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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel.
dott.sa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Di Lorenzo Maria Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2963/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come aggiornato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma
Cartabia”), all'udienza collegiale del 18/02/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Cipriano d'RS (CE) alla via Monti n. 13, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti depositata in calce all'atto di appello, dall'avvocato Bortone Cesario (C.F.
e presso i cui uffici, in Sant'Arpino (CE) alla Via San Canione n. 04, è C.F._2
elettivamente domiciliato (p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
E
- (P.IVA: – con sede Controparte_1 P.IVA_1
in San Marcellino (Ce), al Corso Italia, 75, in persona del legale rapp.te p.t. sig.
[...]
, elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA), alla via M. Serao, n. 13, presso lo CP_2
studio degli Avv.ti Giovanni Puca (C.F. ) ed Angela Maria Puca (C.F. C.F._3
), che la rappresentano e la difendono in virtù di procura alla lite C.F._4 depositata in calce alla comparsa di costituzione (p.e.c.
Email_2
fax 0818335314); Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1920/2023 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord –
Seconda sez. Civile - pubblicata in data 10.05.2023, r.g. n. 7658/2019, repert. N. 2637/2023 del 10.05.2023, e notificata il 15/05/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
, nell'espletamento della sua funzione di agente immobiliare, quale titolare Controparte_2 della ” premetteva, con apposito ricorso CP_1 Controparte_1
diretto al Tribunale di Napoli Nord, di aver prestato attività di mediazione per conto di e di , rispettivamente acquirente e alienante Parte_1 Controparte_3 dell'immobile oggetto dell'affare.
Per l'attività espletata, l'esponente dichiarava di aver richiesto la somma di € 6.100,00, comprensiva di I.V.A., a titolo di competenze professionali. In seguito a solleciti e formali intimazioni di pagamento del compenso richiesto, in data 26/11/2018 la
[...] provvedeva ad inviare una lettera di messa in mora a mezzo Controparte_4
raccomandata a , il quale non aveva ancora provveduto al pagamento. Parte_1
Tanto esposto, chiedeva l'emissione del decreto monitorio.
Con decreto ingiuntivo n. 1312/2019 dell'11/03/2019 (R.G. n. 1494/2019), il Tribunale di
Napoli Nord ingiungeva a il pagamento in favore dell'odierna appellante Parte_1
” della somma di € 6.100,00, con l'aggiunta CP_1 CP_1 Controparte_4
degli interessi come da domanda e sino all'effettivo soddisfo e le spese per la procedura monitoria, pari a € 145,50, e i compensi, liquidati nella misura di € 400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
A seguito della rituale notifica del riferito titolo monitorio, proponeva Parte_1
opposizione con atto di citazione contenente pure domanda riconvenzionale, ritualmente notificati, con cui eccepiva: 1) l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 633
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
2) l'inesistenza sostanziale del bene giuridico oggetto della proposta di acquisto e la responsabilità ex art. 1759 c.c. dell'agenzia immobiliare;
3)
l'incommerciabilità dei beni immobili oggetto della predetta proposta, per cui spiegava
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna al pagamento delle spese sostenute per ripristinare e legittimare urbanisticamente gli immobili acquistati;
4) il parziale difetto di legittimazione passiva e la violazione dell'art. 1754 c.c..
A sostegno di quanto affermato, l'opponente affermava che non risultava Parte_1
essere debitore delle somme delle quali veniva ingiunto il pagamento. La pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo era inammissibile data l'inesistenza della prova scritta del diritto fatto valere dall'allora opposto.
L'opponente, inoltre, affermava che contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, non sussistesse alcuna proposta d'acquisto riconducibile alla data del 12/10/2017, bensì sussistevano due distinte proposte d'acquisto sottoscritte in momenti diversi e con diversa data di rogito, una del 31/12/2017 e l'altra del 30/01/2018. Entrambe le proposte d'acquisto risultavano essere prive: dell'indicazione dei riferimenti identificativi catastali degli immobili oggetto dell'affare, del riferimento al titolo di provenienza, della situazione catastale, della certificazione di agibilità, della situazione edilizio urbanistica, nonché della firma dell'acquirente.
Dunque, il contratto risultava carente degli elementi identificativi essenziali sicché il credito ingiunto risultava incerto ed inesigibile, eccependo l'opponente l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo parte opponente, inoltre, le carenze della proposta d'acquisto non furono frutto di mero errore o trascuratezza da parte della , Controparte_4
bensì di una scelta operata consapevolmente al fine di oscurare una situazione urbanistica compromessa al punto da rendere gli immobili oggetto della vendita incommerciabili. Tale deduzione risultava confermata dalla relazione tecnica di parte redatta dal geometra ER
, il quale aveva affermato che alla data di formalizzazione della proposta d'acquisto i
[...]
due appartamenti non potevano materialmente essere esistenti;
ciò, in particolare, dato lo stato di fatto dell'appartamento ubicato al piano terra, il quale era interamente adibito a portico.
Dunque, il geometra sulla scorta della concessione in sanatoria, rilasciata il 12/01/2018 - quindi successiva al preliminare d'acquisto - affermava l'inesistenza di uno degli immobili compravenduti al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto. Inoltre, secondo parte appellante, la relazione tecnica redatta dal faceva rilevare la sussistenza di ER
incongruenze tra la rappresentazione grafica a margine della richiesta di sanatoria e la situazione di fatto, per cui si rilevava una variazione di fatto dell'immobile in assenza della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 necessaria variazione e regolarizzazione del progetto originario. Alla stregua di ciò, anche gli immobili al foglio 5 part. lla 5361, sub 5 e 6, risultavano privi di regolarità urbanistica.
Conseguiva da ciò, che il era tenuto a far fronte ad una spesa, preventivata in € Pt_1
15.000,00 per il ripristino e la legittimazione urbanistica degli immobili acquistati, concretizzando ciò un danno economico per cui si spiegava domanda riconvenzionale.
Tanto esposto, detti eventi facevano emergere la responsabilità contrattuale, ex art. 1759 c.c.,
a carico della . L'opponente sosteneva come Controparte_4 le suddette omissioni costituivano un chiaro tentativo di elusione dell'obbligo di inclusione degli elementi essenziali della negoziazione, la quale doveva ritenersi nulla, così travolgendo la pretesa creditoria.
Inoltre, parte opponente eccepiva l'arbitraria esclusione delle ulteriori due parti coinvolte nel contratto di compravendita, e , così illegittimamente finendo per Parte_2 Persona_2 porre tutto l'onere di pagamento solo a suo carico..
Parte opponente, infine, rilevava la violazione dell'art. 1755 c.c., in quanto la pretesa creditoria risultava essere illegittima a cagione della mancata conclusione dell'affare per colpa del mediatore e che questa costituì elemento negativo della fattispecie, tant'è che a causa delle necessarie attività di sanatoria urbanistica da svolgere la data del rogito fu posticipata.
In data 12/11/2019 si costituiva in giudizio l'allora opposta, oggi appellata,
[...]
contestando le ragioni dell'allora opponente, poiché Controparte_4
assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A sostegno di quanto affermato, l'opposta affermava l'assenza della sottoscrizione di parte acquirente nella proposta d'acquisto e dunque, sulla scorta di ciò, chiedeva al giudice di accertarne l'invalidità. L'opponente erroneamente aveva ritenuto effettuata la sottoscrizione della suddetta proposta in data 30/11/2017; in realtà tale riferimento temporale riguardava il momento in cui fu realizzato il versamento a titolo di acconto. Inoltre, contrariamente a quanto affermava il , i riferimenti identificativi catastali risultavano ben specificati nel Pt_1
contratto di compravendita n. 82048 rep n. 125892.
L'eccezione sollevata per violazione dell'art. 1754 c.c. risultava essere infondata, visto il corretto espletamento dell'incarico conferito al professionista;
pertanto, ai sensi dell'art. 1755
c.c., quest'ultimo aveva diritto ai suoi compensi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Ciò posto e tenuto conto della giurisprudenza in tema di compensi, il mediatore aveva diritto alla provvigione per essere stato l'affare concluso per effetto del suo intervento.
Con sentenza n. 1920/2023 del 02/05/2023, pubblicata il 10/05/2023, il Tribunale di Napoli
Nord in composizione monocratica:
- Rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Confermava il decreto ingiuntivo opposto attribuendogli efficacia esecutiva;
- Rigettava la domanda riconvenzionale;
- Condannava al pagamento, nei confronti della Parte_1 [...]
”, delle spese del giudizio pari a € 5.077,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Con atto di appello, notificato il 14/06/2023, proponeva appello parziale Parte_1
avverso la suddetta sentenza, chiedendo:
- In via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in ordine alla legittimità della prestazione professionale della CP_1
”; per l'effetto dichiarare nulla per errore in CP_4 Controparte_4
procedendo la sentenza impugnata;
- In subordine e in parziale riforma della sentenza, di accertare il grave inadempimento professionale della Controparte_4
ritenendo illegittima la pretesa provvigione e per l'effetto revocare il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1312/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord.
Il giudizio rubricato al n. r.g. 2963/2023 veniva assegnato alla IX sezione Civile, relatore
Forgillo Eugenio.
Con comparsa del 05/10/2023 la si costitutiva Controparte_4 in giudizio contestando l'avverso gravame, affermando l'assenza dei vizi lamentati dall'appellante e chiedendo la contestuale conferma della sentenza di primo grado;
in via istruttoria chiedeva l'ammissione del mezzo di prova per testi, al fine di integrare il materiale probatorio laddove la Corte ritenesse insufficienti le motivazioni addotte dal giudice di prime cure.
Visto il decreto presidenziale del 19/02/2025, all'esito dell'udienza del 18/02/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, a
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 seguito del decreto del 28 gennaio 2025 di sostituzione dell'udienza, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a pag. 6, il giudice così statuiva:
- “[…] le argomentazioni difensive dell'attore in opposizione risulta del tutto smentita dalla documentazione prodotta dallo stesso sig. il quale – Pt_1
nonostante la iniziale difesa in senso nettamente contrario - ha prodotto proprio la proposta d'acquisto del 12.10.2017 che inizialmente aveva affermato di non aver sottoscritto”.
Parte appellante afferma l'errato convincimento del giudice sulla contestazione della legittimazione passiva e sulla titolarità del rapporto di mediazione immobiliare. Inoltre, afferma che il giudice di prime cure è incorso in una fuorviante, nonché errata, interpretazione della domanda giudiziale e della causa petendi.
Infatti, l'appellante afferma che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato la volontà della stessa di disconoscere il vincolo contrattuale intercorrente con la CP_1
”, in quanto le due proposte di acquisto depositate dalla Controparte_4
stessa parte avevano una finalità meramente dimostrativa della non identità delle date apposte e della mancata indicazione dei riferimenti catastali degli immobili oggetto della proposta stessa. Vista la mancata identificazione catastale degli immobili nella proposta d'acquisto, parte appellante ritiene indeterminabile l'oggetto del contratto e quindi sussistente la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della Controparte_4
.
[...]
L'appellante afferma, in sintesi, che la proposta d'acquisto così formulata, cioè carente dei riferimenti catastali, risulta essere priva degli elementi essenziali previsti dalla legge.
Aggiunge di non aver mai disconosciuto, nel corso del giudizio di primo grado, la sussistenza del vincolo contrattuale con la , bensì di aver Controparte_4 dimostrato, attraverso l'allegazione delle due proposte d'acquisto, la mancata indicazione dei riferimenti catastali e dunque l'inesistenza degli immobili oggetto della mediazione da parte di dunque, l'appellante sostiene di aver Controparte_4
provato la sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria vantata dall'allora opposta.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 In definitiva, parte appellante richiede che il giudice valuti l'indeterminatezza del contratto preliminare e la conseguente responsabilità professionale del mediatore ai sensi degli artt.
1759 e 1176 c.c., affermando che l'attività svolta dal mediatore non è stata un fattore causale della conclusione del contratto di compravendita - invero successivamente concluso dalle parti - ma un fattore incidente negativamente sulla conclusione dell'affare. In primo luogo, giacché la procedura di sanatoria dei vizi catastali sussistenti sugli immobili, precedente alla conclusione dell'affare, ha richiesto l'impiego di un significativo lasso di tempo;
in secondo luogo, in quanto la procedura stessa ha avuto la funzione di riparare alle conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento posto in essere dalla Controparte_4
Dunque, tra l'affare concluso e la proposta d'acquisto formulata con
[...]
l'intermediazione dell'appellata non vi è identità, bensì una nuova e diversa volontà delle parti contraenti.
Il motivo è infondato per le ragioni affrontate di seguito.
Prima di entrare nel merito è opportuno ribadire il rigetto dell'istanza di ammissione della prova per testi, avanzata da parte appellata, in riferimento al suddetto motivo di appello, in quanto si ritengono sufficienti gli elementi a disposizione della Corte senz'altro necessità di verifica.
Il giudice di prime cure ha correttamente statuito ed interpretato in merito il c.d. disconoscimento del vincolo contrattuale intercorrente con la Controparte_4
a suo tempo sollevato dall'allora opponente: dalla lettura degli atti del
[...] primo grado si evince chiaramente la volontà dell'allora opponente di disconoscere la sussistenza del vincolo contrattuale e, quindi, della conseguente sussistenza del diritto di credito vantato dalla a seguito Controparte_4 dell'espletamento dell'attività di mediazione.
Di fatto la stessa parte opponente affermava: “Premesso che ai sensi dell'art. 633 del codice di procedura civile, la pronuncia di ingiunzione di pagamento di una somma liquida di denaro presuppone la prova scritta del diritto fatto valere, in via preliminare va rilevato che non esiste proposta d'acquisto riconducibile alla data del 12.10.2017”.
In virtù di tale affermazione si evince chiaramente la volontà di parte opponente di affermare l'insussistenza di un vincolo contrattuale intercorrente con parte appellata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 Anche la successiva affermazione dell'opponente circa la mancata apposizione della firma dell'acquirente sulle due differenti proposte d'acquisto, una con data di rogito del 31/12/2017
e l'altra del 30/01/2018, depone in questo senso.
Sotto altro aspetto, circa l'asserita assenza dell'indicazione dei dati catastali nella proposta d'acquisto, - posto che quest'ultima non possa essere qualifica come contratto preliminare, in quanto il primo produce in capo ai contraenti l'obbligo di contrarre il definitivo, mentre la seconda vincola esclusivamente la parte proponente a concludere l'affare nelle modalità stabilite nella stessa allorquando la controparte accetti, - non si rileva l'asserita indeterminabilità del contratto e la conseguente violazione degli obblighi di buona fede e correttezza della . Controparte_4
L'indeterminabilità del contratto è sussistente allorquando l'oggetto dello stesso non è agevolmente individuabile dalle parti e, quindi, quando la prestazione oggetto del contratto non è individuabile;
sulla base di ciò, assunto che il contratto di mediazione ha ad oggetto la prestazione con cui il mediatore mette in contatto due o più parti al fine di concludere un affare, ai sensi dell'art. 1754 c.c., nel caso in esame non risulta esservi il denunciato vizio di indeterminabilità del contratto data la possibile, oltre che agevole, individuazione dell'oggetto del contratto di mediazione intercorrente tra il e la Parte_1 CP_1 [...]
”. Controparte_4
La mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'affare, nella proposta d'acquisto, determina indubbiamente un'incompletezza o una parziale completezza della proposta stessa, ma è escluso che tale circostanza conduca alla indeterminabilità del contratto e alla conseguente responsabilità del mediatore per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
Inoltre, parte appellante ha più volte visionato l'immobile oggetto dell'affare, circostanza confermata dall'appellante, e dunque ha fin da subito avuto contezza dell'effettivo stato dei luoghi, in particolare dell'uso di “portico” a cui uno degli immobili era adibito. Nonostante ciò, e nonostante la contezza del sig. delle irregolarità catastali gravanti Pt_1 sull'immobile, egli ha comunque ritenuto di provveduto a sottoscrivere la proposta d'acquisto formulata dalla ”. CP_1 Controparte_4
L'attività dal mediatore, ai fini della conclusione dell'affare, è stata correttamente espletata: infatti l'art. 1755 c.c. prevede che il diritto del mediatore alla provvigione sussista allorquando per effetto del suo intervento l'affare sia stato concluso. Perché sussista il nesso
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (Cass. civ., sez. VI-2, ord. 16 ottobre 2020, n. 22426;
Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1120; Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16157;
Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2005, n. 5952).
Nel caso in esame, l'attività di mediazione è stata svolta in questo senso.
La circostanza per cui tra la realizzazione della proposta d'acquisto e la stipula del contratto di compravendita sia intercorso un lasso di tempo di pochi mesi, vista la necessità di concludere il procedimento di sanatoria dei vizi catastali, non è in alcun modo sintomatica dell'insussistenza del nesso causale tra la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal mediatore.
In conclusione, tra l'affare concluso e l'affare oggetto della proposta d'acquisto realizzata per il tramite della ” vi è assoluta identità. CP_1 Controparte_4
Per tutte le ragioni già indicate il motivo è infondato.
Con il secondo motivo, parte appellante impugna la sentenza a pag. 5, 6, 7, e 8 eccependo la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed affermando la nullità della sentenza per omessa pronuncia determinante error in procedendo, ex art. 161
c.p.c.
L'appellante rileva che il giudice di prime cure abbia omesso di valutare l'inadempimento della , con riferimento all'omessa indicazione Controparte_4 dei dati catastali dell'immobile nella proposta d'acquisto.
Parte impugnante osserva come la sentenza di primo grado non faccia riferimento alla relazione tecnica di parte depositata in atti e non tenga conto delle risultanze scaturenti dalla stessa, cioè della inesistenza degli immobili oggetto della mediazione. Consegue da detta ricostruzione che il giudice di primo grado non si é pronunciato:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 - sulla asserita violazione dell'art. 1759 c.c., per cui il mediatore ha l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare;
- sull'asserita violazione dell'art. 1755 c.c., secondo cui il dovere di informazione è espressione del generale dovere di correttezza e buona fede;
- sull'incidenza della prestazione svolta dalla CP_1 Controparte_4
” in rapporto alle prescrizioni di cui all'art. 1755 c.c. la quale riconosce il
[...] diritto alla provvigione soltanto se l'affare sia concluso per effetto dell'intervento del mediatore.
Secondo l'appellante, la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle eccezioni e dei rilievi mossi in merito alla condotta omissiva dell'agenzia, ha determinato la conseguente mancata valutazione della responsabilità da inadempimento della stessa e il riconoscimento del diritto alla provvigione. Inoltre, afferma l'appellante, l'omessa valutazione della relazione peritale non ha permesso al giudice di prime cure di accertare che la condotta dell'agenzia non è stata diligentemente svolta;
circostanza quest'ultima che non è stata smentita dall'appellata.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Il giudice di primo grado non è incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né tantomeno ha commesso un error in procedendo.
CP_ Muovendo dall'atto di opposizione a proposto dall'allora opponente, è inevitabile notare il flebile approccio con cui l'opponente trattò della presunta violazione degli artt. 1754 e 1755
c.c.; di fatto la questione fu liquidata in poche righe;
il giudice di prime cure nonostante la scarsità della motivazione addotta dall'attore, ha ritenuto comunque di pronunciarsi sulla questione, ancorché sinteticamente, in particolare a pag. 9 della decisione impugnata in cui si afferma: “non rientra comunque nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di una specifico incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, come l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, né lo svolgimento di specifici approfondimenti e adempimenti giuridico-amministrativi, trattandosi di cognizioni di cui il proprietario normalmente è a conoscenza ovvero sono dallo stesso conoscibili con l'ordinaria diligenza.”
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 In aggiunta, il giudice, alla pag. 10 della suddetta sentenza, prosegue affermando che: “Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.” Dunque, risulta in modo evidente che le censure mosse dall'allora opponente e riproposte nell'atto di appello siano state affrontate indirettamente e correttamente ritenute assorbite. Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte, I Sez. Civile, con Ordinanza n.28995 del 12 Novembre 2018, stabilendo che: “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta “assorbente”.
Sotto altro aspetto, in merito all'asserita mancata valutazione della relazione peritale versata in atti dall'opponente, pare opportuno evidenziare che il giudice, nell'ambito della valutazione di atti di natura tecnica di parte, è in possesso di un potere discrezionale che, in primo luogo, non gli impedisce di attribuire una minore rilevanza all'atto di parte e non atto di un esperto d'ufficio, dunque terzo e imparziale;
in secondo luogo, non preclude di trascurare detto atto nel corpo della sentenza, purché anche implicitamente possa desumersi che egli ne abbia tenuto conto e sia potuto pervenire a plausibili conclusioni.
Per le ragioni su menzionate anche il suddetto motivo di gravame è infondato.
Per tutto quanto esposto l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, negli importi minimi previsti dallo scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 (da € 5.200,02 ad €
26.000,00), in considerazione del valore della causa (€ 6.100,00), dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di appello notificato dopo il 30/01/2013 (Cassaz. Sez. Unite n. 3774/2014).
P.Q.M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal (C.F. ) nei confronti della Parte_1 C.F._1
(P.IVA: 03332770613), avverso la sentenza Controparte_4
del Tribunale di Napoli Nord n. 1920/2023, pubblicata in data 10/05/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e conferma il
Decreto Ingiuntivo n.1312/2019 Cron. n. 1494/2019, emesso in data 11 Marzo
2019 dal tribunale di Napoli Nord;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in complessivi € Controparte_4
2.904,05, per compensi oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione agli avv.
