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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 2120/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
5.12.2024, congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Tondini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia al Corso Gramsci n. 6;
E
nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato Parte_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Magni, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato al Viale della Repubblica n. 196;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 5.12.2024, e Parte_1 Pt_2
premettevano di aver contratto matrimonio in data 21.6.2003 in
[...]
Greve in Chianti (FI) e precisavano che dall'unione nascevano i figli
(nato il [...]) ed (nata il [...]). Per_1 Per_2
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 1038/2020 del 18.12.2020, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 4155/2016) dichiarava la separazione personale delle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
1) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale in Pistoia, Pt_1
Via Forramoro n°16 (Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia, al Foglio di
Mappa 208, dalla particella 36, subalterno 12), dalla quale si è trasferita per andare a vivere altrove insieme alla figlia;
Per_2
2) Le parti si impegnano a volturare le utenze della casa coniugale entro dieci giorni dalla firma del presente atto;
3) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre nella nuova residenza;
4) La frequentazione tra il padre e la figlia viene indicativamente Per_2
regolata come di seguito, salvo modifiche che di volta in volta verranno concordate tra i genitori:
a) 1^ settimana: il padre trascorrerà con la figlia i giorni di martedì e venerdì dalle ore 17:00 con pernottamento fino al mattino successivo, riaccompagnandola poi a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna entro le ore
9:00;
b) 2^ settimana: un fine settimana ogni 15 giorni il padre trascorrerà con la figlia
i giorni dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica sera alle ore 22:30; Per_2
2 c) per un periodo di tre giorni consecutivi nelle festività pasquali ad anni alterni inclusivo del giorno di Pasqua o di Pasquetta e quello di sette giorni consecutivi nelle festività natalizie ad anni alterni inclusivi del giorno di Natale o del 31 dicembre e capodanno;
d) Per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durate le vacanze estive, previa determinazione dello stesso da parte dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
5) Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni Pt_2 Pt_1 mese e con decorrenza dal mese di Dicembre 2024, la somma di Euro 415,00=
(Quattrocentoquindici/00=) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore . Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo le variazioni Per_2
ISTAT riferite al mese di Novembre;
6) Il IG. versa alla IG.ra al momento della sottoscrizione del Pt_2 Pt_1 presente atto, la somma di Euro 1.000,00= (Mille/00=) in contanti, così come determinata a forfait ed accettata dalle parti, a titolo di arretrati per l'adeguamento del contributo al mantenimento dei figli versato e non rivalutato dalla separazione personale dei coniugi alla data odierna;
7) Le spese straordinarie relative alla figlia sono poste al 50% tra i due Per_2 Cont genitori, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dal che le parti dichiarano di accettare;
8) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni loro pendenza e che stante la loro indipendenza economica non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco;
9) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.1.2025 ed acquisito il parere del PM in data
20.12.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Greve in Chianti (FI) in data 21.6.2003 tra i coniugi nata a Parte_1
Pistoia il 18.3.1977, e nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Greve in Chianti
(FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 19, P. 2 serie A, anno 2003);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 2120/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
5.12.2024, congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Tondini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia al Corso Gramsci n. 6;
E
nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato Parte_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Magni, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato al Viale della Repubblica n. 196;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 5.12.2024, e Parte_1 Pt_2
premettevano di aver contratto matrimonio in data 21.6.2003 in
[...]
Greve in Chianti (FI) e precisavano che dall'unione nascevano i figli
(nato il [...]) ed (nata il [...]). Per_1 Per_2
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 1038/2020 del 18.12.2020, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 4155/2016) dichiarava la separazione personale delle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
1) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale in Pistoia, Pt_1
Via Forramoro n°16 (Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia, al Foglio di
Mappa 208, dalla particella 36, subalterno 12), dalla quale si è trasferita per andare a vivere altrove insieme alla figlia;
Per_2
2) Le parti si impegnano a volturare le utenze della casa coniugale entro dieci giorni dalla firma del presente atto;
3) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre nella nuova residenza;
4) La frequentazione tra il padre e la figlia viene indicativamente Per_2
regolata come di seguito, salvo modifiche che di volta in volta verranno concordate tra i genitori:
a) 1^ settimana: il padre trascorrerà con la figlia i giorni di martedì e venerdì dalle ore 17:00 con pernottamento fino al mattino successivo, riaccompagnandola poi a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna entro le ore
9:00;
b) 2^ settimana: un fine settimana ogni 15 giorni il padre trascorrerà con la figlia
i giorni dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica sera alle ore 22:30; Per_2
2 c) per un periodo di tre giorni consecutivi nelle festività pasquali ad anni alterni inclusivo del giorno di Pasqua o di Pasquetta e quello di sette giorni consecutivi nelle festività natalizie ad anni alterni inclusivi del giorno di Natale o del 31 dicembre e capodanno;
d) Per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durate le vacanze estive, previa determinazione dello stesso da parte dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
5) Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni Pt_2 Pt_1 mese e con decorrenza dal mese di Dicembre 2024, la somma di Euro 415,00=
(Quattrocentoquindici/00=) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore . Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo le variazioni Per_2
ISTAT riferite al mese di Novembre;
6) Il IG. versa alla IG.ra al momento della sottoscrizione del Pt_2 Pt_1 presente atto, la somma di Euro 1.000,00= (Mille/00=) in contanti, così come determinata a forfait ed accettata dalle parti, a titolo di arretrati per l'adeguamento del contributo al mantenimento dei figli versato e non rivalutato dalla separazione personale dei coniugi alla data odierna;
7) Le spese straordinarie relative alla figlia sono poste al 50% tra i due Per_2 Cont genitori, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dal che le parti dichiarano di accettare;
8) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni loro pendenza e che stante la loro indipendenza economica non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco;
9) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.1.2025 ed acquisito il parere del PM in data
20.12.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
3
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Greve in Chianti (FI) in data 21.6.2003 tra i coniugi nata a Parte_1
Pistoia il 18.3.1977, e nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Greve in Chianti
(FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 19, P. 2 serie A, anno 2003);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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