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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 29/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Interdizione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
29/10/2025, nelle persone dei magistrati: dott. CA GR Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 685/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
), Con l'avvocato IOSCA ANTONIO BIAGIO, C.F._3
contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Interdizione (COLLEGIO)
FATTO E DIRITTO
Con atto iscritto con deposito telematico il 23 maggio 2025,i signori Pt_1
e premesso che la loro
[...] Parte_2 Parte_3
genitrice era affetta da tempo da “grave demenza Controparte_1
Alzheimer type”, chiedevano che ne fosse dichiarata l'interdizione, ravvedendo in quest'ultima misura quella più idonea a garantire la sua persona.
Con decreto in data 27 maggio 2025 il Presidente nominava sé stesso quale relatore e fissava la comparizione delle parti e delle altre persone interessate e l'esame dell'interdicenda.
All'udienza, il Presidente relatore procedeva al l'ascolto dell'interdicenda mediante la formulazione delle domande rassegnate a verbale. L'interdicenda non si dimostrava in grado di corrispondere alle sollecitazioni dell'esame.
La parte ricorrente e lo stesso P.M. concludevano per l'accoglimento del ricorso.
Il Presidente riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ora è noto che il nuovo testo dell'art. 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda la persona incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la sua adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
Allo stesso effetto, la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione.
La Corte Suprema ha parimenti chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”. Ai fini di individuare la misura più adeguata i giudici di legittimità hanno altresì chiarito che “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della
l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. 4 marzo 2020, n. 6079).
Si è così venuto ad elaborare un criterio distintivo fra le due misure ritenendosi che “le significative differenze che intercorrono tra l'amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole) e
l'interdizione (volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell'interesse dei suoi familiari” (cfr. da ultimo, Cass. 2 ottobre 2023, ord. n. 27691).
Nel caso di specie le certificazioni mediche e la valutazione della
Commissione che ha certificato l'invalidità della signora sono CP_1
concordi nel descrivere un quadro estremamente compromesso.
Ella risulta affetta da “grave demenza Alsheimer type”, manifestando una malattia che ne esclude completamente la capacit à di provvedere ai suoi bisogni, oltre che patrimoniali, anche soltanto personali, in relazione alla profilassi medica che dovrebbe seguire.
In sede di esame, in effetti, non è stato possibile inte ssere alcuna relazione responsiva con la stessa, giacchè l'interdicenda nemmeno reagiva alle sollecitazioni dell'interlocutore rimanendo confinata in un'assenza spazio-temporale declinata con un continuo e incompre nsibile borbottio di sillabe e suoni inconcludenti. Ciò è avvenuto sia quando è stata chiamata per nome dall'istruttore, sia quando è stato richiesto alla figlia di chiamarla, mantenendo nell'uno e nell'altro caso un comportamento indifferente, distaccato dall'altro e non responsivo, senza alcuna differenza rispetto alla familiarità, che poteva costituire maggiore fattore di sollecitazione quando a chiamarla è stata la figlia.
Ora, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della misura di tutela più adeguata alle esigenze di salvaguardia della persona e del suo patrimonio, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, la gravità e la irreversibilità della malattia della e CP_1
l'assoluta impossibilità di un coinvolgimento nelle scelte economiche, costituiscono presupposti che inducono a considerare l'interdizione come la scelta giudiziale da preferire.
Anche i parenti dell'interdicenda hanno insistito nel ravvisare l'impossibilità di assicurare il contenimento duraturo,
Deve così concludersi che le elevate esigenze di protezione fanno ritenere insufficiente la misura meno invasiva dell'inabilitazione o quella dell'amministrazione di sostegno. E impongono la pronuncia della interdizione.
Alla nomina del tutore e del protutore provvederà il Giudice Tutelare, a norma dell'art. 424 c.c..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, E , con
[...] Parte_2 Parte_3
ricorso depositato in data, nei confronti di , Controparte_1
così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
a. dichiara l'interdizione di , nata a Controparte_1
CHIAROMONTE (PZ) il 19/12/1941;
b. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del
Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al
Consiglio Notarile;
2. Nulla per le spese
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 29/10/2025.
Il Presidente est.
CA GR