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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 9612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9612 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
R.G.N. 37024/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37024 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, e vertente tra
(C.F. , in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , (C.F. in Parte_2 Parte_3 P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. Parte_4
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_3 elettivamente domiciliati in Roma, via Sardegna n. 50, Parte_5 presso lo studio dell'avv. Cristiano Augusto Tofani che le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione
- Opponente
e
(C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_4 Parte_6 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma viale dei Parioli
74 presso lo studio dell'avv. Francesco Piselli che la rappresenta e difende giusta procura generale versata in atti
- Opposta
Conclusione delle parti: per la parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in limine litis: - per quanto dedotto al paragrafo n. V, respingere qualsivoglia altrui richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
Pag. 1 a 7 in via preliminare: - per quanto dedotto al paragrafo n. I.1 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e, per essa, della sua mandataria Controparte_2 Pt_6
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7486/2020 (RG n. 19463/2020),
[...] emesso in data 20/5/2020 dal Tribunale di Roma;
in via preliminare subordinata: - per quanto dedotto al paragrafo n. I.2 accertata e dichiarata la decorrenza del termine di cui agli artt. 1957 c.c. e 5 dei contratti di fideiussione, dichiarare
l'intervenuta decadenza dell'opposta dall'esercizio dell'azione contro i garanti Piazza Mazzini
S.r.l. e 41 S.r.l., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7486/2020 (RG n.
19463/2020), emesso in data 20/5/2020 dal Tribunale di Roma nei loro confronti;
in via preliminare ulteriormente gradata: - per quanto dedotto al paragrafo n. I.3 accertare e dichiarare la prescrizione degli interessi maturati in data antecedente al quinquennio dal deposito del ricorso per l'ingiunzione di pagamento (16/4/2020) ai sensi dell'art. 2948 c.c. e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7486/2020 (RG n. 19463/2020), emesso in data
20/5/2020 dal Tribunale di Roma in danno della debitrice principale e dei fideiussori;
Nel merito, in via principale: - accogliere la presente opposizione per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 7486/2020
(RG n. 19463/2020), emesso in data 20/5/2020 dal Tribunale di Roma, stante l'infondatezza fattuale e giuridica della pretesa creditoria azionata in quanto illegittima e non provata;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti eccezioni che precedono, -accertare l'esatta quantificazione delle somme eventualmente dovute all'opposta rideterminate ed epurate dall'applicazione di interessi debitori ed ulteriori oneri e spese illegittimamente applicati e per i quali la non ha fornito CP_3 prova scritta della relativa pattuizione, anche a seguito di apposita CTU contabile;
-per quanto dedotto al paragrafo n. III, accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata da
[...]
e da revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso (anche) in danno dei Parte_3 Parte_4 fideiussori;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA”.
Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
Pag. 2 a 7 in via preliminare concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione, totale o in subordine almeno parziale con riguardo alle somme non contestate, del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in narrativa;
-concedere termine per introdurre la mediazione obbligatoria;
nel merito in via principale, rigettare l'opposizione promossa dalle società Parte_1
, Piazza Mazzini s.r.l. e 41 s.r.l., ciascuna in persona del proprio legale
[...] rappresentante p.t., in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, il diritto della e per Controparte_1 essa della mandataria in persona del legale rappresentante p.t., a ricevere il Parte_6 pagamento della complessiva somma di euro 152.092,95 ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche in via equitativa, oltre gli interessi convenzionali, come da contratto, dal 1 agosto 2017 sino al soddisfo e, per l'effetto, condannare le società , Piazza Mazzini s.r.l. e 41 s.r.l., ciascuna in persona Parte_1 del proprio legale rappresentante p.t., anche in solido tra loro, al relativo pagamento in suo favore;
-accertare e dichiarare inammissibile qualsivoglia domanda svolta nei confronti della
[...] riconducibile a rapporti contrattuali di natura passiva. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge sia della fase monitoria sia del presente giudizio di opposizione”.
Oggetto: contratti bancari.
All'udienza del 18.12.2023 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , unitamente Parte_1 ai fideiussori Piazza Mazzini s.r.l. e 41 s.r.l., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7486/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 2.05.2020 e notificato il 25.05.2020 in favore della e per essa la mandataria per l'importo Controparte_4 Parte_6 di €152.092,95 quale saldo debitore dei rapporti di conto intrattenuti da essa opponente dapprima con la banca , eccependo: Controparte_5
In via preliminare:
Pag. 3 a 7 - il difetto di legittimazione attiva della e per essa la Controparte_6 mandataria, non avendo la predetta provato la titolarità del credito portato nel decreto ingiuntivo, non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta cessione dei crediti, ex art. 58 TUB, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- l'intervenuta decadenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., dal diritto da parte del creditore di escutere la garanzia fideiussoria non avendo esso coltivato le proprie pretese nei confronti del debitore principale né dei garanti entro il termine di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione di deroga al termine semestrale di cui alla citata norma;
- la prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 c.c., degli interessi richiesti per il periodo relativo al quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
Nel merito:
- l'infondatezza del diritto di credito azionato in via monitoria non avendo la parte ricorrente in via monitoria prodotto i contratti, gli estratti analitici e gli estratti dal momento di apertura sino al passaggio a sofferenza dei conti oggetto di causa, rispetto ai quali peraltro non risulterebbe neppure indicato correttamente il relativo numero;
- l'assenza di qualsivoglia indicazione delle condizioni economiche applicate ed addebitate dalla banca, con espressa riserva, in caso di produzione della detta documentazione, di verificare e quindi contestare eventuali spese ed interessi illegittimi applicate dalla banca.
Eccepivano altresì la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
nonché la violazione da parte dell'opposta dei principi di buona fede e correttezza per le ragioni meglio esposte nell'atto di citazione in opposizione.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria la quale, Controparte_2 Pt_6 contestate tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate dalla parte opponente, ne rilevava l'infondatezza per tutte le argomentazioni esposte nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, instandone per il rigetto. Al contempo instava per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28.01.2021 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2020, in parziale accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dall'opposta, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla debitrice principale di contro respinta nei confronti dei fideiussori per Parte_1
Pag. 4 a 7 intervenuta decadenza del diritto del creditore di agire nei confronti di essi alla luce del combinato disposto degli artt. 1957 c.c. e 5 dei contratti di fideiussione conclusi tra le parti.
Con note depositate per l'udienza tenutasi con modalità cartolari in data 08.06.2021, la Piazza
Mazzini s.r.l. e la 41 s.r.l. dichiaravano di rinunciare agli atti (giusta rinuncia versata in atti e notificata alla in qualità di mandataria della cui seguiva Pt_6 Controparte_4
l'assenso dalla parte opposta ai sensi dell'art. 306 c.p.c., evenienza ribadita da quest'ultima con analoghe note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 18.12.2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo in relazione al solo debitore principale;
ha, di contro, avuto esito positivo tra la parte opposta e i fideiussori.
In via istruttoria è opportuno precisare che la richiesta di ctu di natura contabile formulata dalla parte opponente non ha trovato accoglimento palesandosi essa esplorativa soprattutto in ragione della genericità delle doglianze espresse dalla predetta in relazione ai rapporti di conto oggetto di causa.
1. Sulle eccezioni preliminari sollevate dall'opponete. Difetto di legittimazione attiva, prescrizione e decadenza ex art. 1957 c.c.
In via preliminare, in relazione alle eccezioni - sollevate dalla parte opponente - concernenti il difetto di legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 58 TUB, della (della cui Controparte_4 sussistenza non è dato dubitarsi) e la prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c. va ribadito quanto già espresso con ordinanza del 28.01.2021 da intendersi qui interamente richiamata.
Analogamente, rispetto alla predicata nullità delle fideiussioni nonché dell'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., anch'esse oggetto di disamina nella citata ordinanza, va in ogni caso ribadita l'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dei fideiussori in accordo con la parte opposta.
2. Sul merito della pretesa creditoria rivendicata nei confronti della debitrice principale
Pertanto, residua la sola disamina delle doglianze espresse dal debitore principale in relazione ai rapporti di conto sottesi alla pretesa azionata in via monitoria dalla parte opposta.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Pag. 5 a 7 Va premesso che la – in qualità di cessionaria della - ha Controparte_4 Controparte_5 esatto il credito vantato nei confronti della quale saldo debitore risultante Parte_1 dal rapporto di conto corrente n. 62698/34 nonché dal rapporto di anticipo crediti e fatture n.
16412/98 (contraddistinti al momento del passaggio a sofferenza dai nn. 500043683 e
500034636) sui quali, a suo tempo, la banca aveva concesso in data 27.06.2006 un CP_5 finanziamento per anticipo su crediti vantati nei confronti del Controparte_7 per un ammontare di €250.000,00 nonché, in pari data, un'apertura di credito in conto corrente per l'importo di € 10.000,00; infine, in data 15.12.2008 un affidamento in conto corrente di €400.000,00.
Orbene, alla luce delle doglianze espresse dal debitore opponente, si ritiene opportuno evidenziare che, a dispetto di quanto da esso sostenuto, dalla documentazione offerta dalla parte opposta può inferirsi, senza alcun dubbio, l'identità tra i rapporti di conto corrente, dapprima contraddistinti dal n. 62698/34 e dal n. 16412/98 e, successivamente, al momento del passaggio a sofferenza, dal n. 500043683 e 500034636 (come del resto generalmente accade al momento della voltura a sofferenza dei rapporti di conto corrente).
In ordine alle doglianze relative alla fondatezza del diritto di credito l'odierna opponente, limitandosi a formulare osservazioni del tutto generiche, non ha inteso contestare, se non implicitamente ed in termini assai generici, l'ipotetica applicazione di spese ed interessi illegittimi ovvero, in riferimento a rapporti altresì intrattenuti con la banca cedente e non oggetto del presente giudizio (ragion per cui non versati in atti), l'assenza di qualsivoglia indicazione delle condizioni economiche ad essi applicati.
Invero, anche laddove, con il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
l'opponente ha inteso contestare l'applicazione di interessi debitori rilevandone un eventuale scostamento tra quelli pattuiti e quelli applicati durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, ha omesso di allegare in termini puntuali in che misura ed in quale lasso temporale un tale scostamento si fosse verificato. Va ancora rilevato che neppure vale ad escludere la fondatezza del credito la riferita incompletezza degli estratti versati in atti dall'opposta, concernente i soli scalari e non anche gli estratti conto attestanti l'intera movimentazione del conto. Non è al precitato fine imprescindibile la produzione di tutti gli estratti scalari unitamente agli estratti conto.
Ricordato dunque che il correntista che intenda sostenere l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla banca è in ogni caso gravato dall'onere di contestazione specifica oltrechè della prova delle allegate illegittimità, ritenuto che tanto non è avvenuto nel caso di specie, l'opposizione va respinta.
Pag. 6 a 7 Siffatti rilievi non possono che condurre al rigetto della pur censurata violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della Controparte_4
Preso atto della rinuncia agli atti in relazione alle posizioni dei fideiussori, recepita con ordinanza di estinzione parziale del giudizio resa all'udienza del 08/06/2021, e della transazione intercorsa tra questi ultimi e l'opposta, in esecuzione della quale è stata corrisposta all'opposta la somma di € 15.000,00, si impone la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della sola debitrice principale al pagamento dell'importo ivi indicato, previa decurtazione della somma di € 15.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. revoca il decreto ingiuntivo n. 7486/2020, dichiarato già provvisoriamente esecutivo, reso inter partes dal Tribunale di Roma il 2/5/2020;
II. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
e per essa la mandataria della somma di Controparte_4 Parte_6
€137.092,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
III. condanna la a rifondere in favore della parte Parte_1 opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in €11.268,00 oltre IVA, CPA rimborso spese generali.
Roma, 15/05/2024
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37024 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, e vertente tra
(C.F. , in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , (C.F. in Parte_2 Parte_3 P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. Parte_4
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_3 elettivamente domiciliati in Roma, via Sardegna n. 50, Parte_5 presso lo studio dell'avv. Cristiano Augusto Tofani che le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione
- Opponente
e
(C.F. , e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_4 Parte_6 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma viale dei Parioli
74 presso lo studio dell'avv. Francesco Piselli che la rappresenta e difende giusta procura generale versata in atti
- Opposta
Conclusione delle parti: per la parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in limine litis: - per quanto dedotto al paragrafo n. V, respingere qualsivoglia altrui richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
Pag. 1 a 7 in via preliminare: - per quanto dedotto al paragrafo n. I.1 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e, per essa, della sua mandataria Controparte_2 Pt_6
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7486/2020 (RG n. 19463/2020),
[...] emesso in data 20/5/2020 dal Tribunale di Roma;
in via preliminare subordinata: - per quanto dedotto al paragrafo n. I.2 accertata e dichiarata la decorrenza del termine di cui agli artt. 1957 c.c. e 5 dei contratti di fideiussione, dichiarare
l'intervenuta decadenza dell'opposta dall'esercizio dell'azione contro i garanti Piazza Mazzini
S.r.l. e 41 S.r.l., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7486/2020 (RG n.
19463/2020), emesso in data 20/5/2020 dal Tribunale di Roma nei loro confronti;
in via preliminare ulteriormente gradata: - per quanto dedotto al paragrafo n. I.3 accertare e dichiarare la prescrizione degli interessi maturati in data antecedente al quinquennio dal deposito del ricorso per l'ingiunzione di pagamento (16/4/2020) ai sensi dell'art. 2948 c.c. e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7486/2020 (RG n. 19463/2020), emesso in data
20/5/2020 dal Tribunale di Roma in danno della debitrice principale e dei fideiussori;
Nel merito, in via principale: - accogliere la presente opposizione per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 7486/2020
(RG n. 19463/2020), emesso in data 20/5/2020 dal Tribunale di Roma, stante l'infondatezza fattuale e giuridica della pretesa creditoria azionata in quanto illegittima e non provata;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti eccezioni che precedono, -accertare l'esatta quantificazione delle somme eventualmente dovute all'opposta rideterminate ed epurate dall'applicazione di interessi debitori ed ulteriori oneri e spese illegittimamente applicati e per i quali la non ha fornito CP_3 prova scritta della relativa pattuizione, anche a seguito di apposita CTU contabile;
-per quanto dedotto al paragrafo n. III, accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata da
[...]
e da revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso (anche) in danno dei Parte_3 Parte_4 fideiussori;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA”.
Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
Pag. 2 a 7 in via preliminare concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione, totale o in subordine almeno parziale con riguardo alle somme non contestate, del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in narrativa;
-concedere termine per introdurre la mediazione obbligatoria;
nel merito in via principale, rigettare l'opposizione promossa dalle società Parte_1
, Piazza Mazzini s.r.l. e 41 s.r.l., ciascuna in persona del proprio legale
[...] rappresentante p.t., in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, il diritto della e per Controparte_1 essa della mandataria in persona del legale rappresentante p.t., a ricevere il Parte_6 pagamento della complessiva somma di euro 152.092,95 ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche in via equitativa, oltre gli interessi convenzionali, come da contratto, dal 1 agosto 2017 sino al soddisfo e, per l'effetto, condannare le società , Piazza Mazzini s.r.l. e 41 s.r.l., ciascuna in persona Parte_1 del proprio legale rappresentante p.t., anche in solido tra loro, al relativo pagamento in suo favore;
-accertare e dichiarare inammissibile qualsivoglia domanda svolta nei confronti della
[...] riconducibile a rapporti contrattuali di natura passiva. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge sia della fase monitoria sia del presente giudizio di opposizione”.
Oggetto: contratti bancari.
All'udienza del 18.12.2023 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , unitamente Parte_1 ai fideiussori Piazza Mazzini s.r.l. e 41 s.r.l., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7486/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 2.05.2020 e notificato il 25.05.2020 in favore della e per essa la mandataria per l'importo Controparte_4 Parte_6 di €152.092,95 quale saldo debitore dei rapporti di conto intrattenuti da essa opponente dapprima con la banca , eccependo: Controparte_5
In via preliminare:
Pag. 3 a 7 - il difetto di legittimazione attiva della e per essa la Controparte_6 mandataria, non avendo la predetta provato la titolarità del credito portato nel decreto ingiuntivo, non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta cessione dei crediti, ex art. 58 TUB, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- l'intervenuta decadenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., dal diritto da parte del creditore di escutere la garanzia fideiussoria non avendo esso coltivato le proprie pretese nei confronti del debitore principale né dei garanti entro il termine di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione di deroga al termine semestrale di cui alla citata norma;
- la prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 c.c., degli interessi richiesti per il periodo relativo al quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
Nel merito:
- l'infondatezza del diritto di credito azionato in via monitoria non avendo la parte ricorrente in via monitoria prodotto i contratti, gli estratti analitici e gli estratti dal momento di apertura sino al passaggio a sofferenza dei conti oggetto di causa, rispetto ai quali peraltro non risulterebbe neppure indicato correttamente il relativo numero;
- l'assenza di qualsivoglia indicazione delle condizioni economiche applicate ed addebitate dalla banca, con espressa riserva, in caso di produzione della detta documentazione, di verificare e quindi contestare eventuali spese ed interessi illegittimi applicate dalla banca.
Eccepivano altresì la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
nonché la violazione da parte dell'opposta dei principi di buona fede e correttezza per le ragioni meglio esposte nell'atto di citazione in opposizione.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria la quale, Controparte_2 Pt_6 contestate tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate dalla parte opponente, ne rilevava l'infondatezza per tutte le argomentazioni esposte nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, instandone per il rigetto. Al contempo instava per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28.01.2021 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2020, in parziale accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dall'opposta, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla debitrice principale di contro respinta nei confronti dei fideiussori per Parte_1
Pag. 4 a 7 intervenuta decadenza del diritto del creditore di agire nei confronti di essi alla luce del combinato disposto degli artt. 1957 c.c. e 5 dei contratti di fideiussione conclusi tra le parti.
Con note depositate per l'udienza tenutasi con modalità cartolari in data 08.06.2021, la Piazza
Mazzini s.r.l. e la 41 s.r.l. dichiaravano di rinunciare agli atti (giusta rinuncia versata in atti e notificata alla in qualità di mandataria della cui seguiva Pt_6 Controparte_4
l'assenso dalla parte opposta ai sensi dell'art. 306 c.p.c., evenienza ribadita da quest'ultima con analoghe note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 18.12.2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo in relazione al solo debitore principale;
ha, di contro, avuto esito positivo tra la parte opposta e i fideiussori.
In via istruttoria è opportuno precisare che la richiesta di ctu di natura contabile formulata dalla parte opponente non ha trovato accoglimento palesandosi essa esplorativa soprattutto in ragione della genericità delle doglianze espresse dalla predetta in relazione ai rapporti di conto oggetto di causa.
1. Sulle eccezioni preliminari sollevate dall'opponete. Difetto di legittimazione attiva, prescrizione e decadenza ex art. 1957 c.c.
In via preliminare, in relazione alle eccezioni - sollevate dalla parte opponente - concernenti il difetto di legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 58 TUB, della (della cui Controparte_4 sussistenza non è dato dubitarsi) e la prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c. va ribadito quanto già espresso con ordinanza del 28.01.2021 da intendersi qui interamente richiamata.
Analogamente, rispetto alla predicata nullità delle fideiussioni nonché dell'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., anch'esse oggetto di disamina nella citata ordinanza, va in ogni caso ribadita l'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dei fideiussori in accordo con la parte opposta.
2. Sul merito della pretesa creditoria rivendicata nei confronti della debitrice principale
Pertanto, residua la sola disamina delle doglianze espresse dal debitore principale in relazione ai rapporti di conto sottesi alla pretesa azionata in via monitoria dalla parte opposta.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Pag. 5 a 7 Va premesso che la – in qualità di cessionaria della - ha Controparte_4 Controparte_5 esatto il credito vantato nei confronti della quale saldo debitore risultante Parte_1 dal rapporto di conto corrente n. 62698/34 nonché dal rapporto di anticipo crediti e fatture n.
16412/98 (contraddistinti al momento del passaggio a sofferenza dai nn. 500043683 e
500034636) sui quali, a suo tempo, la banca aveva concesso in data 27.06.2006 un CP_5 finanziamento per anticipo su crediti vantati nei confronti del Controparte_7 per un ammontare di €250.000,00 nonché, in pari data, un'apertura di credito in conto corrente per l'importo di € 10.000,00; infine, in data 15.12.2008 un affidamento in conto corrente di €400.000,00.
Orbene, alla luce delle doglianze espresse dal debitore opponente, si ritiene opportuno evidenziare che, a dispetto di quanto da esso sostenuto, dalla documentazione offerta dalla parte opposta può inferirsi, senza alcun dubbio, l'identità tra i rapporti di conto corrente, dapprima contraddistinti dal n. 62698/34 e dal n. 16412/98 e, successivamente, al momento del passaggio a sofferenza, dal n. 500043683 e 500034636 (come del resto generalmente accade al momento della voltura a sofferenza dei rapporti di conto corrente).
In ordine alle doglianze relative alla fondatezza del diritto di credito l'odierna opponente, limitandosi a formulare osservazioni del tutto generiche, non ha inteso contestare, se non implicitamente ed in termini assai generici, l'ipotetica applicazione di spese ed interessi illegittimi ovvero, in riferimento a rapporti altresì intrattenuti con la banca cedente e non oggetto del presente giudizio (ragion per cui non versati in atti), l'assenza di qualsivoglia indicazione delle condizioni economiche ad essi applicati.
Invero, anche laddove, con il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
l'opponente ha inteso contestare l'applicazione di interessi debitori rilevandone un eventuale scostamento tra quelli pattuiti e quelli applicati durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, ha omesso di allegare in termini puntuali in che misura ed in quale lasso temporale un tale scostamento si fosse verificato. Va ancora rilevato che neppure vale ad escludere la fondatezza del credito la riferita incompletezza degli estratti versati in atti dall'opposta, concernente i soli scalari e non anche gli estratti conto attestanti l'intera movimentazione del conto. Non è al precitato fine imprescindibile la produzione di tutti gli estratti scalari unitamente agli estratti conto.
Ricordato dunque che il correntista che intenda sostenere l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla banca è in ogni caso gravato dall'onere di contestazione specifica oltrechè della prova delle allegate illegittimità, ritenuto che tanto non è avvenuto nel caso di specie, l'opposizione va respinta.
Pag. 6 a 7 Siffatti rilievi non possono che condurre al rigetto della pur censurata violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della Controparte_4
Preso atto della rinuncia agli atti in relazione alle posizioni dei fideiussori, recepita con ordinanza di estinzione parziale del giudizio resa all'udienza del 08/06/2021, e della transazione intercorsa tra questi ultimi e l'opposta, in esecuzione della quale è stata corrisposta all'opposta la somma di € 15.000,00, si impone la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della sola debitrice principale al pagamento dell'importo ivi indicato, previa decurtazione della somma di € 15.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. revoca il decreto ingiuntivo n. 7486/2020, dichiarato già provvisoriamente esecutivo, reso inter partes dal Tribunale di Roma il 2/5/2020;
II. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
e per essa la mandataria della somma di Controparte_4 Parte_6
€137.092,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
III. condanna la a rifondere in favore della parte Parte_1 opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in €11.268,00 oltre IVA, CPA rimborso spese generali.
Roma, 15/05/2024
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
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