TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 113 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.04.2024 e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Montebello n. 50, C.F.: rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. GONNELLA CARMINE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
RI-CREATIVAMENTE, P.I.: – con sede in NO (IS) alla P.IVA_1
Via Giovanni Paolo II, n.9, c.a.p. , in persona del legale rappresentante pro tempore, IG.ra rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SCARANO PASQUALE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 27.02.2020, la IG.ra Parte_1 premettendo di essere stata una dipendente della società resistente con le mansioni di maestra nell'asilo “l'Ape Maya” sito in Venafro dal giorno 19.12.2010 fino alla data del31.12.2014 e, successivamente, con contratto di collaborazione a progetto dal 12.01.2015 al 31.07.2015, ha adito il Tribunale di Isernia per chiedere l'integrale adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligazione retributiva a suo carico. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a. In via preliminare disporre, ai sensi e per l'effetto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della ditta resistente della busta paga di aprile 2013, di settembre 2014, nonché quelle relative al periodo gennaio – luglio 2015; inoltre, il contratto di assunzione stipulato in data 19.12.2011 e le eventuali successive proroghe. b. Nel merito, accertare che tra la IG.ra e Parte_1
l' nel periodo ricompreso tra il giorno 19.12.2011 Controparte_2 ed il 31.07.2015, è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. c. Per l'effetto, dato atto che parte resistente non ha ancora corrisposto in favore della ricorrente quanto esattamente maturato a titolo di retribuzioni per l'intero periodo lavorato, nonché l'importo dovuto a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., IG.ra , con sede in NO (Is) alla Via Giovanni Paolo II° n. 9, Controparte_1
C.F.: , al pagamento in favore della IG.ra , per le causali P.IVA_1 Parte_1 meglio specificate nelle premesse del presente atto, della complessiva somma di € 25.322,47# (venticinquemilatrecentoventidue/47), al lordo delle ritenute di legge, o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio o comunque ritenuto di giustizia. d. Il tutto maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma, da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze. e. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.” Si è costituita l'associazione , affermando che il contratto di Controparte_2 lavoro subordinato stipulato tra l'associazione e la IGnora fosse Pt_1 simulato;
in particolare, che “nel mese di Novembre 2011, la IG.ra , Parte_1 come da intese tra le socie, si dimise dal ruolo di socio dell'Associazione per assumere invece la nuova veste formale di “dipendente”, continuando però, nei fatti, ad operare come socia volontaria, senza mai soggiacere a vincoli di rapporti di lavoro di subordinazione. Tant'è che l'intesa venne formalizzata da un lato attraverso le dimissioni della ricorrente da socio dell' con la sua formale assunzione alle dipendenze della Controparte_2 stessa (contratto simulato) e, dall'altro, attraverso la delibera assembleare del 16.10.2014 (contratto dissimulato)”. La causa, inizialmente più volte rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento, veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testimoni e OT , e Testimone_1 Per_1
l'interrogatorio formale di entrambe le parti. Veniva ammesso, all'ultima udienza, l'ordine di esibizione richiesto, relativo alle buste paga di ottobre, novembre, dicembre 2015 e al contratto di assunzione stipulato il 20.10.2015, che non veniva ottemperato da parte resistente. La causa è infine giunta alla decisione all'udienza, trattata in modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 09.04.2024.
***
2. Il ricorso deve essere accolto, non avendo parte resistente fornito prova della simulazione del contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti. Presupposto della simulazione relativa - e oggettiva - è la conclusione di un negozio apparente (contratto simulato) diverso da quello realmente voluto dalle parti (contratto dissimulato), solo quest'ultimo efficace tra le stesse (art. 1414, comma 2, c.c.). Nella specie, inquadrando la convenuta come parte dell'accordo simulatorio e dunque sottoposti ai più rigidi limiti probatori quanto alla prova previsti dall'art. 1417 c.c., la stessa non ha utilmente fornito prova documentale della simulazione. Tipicamente, infatti, la simulazione è accompagnata da scritture o da una
contro
- dichiarazione che raccoglie le reali intenzioni dei contraenti e che, in quanto atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, deve risultare “idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta 'ad probationem”' (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 18049 del 06/06/2022; conf.: Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017). Tuttavia, la delibera del 16.10.2024, che per la convenuta costituirebbe prova dell'accordo simulatorio, oltre a essere molto distante nel tempo dalla stipulazione del contratto subordinato (più di tre anni) e quindi a far propendere per la scissione dei due atti, è relativa principalmente alla posizione della IG.ra la frase “nulla cambierà tra il personale Persona_2 impegnato nel servizio e il ConIGlio accetta all'unanimità che la gestione del personale e del servizio rimarrà sempre uguale a quello degli anni precedenti”, riferendosi solo alle prassi degli anni precedenti, non prova in alcun modo l'esistenza della simulazione del contratto di assunzione. Non era possibile, come anticipato ed affermato espressamente dall'art. 1417 c.c., fornire la prova della simulazione tramite testimoni. Dal canto suo, parte ricorrente, oltre a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha provato tramite la testimone di essere Tes_2 stata una delle quattro “maestre” di riferimento dell'asilo nido “l'Ape Maia” nel periodo dal 2011 al 2015. 2.1. Non è stato negato, da parte del datore di lavoro, la natura sostanzialmente unitaria del rapporto di lavoro, dunque anche relativamente all'anno 2015 la domanda delle ricorrente deve essere accolta.
2.2. Per quanto riguarda il quantum, posto che parte ricorrente ha depositato dei conteggi che non sono stati specificamente contestati dalla resistente, il datore di lavoro non ha neanche ottemperato all'ordine di esibizione che avrebbe consentito una parametrazione delle spettanze sulla base delle buste paga e dell'inquadramento contrattuale della ricorrente nell'anno 2015; quindi, sul punto devono assumersi come validi i conteggi depositati dalla ricorrente, che sono al lordo dalle ritenute di legge, come da giurisprudenza costante.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
a corrispondere a la somma di euro 25.322,47, per le
[...] Parte_1 causali indicate in parte motiva;
- Condanna la alla rifusione delle spese di Controparte_2 lite in favore di liquidate in euro 2.695,00, oltre iva, spese Parte_1 generali e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Isernia, il 23.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 113 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.04.2024 e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Montebello n. 50, C.F.: rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. GONNELLA CARMINE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
RI-CREATIVAMENTE, P.I.: – con sede in NO (IS) alla P.IVA_1
Via Giovanni Paolo II, n.9, c.a.p. , in persona del legale rappresentante pro tempore, IG.ra rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SCARANO PASQUALE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 27.02.2020, la IG.ra Parte_1 premettendo di essere stata una dipendente della società resistente con le mansioni di maestra nell'asilo “l'Ape Maya” sito in Venafro dal giorno 19.12.2010 fino alla data del31.12.2014 e, successivamente, con contratto di collaborazione a progetto dal 12.01.2015 al 31.07.2015, ha adito il Tribunale di Isernia per chiedere l'integrale adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligazione retributiva a suo carico. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a. In via preliminare disporre, ai sensi e per l'effetto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della ditta resistente della busta paga di aprile 2013, di settembre 2014, nonché quelle relative al periodo gennaio – luglio 2015; inoltre, il contratto di assunzione stipulato in data 19.12.2011 e le eventuali successive proroghe. b. Nel merito, accertare che tra la IG.ra e Parte_1
l' nel periodo ricompreso tra il giorno 19.12.2011 Controparte_2 ed il 31.07.2015, è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. c. Per l'effetto, dato atto che parte resistente non ha ancora corrisposto in favore della ricorrente quanto esattamente maturato a titolo di retribuzioni per l'intero periodo lavorato, nonché l'importo dovuto a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., IG.ra , con sede in NO (Is) alla Via Giovanni Paolo II° n. 9, Controparte_1
C.F.: , al pagamento in favore della IG.ra , per le causali P.IVA_1 Parte_1 meglio specificate nelle premesse del presente atto, della complessiva somma di € 25.322,47# (venticinquemilatrecentoventidue/47), al lordo delle ritenute di legge, o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio o comunque ritenuto di giustizia. d. Il tutto maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma, da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze. e. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.” Si è costituita l'associazione , affermando che il contratto di Controparte_2 lavoro subordinato stipulato tra l'associazione e la IGnora fosse Pt_1 simulato;
in particolare, che “nel mese di Novembre 2011, la IG.ra , Parte_1 come da intese tra le socie, si dimise dal ruolo di socio dell'Associazione per assumere invece la nuova veste formale di “dipendente”, continuando però, nei fatti, ad operare come socia volontaria, senza mai soggiacere a vincoli di rapporti di lavoro di subordinazione. Tant'è che l'intesa venne formalizzata da un lato attraverso le dimissioni della ricorrente da socio dell' con la sua formale assunzione alle dipendenze della Controparte_2 stessa (contratto simulato) e, dall'altro, attraverso la delibera assembleare del 16.10.2014 (contratto dissimulato)”. La causa, inizialmente più volte rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento, veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testimoni e OT , e Testimone_1 Per_1
l'interrogatorio formale di entrambe le parti. Veniva ammesso, all'ultima udienza, l'ordine di esibizione richiesto, relativo alle buste paga di ottobre, novembre, dicembre 2015 e al contratto di assunzione stipulato il 20.10.2015, che non veniva ottemperato da parte resistente. La causa è infine giunta alla decisione all'udienza, trattata in modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 09.04.2024.
***
2. Il ricorso deve essere accolto, non avendo parte resistente fornito prova della simulazione del contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti. Presupposto della simulazione relativa - e oggettiva - è la conclusione di un negozio apparente (contratto simulato) diverso da quello realmente voluto dalle parti (contratto dissimulato), solo quest'ultimo efficace tra le stesse (art. 1414, comma 2, c.c.). Nella specie, inquadrando la convenuta come parte dell'accordo simulatorio e dunque sottoposti ai più rigidi limiti probatori quanto alla prova previsti dall'art. 1417 c.c., la stessa non ha utilmente fornito prova documentale della simulazione. Tipicamente, infatti, la simulazione è accompagnata da scritture o da una
contro
- dichiarazione che raccoglie le reali intenzioni dei contraenti e che, in quanto atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, deve risultare “idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta 'ad probationem”' (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 18049 del 06/06/2022; conf.: Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017). Tuttavia, la delibera del 16.10.2024, che per la convenuta costituirebbe prova dell'accordo simulatorio, oltre a essere molto distante nel tempo dalla stipulazione del contratto subordinato (più di tre anni) e quindi a far propendere per la scissione dei due atti, è relativa principalmente alla posizione della IG.ra la frase “nulla cambierà tra il personale Persona_2 impegnato nel servizio e il ConIGlio accetta all'unanimità che la gestione del personale e del servizio rimarrà sempre uguale a quello degli anni precedenti”, riferendosi solo alle prassi degli anni precedenti, non prova in alcun modo l'esistenza della simulazione del contratto di assunzione. Non era possibile, come anticipato ed affermato espressamente dall'art. 1417 c.c., fornire la prova della simulazione tramite testimoni. Dal canto suo, parte ricorrente, oltre a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha provato tramite la testimone di essere Tes_2 stata una delle quattro “maestre” di riferimento dell'asilo nido “l'Ape Maia” nel periodo dal 2011 al 2015. 2.1. Non è stato negato, da parte del datore di lavoro, la natura sostanzialmente unitaria del rapporto di lavoro, dunque anche relativamente all'anno 2015 la domanda delle ricorrente deve essere accolta.
2.2. Per quanto riguarda il quantum, posto che parte ricorrente ha depositato dei conteggi che non sono stati specificamente contestati dalla resistente, il datore di lavoro non ha neanche ottemperato all'ordine di esibizione che avrebbe consentito una parametrazione delle spettanze sulla base delle buste paga e dell'inquadramento contrattuale della ricorrente nell'anno 2015; quindi, sul punto devono assumersi come validi i conteggi depositati dalla ricorrente, che sono al lordo dalle ritenute di legge, come da giurisprudenza costante.
3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
a corrispondere a la somma di euro 25.322,47, per le
[...] Parte_1 causali indicate in parte motiva;
- Condanna la alla rifusione delle spese di Controparte_2 lite in favore di liquidate in euro 2.695,00, oltre iva, spese Parte_1 generali e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Isernia, il 23.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio