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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3392/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14579/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025 0100684921001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1987/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate-RI (d'ora innanzi ADER), la cartella di pagamento n. 071 2025 01006849 21/001, notificata il 19.05.2025 per la iscrizione a ruolo di totali
€ 178,98 per Recupero Crediti giudiziari per contributo unificato Tribunale di Napoli.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) notifica nulla per utilizzo indirizzo p.e.c. non istituzionale nonché omessa firma digitale del documento allegato;
2) omesso riferimento al procedimento del Tribunale di Napoli per il quale vi sarebbe stato l'omesso versamento del c.u.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « 1. procedere all'annullamento dell'impugnata cartella esattoriale e degli atti presupposti, una volta rilevatene la nullità e l'illegittimità insanabili per i motivi esposti;
2. condannare, per l'effetto, la resistente, ricorrendone i presupposti, al pagamento delle spese processuali, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.».
Si è costituita in giudizio l'ADER, la quale deduce la propria carenza di legittimazione passiva, nonché
l'inammissibilità, infondatezza ed illegittimità del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione: • Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992. ».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, il ricorso è infondato.
È infondato il primo motivo, essendo espressamente previsto, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)".
La PEC di notifica della cartella n. 07120250100684921001 figura, invero, ricevuta il giorno 19/05/2025 alle ore 15:10:46 come certificato nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.
Email_3
Anche in relazione alla notifica attraverso indirizzo non istituzionale il ricorso è infondato, considerato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza, come nella fattispecie.
Va altresì rigettato il motivo inerente alla firma, considerato «che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» e che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del
CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta» (Cass. n. 30948 del 2019)….”.
In ultimo, è infondato il secondo motivo del ricorso, inerente il vizio di motivazione, atteso da un lato che il ricorrente era stato posto in condizione di conoscere l'ente che ha emesso il ruolo e che, in caso di mancata indicazione degli estremi del procedimento per il quale era richiesto il CU, avrebbe dovuto evocarlo in giudizio;
dall'altro, che la motivazione della cartella di pagamento è giocoforza sintetica ed essenziale, trattandosi di documento emesso automaticamente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente costituita, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarato fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026. Il giudice Tommaso Maglione
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14579/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025 0100684921001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1987/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate-RI (d'ora innanzi ADER), la cartella di pagamento n. 071 2025 01006849 21/001, notificata il 19.05.2025 per la iscrizione a ruolo di totali
€ 178,98 per Recupero Crediti giudiziari per contributo unificato Tribunale di Napoli.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) notifica nulla per utilizzo indirizzo p.e.c. non istituzionale nonché omessa firma digitale del documento allegato;
2) omesso riferimento al procedimento del Tribunale di Napoli per il quale vi sarebbe stato l'omesso versamento del c.u.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « 1. procedere all'annullamento dell'impugnata cartella esattoriale e degli atti presupposti, una volta rilevatene la nullità e l'illegittimità insanabili per i motivi esposti;
2. condannare, per l'effetto, la resistente, ricorrendone i presupposti, al pagamento delle spese processuali, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.».
Si è costituita in giudizio l'ADER, la quale deduce la propria carenza di legittimazione passiva, nonché
l'inammissibilità, infondatezza ed illegittimità del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione: • Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992. ».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, il ricorso è infondato.
È infondato il primo motivo, essendo espressamente previsto, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)".
La PEC di notifica della cartella n. 07120250100684921001 figura, invero, ricevuta il giorno 19/05/2025 alle ore 15:10:46 come certificato nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.
Email_3
Anche in relazione alla notifica attraverso indirizzo non istituzionale il ricorso è infondato, considerato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza, come nella fattispecie.
Va altresì rigettato il motivo inerente alla firma, considerato «che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» e che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del
CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta» (Cass. n. 30948 del 2019)….”.
In ultimo, è infondato il secondo motivo del ricorso, inerente il vizio di motivazione, atteso da un lato che il ricorrente era stato posto in condizione di conoscere l'ente che ha emesso il ruolo e che, in caso di mancata indicazione degli estremi del procedimento per il quale era richiesto il CU, avrebbe dovuto evocarlo in giudizio;
dall'altro, che la motivazione della cartella di pagamento è giocoforza sintetica ed essenziale, trattandosi di documento emesso automaticamente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente costituita, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarato fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026. Il giudice Tommaso Maglione