Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 727
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Sentenza 28 marzo 2025

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Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice d'appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, ha esaminato il ricorso proposto da una società avverso la sentenza n. 3153/2022 del Giudice di Pace di Taranto, che aveva accolto l'opposizione proposta da una persona fisica avverso un'intimazione di pagamento emessa dalla società appellante. L'opposizione originaria era stata promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2021 90018400 85/000, derivante da una cartella esattoriale per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. L'opponente aveva dedotto la nullità dell'intimazione per omessa indicazione del termine di impugnazione, dell'ufficio per informazioni, del responsabile del procedimento e dell'autorità cui proporre reclamo o ricorso, nonché il difetto di notifica della cartella e la prescrizione estintiva del diritto a percepire l'importo. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, annullando l'intimazione sulla base della mancata indicazione del nome del destinatario e del numero/data della raccomandata relativa alla comunicazione di deposito del plico nella relata di notifica, e ritenendo prescritta la pretesa in quanto l'intimazione era stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla violazione del 2010, nonostante la sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza COVID-19. La società appellante contestava l'erronea valutazione della prescrizione, sostenendo che la notifica della cartella era avvenuta il 23.12.2015 e quella dell'intimazione il 13.05.2022, con un intervallo inferiore ai cinque anni, anche considerando la normativa emergenziale. L'appellante ribadiva inoltre la validità della notifica ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. e contestava la presunta mancata indicazione dei termini e modalità di impugnazione, la carenza di motivazione dell'intimazione e il computo degli interessi. La persona fisica appellata chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo preliminarmente l'inammissibilità per genericità e la formazione di un giudicato sulla mancata prova della notifica della cartella, e in subordine insisteva nei motivi di opposizione originari, inclusa la nullità dell'intimazione per violazione della L. n. 241/1990 e per carenza di motivazione.

Il Tribunale di Taranto, accogliendo l'appello, ha riformato integralmente la sentenza del Giudice di Pace, rigettando l'opposizione proposta in primo grado. Il giudice ha ritenuto che la notifica della cartella esattoriale n. 10620150004457751000 fosse avvenuta correttamente in data 04 dicembre 2015, mediante deposito presso la Casa Comunale a seguito di impossibile notifica ordinaria, perfezionandosi così la notifica per l'agente della riscossione in tale data e producendo gli effetti impeditivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 60, comma 6, del d.p.r. 600/1972. Di conseguenza, il nuovo quinquennio prescrizionale sarebbe scaduto il 04 dicembre 2020. Tuttavia, il Tribunale ha applicato la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68 del DL n. 18/2020, che ha comportato la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Pertanto, sommando il periodo di sospensione al termine originario, il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 26 maggio 2022. Poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata il 13 maggio 2022, essa è intervenuta validamente prima della scadenza del termine prescrizionale. Il Tribunale ha altresì ritenuto che gli altri motivi di opposizione formulati in primo grado non costituissero cause di invalidità degli atti secondo la normativa vigente. Di conseguenza, l'appello è stato accolto, la sentenza del Giudice di Pace è stata riformata, l'opposizione è stata rigettata e la persona fisica appellata è stata condannata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 727
    Giurisdizione : Trib. Taranto
    Numero : 727
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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