TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/10/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 6 maggio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(C.F: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Germaine Popolo, in virtù di procura alle liti rilasciata su separato foglio e da intendersi parte integrante dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I, 182 (PEC
. Email_1
ATTORE pagina 1 di 11 E
(c.f.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/10/1947, (c.f.: , nata il [...] a CP_2 C.F._3
Milano (MI), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Cosma e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via Raffaele Conforti n° 17, (pec
.salerno.it). Email_2 CP_3
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 6 maggio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente, il prof. conveniva, innanzi il Parte_1
tribunale civile di Salerno, gli avv. e Nardoni affinché venisse accertato CP_1
l'inadempimento ovvero l'inesatto e/o negligente adempimento contrattuale dei citati professionisti e quindi la esclusiva responsabilità in capo agli stessi dell'evento dannoso subito con conseguente condanna degli stessi al risarcimento delle poste di danno subite dall'istante che identificava in danni parametrati alla retribuzione globale che l'istante avrebbe maturato sino alla scadenza del contratto a tempo pagina 2 di 11 determinato se non fosse stato illegittimamente risolto, ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché corrispondenti, in forma equivalente,
alla mancata attribuzione del corrispondente punteggio giuridico ai fini della posizione in graduatoria;
i danni parametrati alla retribuzione globale che l'istante avrebbe maturato sino alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato con l' CP_4
di GO, se non fosse stato risolto per effetto dell'originario provvedimento di
[...]
destituzione adottato dal , ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed CP_5
assistenziali, nonché corrispondenti, in forma equivalente, alla mancata attribuzione del corrispondente punteggio giuridico ai fini della posizione in graduatoria;
i danni parametrati alla perdita di chance di poter in futuro lavorare alle dipendenze del e quindi in qualsiasi istituto di pubblica istruzione;
il danno Controparte_6
emergente, consistente nelle spese legali sostenute per i tre gradi di giudizio, nonché
nelle spese di lite cui il prof. veniva condannato dalla Corte di Appello di Milano, Pt_1
nella misura di € 2.000,00, e dalla Corte di Cassazione, nella misura di € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, anche mediante una CTU ed al pagamento dei diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 cpc a favore del difensore per aver fatto anticipo di spese.
Assumeva di essere stato assunto, nell'anno 2012, con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del presso l'Istituto Scolastico Paolo Frisi di Milano CP_5
come docente di “Tecnica dei servizi e pratica operativa”; che, a seguito di talune pagina 3 di 11 segnalazioni per comportamenti poco consoni alla professione e per molestie verbali nei confronti di una collega, era stato colpito da un provvedimento disciplinare di destituzione dal rapporto di lavoro;
che si era rivolto agli avv.ti e per CP_1 CP_2
essere difeso;
che i predetti avvocati avevano proposto ricorso avverso il licenziamento innanzi al Tribunale di Milano;
che il GDL del Tribunale di Milano, con sentenza n°
4882/2013, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il licenziamento era stato impugnato oltre il termine di 60 gg. previsto dall'art. 6 della l. 604/66; che aveva impugnato tale pronuncia prima innanzi alla Corte di Appello di Milano che, con sentenza n° 644/2015, aveva respinto l'appello e quindi dinanzi alla Corte Cassazione
che, con la sentenza n° 23861/2017, aveva confermato l'inammissibilità
dell'impugnativa del licenziamento;
che il 25/10/2017, mentre lavorava con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell' di GO (SA), era stato Controparte_4
colpito da un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro che richiamava il provvedimento di destituzione del 2012.
Ritenuta la responsabilità professionale dei due legali aveva introdotto il giudizio,
iscritto al RG 1241/2019 del Tribunale di Salerno, chiedendone declaratoria in tal senso.
Si costituivano gli avv.ti contestando la domanda principale e CP_1 CP_2
gli addebiti di responsabilità mossi: eccepivano che l'attore aveva esposto i fatti oggetto del giudizio in termini estremamente lacunosi fornendo gli elementi necessari a compiere un esame prognostico sul possibile esito del giudizio di opposizione intentato dal avverso il provvedimento di destituzione e concludevano in via principale per Pt_1
pagina 4 di 11 il rigetto della domanda attorea perché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, affinché il risarcimento dei danni eventualmente riconosciuto, fosse contenuto nei limiti del giusto e del provato e con vittoria di spese e competenze di causa.
Le eccezioni mosse in comparsa di risposta riguardavano innanzitutto una più precisa esposizione dei fatti di causa evidenziando una serie di comportamenti scorretti avuti dall'attore anche nei confronti degli obblighi di tenuta dei registri nonché
nell'interfacciarsi con gli studenti che avrebbero comunque, data la loro gravità,
determinato il rigetto della domanda di reintegra nel posto di lavoro.
Assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 cpc VI
co., parte attrice, alla scadenza del secondo termine, non depositava la sua memoria istruttoria che veniva allegate per la prima volta al verbale dell'udienza del 2/2/2021
unitamente a un'istanza di rimessione in termini.
Con ordinanza del 12/3/2021, il giudice respingeva la richiesta di rimessione in termini
“non potendo ritenersi che l'istante sia incorso in decadenze per causa ad esso non
imputabile, trattandosi all'evidenza di un errore riconoscibile ed evitabile con l'uso
dell'ordinaria diligenza”, riassegnato il giudizio sul ruolo del sottoscritto giudicante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza cartolare del
6.05.2025 dove veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 La fattispecie al vaglio del tribunale va inquadrata nell'alveo della categoria generale del contratto di mandato professionale, che è il contratto che vincola le parti in oggetto, ed il relativo inadempimento addebitato ad una delle parti da cui si fa discendere la responsabilità professionale.
Non sono presenti eccezioni pregiudiziali o preliminari in rito e merito da analizzare.
Va, dunque, valutata l'effettiva sussistenza e portata della denunziata violazione, da parte dei professionisti convenuti al fine di verificare l'esistenza di un errore tale da determinare la sussistenza della richiesta responsabilità professionale.
Si premette che l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà; il cliente, che alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale (da allegare e dimostrare nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti) e il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Secondo il comune e condiviso indirizzo della Suprema Corte l'avvocato, dunque, non è
responsabile per il solo fatto di non aver adempiuto correttamente al mandato pagina 6 di 11 professionale conferitogli, ma per affermare la sua responsabilità occorre verificare se il danno lamentato dal cliente sia eziologicamente riconducibile alla condotta del legale, se un danno vi sia effettivamente stato e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il risultato sperato, dovendosi altrimenti escludere in radice tale responsabilità.
Sulla scorta di tali premesse la Corte di cassazione, con pronunzia del 25/05/2023,
n.14583, ha espressamente indicato che l'indagine sulla responsabilità professionale dell'avvocato, per omesso svolgimento di un'attività compresa nel suo mandato difensivo, deve realizzarsi sulla base di un giudizio prognostico sul possibile esito dell'attività non compiuta.
La portata del giudizio prognostico a farsi viene specificata da una serie di recenti pronunzie della suprema Corte (tra le altre n.29194/24), dove si afferma che la responsabilità professionale per negligenza dell'avvocato va valutata in base ad un giudizio prognostico - tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell'azione o dell'omissione - e non “ex post”, alla luce dei successivi sviluppi giurisprudenziali.
Si tratta di una valutazione ex ante sulla base di un giudizio c.d. contro fattuale, che il giudice di merito è tenuto a compiere secondo la regola causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non.
La domanda principale, diretta all'accertamento della responsabilità dei convenuti professionisti, rimane provata per tabulas nell'individuazione dell'errore omissivo pagina 7 di 11 ascrivibile agli stessi: il rigetto consacrato nei tre gradi di giudizio e dovuto alla tardività
della presentazione del ricorso, per essere avvenuta oltre i 60 giorni imposti dal codice di rito, ed alla luce delle pronunzie che hanno specificato la portata dell'art. 6 della l.
604/66 e la sua applicabilità al caso di licenziamento nei contratti di lavoro a tempo determinato, individua la negligenza addebitabile alla coppia di professionisti anche alla luce della mancanza di qualsiasi riferimento alla imprevedibilità di eventi che ne abbiano compromesso la tempistica.
Ciò detto, va verificata l'incidenza di tale omissione nell'espletamento del mandato sulla base del su precisato giudizio prognostico che dovrà analizzare e soffermarsi anche sul merito delle doglianze originarie lamentate dal al fine di verificare la loro Pt_1
effettiva capacità di trovare riscontro e accoglimento, laddove non si fosse concretizzata la condizione di inammissibilità rilevata dai precedenti giudici.
Come si evince dalla documentazione depositata e non contestata gli addebiti che, sin dalla prima istanza, vennero mossi al prof. riguardavano vari aspetti del Pt_1
rapporto contrattuale con l' di Milano, presso cui, alla dipendenza del Controparte_7
Ministero dell'Istruzione, prestava la sua opera con contratto a tempo determinato quale docente di “Tecnica dei servizi e pratica operativa”.
Essi, nella specie, riguardavano, come indicato nel provvedimento di contestazione degli addebiti del D.S. prot. 1041 del 20.3.2012, tra l'altro: dei comportamenti gravemente scorretti e molesti nei confronti del personale della scuola;
incongruenze e irregolarità
nella compilazione dei documenti scolastici (tra cui la mancata registrazione delle pagina 8 di 11 assenze di alcuni studenti ai quali viene anche assegnata una valutazione benché gli stessi fossero in realtà assenti (in alcuni casi da molti mesi), nonché la dichiarazione che i debiti scolastici del primo quadrimestre erano stati saldati con interrogazioni orali;
inadeguatezze e negligenze nello svolgimento delle funzioni di docente;
pregiudizio del rapporto fiduciario scuola/famiglia; l'adozione di comportamenti gravemente molesti avuti nei confronti di una professoressa e dell'addetta al bar della scuola.
Da qui il provvedimento di destituzione dall'incarico per cui venne dato mandato ai professionisti convenuti di porre rimedio.
Il tenore delle contestazioni, a parere di chi scrive, e le eccezioni giustificative mosse alle stesse nel ricorso presentato tardivamente, non lasciano molto spazio per immaginare una ipotesi probabile di accoglimento delle ragioni del prof. reo di Pt_1
aver avuto comportamenti non consoni sia a livello personale che precipuamente legati alla figura professionale che rappresentava.
La mancata empatia con gli studenti, la perniciosa tendenza all'autocompiacimento, la mancanza di rispetto di regole e ruoli nonché delle più elementari regole del vivere civile e dell'educazione sono elementi che emergono dall'analisi delle carte processuali:
e sono elementi molto gravi giacché investono sia il rapporto con gli alunni, con i colleghi e con il personale non docente ma anche l'area attinente alla attività di valutazione e di registrazione delle presenze.
Tutte le contestazioni mosse risultavano provate documentalmente.
pagina 9 di 11 Alla luce della situazione cristallizzata al momento dell'omissione che ha portato all'odierno giudizio, la sanzione disciplinare con la quale il aveva destituito il CP_5
professore, risulta corretta e non vi sono dati tali da far presumere che una sentenza, che avesse affrontato il merito della questione, avrebbe potuto avere l'esito sperato dal più probabile che si pervenisse al rigetto delle domande proposte dal ricorrente Pt_1
data la gravità e la specificità delle contestazioni a lui mosse.
Il danno risarcibile va circoscritto al solo vantaggio che il avrebbe conseguito Pt_1
laddove l'impugnativa del licenziamento fosse stata presentata tempestivamente ed avesse avuto probabilità di accoglimento.
Tale assunto comporta che l'insorgere del danno, come lamentato dall'attore, non è
consequenziale al solo eventuale accertamento della negligenza.
Il cliente che lamenta un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato deve dimostrare:
1. L'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
2.
L'inadeguata prestazione professionale;
3. L'esistenza del danno;
4. Il nesso eziologico tra la prestazione professionale ed il danno. Il nocumento può consistere anche nel fatto di non aver conseguito un determinato bene o risultato (c.d. 'perdita di chance'),
occasione che è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente apprezzabile. Tuttavia, la perdita di “chance” favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto se l'occasione favorevole aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi da provare in giudizio.
La domanda, quindi, va rigettata.
pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda.
- Condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
euro 6000,00 per onorari oltre iva e cnap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 4 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 6 maggio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(C.F: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Germaine Popolo, in virtù di procura alle liti rilasciata su separato foglio e da intendersi parte integrante dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I, 182 (PEC
. Email_1
ATTORE pagina 1 di 11 E
(c.f.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/10/1947, (c.f.: , nata il [...] a CP_2 C.F._3
Milano (MI), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Cosma e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via Raffaele Conforti n° 17, (pec
.salerno.it). Email_2 CP_3
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 6 maggio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente, il prof. conveniva, innanzi il Parte_1
tribunale civile di Salerno, gli avv. e Nardoni affinché venisse accertato CP_1
l'inadempimento ovvero l'inesatto e/o negligente adempimento contrattuale dei citati professionisti e quindi la esclusiva responsabilità in capo agli stessi dell'evento dannoso subito con conseguente condanna degli stessi al risarcimento delle poste di danno subite dall'istante che identificava in danni parametrati alla retribuzione globale che l'istante avrebbe maturato sino alla scadenza del contratto a tempo pagina 2 di 11 determinato se non fosse stato illegittimamente risolto, ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché corrispondenti, in forma equivalente,
alla mancata attribuzione del corrispondente punteggio giuridico ai fini della posizione in graduatoria;
i danni parametrati alla retribuzione globale che l'istante avrebbe maturato sino alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato con l' CP_4
di GO, se non fosse stato risolto per effetto dell'originario provvedimento di
[...]
destituzione adottato dal , ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed CP_5
assistenziali, nonché corrispondenti, in forma equivalente, alla mancata attribuzione del corrispondente punteggio giuridico ai fini della posizione in graduatoria;
i danni parametrati alla perdita di chance di poter in futuro lavorare alle dipendenze del e quindi in qualsiasi istituto di pubblica istruzione;
il danno Controparte_6
emergente, consistente nelle spese legali sostenute per i tre gradi di giudizio, nonché
nelle spese di lite cui il prof. veniva condannato dalla Corte di Appello di Milano, Pt_1
nella misura di € 2.000,00, e dalla Corte di Cassazione, nella misura di € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, anche mediante una CTU ed al pagamento dei diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 cpc a favore del difensore per aver fatto anticipo di spese.
Assumeva di essere stato assunto, nell'anno 2012, con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del presso l'Istituto Scolastico Paolo Frisi di Milano CP_5
come docente di “Tecnica dei servizi e pratica operativa”; che, a seguito di talune pagina 3 di 11 segnalazioni per comportamenti poco consoni alla professione e per molestie verbali nei confronti di una collega, era stato colpito da un provvedimento disciplinare di destituzione dal rapporto di lavoro;
che si era rivolto agli avv.ti e per CP_1 CP_2
essere difeso;
che i predetti avvocati avevano proposto ricorso avverso il licenziamento innanzi al Tribunale di Milano;
che il GDL del Tribunale di Milano, con sentenza n°
4882/2013, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il licenziamento era stato impugnato oltre il termine di 60 gg. previsto dall'art. 6 della l. 604/66; che aveva impugnato tale pronuncia prima innanzi alla Corte di Appello di Milano che, con sentenza n° 644/2015, aveva respinto l'appello e quindi dinanzi alla Corte Cassazione
che, con la sentenza n° 23861/2017, aveva confermato l'inammissibilità
dell'impugnativa del licenziamento;
che il 25/10/2017, mentre lavorava con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell' di GO (SA), era stato Controparte_4
colpito da un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro che richiamava il provvedimento di destituzione del 2012.
Ritenuta la responsabilità professionale dei due legali aveva introdotto il giudizio,
iscritto al RG 1241/2019 del Tribunale di Salerno, chiedendone declaratoria in tal senso.
Si costituivano gli avv.ti contestando la domanda principale e CP_1 CP_2
gli addebiti di responsabilità mossi: eccepivano che l'attore aveva esposto i fatti oggetto del giudizio in termini estremamente lacunosi fornendo gli elementi necessari a compiere un esame prognostico sul possibile esito del giudizio di opposizione intentato dal avverso il provvedimento di destituzione e concludevano in via principale per Pt_1
pagina 4 di 11 il rigetto della domanda attorea perché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, affinché il risarcimento dei danni eventualmente riconosciuto, fosse contenuto nei limiti del giusto e del provato e con vittoria di spese e competenze di causa.
Le eccezioni mosse in comparsa di risposta riguardavano innanzitutto una più precisa esposizione dei fatti di causa evidenziando una serie di comportamenti scorretti avuti dall'attore anche nei confronti degli obblighi di tenuta dei registri nonché
nell'interfacciarsi con gli studenti che avrebbero comunque, data la loro gravità,
determinato il rigetto della domanda di reintegra nel posto di lavoro.
Assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 cpc VI
co., parte attrice, alla scadenza del secondo termine, non depositava la sua memoria istruttoria che veniva allegate per la prima volta al verbale dell'udienza del 2/2/2021
unitamente a un'istanza di rimessione in termini.
Con ordinanza del 12/3/2021, il giudice respingeva la richiesta di rimessione in termini
“non potendo ritenersi che l'istante sia incorso in decadenze per causa ad esso non
imputabile, trattandosi all'evidenza di un errore riconoscibile ed evitabile con l'uso
dell'ordinaria diligenza”, riassegnato il giudizio sul ruolo del sottoscritto giudicante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza cartolare del
6.05.2025 dove veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 La fattispecie al vaglio del tribunale va inquadrata nell'alveo della categoria generale del contratto di mandato professionale, che è il contratto che vincola le parti in oggetto, ed il relativo inadempimento addebitato ad una delle parti da cui si fa discendere la responsabilità professionale.
Non sono presenti eccezioni pregiudiziali o preliminari in rito e merito da analizzare.
Va, dunque, valutata l'effettiva sussistenza e portata della denunziata violazione, da parte dei professionisti convenuti al fine di verificare l'esistenza di un errore tale da determinare la sussistenza della richiesta responsabilità professionale.
Si premette che l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà; il cliente, che alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale (da allegare e dimostrare nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti) e il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Secondo il comune e condiviso indirizzo della Suprema Corte l'avvocato, dunque, non è
responsabile per il solo fatto di non aver adempiuto correttamente al mandato pagina 6 di 11 professionale conferitogli, ma per affermare la sua responsabilità occorre verificare se il danno lamentato dal cliente sia eziologicamente riconducibile alla condotta del legale, se un danno vi sia effettivamente stato e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il risultato sperato, dovendosi altrimenti escludere in radice tale responsabilità.
Sulla scorta di tali premesse la Corte di cassazione, con pronunzia del 25/05/2023,
n.14583, ha espressamente indicato che l'indagine sulla responsabilità professionale dell'avvocato, per omesso svolgimento di un'attività compresa nel suo mandato difensivo, deve realizzarsi sulla base di un giudizio prognostico sul possibile esito dell'attività non compiuta.
La portata del giudizio prognostico a farsi viene specificata da una serie di recenti pronunzie della suprema Corte (tra le altre n.29194/24), dove si afferma che la responsabilità professionale per negligenza dell'avvocato va valutata in base ad un giudizio prognostico - tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell'azione o dell'omissione - e non “ex post”, alla luce dei successivi sviluppi giurisprudenziali.
Si tratta di una valutazione ex ante sulla base di un giudizio c.d. contro fattuale, che il giudice di merito è tenuto a compiere secondo la regola causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non.
La domanda principale, diretta all'accertamento della responsabilità dei convenuti professionisti, rimane provata per tabulas nell'individuazione dell'errore omissivo pagina 7 di 11 ascrivibile agli stessi: il rigetto consacrato nei tre gradi di giudizio e dovuto alla tardività
della presentazione del ricorso, per essere avvenuta oltre i 60 giorni imposti dal codice di rito, ed alla luce delle pronunzie che hanno specificato la portata dell'art. 6 della l.
604/66 e la sua applicabilità al caso di licenziamento nei contratti di lavoro a tempo determinato, individua la negligenza addebitabile alla coppia di professionisti anche alla luce della mancanza di qualsiasi riferimento alla imprevedibilità di eventi che ne abbiano compromesso la tempistica.
Ciò detto, va verificata l'incidenza di tale omissione nell'espletamento del mandato sulla base del su precisato giudizio prognostico che dovrà analizzare e soffermarsi anche sul merito delle doglianze originarie lamentate dal al fine di verificare la loro Pt_1
effettiva capacità di trovare riscontro e accoglimento, laddove non si fosse concretizzata la condizione di inammissibilità rilevata dai precedenti giudici.
Come si evince dalla documentazione depositata e non contestata gli addebiti che, sin dalla prima istanza, vennero mossi al prof. riguardavano vari aspetti del Pt_1
rapporto contrattuale con l' di Milano, presso cui, alla dipendenza del Controparte_7
Ministero dell'Istruzione, prestava la sua opera con contratto a tempo determinato quale docente di “Tecnica dei servizi e pratica operativa”.
Essi, nella specie, riguardavano, come indicato nel provvedimento di contestazione degli addebiti del D.S. prot. 1041 del 20.3.2012, tra l'altro: dei comportamenti gravemente scorretti e molesti nei confronti del personale della scuola;
incongruenze e irregolarità
nella compilazione dei documenti scolastici (tra cui la mancata registrazione delle pagina 8 di 11 assenze di alcuni studenti ai quali viene anche assegnata una valutazione benché gli stessi fossero in realtà assenti (in alcuni casi da molti mesi), nonché la dichiarazione che i debiti scolastici del primo quadrimestre erano stati saldati con interrogazioni orali;
inadeguatezze e negligenze nello svolgimento delle funzioni di docente;
pregiudizio del rapporto fiduciario scuola/famiglia; l'adozione di comportamenti gravemente molesti avuti nei confronti di una professoressa e dell'addetta al bar della scuola.
Da qui il provvedimento di destituzione dall'incarico per cui venne dato mandato ai professionisti convenuti di porre rimedio.
Il tenore delle contestazioni, a parere di chi scrive, e le eccezioni giustificative mosse alle stesse nel ricorso presentato tardivamente, non lasciano molto spazio per immaginare una ipotesi probabile di accoglimento delle ragioni del prof. reo di Pt_1
aver avuto comportamenti non consoni sia a livello personale che precipuamente legati alla figura professionale che rappresentava.
La mancata empatia con gli studenti, la perniciosa tendenza all'autocompiacimento, la mancanza di rispetto di regole e ruoli nonché delle più elementari regole del vivere civile e dell'educazione sono elementi che emergono dall'analisi delle carte processuali:
e sono elementi molto gravi giacché investono sia il rapporto con gli alunni, con i colleghi e con il personale non docente ma anche l'area attinente alla attività di valutazione e di registrazione delle presenze.
Tutte le contestazioni mosse risultavano provate documentalmente.
pagina 9 di 11 Alla luce della situazione cristallizzata al momento dell'omissione che ha portato all'odierno giudizio, la sanzione disciplinare con la quale il aveva destituito il CP_5
professore, risulta corretta e non vi sono dati tali da far presumere che una sentenza, che avesse affrontato il merito della questione, avrebbe potuto avere l'esito sperato dal più probabile che si pervenisse al rigetto delle domande proposte dal ricorrente Pt_1
data la gravità e la specificità delle contestazioni a lui mosse.
Il danno risarcibile va circoscritto al solo vantaggio che il avrebbe conseguito Pt_1
laddove l'impugnativa del licenziamento fosse stata presentata tempestivamente ed avesse avuto probabilità di accoglimento.
Tale assunto comporta che l'insorgere del danno, come lamentato dall'attore, non è
consequenziale al solo eventuale accertamento della negligenza.
Il cliente che lamenta un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato deve dimostrare:
1. L'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
2.
L'inadeguata prestazione professionale;
3. L'esistenza del danno;
4. Il nesso eziologico tra la prestazione professionale ed il danno. Il nocumento può consistere anche nel fatto di non aver conseguito un determinato bene o risultato (c.d. 'perdita di chance'),
occasione che è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente apprezzabile. Tuttavia, la perdita di “chance” favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto se l'occasione favorevole aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi da provare in giudizio.
La domanda, quindi, va rigettata.
pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda.
- Condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
euro 6000,00 per onorari oltre iva e cnap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 4 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 11 di 11