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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2698/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2698/2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
DI NOTO CP_1
All'udienza del 14/03/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. LAZARIDIS EMMANUELE il quale preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato aderisce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere chiesta dall' e chiede CP_1 condannarsi l' alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale stante CP_1 che con l'annullamento in autotutela è stato sostanzialmente accolto il motivo di ricorso avente ad oggetto la notifica oltre il termine di cui all'art. 14 della legge 289/1981, con distrazione in favore del presente procuratore che si dichiara anticipatario.
Per l' l'avv. Rina Rossitto, in sostituzione dell'avv. MINEO ALESSANDRO la CP_1 quale si riporta alla memoria di costituzione e chiede dichiararsi cessata la materia del contender con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 14/03/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2698/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lazaridis Emmanuele, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mineo Alessandro, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Si dà atto che con provvedimento del sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-001770624 protocollo 7601.20./05/2024.0041525 con CP_1
la quale ha irrogato alla signora n.q. sanzioni amministrative per un totale di Parte_1
Euro 3.232 sul presupposto dell'asserita notifica dell'atto di accertamento prot. n.
.7601.06/08/2019.0044246 del giorno 6 agosto 2019, a titolo di mancato pagamento di CP_1
CP_ ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, notificata dall' in data 4 giugno 2024. A sostegno della opposizione eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento, la prescrizione, l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n. 689/1981, difetto di motivazione, Sproporzionalità della Sanzione Irrogata – Violazione
Della Direttiva 2016/67/Ue Art. 20.
Si costituiva l' in data 04.03.2025 deducendo che l' ha annullato l'ordinanza CP_1 CP_2
ingiunzione, con disposizione di annullamento in autotutela che allegava, e chiedendo dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese
CP_ di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Dall'esame della disposizione di annullamento in autotutela in atti si evince che l'annullamento è avvenuto verificato che “.. la notifica dell'atto di accertamento del 17.09.2019 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981”, e pertanto l'eccezione del ricorrente avanzata con uno dei motivi di ricorso è fondata come riconosciuto dallo stesso istituto. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela l'Ordinanza
Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi CP_1
alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n.
5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile
2018)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 14/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino