Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 22348/2024 avente ad oggetto: risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Perifano Parte_1
Attrice
e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Tiziana Marone e Srefano Patti
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
condannare la convenuta al pagamento della somma di euro
325800,00.
Per la convenuta:
dichiarare la nullità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda;
in subordine contenere la domanda entro i limiti del provato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha chiesto di condannare la Parte_1 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 325800,00 sostenendo: che
[...] con mail del 25.1.2024 la convenuta le aveva proposto di
che aveva accettato l'offerta e pagato, con bonifico del 29.1.2024, l'importo di euro 153750,00; che la convenuta anche dopo i solleciti che le aveva trasmesso non aveva inviato i codici di attivazione del software acquistato;
che con contratto del 17.10.2023 aveva assunto l'impegno a fornire alla il software Silvolink al prezzo unitario di Controparte_2 euro 1086,00; che il 23.1.2024 la aveva formalizzato un CP_2 ordine di acquisto per 300 licenze Sinvolink;
che aveva confermato alla la disponibilità della merce richiesta chiedendole un CP_2 ordine acquisto irrevocabile;
che con mail del 28.1.2024 la CP_2 le aveva trasmesso l'ordine irrevocabile richiedendo la consegna entro il 15.2.2024; che in mancanza della trasmissione dei codici di attivazione delle licenze software aveva subito un danno emergente per euro 153750,00 ed un danno da lucro cessante di euro 172050,00.
si è opposta alla domanda eccependo: che Controparte_1 il ricorso era nullo in quanto il risarcimento era stato richiesto senza precisare se lo stesso era collegato ad una responsabilità contrattuale o extracontrattuale e senza essere stato accompagnato dalla richiesta di risolvere il contratto;
che non era stato provato il pagamento;
che in risposta alla diffida dell'attrice aveva chiarito di avere già trasmesso i codici e che in ogni caso li aveva inviati nuovamente;
che non poteva rispondere del danno da lucro cessante indicato dall'attrice tenuto conto che il
Pa contratto concluso tra la e la era precedente al contratto CP_2
Pa concluso con l'attrice; che la era stata incauta posto che aveva venduto le licenze prima di averle ricevute;
che il pregiudizio lamentato dall'attrice era ascrivibile al suo stesso comportamento.
Ciò premesso, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso in quanto dal suo esame si ricavano le ragioni della domanda - conclusione di un contratto avente ad oggetto l'acquisto di 300 licenze per un programma softwrare e l'inadempimento del contratto da parte della convenuta che aveva ricevuto il corrispettivo della cessione ma non aveva trasmesso i codici per l'attivazione delle licenze - ed il suo oggetto – condanna della convenuta al risarcimento del danno individuato nel prezzo versato alla convenuta e nel mancato guadagno che avrebbe incamerato cedendo le licenze alla per un importo superiore a CP_2 quello versato alla convenuta.
Pa Tale conclusione non è inficiata dal rilievo che la ha invocato il risarcimento del danno senza richiedere la risoluzione del contratto.
In proposito è opportuno rammentare che la Suprema Corte ha chiarito: che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto;
che la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico-giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro;
che non può dirsi che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quella risarcitoria;
che presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria;
che i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento - benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse(cfr. Cass. Civ. n. 36497/2023).
Deriva che legittimamente l'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta ed ha chiesto il risarcimento del danno conseguente.
Ciò posto, la domanda è fondata.
Non è contestata la conclusione del contratto in base al quale la
Pa
ha comprato le licenze del softwrare dalla CP_3 [...]
. CP_1
L'attrice ha allegato che la venditrice non ha adempiuto all'obbligo di consegnarle i codici di attivazione delle licenze.
La convenuta non ha provato la consegna dei codici.
La convenuta ha sostenuto di avere replicato alla diffida del
3.4.2024 affermando di avere già trasmesso i codici per l'attivazione delle licenze e che comunque aveva trasmesso di nuovo i codici.
La trasmissione dei codici non è però stata provata.
Consegue che è provato l'inadempimento della convenuta e che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno subito.
Ciò detto, devono ritenersi provati sia il danno emergente che il
Lucro cessante allegati dall'attrice.
Quanto al primo, individuato nell'importo delle licenze acquistate, va posto in risalto che la convenuta non ha contestato espressamente di non avere ricevuto il pagamento(al punto 2 della comparsa di costituzione, alla pagina 3, si legge ”si contesta la prova del pagamento considerato che l'allegato 3 della ricorrente contiene…”; ed ancora alla fine dell'illustrazione del punto 2 della comparsa di risposta, alla pagina 4, si legge “si eccepisce che non risulta provato il pagamento della fattura 160/2024”). Consegue in applicazione del principio di non contestazione codificato dall'art. 115 c.p.c. che il pagamento dell'importo di euro 153750,00 deve ritenersi provato.
Pa A ciò si aggiunge che la ha depositato il documento attestante l'esecuzione del bonifico(doc. 3 che in quanto emesso il 13.3.2024 testimonia l'esecuzione del bonifico il 29.1.2024 e non solo l'ordine di eseguirlo)e l'estratto del suo conto corrente dal quale risulta l'esecuzione del bonifico a favore della convenuta(vedi documento allegato alle note di trattazione scritta).
Quanto al lucro cessante anche lo stesso è provato.
Pa E' documentato: che la , con contratto del 17.10.2023, si era impegnata a vendere alla il software Silvolink per Controparte_2 il prezzo di euro 1086,00 per ogni licenza;
che il 23.1.2024 la manifestava l'esigenza di avere 300 licenze del software al CP_2
Pa prezzo concordato;
che il 27.1.2024 la riscontrava positivamente la richiesta della e richiedeva di trasmettere CP_2 un ordine irrevocabile;
che seguiva l'invio dell'ordine
Pa irrevocabile(doc. 5, 6, 7, 8 e 9 allegati al ricorso della ).
Pa Provata la conclusione del contratto tra la e la deve CP_2 ritenersi provato il pregiudizio denunciato a titolo di mancato guadagno.
Pa In mancanza dei codici delle licenze acquistate dalla PC la non ha potuto cederle alla e conseguentemente non ha incamerato CP_2
l'importo di euro 325000,00 che tenuto conto di quanto versato alla P.C. le avrebbe consentito di lucrare l'importo di euro
172050,00.
Si tratta di un mancato guadagno che è conseguenza diretta dell'inadempimento della convenuta.
Non sussiste il concorso colposo dell'attrice.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 325800,00. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
260000,01 ed euro 520000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di decisione e trattazione tenuto conto del concreto sviluppo del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti della ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro
325800,00;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1241,00 per esborsi ed euro 14170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 20.1.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa