffatto “avviso” sia gravemente lesivo del diritto di difesa del contribuente sotto diversi profili.
Innanzitutto adottando un inciso, volutamente ambiguo e lacunoso (“solo in relazione ai vizi propri”),
idoneo ad ingenerare confusione sul reale contenuto del diritto di impugnazione da parte del contribuente, come noto, dinnanzi alla giurisdizione ordinaria ed a differenza della giurisdizione tributaria, distinto tra contestazione dei vizi formali dell'atto mediante opposizione agli atti esecutivi e contestazione nel merito ex art. 615 c.p.c.
In secondo luogo, incredibilmente, facendo riferimento ad una tabella inesistente.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione, con l' ordinanza n. 3281 del 2020, ha statuito che l'intimazione di pagamento notificata dall' deve tassativamente Controparte_1
indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento,
nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere.
Gli ermellini hanno respinto la tesi dell'Erario precisando che “l'intimazione di pagamento deve
12 contenere tassativamente a pena di nullità: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità
amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
In ogni caso, costituiscono ulteriori profili di nullità la mancanza di distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione e la circostanza che non vengano indicati i diversi termini per proporre ricorso innanzi ai diversi giudici competenti.
La carenza sopra evidenziata è causa di nullità dell'atto in quanto alla riscossione esattoriale e,
dunque, agli atti attraverso i quali essa si esplica, è certamente applicabile, a maggior ragione successivamente al subentro dell' ad Equitalia Spa, l'art. 3, comma 4 Controparte_1
della L. n. 241/90 sull'obbligo di comunicare al contribuente il termine entro il quale può proporre opposizione e l'autorità a cui proporla.
L'adempimento descritto, lungi dall'essere meramente formale, è, in realtà, uno dei pochi elementi attraverso il quale si tempera la, beninteso legittima, posizione di subordinazione del contribuente all'Amministrazione Finanziaria, considerata fisiologica in vista dell'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale (cd favor fisci).
La S.C. (sent. n. 4777/13) ha chiarito che L. n. 241/90 detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la P.A. e le sue prescrizioni sono applicabili anche ai rapporti di natura tributaria,
nei limiti in cui sia di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità
pubbliche perseguite. Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. Pertanto,
proprio in tema di esecuzione, è essenziale che “siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite stretta osservanza delle procedure stabilite;
sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione, quali quello di
13 comunicare all'interessato – unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni”.
- nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per carenza di motivazione.
Quanto visto in tema di omessa notifica della cartella di pagamento e valore dell'estratto di ruolo rende pienamente fondata l'eccezione di nullità della intimazione per carenza di motivazione, come tale lesiva del diritto di difesa del contribuente e quindi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
nonché con la disciplina specifica dettata in materia dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e con i principi di trasparenza e diritto di difesa del contribuente sanciti dall'art. 7 L. 212/2000 (cd Statuto del
Contribuente).
L'atto di intimazione impugnato oggetto del presente ricorso riporta un mero estratto delle cartelle di pagamento: sul punto giurisprudenza di merito ha affermato che l'intimazione di pagamento notificata senza l'allegazione dell'atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente il quale si confronta con un atto privo di riferimenti necessari per la sua validità. Anche l'indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all'interno dell'intimazione rende comunque necessaria l'allegazione dell'atto prodromico a cui si fa riferimento": (in tali sensi CTR Emilia Romagna sentenza n° 789 del 2017; CTP Chieti sentenza n. 62 del 2019).
Tale carenza deve considerarsi insanabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
3-bis del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cd.
decreto fiscale), il quale ha stabilito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto esso rappresenta una mero elenco (ad uso interno) delle cartelle con indicazione delle presunte date di notifica. E' evidente, allora, che tale estratto, per di più non allegato ma riportato sinteticamente nella intimazione di pagamento, non può considerarsi adempimento equipollente all'allegazione di copia integrale della cartella stessa.
La carenza di motivazione sussiste anche con specifico riferimento alle diverse categorie di interessi richiesti nell'atto impugnato (interessi di mora, oneri riscossione), non essendo indicati chiaramente
14 (rectius, non essendo affatto indicati) i metodi di determinazione degli stessi. Tale carenza determina la nullità della cartella: infatti, come tutti i provvedimenti amministrativi, le cartelle esattoriali devono essere motivate in modo congruo ed intellegibile ed in caso contrario, sono illegittime (ex multis Cassazione con la sentenza n. 9799/2017; conformi: Cass. n. 24933/2016 ; Cass. n. 4516/2012,
Cass. n. 22500/2012, Cass. Ordinanza n. 15188 del 18.06.2013).
Principio più volte recepito e ribadito dalla giurisprudenza di merito, la quale ha specificato che sono nulle le intimazioni e/o le cartelle di pagamento, quando, relativamente agli interessi, riportino esclusivamente la cifra totale degli stessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità (CTP La Spezia sent. 989/20159;
conformi: CTP Lecce, Sez. II, Sent. n. 206 del 15 febbraio 2010; CTP Como, sez. III, sent. n. 409 del
04.09.2014; CTR della Lombardia sent. n. 4513/30/15). ]
Motivi della decisione
I.- L ha depositato la documentazione da cui si evince Controparte_1
l'avvenuta notifica nei confronti di della cartella esattoriale n. Parte_2
10620150004457751000 ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 dpr 602/1973 e 60 dpr
600/1973 e 140 cpc.
Gli atti sembrano depositati il 04 dicembre 2015 presso la Casa Comunale di Pulsano (Ta) con nota n. 17096 prot..
15 16 17 II.- L'art. 2943 cc, sotto la rubrica “interruzione da parte del titolare”, così dispone:
“1.- La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. 2.- E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 3.- L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. 4.- La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”
Come fatto palese dalla lettura della norma, l'effetto interruttivo è, si, connesso con la notificazione dell'atto, ma la Legge non specifica che si realizzi solo quando la notificazione in parola coincida con la conoscenza effettiva del destinatario cui l'atto sia pervenuto.
La notificazione è infatti un atto ambivalente che produce effetti tanto per il notificante quando per il notificato.
Il notificante, compiendo l'atto tempestivamente, evita effetti negativi sulla propria sfera giuridica.
Il notificato, ricevendo l'atto, può compiere attività di cui sia onerato od obbligato o facultato in un termine che decorrerà dalla ricezione dell'atto, di cui prima ignorava l'esistenza.
La prescrizione è un fatto estintivo che produce la perdita di un diritto e, pertanto, si ripercuote sulla sfera giuridica del suo titolare.
La notificazione che impedisce tale effetto estintivo non può pertanto che essere quella perfezionatasi per fatto del notificante, ovverosia del titolare del diritto che con essa vuole impedirne la perenzione ratione temporis.
L'art. 60 del dpr 600/1972, sotto la rubrica “notificazioni”, così dispone nei suoi commi 1 lett.f) e 6:
“1.- La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: f) f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
6.- Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.”
18 Ne consegue che alle notificazioni eseguite ai sensi del dpr 600/1972 trova piena applicazione l'art. 149 del cpc che, sotto la rubrica “notificazione a mezzo del servizio postale”, così dispone:
“1.- Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. 2.- In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. 3.- La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.”
La scissione degli effetti della notificazione è così ius in civitate positum tanto per la notifica ordinaria regolamentata dall'art. 149 del cpc, espressamente applicabile alle fattispecie regolamentate dal dpr
600/1972 per effetto del richiamo generale al codice di rito effettuato dall'art. 60 comma 1 (““1.- La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.”) che non menziona la predetta norma codicistica tra quelle inapplicabili elencate nominativamente nella lettera f) (““1.- La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: f)
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.”), quanto per la speciale norma dettata nell'art. 60 comma 6 del dpr 600/1972 (6.-
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.”).
Poiché la cartella esattoriale n. 10620150004457751000 emessa a carico di è stata Parte_2 affidata all' uanto meno in data 04 dicembre 2015 quando è stata depositata la documentazione CP_7
presso la Casa Comunale di Pulsano (Ta) a seguito della impossibile notifica nelle forme ordinarie, si sono verificati i presupposti previsti congiuntamente dall'art. 149 cpc e dall'art. 60 comma 6 del dpr 600/1972, con conseguenziale perfezionamento della notifica per l' in data 04 dicembre CP_2
2015 e conseguimento degli effetti impeditivi della estinzione per prescrizione, in conformità al dettato dell'art. 2943 del codice civile.
19 Dal 04 dicembre 2015 è così iniziato a decorrere il nuovo quinquennio della prescrizione estintiva ex artt. 9 del Codice della Strada e 28 della ls 689/1981, con termine finale fissato al 04 dicembre 2020.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 così stabilisce:
“Comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
L'oggetto della sospensione è così assai circoscritto, essendo dal Legislatore individuato nei
“…….versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.”.
Il presupposto per la sospensione è così l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento o di un avviso ai sensi degli artt. 29 e 30 del DL 78/2010 convertito nella ls 122/2010, e gli effetti della sospensione
20 si estendono agli atti successivi, anche ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lvo 159/2015.
E' proprio quanto si è verificato nella fattispecie, atteso che ad essere notificata era stata proprio la cartella esattoriale n. 10620150004457751000 emessa a carico di è stata affidata all' Parte_2
uanto meno in data 04 dicembre 2015 quando è stata depositata la documentazione presso la CP_7
Casa Comunale di Pulsano (Ta) a seguito della impossibile notifica nelle forme ordinarie, si sono verificati i presupposti previsti congiuntamente dall'art. 149 cpc e dall'art. 60 comma 6 del dpr
600/1972, con conseguenziale perfezionamento della notifica per l' in data 04 dicembre 2015 CP_2
e conseguimento degli effetti impeditivi della estinzione per prescrizione, in conformità al dettato dell'art. 2943 del codice civile.
Conforme a tale interpretazione si appalesa l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, sancendo espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento …
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”
Ne consegue che il termine di prescrizione è stato sospeso l'08 marzo 2020 ed ha ripreso a decorrere il 01 settembre 2021.
Occorre così aggiungere 17 mesi e 22 giorni al 04 dicembre 2020, data in cui sarebbe spirato il secondo quinquennio prescrizionale, e si giunge così al 26 maggio 2022.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado alla pagina uno sembra potersi leggere:
“in data 13 maggio 2022 l' notificava all'attrice l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 10620219001840085/000”.
Risulta così per stessa ammissione della sig.ra interrotto validamente il corso della Parte_2
prescrizione estintiva e, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto.
III.- Gli altri motivi di opposizione formulati in prime cure da non sono previsti da Parte_2
alcuna norma di legge come cause di invalidità degli atti.
21 IV.- In conclusioni l'appello di va accolto ed in integrale riforma della sentenza appellata va CP_2
rigettata l'opposizione proposta in primo grado da . Parte_2
V.- Le spese del doppio grado di giudizio, anche in riforma della relativa statuizione contenuta nella sentenza appellata, sono poste a carico di . Parte_2
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello proposto da ed in integrale Controparte_1
riforma della sentenza n. 3153/2022 emessa in data 13 dicembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero 4283/2022 r.g. dal Giudice di Pace di Taranto, rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2021 90018400 85/000 emessa dalla
[...] [...]
limitatamente alla cartella di pagamento n. 10620150004457751000 Parte_1
dell'importo di euro 3466,54 emessa per conto della;
Controparte_3
b) anche in accoglimento dell'appello proposto dalla , condanna al CP_2 Parte_2
pagamento in favore della di spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidandole in CP_2
euro 1200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 17 marzo 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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