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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10436/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 13/12/2024 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Lequile (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati
Giorgio Frigoli e Salvatore Cristian Sturdà
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato CP_1
e difeso, dagli Avvocati Giulio Peco e Salvatore Graziuso
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 25/9/2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione, previa sospensione, avverso l'Avviso di addebito n.
3592023 0000776917000, notificato l'8/9/2023, avente ad oggetto la somma di € 1.938,51 per contributi dovuti alla Gestione previdenziale
Commercianti per il periodo Gennaio 2021 - Maggio 2021.
A tal fine parte ricorrente eccepisce illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'Istituto previdenziale nella Gestione previdenziale
Commercianti per mancanza dei presupposti ai sensi dell'art. 1, comma
203, della L. n. 662/1996, affermando che egli, quale amministratore unico e legale rappresentante della Società non Parte_2 ha mai prestato attività lavorativa, né ha mai percepito alcun compenso, nonché rappresentando di aver prestato attività lavorativa subordinata abitualmente e prevalentemente presso la Società Controparte_2 corrente in Lecce, con qualifica di Operaio e con mansioni di
Magazziniere Consegnatario Livello 5 del C.C.N.L. Terziario –
Confcommercio, come da regolare contratto di assunzione del
15/02/2013 e relativo assoggettamento alla contribuzione previdenziale in qualità di lavoratore dipendente.
Pertanto, parte ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione, dell'Avviso di Addebito opposto, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando e documentando di aver provveduto, in autotutela, alla luce della documentazione allegata al presente ricorso, all'annullamento dell'Avviso di Addebito opposto e allo sgravio totale della posizione debitoria del ricorrente, previa cancellazione del lavoratore dalla Gestione previdenziale Commercianti (v. allegati nn. 1 e 3 alla memoria di costituzione).
Parte ricorrente nelle note depositate in data 10/12/2024 ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma con vittoria di spese, rappresentando come l'Istituto previdenziale in data precedente al deposito del presente ricorso avesse già precedente e piena contezza delle ragioni di parte ricorrente, sia per il possesso della relativa documentazione e sia per essere stata emessa già pronuncia di merito di questa Sezione di Tribunale nel procedimento R.G. n. 10332/2022.
Tanto premesso ed esposto, rilevato che con decreto del 27/9/2023 è stata sospesa l'esecutività dell'atto opposto, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire, stanti l'avvenuto sgravio della pretesa creditoria e l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti per metà, in considerazione del comportamento processuale della parte resistente che
2 ha provveduto in regime di autotutela allo sgravio della pretesa creditoria, all'annullamento dell'avviso di addebito opposto e alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione previdenziale Commercianti, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso (l'annullamento è avvenuto in data
20/05/2024, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata alla memoria di parte resistente), mentre la parte residua segue la soccombenza virtuale e va quindi posta a carico dell' e liquidata, CP_1 tenuto conto della serialità della questione proposta, come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avvocato Giorgio Frigoli, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Addebito opposto.
Compensa tra le parti le spese processuali per metà e condanna l' al CP_1 pagamento della parte residua di spese liquidata in € 450,00 oltre rimborso e spese generali, IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore dell'Avvocato Giorgio Frigoli.
Lecce, 13 Dicembre 2024 – 10 Gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I.
Gustapane
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