Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 755/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv.to GANZERLI CLELIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'avv. LAVIANO CIRO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
20/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario
1
NO (al N. 120, Parte II, serie A, anno 1996).Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (a Napoli il 15/05/2001), Persona_1 maggiorenne ed autonomo economicamente, (a Napoli il 29/04/2003), Persona_2 maggiorenne e non autonoma economicamente, e (a Massa di Somma il 26/05/2010), Persona_3 minore, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione avanzata dai coniugi è fondata e merita accoglimento.
5. Appare conforme agli interessi del figlio minore CI, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29
e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del
1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 07/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1 – I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora: la casa coniugale viene assegnata alla con tutti i mobili costituenti Parte_1
l'arredo.
2 – Richiedono l'affidamento condiviso del figlio minore CI (gestione condivisa della responsabilità genitoriale), che vivrà presso la madre e lì avrà la residenza;
il padre potrà senza limitazioni visitarlo ed averlo con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro ed in ragione della giovane età del figlio minore, con gli impegni scolastici e sociali del ragazzo;
comunque terrà con sé il figlio due giorni a settimana, dalle ore 13.30 del lunedì alle ore 8.00 del giorno successivo e dalle ore 20.30 del giovedì alle ore 8.00 del venerdì, prelevando il minore all'uscita dalla scuola e riportandolo all'orario concordato il mattino successivo direttamente a scuola. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il
2 figlio nei fine settimana alternati, dalle ore 20:30 del sabato alle ore 8.00 del martedì, occupandosi di riaccompagnarlo presso il relativo istituto scolastico.
3 – Saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di affidamento. Analogamente al coniuge, anche la potrà modificare la propria residenza, dandone opportuna comunicazione al . Pt_1 Pt_2
4 – Per quanto concerne le festività e le vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio Parte_2 come segue:
- durante le ferie estive, per almeno 15 gg., in un unico contesto o anche in più riprese, concordandone le date entro il
15 giugno di ciascun anno;
nelle festività pasquali, per due giorni consecutivi dal sabato santo al martedì successivo, secondo accordi tra le parti, invertendo l'ordine ogni anno;
nelle vacanze natalizie, per tre giorni consecutivi dal 24 al 26.12 o dal 31.12 al 02.01, sempre invertendo l'ordine ogni anno.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5 – Per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) e per il giorno del compleanno del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale fra i genitori.
6 – si obbliga a corrispondere per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Parte_2 Per_2 economicamente indipendente e per il figlio minorenne CI, essendo il maggiore autonomo, la somma Per_1 mensile di €. 400,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo postepay / bonifico bancario /assegno / vaglia intestato alla sig.ra che usufruirà anche dell'integrale appannaggio dell'AUU (assegno unico Parte_1 universale). L'importo del mantenimento sarà, come per legge, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
7 – I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
8 – Cederanno in pari misura sulle parti le spese straordinarie relative al minore che si dovessero rendere necessarie, da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Nola, purché debitamente documentate e previamente concordate.
09 – Non necessiteranno di preventivo consenso fra i coniugi le seguenti spese: medico-specialistiche, protesiche e terapeutiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché prescritte dal medico di base, tasse imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica ed in seguito università statali, libri scolastici ed altri strumenti di studio, mensa scolastica e trasporto pubblico da e per la scuola;
dopo scuola, attività ludico-sportive di non rilevante impegno finanziario;
centri estivi ad iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (per es. Colonie) e luoghi assimilati, gite scolastiche e centri vacanza che non importino una spesa superiore a € 150,00. Dovranno, invece, essere previamente concordate fra i coniugi, le seguenti spese straordinarie se superiori al predetto importo: imposte, tasse e
3 rette relative alla frequentazione di scuole private e di seguito università private;
corsi di pratica sportiva con attrezzature e spese accessorie di rilevante impegno finanziario ed agonistico;
corsi di educazione musicale che comportino la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
lezioni private di sostegno;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche, viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali.
10 – Il Sig. corrisponderà il suddetto contributo nell'interesse della figlia maggiorenne ma non ancora Pt_2 autonoma economicamente alla madre sino al raggiungimento della indipendenza economica di quest' ultima e nell'interesse del minore fino al raggiungimento della maggiore età e comunque fino all'avvenuto raggiungimento da parte di tutti di una stabile indipendenza economica, pari alla percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita.
11 – I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro alla presenza dei figli. Per quanto non previsto dai presenti accordi si applicheranno le norme vigenti in materia.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio Parte_2
a NO (NA) il 22/09/1996 (atto n. 120, Parte II, Serie A, anno 1996);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
4 ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5