Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 648/2025 V.G. posta in decisione il 12/05/2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Brisighella (RA), via Falfareto n.6 (avv.ti Antonietta Celli e Sofia Celli)
e
(c.f. , nato in [...] il Parte_2 C.F._2
28.12.1989, residente in [...] (avv.ti Antonietta Celli e Sofia Celli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Brisighella (RA) il 14.06.2018, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n.7, Parte I, anno 2018;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Brisighella (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
autorizzandoli a vivere separati;
Parte_1
2) ordinare al Comune di Brisighella (RA) di provvedere alla annotazione della emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto al mantenimento reciproco;
4) i coniugi convengono che il figlio minorenne, sia affidato ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé. Il padre avrà facoltà di frequentare settimanalmente il figlio minore come descritto in narrativa ai punti dal 9 al 12;
5) quanto al mantenimento del figlio ciascun genitore si impegna Persona_1
a sostenere i costi per il mantenimento ordinario del figlio minore durante le giornate che trascorrono insieme. Per quanto riguarda le spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche), disciplinate come da nota n. 1 a pag. 3, saranno sostenute al 50% da ciascuno. Tra queste ultime rientra il costo dell'asilo privato che sta attualmente frequentando il minore e che viene pagato, nella misura del 50% ciascuno, da entrambi i coniugi;
6) I coniugi convengono che l'assegno unico, o comunque gli assegni familiari, spettino alla madre nella misura integrale del 100%, così come anche le detrazioni per il figlio a carico nella stessa misura del 100%. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e per il rilascio della carta d'identità, valida anche per l'espatrio del figlio minore
[...]
fermo restando che gli stessi dovranno volta per volta valutare l'opportunità e Persona_2 concordare preventivamente l'intenzione di espatriare insieme al figlio, la durata del periodo di permanenza all'estero e gli eventuali spostamenti previsti. Qualora il padre decidesse di trasferirsi all'estero potrà fare visita al figlio recandosi in Italia nei tempi concordati con il coniuge, assumendosene i relativi oneri economici. Fermi gli impegni assunti con il presente accordo, i coniugi dichiarano di aver tra loro già regolato autonomamente le questioni economiche e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7) le spese legali e di assistenza relative al presente giudizio sono integralmente sostenute dalla
Sig.ra ” Parte_1
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè