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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 714 /2023 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO N.56 C.F._1
98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. LAZZARA
RITA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha proposto ricorso ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c., volto Parte_1
a ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
L' resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_2 tardività, sostenendo l'irregolare riassunzione a seguito della morte del precedente difensore, nonché l'inadeguatezza delle censure rivolte alla CTU espletata nel precedente procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c.
Dalla documentazione in atti si rileva che la ricorrente ha espresso formale dissenso nei confronti della prima CTU in data 11.07.2022. Il nuovo ricorso è stato depositato il 10.03.2023. La parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, giustificando il ritardo con la mancata tempestiva conoscenza del decesso del precedente procuratore, avv. , avvenuto il 21.05.2021. CP_3
Nel merito, è stata disposta una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidata al
Dott. , il quale ha proceduto ad accurata indagine peritale sulla Persona_1
persona della ricorrente, basandosi su anamnesi familiare, fisiologica e patologica, documentazione clinica pregressa e aggiornamenti specialistici.
In particolare, il CTU ha rilevato che la sig.ra presenta un quadro clinico Pt_1
complesso e multifattoriale, caratterizzato da plurime e gravi patologie: 1) pregresso intervento cardiochirurgico per la sostituzione valvolare aortica con protesi biologica, con attuale permanenza in classe funzionale NYHA III;
2) artrosi polidistrettuale con compromissione delle articolazioni delle mani e della colonna, tale da determinare limitazioni funzionali nei movimenti e nella capacità prassica;
3) vasculopatia cerebrale cronica, associata a deficit cognitivi, episodi confusionali, disorientamento parziale e tono dell'umore depresso;
4) grave compromissione visiva dovuta a degenerazione maculare senile complicata da lesione neovascolare in occhio sinistro, con residuo visivo marcatamente ridotto e difficoltà nella gestione autonoma delle attività quotidiane;
5) sindrome ansioso- depressiva, che aggrava ulteriormente le condizioni generali di autonomia e relazione.
Tale complesso sintomatologico, valutato nel suo insieme secondo una visione multidimensionale e integrata, ha indotto il consulente ad affermare l'impossibilità permanente della ricorrente a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e non episodica. Il CTU ha inoltre ritenuto che tali condizioni risultino clinicamente stabilizzate e non reversibili, individuando con rigore metodologico e logica argomentativa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento sia dell'indennità di accompagnamento sia dello stato di handicap grave ai sensi della normativa richiamata.
Il Giudice condivide pienamente le conclusioni del consulente, che risultano conformi alle risultanze documentali, coerenti sotto il profilo clinico e giuridicamente rilevanti. La CTU ha dunque assolto pienamente alla funzione di accertamento tecnico affidatale, fornendo un apporto decisivo per la risoluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE il ricorso proposto da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
ACCERTA il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92;
DICHIARA che le prestazioni devono decorrere dalla data del certificato medico ortopedico del 02.02.2021;
CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Rita
Lazzara;
PONE a carico dell' le spese della CTU;
CP_1
Così deciso in Patti 12/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo