TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2711/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Gioconda Cimmino e dall'avv. Domenica
Riello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Caserta alla via
Tanucci n. 97, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall' Avv. Tommaso Parisi ed elett.te dom.to in Caserta alla Via Arena Loc.
San Benedetto presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' , giusta procura CP_1 generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato tribunale per l'accertamento dell'invalidità di grado pari o superiore al 75% ai fini dell'accesso al beneficio della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3 L. n.
388/2000, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. CP_ Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione e contestava altresì l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso con varie argomentazioni.
Rinviata la causa per la discussione in ordine all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, all'odierna udienza è pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti. L'accertamento del requisito sanitario richiesto con la domanda proposta dalla ricorrente è chiaramente finalizzato alla maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del
2000, art. 80. Nelle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo si specifica che l'accertamento sanitario dell'invalidità è finalizzato a conseguire il beneficio contributivo utile ai fini della pensione, sicché deve ritenersi che l'oggetto della domanda riguardi un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico.
Pertanto, pur trattandosi di un'azione di accertamento del requisito sanitario, essa riguarda una questione pensionistica e, trattandosi di pensione pubblica, essendo la ricorrente alle dipendenze del , sussiste la giurisdizione della Corte Controparte_3 dei conti ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62. (Cass., sez. un., 6 marzo
2009, n. 5467; Cass., sez. un., 11 settembre 2009, n. 19614; Cass, sez un. 20 ottobre 2010 n.
21490).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale, già con sentenza n.
21490/2010 ha concluso nel senso che la concessione del beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio utile ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva (di cui all'art. 80 co. 3) rientra tra quei procedimenti amministrativi soggetti alla verifica giudiziale della Corte dei Conti, nonostante tale concessione sia subordinata al previo accertamento dello stato invalidante.
Come è noto, la Corte dei conti conosce, sin dall'epoca della sua istituzione (1. 14 agosto
1862, n. 800), dei procedimenti concernenti le prestazioni in tutto o in parte a carico dello
Stato.
E tale giurisdizione è di natura esclusiva e si estende anche a tutte le questioni connesse alla materia pensionistica.
Con maggiore precisione, con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass.,
Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19614, ha precisato che l'accertamento dell'invalidità ai fini della L. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati.
Pertanto, la materia della "pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" esula dalla giurisdizione del giudice ordinario individuata dall'art. 442 c.p.c. e, nella specie, ritenuto che non si può dubitare che l'accertamento del requisito sanitario sia prodromico e funzionalmente collegato al riconoscimento dell'anzianità contributiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in favore della giurisdizione della
Corte dei conti. Ancora più di recente Cass. S.U. n. 12903 del 13 maggio 2021, in materia di contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/00, ha ulteriormente affermato, in una fattispecie analoga, che:
“La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti”.
Sulla base delle considerazioni autorevolmente svolte dalla giurisprudenza citata e che sono condivise da questo Giudice, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti in ordine alla domanda suindicata.
Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura in rito della pronuncia, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2711/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Gioconda Cimmino e dall'avv. Domenica
Riello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Caserta alla via
Tanucci n. 97, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall' Avv. Tommaso Parisi ed elett.te dom.to in Caserta alla Via Arena Loc.
San Benedetto presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' , giusta procura CP_1 generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato tribunale per l'accertamento dell'invalidità di grado pari o superiore al 75% ai fini dell'accesso al beneficio della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3 L. n.
388/2000, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. CP_ Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione e contestava altresì l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso con varie argomentazioni.
Rinviata la causa per la discussione in ordine all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, all'odierna udienza è pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti. L'accertamento del requisito sanitario richiesto con la domanda proposta dalla ricorrente è chiaramente finalizzato alla maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del
2000, art. 80. Nelle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo si specifica che l'accertamento sanitario dell'invalidità è finalizzato a conseguire il beneficio contributivo utile ai fini della pensione, sicché deve ritenersi che l'oggetto della domanda riguardi un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico.
Pertanto, pur trattandosi di un'azione di accertamento del requisito sanitario, essa riguarda una questione pensionistica e, trattandosi di pensione pubblica, essendo la ricorrente alle dipendenze del , sussiste la giurisdizione della Corte Controparte_3 dei conti ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62. (Cass., sez. un., 6 marzo
2009, n. 5467; Cass., sez. un., 11 settembre 2009, n. 19614; Cass, sez un. 20 ottobre 2010 n.
21490).
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale, già con sentenza n.
21490/2010 ha concluso nel senso che la concessione del beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio utile ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva (di cui all'art. 80 co. 3) rientra tra quei procedimenti amministrativi soggetti alla verifica giudiziale della Corte dei Conti, nonostante tale concessione sia subordinata al previo accertamento dello stato invalidante.
Come è noto, la Corte dei conti conosce, sin dall'epoca della sua istituzione (1. 14 agosto
1862, n. 800), dei procedimenti concernenti le prestazioni in tutto o in parte a carico dello
Stato.
E tale giurisdizione è di natura esclusiva e si estende anche a tutte le questioni connesse alla materia pensionistica.
Con maggiore precisione, con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass.,
Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19614, ha precisato che l'accertamento dell'invalidità ai fini della L. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati.
Pertanto, la materia della "pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" esula dalla giurisdizione del giudice ordinario individuata dall'art. 442 c.p.c. e, nella specie, ritenuto che non si può dubitare che l'accertamento del requisito sanitario sia prodromico e funzionalmente collegato al riconoscimento dell'anzianità contributiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in favore della giurisdizione della
Corte dei conti. Ancora più di recente Cass. S.U. n. 12903 del 13 maggio 2021, in materia di contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/00, ha ulteriormente affermato, in una fattispecie analoga, che:
“La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti”.
Sulla base delle considerazioni autorevolmente svolte dalla giurisprudenza citata e che sono condivise da questo Giudice, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti in ordine alla domanda suindicata.
Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura in rito della pronuncia, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine