Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3392
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Notifica nulla per utilizzo indirizzo PEC non istituzionale e omessa firma digitale

    La notifica tramite PEC è valida se effettuata all'indirizzo risultante dall'indice INI-PEC. Eventuali vizi della notifica sono sanati se il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto. Non è richiesta la firma digitale per le copie informatiche di cartelle originariamente cartacee notificate via PEC.

  • Rigettato
    Omesso riferimento al procedimento per il quale è richiesto il contributo unificato

    Il contribuente era stato posto in condizione di conoscere l'ente impositore e, in caso di mancata indicazione degli estremi del procedimento, avrebbe dovuto evocarlo in giudizio. La motivazione della cartella di pagamento è sintetica in quanto emessa automaticamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3392
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo