TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7893/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
(14.06.1983 – Rio de Janeiro - Brasil) in proprio ed in Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a
[...]
(09.07.1984 – Rio de Janeiro – Brasil) - del minore Parte_2
(14.09.2018- Rio de Janeiro - Brasil) (doc. Persona_1
3);
(13.08.1990 - Rio de Janeiro - Brasil) (doc. 4), Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO CAROSI;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 5 E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota del 26.5.2025:
“voler riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani, ordinando al
e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita, come cittadino italiano, nato all'estero e a svolgere tutte le necessarie comunicazioni.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il 13 marzo Persona_2
1872 a Gallicano (LU) sposato con la signora e mai naturalizzatosi Persona_3
brasiliano .
Nel ricorso, sulla discendenza di si legge che “ , (Figlio) Persona_2 Parte_4
nato il [...] a [...]. 8), sposato con la Signora CP_3
(doc. 9), padre della signora:
[...]
Ø , (Nipote) nata l'[...] a [...]. 10), sposata Parte_5
con il Signor (doc. 11), madre del signor: Persona_4
Þ EN (Bisnipote) nato il 1° luglio 1958 a Rio de Janeiro Parte_6
(Brasile) (doc. 12), sposato con la Signora (doc. 13), a sua volta padre degli Persona_5
odierni ricorrenti: Ü trisnipote ed odierno ricorrente, nato il 14 giugno Parte_1
1983 a Rio de Janeiro (Brasile) (doc. 1), padre di:
pagina 2 di 5 Ú quadris nipote ed odierno ricorrente, nato 14 Persona_1
settembre 2018 a Rio de Janeiro (Brasile) (doc. 3);
Ü trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]_3
Janeiro (Brasile) (doc. 4). “.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
Nel corso del giudizio sono state rilasciate le procure alle liti, debitamente apostillate e tradotte nei termini assegnati per la regolarizzazione del difetto di procura concesso con l'ordinanza del 20.3.2024 ex art. 182 cpc, nonché i documenti citati nel ricorso.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini pagina 3 di 5 previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, in allegato alla nota del 26.5.2025 parte ricorrente ha prodotto la pagina web del di Rio De Janeiro che rende noto come siano in corso di esame le Parte_7
domande presentate nel 2011, e i tentativi di prenotazione senza esito, mediante il servizio cd. Prenot@mi, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere pagina 4 di 5 dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_2
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_8
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
(14.06.1983 – Rio de Janeiro - Brasil) in proprio ed in Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a
[...]
(09.07.1984 – Rio de Janeiro – Brasil) - del minore Parte_2
(14.09.2018- Rio de Janeiro - Brasil) (doc. Persona_1
3);
(13.08.1990 - Rio de Janeiro - Brasil) (doc. 4), Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO CAROSI;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 5 E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota del 26.5.2025:
“voler riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani, ordinando al
e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita, come cittadino italiano, nato all'estero e a svolgere tutte le necessarie comunicazioni.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il 13 marzo Persona_2
1872 a Gallicano (LU) sposato con la signora e mai naturalizzatosi Persona_3
brasiliano .
Nel ricorso, sulla discendenza di si legge che “ , (Figlio) Persona_2 Parte_4
nato il [...] a [...]. 8), sposato con la Signora CP_3
(doc. 9), padre della signora:
[...]
Ø , (Nipote) nata l'[...] a [...]. 10), sposata Parte_5
con il Signor (doc. 11), madre del signor: Persona_4
Þ EN (Bisnipote) nato il 1° luglio 1958 a Rio de Janeiro Parte_6
(Brasile) (doc. 12), sposato con la Signora (doc. 13), a sua volta padre degli Persona_5
odierni ricorrenti: Ü trisnipote ed odierno ricorrente, nato il 14 giugno Parte_1
1983 a Rio de Janeiro (Brasile) (doc. 1), padre di:
pagina 2 di 5 Ú quadris nipote ed odierno ricorrente, nato 14 Persona_1
settembre 2018 a Rio de Janeiro (Brasile) (doc. 3);
Ü trisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]_3
Janeiro (Brasile) (doc. 4). “.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
Nel corso del giudizio sono state rilasciate le procure alle liti, debitamente apostillate e tradotte nei termini assegnati per la regolarizzazione del difetto di procura concesso con l'ordinanza del 20.3.2024 ex art. 182 cpc, nonché i documenti citati nel ricorso.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini pagina 3 di 5 previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, in allegato alla nota del 26.5.2025 parte ricorrente ha prodotto la pagina web del di Rio De Janeiro che rende noto come siano in corso di esame le Parte_7
domande presentate nel 2011, e i tentativi di prenotazione senza esito, mediante il servizio cd. Prenot@mi, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere pagina 4 di 5 dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_2
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_8
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5