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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione III
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5447/2022, riservata a sentenza all'udienza del 26/05/2025 con concessione dei termini di legge
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia al C.so A. Parte_1 C.F._1 de Gasperi n. 16, nello studio e presso l'avv. Francesco Gargiulo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso in opposizione.
OPPONENTE
E
in pers. del legale rapp.te p.t., domiciliata come in atti Controparte_1
, in p.l.r.p.t.. Controparte_2
OPPOSTI
CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art. 617 cpc.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa. FATTO E MOTIVI
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque, ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per effetto dell'art. 45 co. 17, legge 18.06.2009 n. 69.
Rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio, va dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente evocati in giudizio e non costituiti.
Va dichiarata la ammissibilità della domanda alla stregua della giusta legittimazione delle parti, corroborata sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica, dalla documentazione prodotta in atti.
La domanda è, altresì, ammissibile atteso che risultano rispettati i termini imposti dalla legge.
L'opposizione è fondata e va accolta, in ragione di quanto appresso motivato.
Ciò premesso, l'esame della decisione va limitata alle doglianze relative alle omessa notifica dell'atto presupposto, rispetto al pignoramento presso terzi ex art. 72 DPR n. 602/73 emesso dalla Controparte_1
e costituito dalla ingiunzione di pagamento n. ING/1617-2014-128, al suo generico richiamo nell'atto di
[...] pignoramento ed omessa sua allegazione, agli ulteriori vizi formali che avrebbero minato in radice, la regolarità formale dell'atto introduttivo del procedimento di espropriazione mobiliare.
Orbene, e sul punto, deve sottolinearsi che in tema di procedimento civile, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ciò è consentito in applicazione del principio cd. della ragione più liquida che consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa
(Tribunale Monza, sez. I, 09/06/2016, n. 1690 -Tribunale Arezzo, 01/03/2016, n. 258).
Ciò premesso, la opposizione è fondata considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 479 cpc,
l'esecuzione forzata deve essere necessariamente preceduta dalla notifica del titolo esecutivo che, al pari della notifica del precetto, costituisce una formalità preliminare indispensabile e quindi, una condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione esecutiva.
Consolidato, inoltre, risulta l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la notificazione della cartella di pagamento (ovvero e per essa, dell'ingiunzione di pagamento) costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella (ovvero l'ingiunzione), a mente dell'art. 25 del d.P.R. 602/73, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo D.P.R. depone univocamente in tal senso.
Al riguardo, l' non ha fornito la prova di aver validamente notificato l'atto Controparte_3 presupposto e costituito dall'ingiunzione di pagamento n. ING/1617-2014-128 tant'è che, restando contumace, ha dimostrato di non essere in possesso di alcun valido documento utile a contrastare le eccezioni sollevate dall'opponente. Per tali motivi, va annullato l'atto di pignoramento presso terzi emesso dalla prot. Controparte_1
PTER/102-2022-128 del 14/09/22.
Occorre inoltre evidenziare che parte attrice ha rinunciato al patrocino a spese dello Stato per motivi di reddito e pertanto deve essere revocato il relativo beneficio.
Pertanto, in ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza della opposta società di riscossione e vengono liquidate, come da dispositivo, ai minimi tariffari tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività procuratorile effettivamente svolta e con esclusione della fase istruttoria.
Vengono, altresì, interamente compensate tra il ricorrente e la , attesa la mera Controparte_2 qualità di terzo pignorato di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza ed eccezione,
così provvede:
-dichiara la contumacia della società e della;
Controparte_1 Controparte_2
-accoglie la domanda e, per l'effetto annulla l'atto di pignoramento presso terzi emesso dalla
[...]
prot. PTER/102-2022-128 del 14/09/22 nei confronti dell'odierno opponente;
CP_1
-ordina l'immediato svincolo delle somme pignorate ed eventualmente accantonate dal terzo pignorato
; Controparte_2
-condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, Controparte_1 che liquida, in complessivi € 852,00 per compensi (fase di studio della controversia € 213,00– fase introduttiva del giudizio € 213,00– fase decisionale € 426,00) oltre € 50,00 per spese (con esclusione dell'importo per CU e marca in quanto non corrisposto) e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n.
55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Gargiulo, dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, 23/09/25.
Il GoP
Dott. Salvatore Di Biase
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione III
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5447/2022, riservata a sentenza all'udienza del 26/05/2025 con concessione dei termini di legge
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia al C.so A. Parte_1 C.F._1 de Gasperi n. 16, nello studio e presso l'avv. Francesco Gargiulo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso in opposizione.
OPPONENTE
E
in pers. del legale rapp.te p.t., domiciliata come in atti Controparte_1
, in p.l.r.p.t.. Controparte_2
OPPOSTI
CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art. 617 cpc.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa. FATTO E MOTIVI
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque, ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per effetto dell'art. 45 co. 17, legge 18.06.2009 n. 69.
Rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio, va dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente evocati in giudizio e non costituiti.
Va dichiarata la ammissibilità della domanda alla stregua della giusta legittimazione delle parti, corroborata sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica, dalla documentazione prodotta in atti.
La domanda è, altresì, ammissibile atteso che risultano rispettati i termini imposti dalla legge.
L'opposizione è fondata e va accolta, in ragione di quanto appresso motivato.
Ciò premesso, l'esame della decisione va limitata alle doglianze relative alle omessa notifica dell'atto presupposto, rispetto al pignoramento presso terzi ex art. 72 DPR n. 602/73 emesso dalla Controparte_1
e costituito dalla ingiunzione di pagamento n. ING/1617-2014-128, al suo generico richiamo nell'atto di
[...] pignoramento ed omessa sua allegazione, agli ulteriori vizi formali che avrebbero minato in radice, la regolarità formale dell'atto introduttivo del procedimento di espropriazione mobiliare.
Orbene, e sul punto, deve sottolinearsi che in tema di procedimento civile, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ciò è consentito in applicazione del principio cd. della ragione più liquida che consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa
(Tribunale Monza, sez. I, 09/06/2016, n. 1690 -Tribunale Arezzo, 01/03/2016, n. 258).
Ciò premesso, la opposizione è fondata considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 479 cpc,
l'esecuzione forzata deve essere necessariamente preceduta dalla notifica del titolo esecutivo che, al pari della notifica del precetto, costituisce una formalità preliminare indispensabile e quindi, una condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione esecutiva.
Consolidato, inoltre, risulta l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la notificazione della cartella di pagamento (ovvero e per essa, dell'ingiunzione di pagamento) costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella (ovvero l'ingiunzione), a mente dell'art. 25 del d.P.R. 602/73, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo D.P.R. depone univocamente in tal senso.
Al riguardo, l' non ha fornito la prova di aver validamente notificato l'atto Controparte_3 presupposto e costituito dall'ingiunzione di pagamento n. ING/1617-2014-128 tant'è che, restando contumace, ha dimostrato di non essere in possesso di alcun valido documento utile a contrastare le eccezioni sollevate dall'opponente. Per tali motivi, va annullato l'atto di pignoramento presso terzi emesso dalla prot. Controparte_1
PTER/102-2022-128 del 14/09/22.
Occorre inoltre evidenziare che parte attrice ha rinunciato al patrocino a spese dello Stato per motivi di reddito e pertanto deve essere revocato il relativo beneficio.
Pertanto, in ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza della opposta società di riscossione e vengono liquidate, come da dispositivo, ai minimi tariffari tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività procuratorile effettivamente svolta e con esclusione della fase istruttoria.
Vengono, altresì, interamente compensate tra il ricorrente e la , attesa la mera Controparte_2 qualità di terzo pignorato di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza ed eccezione,
così provvede:
-dichiara la contumacia della società e della;
Controparte_1 Controparte_2
-accoglie la domanda e, per l'effetto annulla l'atto di pignoramento presso terzi emesso dalla
[...]
prot. PTER/102-2022-128 del 14/09/22 nei confronti dell'odierno opponente;
CP_1
-ordina l'immediato svincolo delle somme pignorate ed eventualmente accantonate dal terzo pignorato
; Controparte_2
-condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, Controparte_1 che liquida, in complessivi € 852,00 per compensi (fase di studio della controversia € 213,00– fase introduttiva del giudizio € 213,00– fase decisionale € 426,00) oltre € 50,00 per spese (con esclusione dell'importo per CU e marca in quanto non corrisposto) e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n.
55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Gargiulo, dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, 23/09/25.
Il GoP
Dott. Salvatore Di Biase