Giovanni Puca (C.F. ) ed Angela Maria Puca (C.F. C.F._3
) dichiaratisi antistatari;
C.F._4
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico del sig. , per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel.
dott.sa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Di Lorenzo Maria Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2963/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come aggiornato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma
Cartabia”), all'udienza collegiale del 18/02/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Cipriano d'RS (CE) alla via Monti n. 13, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti depositata in calce all'atto di appello, dall'avvocato Bortone Cesario (C.F.
e presso i cui uffici, in Sant'Arpino (CE) alla Via San Canione n. 04, è C.F._2
elettivamente domiciliato (p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
E
- (P.IVA: – con sede Controparte_1 P.IVA_1
in San Marcellino (Ce), al Corso Italia, 75, in persona del legale rapp.te p.t. sig.
[...]
, elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA), alla via M. Serao, n. 13, presso lo CP_2
studio degli Avv.ti Giovanni Puca (C.F. ) ed Angela Maria Puca (C.F. C.F._3
), che la rappresentano e la difendono in virtù di procura alla lite C.F._4 depositata in calce alla comparsa di costituzione (p.e.c.
Email_2
fax 0818335314); Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1920/2023 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord –
Seconda sez. Civile - pubblicata in data 10.05.2023, r.g. n. 7658/2019, repert. N. 2637/2023 del 10.05.2023, e notificata il 15/05/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
, nell'espletamento della sua funzione di agente immobiliare, quale titolare Controparte_2 della ” premetteva, con apposito ricorso CP_1 Controparte_1
diretto al Tribunale di Napoli Nord, di aver prestato attività di mediazione per conto di e di , rispettivamente acquirente e alienante Parte_1 Controparte_3 dell'immobile oggetto dell'affare.
Per l'attività espletata, l'esponente dichiarava di aver richiesto la somma di € 6.100,00, comprensiva di I.V.A., a titolo di competenze professionali. In seguito a solleciti e formali intimazioni di pagamento del compenso richiesto, in data 26/11/2018 la
[...] provvedeva ad inviare una lettera di messa in mora a mezzo Controparte_4
raccomandata a , il quale non aveva ancora provveduto al pagamento. Parte_1
Tanto esposto, chiedeva l'emissione del decreto monitorio.
Con decreto ingiuntivo n. 1312/2019 dell'11/03/2019 (R.G. n. 1494/2019), il Tribunale di
Napoli Nord ingiungeva a il pagamento in favore dell'odierna appellante Parte_1
” della somma di € 6.100,00, con l'aggiunta CP_1 CP_1 Controparte_4
degli interessi come da domanda e sino all'effettivo soddisfo e le spese per la procedura monitoria, pari a € 145,50, e i compensi, liquidati nella misura di € 400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
A seguito della rituale notifica del riferito titolo monitorio, proponeva Parte_1
opposizione con atto di citazione contenente pure domanda riconvenzionale, ritualmente notificati, con cui eccepiva: 1) l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 633
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
2) l'inesistenza sostanziale del bene giuridico oggetto della proposta di acquisto e la responsabilità ex art. 1759 c.c. dell'agenzia immobiliare;
3)
l'incommerciabilità dei beni immobili oggetto della predetta proposta, per cui spiegava
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna al pagamento delle spese sostenute per ripristinare e legittimare urbanisticamente gli immobili acquistati;
4) il parziale difetto di legittimazione passiva e la violazione dell'art. 1754 c.c..
A sostegno di quanto affermato, l'opponente affermava che non risultava Parte_1
essere debitore delle somme delle quali veniva ingiunto il pagamento. La pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo era inammissibile data l'inesistenza della prova scritta del diritto fatto valere dall'allora opposto.
L'opponente, inoltre, affermava che contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, non sussistesse alcuna proposta d'acquisto riconducibile alla data del 12/10/2017, bensì sussistevano due distinte proposte d'acquisto sottoscritte in momenti diversi e con diversa data di rogito, una del 31/12/2017 e l'altra del 30/01/2018. Entrambe le proposte d'acquisto risultavano essere prive: dell'indicazione dei riferimenti identificativi catastali degli immobili oggetto dell'affare, del riferimento al titolo di provenienza, della situazione catastale, della certificazione di agibilità, della situazione edilizio urbanistica, nonché della firma dell'acquirente.
Dunque, il contratto risultava carente degli elementi identificativi essenziali sicché il credito ingiunto risultava incerto ed inesigibile, eccependo l'opponente l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo parte opponente, inoltre, le carenze della proposta d'acquisto non furono frutto di mero errore o trascuratezza da parte della , Controparte_4
bensì di una scelta operata consapevolmente al fine di oscurare una situazione urbanistica compromessa al punto da rendere gli immobili oggetto della vendita incommerciabili. Tale deduzione risultava confermata dalla relazione tecnica di parte redatta dal geometra ER
, il quale aveva affermato che alla data di formalizzazione della proposta d'acquisto i
[...]
due appartamenti non potevano materialmente essere esistenti;
ciò, in particolare, dato lo stato di fatto dell'appartamento ubicato al piano terra, il quale era interamente adibito a portico.
Dunque, il geometra sulla scorta della concessione in sanatoria, rilasciata il 12/01/2018 - quindi successiva al preliminare d'acquisto - affermava l'inesistenza di uno degli immobili compravenduti al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto. Inoltre, secondo parte appellante, la relazione tecnica redatta dal faceva rilevare la sussistenza di ER
incongruenze tra la rappresentazione grafica a margine della richiesta di sanatoria e la situazione di fatto, per cui si rilevava una variazione di fatto dell'immobile in assenza della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 necessaria variazione e regolarizzazione del progetto originario. Alla stregua di ciò, anche gli immobili al foglio 5 part. lla 5361, sub 5 e 6, risultavano privi di regolarità urbanistica.
Conseguiva da ciò, che il era tenuto a far fronte ad una spesa, preventivata in € Pt_1
15.000,00 per il ripristino e la legittimazione urbanistica degli immobili acquistati, concretizzando ciò un danno economico per cui si spiegava domanda riconvenzionale.
Tanto esposto, detti eventi facevano emergere la responsabilità contrattuale, ex art. 1759 c.c.,
a carico della . L'opponente sosteneva come Controparte_4 le suddette omissioni costituivano un chiaro tentativo di elusione dell'obbligo di inclusione degli elementi essenziali della negoziazione, la quale doveva ritenersi nulla, così travolgendo la pretesa creditoria.
Inoltre, parte opponente eccepiva l'arbitraria esclusione delle ulteriori due parti coinvolte nel contratto di compravendita, e , così illegittimamente finendo per Parte_2 Persona_2 porre tutto l'onere di pagamento solo a suo carico..
Parte opponente, infine, rilevava la violazione dell'art. 1755 c.c., in quanto la pretesa creditoria risultava essere illegittima a cagione della mancata conclusione dell'affare per colpa del mediatore e che questa costituì elemento negativo della fattispecie, tant'è che a causa delle necessarie attività di sanatoria urbanistica da svolgere la data del rogito fu posticipata.
In data 12/11/2019 si costituiva in giudizio l'allora opposta, oggi appellata,
[...]
contestando le ragioni dell'allora opponente, poiché Controparte_4
assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A sostegno di quanto affermato, l'opposta affermava l'assenza della sottoscrizione di parte acquirente nella proposta d'acquisto e dunque, sulla scorta di ciò, chiedeva al giudice di accertarne l'invalidità. L'opponente erroneamente aveva ritenuto effettuata la sottoscrizione della suddetta proposta in data 30/11/2017; in realtà tale riferimento temporale riguardava il momento in cui fu realizzato il versamento a titolo di acconto. Inoltre, contrariamente a quanto affermava il , i riferimenti identificativi catastali risultavano ben specificati nel Pt_1
contratto di compravendita n. 82048 rep n. 125892.
L'eccezione sollevata per violazione dell'art. 1754 c.c. risultava essere infondata, visto il corretto espletamento dell'incarico conferito al professionista;
pertanto, ai sensi dell'art. 1755
c.c., quest'ultimo aveva diritto ai suoi compensi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Ciò posto e tenuto conto della giurisprudenza in tema di compensi, il mediatore aveva diritto alla provvigione per essere stato l'affare concluso per effetto del suo intervento.
Con sentenza n. 1920/2023 del 02/05/2023, pubblicata il 10/05/2023, il Tribunale di Napoli
Nord in composizione monocratica:
- Rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Confermava il decreto ingiuntivo opposto attribuendogli efficacia esecutiva;
- Rigettava la domanda riconvenzionale;
- Condannava al pagamento, nei confronti della Parte_1 [...]
”, delle spese del giudizio pari a € 5.077,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Con atto di appello, notificato il 14/06/2023, proponeva appello parziale Parte_1
avverso la suddetta sentenza, chiedendo:
- In via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in ordine alla legittimità della prestazione professionale della CP_1
”; per l'effetto dichiarare nulla per errore in CP_4 Controparte_4
procedendo la sentenza impugnata;
- In subordine e in parziale riforma della sentenza, di accertare il grave inadempimento professionale della Controparte_4
ritenendo illegittima la pretesa provvigione e per l'effetto revocare il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1312/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord.
Il giudizio rubricato al n. r.g. 2963/2023 veniva assegnato alla IX sezione Civile, relatore
Forgillo Eugenio.
Con comparsa del 05/10/2023 la si costitutiva Controparte_4 in giudizio contestando l'avverso gravame, affermando l'assenza dei vizi lamentati dall'appellante e chiedendo la contestuale conferma della sentenza di primo grado;
in via istruttoria chiedeva l'ammissione del mezzo di prova per testi, al fine di integrare il materiale probatorio laddove la Corte ritenesse insufficienti le motivazioni addotte dal giudice di prime cure.
Visto il decreto presidenziale del 19/02/2025, all'esito dell'udienza del 18/02/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, a
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 seguito del decreto del 28 gennaio 2025 di sostituzione dell'udienza, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a pag. 6, il giudice così statuiva:
- “[…] le argomentazioni difensive dell'attore in opposizione risulta del tutto smentita dalla documentazione prodotta dallo stesso sig. il quale – Pt_1
nonostante la iniziale difesa in senso nettamente contrario - ha prodotto proprio la proposta d'acquisto del 12.10.2017 che inizialmente aveva affermato di non aver sottoscritto”.
Parte appellante afferma l'errato convincimento del giudice sulla contestazione della legittimazione passiva e sulla titolarità del rapporto di mediazione immobiliare. Inoltre, afferma che il giudice di prime cure è incorso in una fuorviante, nonché errata, interpretazione della domanda giudiziale e della causa petendi.
Infatti, l'appellante afferma che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato la volontà della stessa di disconoscere il vincolo contrattuale intercorrente con la CP_1
”, in quanto le due proposte di acquisto depositate dalla Controparte_4
stessa parte avevano una finalità meramente dimostrativa della non identità delle date apposte e della mancata indicazione dei riferimenti catastali degli immobili oggetto della proposta stessa. Vista la mancata identificazione catastale degli immobili nella proposta d'acquisto, parte appellante ritiene indeterminabile l'oggetto del contratto e quindi sussistente la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della Controparte_4
.
[...]
L'appellante afferma, in sintesi, che la proposta d'acquisto così formulata, cioè carente dei riferimenti catastali, risulta essere priva degli elementi essenziali previsti dalla legge.
Aggiunge di non aver mai disconosciuto, nel corso del giudizio di primo grado, la sussistenza del vincolo contrattuale con la , bensì di aver Controparte_4 dimostrato, attraverso l'allegazione delle due proposte d'acquisto, la mancata indicazione dei riferimenti catastali e dunque l'inesistenza degli immobili oggetto della mediazione da parte di dunque, l'appellante sostiene di aver Controparte_4
provato la sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria vantata dall'allora opposta.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 In definitiva, parte appellante richiede che il giudice valuti l'indeterminatezza del contratto preliminare e la conseguente responsabilità professionale del mediatore ai sensi degli artt.
1759 e 1176 c.c., affermando che l'attività svolta dal mediatore non è stata un fattore causale della conclusione del contratto di compravendita - invero successivamente concluso dalle parti - ma un fattore incidente negativamente sulla conclusione dell'affare. In primo luogo, giacché la procedura di sanatoria dei vizi catastali sussistenti sugli immobili, precedente alla conclusione dell'affare, ha richiesto l'impiego di un significativo lasso di tempo;
in secondo luogo, in quanto la procedura stessa ha avuto la funzione di riparare alle conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento posto in essere dalla Controparte_4
Dunque, tra l'affare concluso e la proposta d'acquisto formulata con
[...]
l'intermediazione dell'appellata non vi è identità, bensì una nuova e diversa volontà delle parti contraenti.
Il motivo è infondato per le ragioni affrontate di seguito.
Prima di entrare nel merito è opportuno ribadire il rigetto dell'istanza di ammissione della prova per testi, avanzata da parte appellata, in riferimento al suddetto motivo di appello, in quanto si ritengono sufficienti gli elementi a disposizione della Corte senz'altro necessità di verifica.
Il giudice di prime cure ha correttamente statuito ed interpretato in merito il c.d. disconoscimento del vincolo contrattuale intercorrente con la Controparte_4
a suo tempo sollevato dall'allora opponente: dalla lettura degli atti del
[...] primo grado si evince chiaramente la volontà dell'allora opponente di disconoscere la sussistenza del vincolo contrattuale e, quindi, della conseguente sussistenza del diritto di credito vantato dalla a seguito Controparte_4 dell'espletamento dell'attività di mediazione.
Di fatto la stessa parte opponente affermava: “Premesso che ai sensi dell'art. 633 del codice di procedura civile, la pronuncia di ingiunzione di pagamento di una somma liquida di denaro presuppone la prova scritta del diritto fatto valere, in via preliminare va rilevato che non esiste proposta d'acquisto riconducibile alla data del 12.10.2017”.
In virtù di tale affermazione si evince chiaramente la volontà di parte opponente di affermare l'insussistenza di un vincolo contrattuale intercorrente con parte appellata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 Anche la successiva affermazione dell'opponente circa la mancata apposizione della firma dell'acquirente sulle due differenti proposte d'acquisto, una con data di rogito del 31/12/2017
e l'altra del 30/01/2018, depone in questo senso.
Sotto altro aspetto, circa l'asserita assenza dell'indicazione dei dati catastali nella proposta d'acquisto, - posto che quest'ultima non possa essere qualifica come contratto preliminare, in quanto il primo produce in capo ai contraenti l'obbligo di contrarre il definitivo, mentre la seconda vincola esclusivamente la parte proponente a concludere l'affare nelle modalità stabilite nella stessa allorquando la controparte accetti, - non si rileva l'asserita indeterminabilità del contratto e la conseguente violazione degli obblighi di buona fede e correttezza della . Controparte_4
L'indeterminabilità del contratto è sussistente allorquando l'oggetto dello stesso non è agevolmente individuabile dalle parti e, quindi, quando la prestazione oggetto del contratto non è individuabile;
sulla base di ciò, assunto che il contratto di mediazione ha ad oggetto la prestazione con cui il mediatore mette in contatto due o più parti al fine di concludere un affare, ai sensi dell'art. 1754 c.c., nel caso in esame non risulta esservi il denunciato vizio di indeterminabilità del contratto data la possibile, oltre che agevole, individuazione dell'oggetto del contratto di mediazione intercorrente tra il e la Parte_1 CP_1 [...]
”. Controparte_4
La mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'affare, nella proposta d'acquisto, determina indubbiamente un'incompletezza o una parziale completezza della proposta stessa, ma è escluso che tale circostanza conduca alla indeterminabilità del contratto e alla conseguente responsabilità del mediatore per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
Inoltre, parte appellante ha più volte visionato l'immobile oggetto dell'affare, circostanza confermata dall'appellante, e dunque ha fin da subito avuto contezza dell'effettivo stato dei luoghi, in particolare dell'uso di “portico” a cui uno degli immobili era adibito. Nonostante ciò, e nonostante la contezza del sig. delle irregolarità catastali gravanti Pt_1 sull'immobile, egli ha comunque ritenuto di provveduto a sottoscrivere la proposta d'acquisto formulata dalla ”. CP_1 Controparte_4
L'attività dal mediatore, ai fini della conclusione dell'affare, è stata correttamente espletata: infatti l'art. 1755 c.c. prevede che il diritto del mediatore alla provvigione sussista allorquando per effetto del suo intervento l'affare sia stato concluso. Perché sussista il nesso
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (Cass. civ., sez. VI-2, ord. 16 ottobre 2020, n. 22426;
Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1120; Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16157;
Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2005, n. 5952).
Nel caso in esame, l'attività di mediazione è stata svolta in questo senso.
La circostanza per cui tra la realizzazione della proposta d'acquisto e la stipula del contratto di compravendita sia intercorso un lasso di tempo di pochi mesi, vista la necessità di concludere il procedimento di sanatoria dei vizi catastali, non è in alcun modo sintomatica dell'insussistenza del nesso causale tra la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal mediatore.
In conclusione, tra l'affare concluso e l'affare oggetto della proposta d'acquisto realizzata per il tramite della ” vi è assoluta identità. CP_1 Controparte_4
Per tutte le ragioni già indicate il motivo è infondato.
Con il secondo motivo, parte appellante impugna la sentenza a pag. 5, 6, 7, e 8 eccependo la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed affermando la nullità della sentenza per omessa pronuncia determinante error in procedendo, ex art. 161
c.p.c.
L'appellante rileva che il giudice di prime cure abbia omesso di valutare l'inadempimento della , con riferimento all'omessa indicazione Controparte_4 dei dati catastali dell'immobile nella proposta d'acquisto.
Parte impugnante osserva come la sentenza di primo grado non faccia riferimento alla relazione tecnica di parte depositata in atti e non tenga conto delle risultanze scaturenti dalla stessa, cioè della inesistenza degli immobili oggetto della mediazione. Consegue da detta ricostruzione che il giudice di primo grado non si é pronunciato:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 - sulla asserita violazione dell'art. 1759 c.c., per cui il mediatore ha l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare;
- sull'asserita violazione dell'art. 1755 c.c., secondo cui il dovere di informazione è espressione del generale dovere di correttezza e buona fede;
- sull'incidenza della prestazione svolta dalla CP_1 Controparte_4
” in rapporto alle prescrizioni di cui all'art. 1755 c.c. la quale riconosce il
[...] diritto alla provvigione soltanto se l'affare sia concluso per effetto dell'intervento del mediatore.
Secondo l'appellante, la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle eccezioni e dei rilievi mossi in merito alla condotta omissiva dell'agenzia, ha determinato la conseguente mancata valutazione della responsabilità da inadempimento della stessa e il riconoscimento del diritto alla provvigione. Inoltre, afferma l'appellante, l'omessa valutazione della relazione peritale non ha permesso al giudice di prime cure di accertare che la condotta dell'agenzia non è stata diligentemente svolta;
circostanza quest'ultima che non è stata smentita dall'appellata.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Il giudice di primo grado non è incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né tantomeno ha commesso un error in procedendo.
CP_ Muovendo dall'atto di opposizione a proposto dall'allora opponente, è inevitabile notare il flebile approccio con cui l'opponente trattò della presunta violazione degli artt. 1754 e 1755
c.c.; di fatto la questione fu liquidata in poche righe;
il giudice di prime cure nonostante la scarsità della motivazione addotta dall'attore, ha ritenuto comunque di pronunciarsi sulla questione, ancorché sinteticamente, in particolare a pag. 9 della decisione impugnata in cui si afferma: “non rientra comunque nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di una specifico incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, come l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, né lo svolgimento di specifici approfondimenti e adempimenti giuridico-amministrativi, trattandosi di cognizioni di cui il proprietario normalmente è a conoscenza ovvero sono dallo stesso conoscibili con l'ordinaria diligenza.”
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 In aggiunta, il giudice, alla pag. 10 della suddetta sentenza, prosegue affermando che: “Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.” Dunque, risulta in modo evidente che le censure mosse dall'allora opponente e riproposte nell'atto di appello siano state affrontate indirettamente e correttamente ritenute assorbite. Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte, I Sez. Civile, con Ordinanza n.28995 del 12 Novembre 2018, stabilendo che: “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta “assorbente”.
Sotto altro aspetto, in merito all'asserita mancata valutazione della relazione peritale versata in atti dall'opponente, pare opportuno evidenziare che il giudice, nell'ambito della valutazione di atti di natura tecnica di parte, è in possesso di un potere discrezionale che, in primo luogo, non gli impedisce di attribuire una minore rilevanza all'atto di parte e non atto di un esperto d'ufficio, dunque terzo e imparziale;
in secondo luogo, non preclude di trascurare detto atto nel corpo della sentenza, purché anche implicitamente possa desumersi che egli ne abbia tenuto conto e sia potuto pervenire a plausibili conclusioni.
Per le ragioni su menzionate anche il suddetto motivo di gravame è infondato.
Per tutto quanto esposto l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, negli importi minimi previsti dallo scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 (da € 5.200,02 ad €
26.000,00), in considerazione del valore della causa (€ 6.100,00), dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di appello notificato dopo il 30/01/2013 (Cassaz. Sez. Unite n. 3774/2014).
P.Q.M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal (C.F. ) nei confronti della Parte_1 C.F._1
(P.IVA: 03332770613), avverso la sentenza Controparte_4
del Tribunale di Napoli Nord n. 1920/2023, pubblicata in data 10/05/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e conferma il
Decreto Ingiuntivo n.1312/2019 Cron. n. 1494/2019, emesso in data 11 Marzo
2019 dal tribunale di Napoli Nord;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in complessivi € Controparte_4
2.904,05, per compensi oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione agli avv.
Giovanni Puca (C.F. ) ed Angela Maria Puca (C.F. C.F._3
) dichiaratisi antistatari;
C.F._4
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico del sig. , per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2963/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12