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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8994 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 17/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 38773/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti GIORGI FILIPPO MARIA e GIORGI Parte_1
ELENA,
RICORRENTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. SCOGNAMIGLIO CLAUDIO,
RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, con l'avv. Manno Alessandro,
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento di ramo d'azienda e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 4.12.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo,
1 dato atto della natura interpositoria del rapporto di lavoro intercorso con nonché con dal 2.1.2008 al 29.12.2018, e CP_3 CP_4 della costituzione del rapporto in capo a nonché Controparte_1 della natura pseudo-dirigenziale della qualifica attribuitagli con conseguente applicabilità dell'art. 18 Stat. Lav., come accertato dalla Corte d'Appello di Roma, n. 4697/2022, accertarsi:
- l'avvenuto trasferimento dell'azienda alla quale era addetto da a con atto del 7/13 Controparte_1 Controparte_2 giugno 2022 modificato in data 30.3.2023 o con il diverso atto o alla diversa data accertati in giudizio;
- il proprio diritto a subentrare nel rapporto di lavoro con
[...]
_2
- l'inesistenza o l'inefficacia del licenziamento intimatogli da CP_1
con lettera del 19.4.2023 perché successivo al
[...] CP_1 trasferimento d'azienda o, in subordine, la nullità dello stesso perché adottato in violazione dell'art. 2112 c.c. o affetto da motivo illecito determinante o, in via ancor più gradata, la sua illegittimità per insussistenza del fatto giustificativo;
- il subentro di alla data del trasferimento Controparte_2
d'azienda o, quanto meno, alla data della sua esecuzione (20.7.2023) nel rapporto di lavoro già in essere con Controparte_1 in A.S. con anzianità dal 2.1.2008 ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Il ricorrente ha chiesto, su tali presupposti, condannarsi _2
a reintegrarlo e/o a riammetterlo nel posto di lavoro ed a
[...] corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento al ripristino del rapporto, “subordinatamente a titolo risarcitorio, comunque in misura non inferiore a dodici mensilità di retribuzione globale di fatto,…”, a pagargli ai sensi dell'art. 2112 c.c. o, in via più gradata, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. la somma di € 618.579,96 o quella diversa ritenuta di giustizia, e, subordinatamente alle precedenti domande, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento del 19.4.2023 per insussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo ordinando a in A.S. di reintegrarlo nel posto di lavoro e di Controparte_1 corrispondergli un'indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità di retribuzione globale di fatto o, in via ancora più gradata, in misura pari a ventiquattro mensilità di retribuzione globale di fatto. Il ricorrente ha premesso quanto segue:
- egli ha lavorato fin dal 2.1.2008 presso la sede romana di CP_1 in (in prosieguo, per Controparte_1 CP_1 brevità, “ ), esercente attività di costruzione ed esercizio _2
2 di opere idrauliche, di bonifica, di opere d'arte nel sottosuolo, di impianti di potabilizzazione, verde e arredo urbano, opere strutturali speciali, sistemi antirumore per le infrastrutture di mobilità, etc., in v. Salaria n. 1039, con riconoscimento della qualifica dirigenziale e applicazione del CCNL dirigenti aziende industriali;
- in realtà, egli è stato inquadrato formalmente alle dipendenze di
“ , società che deteneva pressoché la totalità del CP_3 pacchetto azionario di fino al 31.1.2015, e di _2
“ , società che controllava dal CP_4 CP_3
1.2.2015 al 29.12.2018;
- entrambe queste società, controllanti di si erano _2 succedute quali “apparenti appaltatrici” di in un _2 contratto di appalto di servizi asseritamente di natura finanziaria, risoltosi in data 31.12.2018;
- egli ha svolto mansioni di assistenza in quanto “legale esperto in materia societaria e contrattuale, con ottima conoscenza di inglese giuridico, in favore di tutti i dirigenti di , in particolare _2 lavorando all'interno degli uffici di osservando il _2 medesimo orario di lavoro del personale dipendente di quest'ultima, con le medesime procedure di rilevazione delle presenze e seguendo gli ordini del personale direttivo di come meglio _2 specificato in ricorso;
- CONDOTTE, nonostante l'assicurazione data circa l'assunzione di tutti i dipendenti di presso di sé occupati, dopo essere CP_4 stata ammessa, in data 6.8.2018, alla procedura di amministrazione straordinaria, si rifiutava di subentrare soltanto nel suo rapporto di lavoro allorché egli rientrava da un periodo di assenza per una grave malattia che gli aveva impedito, nel mese di luglio 2018, la firma del relativo accordo transattivo;
- egli ha proseguito la propria attività di lavoro in favore esclusivo di fino al 21.12.2018 e, in data 21/29 dicembre 2018, è _2 stato licenziato da la quale ha fatto riferimento ad una CP_4 imminente sottoposizione a procedura concorsuale;
- ha, quindi, proposto ricorso innanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. 92/2012, ai fini dell'accertamento, in via principale, della natura non genuina ed interpositoria dell'appalto tra e le società controllanti, della costituzione del _2 rapporto di lavoro alle dipendenze quale datore effettivo di della natura pseudo-dirigenziale della qualifica, _2 dell'imputazione del licenziamento intimato da a CP_4
3 ex art. 38 D.Lgs. 81/2015, della discriminatorietà del _2 recesso “connessa alla disabilità connaturata alla patologia oncologica sofferta” con correlata tutela ex art. 18, comma 1, Stat. Lav.;
- il ricorso è stato rigettato per difetto di prova della natura interpositoria del rapporto e della dedotta pseudo-dirigenza;
- avverso l'ordinanza di rigetto, è stata proposta opposizione e il Tribunale, con sentenza n. 3042/2022, ha rigettato il ricorso poiché, pur riconoscendo la natura interpositoria del rapporto di lavoro e la riferibilità a CONDOTTE del licenziamento, ha escluso la violazione del divieto di discriminazione, la natura pseudo-dirigenziale della qualifica e l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 18 Stat. Lav.;
- a seguito di reclamo, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4697/2022, pur escludendo la discriminatorietà del licenziamento, ha confermato la natura interpositoria del rapporto di lavoro, la titolarità dello stesso in capo a ed accertato la natura _2 pseudo-dirigenziale della qualifica con conseguente applicabilità in astratto dell'art. 18 Stat. Lav. che, tuttavia, negava in concreto perché non riteneva il recesso di imputabile a CP_4
quindi, la Corte ha dichiarato la “perdurante _2 prosecuzione del rapporto” con disponendo una _2 reintegrazione di diritto comune;
- avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione _2 omettendo, tuttavia, di impugnare il capo relativo all'accertamento dell'utilizzazione del lavoratore al di fuori dell'oggetto dell'appalto;
- a distanza di due mesi dall'offerta delle prestazioni di lavoro, i Commissari Straordinari di con lettera del 26.1.2023, _2 hanno dichiarato di dare esecuzione alla sentenza con riserva del capo ripristinatorio della sentenza ma, con lettera di pari data, tenuto conto del sia pur contestato accertamento circa la natura pseudo-dirigenziale della qualifica, hanno avviato un tentativo di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966 al fine di procedere ad un nuovo licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- a seguito dell'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, con lettera del 19.4.2023, i Commissari Straordinari di _2 lo hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato deducendo che le attività alle quali si riferiva il servizio da lui prestato erano da tempo cessate e che la società da anni non ricorreva a finanziamenti;
4 - il licenziamento è stato tempestivamente impugnato in via stragiudiziale;
- CONDOTTE, inoltre, ha omesso il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle retribuzioni maturate dal febbraio 2019 ed ha provveduto al pagamento di “tre meri acconti” per i mesi di marzo, aprile e maggio 2023 nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soli mesi di marzo e aprile 2023;
- egli ha appreso, da alcuni “lanci di stampa apparsi sul web”, che, a fine luglio 2023, ha trasferito alla “IM, controllata _2 da Tiberiade Holding” il ramo d'azienda , costituito da un CP_5 complesso di beni e rapporti, relativi a concessioni, commesse e contratti di appalto per la realizzazione di opere infrastrutturali, che contestualmente “IM” è stata ridenominata
[...]
(in prosieguo, per brevità Controparte_6
e che i 415 dipendenti della prima sono passati _2 alla nuova proprietà;
- dall'esame delle visure camerali delle due società, effettivamente è emerso che, con atto del 20.7.2023, è stata data esecuzione alla vendita del ramo d'azienda, figurando, quale venditrice, anche altra società consociata, la “ (sempre in Parte_2
Amministrazione Straordinaria, sempre avente sede a Via Salaria n. 1039 e i medesimi Commissari ” e che, con scrittura Parte_3 privata autenticata, datata 7-13 giugno 2022, e _2 avevano ceduto ad IM i rami d'azienda come Parte_2 definiti e individuati dal contratto, poi modificato con atto pubblico del 30.3.2023;
- l'art. 12 del contratto prevedeva che le parti avrebbero proceduto all'esecuzione dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 13 subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive come meglio specificato in ricorso;
- le società venditrici hanno omesso di depositare il contratto presso il registro delle imprese in violazione dell'art. 2556 c.c.;
- era previsto che tutti i lavoratori dipendenti impiegati nel “Perimetro” sarebbero stati trasferiti, a parità di condizioni economiche, alle dipendenze di IM mediante subentro nei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. mentre sarebbero rimasti a carico di tutti _2
i crediti maturati dai dipendenti sino al trasferimento;
- era previsto, ancora, che IM si impegnasse a mantenere i livelli occupazionali e a non procedere a licenziamenti per il periodo di due anni a partire dalla data di esecuzione;
5 - egli ha, con apposito atto, diffidato a subentrare _2 nel proprio rapporto di lavoro ma la diffida è rimasta priva di riscontro. Tutto ciò premesso e considerato:
- che la natura interpositoria del rapporto di lavoro e la natura pseudo-dirigenziale della qualifica del ricorrente sono state accertate sia in primo che in secondo grado e sono pienamente vincolanti nel presente giudizio;
- che nessuna impugnazione è stata proposta avverso il capo della sentenza della Corte d'Appello di Roma quanto all'accertamento della estraneità all'appalto dell'attività lavorativa del sig. Parte_1
- che nessun dubbio sussiste sull'applicabilità alla fattispecie della disciplina limitativa dei licenziamenti operante ratione temporis;
- che il sig. faceva parte del personale dell'attività oggetto di Parte_1 trasferimento a trasferimento che appare _2 concordato sin da quasi un anno prima del licenziamento del sig.
Parte_1
- che, dunque, il licenziamento è affetto da “inesistenza/inefficacia e/o da nullità, per violazione dell'art. 2112 cod. civ.” o perché comunicato dopo il trasferimento o perché adottato prima ma nella connessione con il trasferimento o con la finalità di agevolarlo;
- che, in realtà, dalla stessa comunicazione di licenziamento si evince come il trasferimento d'azienda fosse preesistente;
- che, in subordine, l'ascrivibilità del motivo del recesso al trasferimento d'azienda configura una ipotesi di violazione di norma imperativa, l'art. 2112 c.c., o di motivo illecito determinante;
- che, comunque, in via ancora più gradata, è insussistente il fatto posto a base del recesso, la cessazione delle attività alle quali si riferiva il servizio prestato, in quanto se così fosse stato esse non avrebbero potuto formare oggetto di cessione;
- che, inoltre, la procedura di amministrazione straordinaria alla quale è stata ammessa ha natura non meramente _2 liquidatoria e che l'attività del ricorrente, come emerso già nell'istruttoria testimoniale svolta nel precedente giudizio, non era limitata agli aspetti di natura finanziaria;
- che, dunque, non vi è stata alcuna soppressione del posto di lavoro né l'impossibilità di adibire il sig. a mansioni diverse e, in Parte_1 ipotesi, inferiori;
- che, per tutti i crediti pregressi vantati dal ricorrente, è responsabile, in solido con in virtù _2 _2
6 del disposto dell'art. 2112, comma 2, c.c. e che, comunque, quest'ultima ne risponde ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.; si tratta, segnatamente, delle retribuzioni non corrisposte da marzo a dicembre 2018, per un importo lordo di € 103.531,30, delle retribuzioni maturate dal 11.2.2019, data dell'offerta a _2 delle prestazioni di lavoro a seguito del primo licenziamento, al 19.4.2023, data del nuovo licenziamento, detratti i minimi acconti ricevuti, per complessivi € 515.048,66;
- che, infine, e in via ulteriormente gradata, ove si escluda l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., il licenziamento dovrà considerarsi illegittimo con conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 18, commi 4 o 5, Stat. Lav., parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la
[...]
(di seguito, per brevità e Controparte_1 _2
(di seguito, per brevità si Controparte_2 _2 sono costituite in giudizio resistendo alla domanda. ha fatto rilevare quanto segue: _2
- a causa di una serie di fattori endogeni ed esogeni, la società è entrata in un “forte” stato di crisi a far data dalla seconda metà del 2015;
- quindi, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6.8.2018, essa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;
- con sentenza n. 642/2018, il Tribunale di Roma ne ha dichiarato lo stato di insolvenza;
- i Commissari Straordinari nominati, preso atto dei rilevanti legami di natura economica, produttiva, industriale ed organizzativa esistenti tra alcune imprese, precisamente NODAVIA, _2
ERGON e , hanno provveduto a predisporre un Pt_2 programma unitario per l'amministrazione straordinaria delle stesse;
- intanto, con sentenza n. 4697/2022, la Corte d'Appello di Roma ha accertato, fra l'altro, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e Parte_1 _2
- la sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione e il giudizio è tuttora pendente;
- in ottemperanza alla pronuncia giudiziale, si è dato corso alla
“(ri)costituzione della posizione lavorativa del sig. ed al Parte_1 tentativo di conciliazione preventivo innanzi alla Direzione
7 territoriale del lavoro di cui all'art. 7 L. 604/1966 all'esito del quale è stata confermata la volontà di licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo;
- le attività alle quali si riferiva il servizio prestato sono da tempo cessate non avendo la società acquisito nuove commesse ed avendo ceduto quelle esistenti, in esecuzione del Programma di dismissione autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico;
- di conseguenza, il posto di lavoro del sig. deve ritenersi Parte_1 soppresso e la sua posizione, alla data del licenziamento, non è stata ricoperta da alcuna figura equivalente o simile;
- l'amministrazione straordinaria della società ha natura liquidatoria;
- con contratto di compravendita del 7.6.2022, e _2 hanno ceduto, in favore di “ (ora Parte_2 Controparte_7
)” il ramo d'azienda costituito dai “lotti Unità Controparte_8 operativa Algeria, Unità Operativa Infrastrutture e Opere Civili”;
- il contratto, secondo prassi, era sottoposto a una serie di condizioni sospensive che, tuttavia, non si sono avverate, determinando l'inefficacia del contratto;
- IM è stata poi venduta a ora Controparte_9 [...]
ed è uscita dall'operazione; CP_10
- con atto pubblico del 30.3.2023, le parti hanno sottoscritto un accordo di modifica del contratto di compravendita con il quale hanno modificato alcuni termini e condizioni del precedente contratto, come meglio precisato nella memoria difensiva;
- con atto di esecuzione del 20.7.2023, verificato l'avveramento delle previste condizioni sospensive, tra le quali l'autorizzazione delle stazioni appaltanti ed il rilascio di una “Attestazione SOA idonea all'esercizio del ramo d'Azienda”, le parti hanno dato esecuzione al contratto;
- i rapporti di lavoro dei dipendenti di sono “passati” a _2
a far data dal 20.7.2023; _2
- nel periodo intermedio dopo il licenziamento del sig. Parte_1 ha ceduto tutti gli assets fatta eccezione per un'attività _2 di natura immobiliare in Otranto e per le quote del Consorzio CEPAV;
- inoltre, l'Ufficio Legale cui fa riferimento il sig. era Parte_1 composto, all'epoca del primo licenziamento, da 13 risorse e non comprendeva il ricorrente, e, all'epoca del licenziamento qui impugnato, da due sole risorse con maggior anzianità di servizio;
8 - nel giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento di promosso dal ricorrente, questi ha formulato richieste _2 in gran parte sovrapponibili a quelle di cui all'odierno ricorso. Ciò rilevato, la società ha eccepito, anzitutto, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro per la sottoposizione della società ad amministrazione straordinaria e, nel merito, la legittimità del licenziamento per i seguenti motivi:
- all'epoca in cui è stato adottato, a gennaio 2023, il trasferimento di ramo d'azienda, per quanto concordato sin da prima, essendo sottoposto a condizioni sospensive tutte pienamente valide, non si era ancora verificato, risalendo questo solo al luglio 2023; si osserva, quindi, che il recesso è a sé imputabile;
- il licenziamento è giustificato essendo cessate le attività di natura finanziaria e le attività giuridiche connesse e strumentali e non essendo state acquisite nuove commesse;
- quanto al repêchage, non è stato possibile reperire alcuna collocazione alternativa compatibile con la professionalità del sig.
Parte_1 ha fatto rilevare quanto segue: _2
- il recesso del sig. è ad ogni effetto antecedente sia alla Parte_1 comunicazione di avvio della procedura di informazione- consultazione sindacale di cui agli artt. 47 L. 428/1990, 63, comma 4, D.Lgs. 270/1999 e 5, comma 2ter, D.L. 347/2003, convertito con modificazioni dalla L. 39/2004, sia all'accordo di modifica del contratto di compravendita di ramo d'azienda del 30.3.2023;
- al momento nel quale è stato definito il perimetro della forza lavoro impiegata nei rami d'azienda oggetto di cessione, al 30.4.2023, non era presente né fra i dirigenti né nella restante forza Parte_1 lavoro;
si evidenzia come il lavoratore fosse stato dispensato, nelle more dell'espletamento della procedura ex art. 7 L. 604/1966, dal presentarsi nell'ultimo luogo di lavoro;
- nell'elenco dei lavoratori impiegati presso il ramo d'azienda oggetto di cessione allegato al verbale di accordo sindacale del 8.6.2023 raggiunto nell'ambito della procedura ex art. 47 L. 428/1990 non figurava il nominativo del ricorrente;
- la cessione di ramo d'azienda fatta in proprio favore non è l'unica cessione operata dai Commissari di essendo stata _2 preceduta da altre cessioni, con trasferimento di dipendenti o senza;
9 - ha perduto la qualifica di Contraente Generale già dal _2
27.1.2021 ed anche non ha tale qualifica né l'ha _2 mai avuta né potrà ottenerla a breve, come meglio specificato nella memoria difensiva. Ciò rilevato, la società ha eccepito l'infondatezza della domanda per i seguenti motivi:
- “Il contesto nel quale si colloca la cessione dei rami d'azienda de quibus si contraddistingue per profili di salvaguardia delle potenzialità produttive dei complessi aziendali ceduti che sono prevalenti su quelli di integrale transazione della forza lavoro dalla cedente alla cessionaria”;
- tali cessioni, infatti, avvengono nell'ambito di una procedura di Amministrazione Straordinaria avente finalità liquidatorie sicché i dipendenti che hanno diritto a passare alle dipendenze della cessionaria non sono tutti quelli che fanno parte del compendio aziendale ceduto o che avrebbero diritto a farne parte ma, fra loro, solo quelli individuati dalle parti;
- in ogni caso, il sig. non potrebbe invocare l'applicabilità Parte_1 dell'art. 2112 c.c. poiché non faceva parte di alcuno dei rami d'azienda ceduti né ha fornito prova del contrario e neppure ha dimostrato la sua estraneità agli altri rami d'azienda ceduti tra il primo e il secondo licenziamento;
si sottolinea come la società, nel periodo immediatamente precedente al secondo licenziamento, non abbia svolto alcuna attività e che, anche in precedenza, sia stato azzerato l'ufficio presso cui operava essendo state tutte le Parte_1 relative attività avocate dai Commissari ed eventuali profili
“consulenziali” affidati a soggetti esterni;
si evidenzia, ancora, che lo stesso Ufficio Legale ha subito un ridimensionamento tale che “al suo interno è rimasto oggi un solo dirigente e due segretarie, tutte risorse, peraltro, con maggiore anzianità rispetto a lui”;
- la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa nel giudizio tra e ed alle cui “risultanze” parte ricorrente Parte_1 _2 affida le proprie “ambizioni istruttorie” e che, per prima, ha accertato la titolarità del rapporto in capo a non è _2 passata in giudicato essendo stata impugnata innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e, comunque, non potrebbe spiegare effetti nei confronti di che era estranea al precedente _2 giudizio;
10 - il licenziamento del risale al 26.1.2023, data di apertura Parte_1 della procedura di conciliazione obbligatoria, mentre il subentro di a è avvenuto in data 20.7.2023; _2 _2
- le parti del negozio traslativo hanno stabilito che, prima del trasferimento, sarebbe stato necessario completare una serie di passaggi, di varia natura, sia autorizzatoria che negoziale, al positivo esperimento dei quali sarebbe stato stipulato il c.d. closing ovvero l'atto con cui è stata sancita e formalizzata la messa in esecuzione del negozio;
- la tesi di parte ricorrente, che pretende di scindere gli effetti del negozio di cessione per cui il complesso di beni e servizi in cui si sostanziano i rami ceduti è passato in capo all'acquirente il 20.7.2023 mentre i rapporti di lavoro sarebbero “traslati” nel giugno 2022 o, al più tardi, nel marzo 2023, è assurda;
- il trasferimento di ramo d'azienda sul quale si controverte è regolato dalla disciplina speciale contenuta nell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 270/1999 alla quale si salda l'art. 5, comma 2ter, D.L. 347/2003 e del resto la posizione di poiché estraneo al compendio Parte_1 aziendale trasferito è rimasta ignota al cessionario;
- riguardo alla responsabilità patrimoniale di per i _2 debiti inerenti alla posizione del sig. l'art. 63, comma 5, Parte_1 del D.Lgs. 270/1999 stabilisce che “Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento”, la controparte non ha allegato alcuna diversa convenzione in merito e, del resto, l'accordo raggiunto in sede sindacale ha previsto, per i debiti verso i lavoratori, un accollo la cui efficacia esterna era subordinata alla sottoscrizione di verbali c.d. tombali e la responsabilità per i crediti dei dirigenti che alla data della cessione fossero incontroversi e risultassero dalle scritture aziendali o fossero comunque stati ammessi al passivo;
- peraltro, mai alcuna responsabilità potrebbe configurarsi riguardo a dipendenti che “non sono mai entrati nelle trattative, dei cui crediti non v'è traccia contabile, che mai sono stati considerati nel perimetro aziendale,…”;
- attesa la natura dirigenziale del rapporto di lavoro, anche ove il licenziamento fosse ritenuto privo di giustificatezza, sono a sproposito invocate le tutele di cui all'art. 18 Stat. Lav.. La società chiede “Ad ogni buon conto”, ove mai la sua responsabilità fosse acclarata ed essa fosse condannata a reintegrare e/o a sostenere un
11 esborso a titolo risarcitorio o indennitario, di essere “tenuta indenne, manlevata, risarcita da parte di dalle ricadute Controparte_1 economiche di tali condanne” in ragione del comportamento di colpevole reticenza di come meglio specificato nella memoria difensiva. _2
Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. La controversia ha ad oggetto, in primo luogo, l'accertamento del diritto di , licenziato per giustificato motivo oggettivo da Parte_1 con decorrenza 26.1.2023, alla prosecuzione del rapporto di _2 lavoro con in seguito al trasferimento di ramo d'azienda _2 in favore di quest'ultima (più esattamente, di oggi Controparte_7
, datato 30.3.2023. Presupposti della domanda sono _2
l'accertamento, con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4697/2022, della insussistenza, nell'appalto di servizi stipulato tra e _2
“ Controparte_11
(in prosieguo, per brevità, “ ”), dei requisiti di
[...] CP_4 genuinità dell'appalto di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, la conseguente inefficacia del primo licenziamento intimato da con lettera del CP_4
21.12.2018 e la condanna di all'immediata riammissione in
_2 servizio di (sentenza in all. 6 al fasc. di parte) e l'avvenuto Parte_1 trasferimento a del ramo d'azienda di cui
_2 Parte_1 faceva parte, trasferimento che sarebbe stato concordato quasi un anno prima del secondo licenziamento. La controversia ha ad oggetto, quindi, la condanna di
_2 al ripristino del rapporto, alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del secondo licenziamento alla data del ripristino nonché, a titolo di responsabilità solidale, di quelle non corrisposte da “da CP_4 marzo a dicembre 2018” e di quelle maturate dal 11.2.2019, dopo il licenziamento intimato da , alla data del nuovo licenziamento CP_4 intimato da
_2
1. Tutto ciò premesso, va dato conto del fatto che all'udienza del 9.4.2025, il procuratore di parte ricorrente ha prodotto ordinanza n. 8860/2025 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione “che ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in punto sia di interposizione di manodopera che di ordine di riammissione in servizio da parte di nonché di accertamento del diritto al pagamento di _2 tutte le retribuzioni fino alla riammissione in servizio”.
12 Più esattamente, l'ordinanza in questione, allegata, altresì, alle note difensive di parte ricorrente del 26.5.2025, ha accolto il primo motivo del ricorso principale cassando senza rinvio la sentenza d'appello in quanto l'azione del lavoratore diretta alla condanna al pagamento di somme di denaro è improponibile tenuto conto della condizione di CONDOTTE, ricorrente principale, sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il giudice di legittimità ha, in proposito, richiamato il proprio costante indirizzo in base al quale deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, la domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale); per le prime, infatti, va riconosciuta la
“perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare”. Opera allora, nel caso in esame, la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, ferme restando le statuizioni della Corte territoriale di “immediata riammissione in servizio, di accertamento del diritto alle retribuzioni a far data dall'11 febbraio 2019, con interessi e rivalutazione da tale data e fino all'effettivo ripristino”. La Suprema Corte ha, viceversa, respinto gli altri motivi sicché non possono più formare oggetto di discussione:
- la insussistenza, nell'appalto di servizi stipulato tra e _2
in data 24.6.2015 (all. 13 al fasc. ricorrente), dei requisiti CP_4 di genuinità dell'appalto di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003; si legge nella pronuncia che i parametri utilizzati dal giudice di appello nella relativa verifica “sono coerenti con la elaborazione giurisprudenziale di legittimità sul tema”;
- l'inefficacia del licenziamento intimato da , il diritto di CP_4 alla ricostituzione del proprio rapporto con ed Parte_1 _2 alle retribuzioni a far data dal 11.2.2019, oltre interessi e rivalutazione da tale data all'effettivo ripristino.
13 Riguardo alla obiezione di che, facendo leva sulla sua _2 estraneità al giudizio di cui si tratta, sostiene la inestensibilità a sé medesima dell'accertamento contenuto in pronunce giurisdizionali anche definitive, correttamente parte ricorrente sottolinea come sia, in quanto cessionaria di successore _2 _2
a titolo particolare di quest'ultima a norma dell'art. 111 c.p.c.. Si è, infatti, chiarito che il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti a cui è applicabile l'art. 111 c.p.c. e che, se il rapporto litigioso è compreso nella cessione d'azienda e questa è avvenuta nel corso del processo, il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente è opponibile nei confronti del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (vd., fra le altre, Cass. 237/2003, Cass. 25952/2005 e Cass. 15916/2009). Con precipuo riferimento ai crediti del lavoratore al tempo del trasferimento, potrà essere invocata la solidarietà tra cedente e cessionario secondo la disciplina dettata dall'art. 2112, comma 2, c.c. “a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario”; ciò presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento con la conseguenza che l'art. 2112, comma 2, c.c. “non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori” (Cass. 7517/2010; più di recente, Cass., Sez. 2, ord. 21561/2020). 2. È evidente, allora, che dovrà accertarsi se il trasferimento d'azienda di cui si tratta abbia riguardato anche il sig. Parte_1
Dalla documentazione in atti emerge che il ramo trasferito fosse composto da:
- “Unità Operativa Algeria”;
- “Unità Operativa infrastrutture e Opere Civili”;
- “Unità Operativa Concessioni” (inclusiva della concessione relativa al porto di Otranto);
- “Partecipazione detenuta da in Eurolink S.p.c.a.”; _2
- “Commessa avente ad oggetto la realizzazione della metropolitana linea D di Roma Capitale” (così, il “Perimetro” cui si fa riferimento nella comunicazione di cui all'art. 47 L. 428/1990). Si tratta del ramo consistente in un complesso di beni e rapporti, relativi a “concessioni, commesse e contratti di appalto per la
14 realizzazione di opere infrastrutturali” (così, nella “delibera Autorità garante della Concorrenza e del mercato 1.8.2023, estratta dal WEB” in all. 54 al fasc. ricorrente), denominato “CORE” secondo quanto si legge a pg. 8 della memoria difensiva di al n. 25). _2
Dalle risultanze istruttorie del giudizio iscritto al n. 20587/2020 R.G. ed instaurato ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. 92/2012 da Parte_1 contro è emerso che abbia svolto, all'interno di _2 Parte_1
“e in particolare nel settore legale quale punto di _2 riferimento per gli altri dirigenti, un'attività altamente specializzata in materia contrattuale e ciò in ausilio a coloro che dovevano assumere decisioni anche di tipo finanziario;
essendo specializzato in lingua inglese, ha offerto supporto anche in questo campo a figure apicali del gruppo, lavorando a stretto contatto con tali figure e partecipando, per la parte che lo riguardava, anche al momento decisionale” (sentenza n. 3042/2022 in all. 3 al fasc. . Nella pronuncia del Tribunale Parte_1 di Roma che sul punto ha ricevuto conferma nei successivi gradi di giudizio si legge che nell'attività svolta da erano “difficilmente Parte_1 separabili gli aspetti legali e quelli finanziari in quanto le decisioni che spettano ai ruoli apicali implicano valutazioni in entrambi i campi…”. Tali risultanze sono avvalorate anche dalle testimonianze raccolte nell'odierno procedimento.
escusso all'udienza del 12.2.2025, premesso di aver CP_12 lavorato per “dal 1.11.2011 al 31.10.2018 in qualità di _2 dirigente della capogruppo” ricoprendo diversi ruoli ed in particolare il ruolo di “responsabile delle attività in concessione, fin dal principio e fino al termine del… rapporto di lavoro, cessato per dimissioni”, ha in generale dichiarato:
“Conosco il ricorrente fin dalla data della mia assunzione, lui si è sempre occupato per la stessa società degli aspetti legali inerenti a tutti i progetti in concessione di cui mi sono occupato negli anni”. In relazione, poi, ai capitoli di prova formulati in ricorso ed ammessi, egli ha confermato:
- il cap. 6), lett. a, riguardante l'attività, in supporto ai dirigenti responsabili del settore delle concessioni e della partecipazione alle gare, della redazione di ogni atto necessario sia nella fase di presentazione della domanda di partecipazione alla gara sia nella fase di esecuzione della commessa in esito all'aggiudicazione, della elaborazione dei piani economici e finanziari e delle loro modifiche in corso d'opera per effetto di varianti o rinegoziazioni, attività che è proseguita per le gare relative alla “c.d. Città della Salute (nuovo
15 polo ospedaliero della regione Lombardia), al nuovo penitenziario di Bolzano, al Nuovo Porto di Otranto ed alla linea Metro D di Roma, appalti tuttora in corso, nonché per la cessione dei crediti algerini”; il teste ha aggiunto che “partecipava a desk multidisciplinari” insieme a lui “in qualità di supervisore, a il quale Per_1 contribuiva alla stesura dell'offerta indicando gli elementi essenziali della concessione (durata, prezzi, entità del canone di concessione se richiesto) e a dirigente anch'esso e responsabile del Parte_4 comparto assicurativo che partecipava cercando ed ottenendo sul mercato le polizze assicurative strumentali alla presentazione dell'offerta”; riguardo alla metropolitana di Roma, il teste ha detto di non avere esperienza diretta del coinvolgimento del sig. Parte_1
- il cap. 6), lett. b, sulla circostanza secondo cui le attività svolte dal ricorrente dal 2008 al 2018 “non erano limitate agli aspetti di natura finanziaria, ma riguardavano anche – in base alle istruzioni dei dirigenti di – la strutturazione, lo sviluppo e _2
l'implementazione di progetti e commesse, sia nella fase di gara ed acquisizione, che nella fase di realizzazione e gestione”;
- il cap. 6), lett. c, sul fatto che alcune delle attività svolte da (ad es. la redazione e negoziazione dei contratti di gestione Parte_1
e manutenzione e l'aggiornamento della matrice dei rischi) “sono attività che accedono all'acquisizione e gestione di concessioni e affidamenti in capo a qualunque contraente generale”. Il teste ha, più precisamente, riferito del coinvolgimento del sig. nella procedura di gara riguardante la “Città della Salute”, Parte_1 nell'analisi dei rischi e nelle modifiche contrattuali relative, del suo coinvolgimento in riferimento al nuovo penitenziario di Bolzano, in particolar modo nella redazione del testo della convenzione di concessione, e della partecipazione a “più di una riunione con i rappresentanti e consulenti della Provincia Autonoma di Bolzano” per addivenire al testo definitivo della convenzione, tutti compiti di cui si parla nella lett. f del cap.
6. Quanto al porto di Otranto, si è limitato a dire della presenza del sig.
“al tavolo” con lui e con gli altri responsabili benché poi il Parte_1 teste non abbia seguito l'evoluzione della convenzione che all'epoca non era stata ancora sottoscritta. Sulla relazione gerarchica e funzionale con la dott.ssa di cui al Tes_1 cap. 8 delle note istruttorie autorizzate di depositate il _2
5.7.2024 nonché sulla distinzione tra l'ufficio legale di e _2
16 l'area finanza della società e sull'estraneità del sig. al primo – Parte_1 se ne parla al cap. 9 –, ha dichiarato:
“… la dott.ssa… in qualità di azionista di controllo quasi totalitario del gruppo era il titolare effettivo del gruppo e a prescindere dai ruoli gerarchici quando la dott.ssa chiedeva a qualsivoglia dipendente lo svolgimento di una mansione che esulasse dalle mansioni attribuite ogni dipendente rispondeva in maniera affermativa, lei era inoltre effettivamente responsabile del settore finanza ma impartiva ordini a tutto campo, c'era un settore legale distinto da quello finanza, all'epoca del primo faceva parte l'avv. che per un periodo ne è stato CP_13 responsabile, era distaccato e non prendeva indicazioni Parte_1 gerarchiche dal responsabile del settore legale, sul cap. 9 confermo”. Il teste , sentita alla stessa udienza, premesso di essere Testimone_2 avvocato libero professionista e di essere stata “consulente della Provincia Autonoma di Bolzano in una procedura in cui la SOCIETA' ITALIANA era promotrice di una Controparte_1 proposta di finanza di progetto per la realizzazione di un carcere in Bolzano” in un periodo che, non senza incertezze, ha indicato nel periodo “che va dal 2011 al 2016”, ha confermato:
“… ai tempi dell'incarico di consulenza abbiamo collaborato nella fase di negoziazione delle modifiche progettuali richieste dalla Provincia alla società. Io ricordo di aver avuto contatti anche con il dott. o Per_1
con il dott. con il dott. . era un po' il Per_2 Pt_5 CP_12 Per_1 rappresentante e il coordinatore del progetto, era il nostro Parte_1 referente per la parte legale e il dott. per la parte economico- Pt_5 finanziaria e forse per quest'ultima anche . Io però ho seguito più CP_12 specificamente la parte legale. In relazione ai capitoli di cui al ricorso, sul cap. 6, lett. a), dei compiti descritti nel capitolo, con precipuo riferimento al nuovo penitenziario di Bolzano,…, io ho lavorato con lui a stretto contatto sulla modifica e negoziazione dello schema di convenzione e della matrice di rischi, ci sono state una serie di riunioni, uno scambio via e-mail delle varie versioni di questi documenti, c'era un gruppo di lavoro nella società di cui facevano parte anche le persone nominate prima, le quali si occupavano della negoziazione di tutti i documenti, compresi il piano economico-finanziario e il progetto vero e proprio, sul piano economico- finanziario si interfacciavano con il consulente economico-finanziario della Provincia, PWC S.p.a.”. Il teste , che in passato ha lavorato per “ e Testimone_3 CP_3
, società controllanti dirette o indirette di CP_4 [...]
[...] precisamente per qualche anno per Controparte_14 la prima, poi con fino al maggio 2018 e, a partire da gennaio CP_4
2018 (con efficacia quindi retroattiva), per conto di
[...]
– ha puntualizzato che “con Controparte_14 quest'ultima il rapporto ha riguardato in realtà solo l'assunzione (retroattiva) dell'obbligo di pagamento delle ultime retribuzioni in virtù di un accordo che era intervenuto tra le società”, premesso di aver lavorato, da dirigente a partire dal 2016, “nell'ambito della Funzione Finanza con varie mansioni, inizialmente nell'ambito delle concessioni, poi nell'ambito della tesoreria e poi nell'ambito della finanza strutturata ovvero del reperimento di finanziamenti”, ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente dal 2008 e fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro in seguito a dimissioni. Sulle mansioni da lui svolte, il teste ha dichiarato:
“Lui si occupava degli aspetti legali legati alle attività in concessione;
abbiamo lavorato assieme nella predisposizione della documentazione relativa alle gare in concessione e in ogni caso tutti gli aspetti legali concernenti la mia attività vedevano il coinvolgimento del ricorrente. In relazione ai capitoli di cui al ricorso, confermo il cap. 6, lett. a, lett. b e c. ADR Con particolare riferimento alla Città della Salute, il ricorrente si è occupato della procedura di gara, della documentazione per la nomina a promotore del raggruppamento guidato da dell'analisi dei _2 rischi e delle modifiche contrattuali. ADR Con riferimento al porto turistico di Otranto, su istruzioni di
, responsabile dell'ufficio commerciale che coordinava lo Persona_3 sviluppo di queste attività, si è occupato della negoziazione della concessione, delle modifiche progettuali aventi impatto sull'aspetto giuridico della concessione e della negoziazione di accordi e proposte per lo sviluppo commerciale dell'area. Nello specifico non ricordo se ha partecipato a riunioni con potenziali gestori del porto turistico, posso dire solo che è verosimile. ADR Con particolare riferimento al nuovo penitenziario di Bolzano, il ricorrente ha redatto per intero il testo della convenzione di concessione;
in alcune procedure di gara, il cliente forniva già una bozza di convenzione che andava revisionata mentre in alcuni casi come questo mancava completamente lo schema, che è stato perciò predisposto interamente dal ricorrente. Dopo l'aggiudicazione, nel 2015, il ricorrente ha partecipato a riunioni con i rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano che avevano
18 ad oggetto la definizione del documento finale di convenzione;
c'è sempre a valle dell'aggiudicazione una fase di negoziazione che può anche essere molto lunga, ci sono state riunioni, in parte a Bolzano e in parte a Roma, ad alcune di queste ero presente anche io. ADR Sulla linea metro D di Roma, il ricorrente si è occupato della redazione e negoziazione contratto di manutenzione e gestione;
la linea è stata aggiudicata prima dell'arrivo del sig. la convenzione Parte_1 era stata già predisposta, lui ha proseguito le attività…”. Il teste ha, poi, fornito una descrizione degli aspetti logistici. Ancora, il teste , intimato da premesso Testimone_4 _2 di aver lavorato alle dipendenze di dal 2.7.1996 e fino al _2
7.8.2018, di aver lavorato poi per conto dell'amministrazione straordinaria fino al 19.7.2023 e, successivamente, dal 20.7.2023, per quale responsabile della funzione “Pianificazione e _2 controllo di gestione” e della funzione “Qualità, sicurezza e ambiente”, ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché lavorava a suo tempo per una delle società controllanti di non ricordo quale, e tale società faceva il _2 service della finanza, si occupava di tutta la parte della finanza e tesoreria per conto della società. I contatti lavorativi diretti con lui risalgono al 2015, quando abbiamo tratto un bond per Condotte,…, e successivamente, ci siamo incontrati a volte dalla dott.ssa , uno dei proprietari di io Persona_4 _2 mi occupavo dei piani industriali e delle relazioni sul bilancio che dovevano passare al vaglio della e con discutevamo Tes_1 Parte_1 della concessione sulla linea Tram che collega la stazione ferroviaria all'aeroporto di Pisa, dell'andamento del lavoro e della gestione dopo la costruzione. Poi ci siamo occupati di qualche altra operazione. L'Ufficio Finanza si occupava appunto della parte finanziaria delle concessioni, ovvero della costruzione di un piano economico-finanziario, faceva parte dell'ufficio, e si occupava anche degli aspetti Parte_1 legali”. In particolare, sui capitoli di cui alle note istruttorie autorizzate di ha confermato i capitoli nn. 8, sulla relazione _2 gerarchica e funzionale tra e la dott.ssa che era Parte_1 Tes_1 responsabile del settore Finanza del Gruppo Condotte, settore distinto dall'ufficio legale e societario di cui non faceva parte, quindi, Delorenzi, 11, sulla soppressione dell'Ufficio Finanza nella fase di amministrazione straordinaria in quanto della materia si occupavano direttamente i Commissari coadiuvati dal Dott. in qualità di Persona_5
19 consulente esterno, mentre attualmente la materia è demandata al Presidente e Amministratore Delegato di 14 _2 sull'ampia autonomia di cui godeva che non era vincolato ad Parte_1 un determinato orario di lavoro. Il teste ha, poi, aggiunto: ADR Durante l'amministrazione straordinaria, non ha mai _2 partecipato a gare per concessioni. ADR Circa le concessioni in essere, durante l'a.s. è stato firmato il contratto per la Città della Salute di Milano, a febbraio 2020, la gara era già stata vinta nel 2014; non c'è stata attività ulteriore. È stata fatta la progettazione, dal febbraio 2020 al luglio 2023, e dal 27.7.2023 sono stati avviati i lavori di realizzazione, tuttora in corso. La contrattualistica era già definita, sono stati rivisti solo alcuni aspetti. ADR Circa il nuovo penitenziario di Bolzano non c'è stato alcun avanzamento e così anche per la linea metro D di Roma che è una procedura bloccata per mancanza di fondi. Circa il porto di Otranto, è stata firmata invece una concessione demaniale marittima a giugno 2021 e al momento è ferma – peraltro è in essere ancora il passaggio da a 1880 – perché il _2 _2 piano di monitoraggio ambientale è in discussione e deve essere approvato dalla . CP_15
…” (verbale udienza del 9.4.2025). È stato ascoltato, quale teste comune alle parti resistenti, il teste
[...]
dottore commercialista, il quale ha collaborato con la società Per_5 in virtù di un contratto avente ad oggetto l'assistenza per le _2 tematiche finanziarie ed assicurative dal giugno 2022; egli ha precisato di aver in passato collaborato con i commissari straordinari della società per la produzione del programma delle relazioni trimestrali e semestrali, dal mese di aprile o maggio 2019. Sul cap. u) delle note istruttorie autorizzate di depositate in _2 data 10.7.024, che indica in 13 il numero delle risorse facenti parte, all'epoca del licenziamento di dell'Ufficio Legale di Parte_1
fra le quali però non era compreso, non ha _2 Parte_1 saputo dire avendo iniziato la sua collaborazione in epoca successiva. Sul cap. v), ha detto di conoscere le persone ivi indicate, quali (uniche) addette all'Ufficio Legale, l'avv. TI TO e la sig.ra Pt_6
, e di aver avuto contatti lavorativi con entrambe, “ad esempio
[...] per informazioni relative all'incasso di eventuali pagamenti che l'amministrazione doveva ricevere a fronte di cause legali vinte”; il teste ha precisato che egli si occupava della parte finanziaria e della tesoreria
20 e che era il proprio referente legale. Ha poi ribadito che l'Ufficio CP_13
Legale, secondo la sua percezione, “era rappresentato da e dalla CP_13
”. Pt_6
Il teste ha proseguito affermando di aver avuto contatti anche con alcune risorse dell'Area Finanza e, più esattamente, “con la sig.ra o dott.ssa , e una tale , che si Controparte_16 CP_17 Per_6 occupava dei rapporti assicurativi”. Quanto all'Ufficio Societario, descritto nel cap. w) quale “costola” dell'Ufficio Legale e a cui era addetta la sola dipendente rag. CP_18
, il teste non ha saputo dire.
[...]
Sul cap. z) secondo cui il rispondeva in via gerarchica e Parte_1 funzionale alla sola , il teste ha risposto che, all'inizio Persona_4 della sua collaborazione, la dott.ssa non era più presente perché Tes_1 le società “ e la società finanziaria , CP_4 CP_11 controllanti di sono state anch'esse poste in _2 amministrazione straordinaria. Il teste ha confermato, infine, che, da quando ha avuto inizio l'amministrazione straordinaria, nel 2018, degli aspetti finanziari si occupavano i commissari straordinari i quali, poi, dal giugno 2022, sono stati da lui coadiuvati. Non ha saputo dire dell'eventuale soppressione dell'Ufficio Finanza di cui si parla al cap. 11 delle note istruttorie autorizzate di _2
ma ha ribadito che le decisioni venivano assunte dai commissari.
[...]
Infine, ha dichiarato che la procedura di amministrazione straordinaria aveva natura liquidatoria con finalità di cessione degli assets; alla richiesta avanzata dal procuratore di si è opposta la _2 parte ricorrente trattandosi di circostanza “totalmente estranea ai capitoli di prova ammessi e peraltro dimostrabile documentalmente con il programma della proceduta autorizzata dal (verbale udienza CP_19 del 4.12.2024). In definitiva, dal compendio istruttorio, globalmente valutato, è emerso che anche se formalmente non inserito nell'Ufficio Legale di Parte_1 cui era responsabile TI TO (così, che ha negato che CP_12 fosse con quest'ultimo in una relazione gerarchica ricevendone indicazioni e secondo cui faceva parte dell'Ufficio Tes_4 Parte_1
Finanza), si è occupato certamente degli aspetti legali delle concessioni ( , per quanto la sua deposizione sia limitata al nuovo CP_12 Tes_2 penitenziario di Bolzano, e;
si deduce, più esattamente, Pt_5 Tes_4 la trasversalità delle competenze di che abbracciavano tanto Parte_1 gli aspetti legali quanto quelli finanziari delle concessioni. È emerso,
21 inoltre, che, per quanto durante la fase dell'amministrazione straordinaria non abbia partecipato a gare, alcune attività _2 iniziate prima siano proseguite (secondo la testimonianza di la Tes_4 sottoscrizione del contratto per la c.d. Città della Salute di Milano a febbraio 2020, la progettazione, la revisione di alcuni aspetti della
“contrattualistica”, la sottoscrizione di una concessione demaniale marittima per il porto di Otranto a giugno 2021). Ne discende, per il prevalente coinvolgimento negli aspetti legali delle convenzioni, in supporto agli organi aziendali competenti a decidere, e per il nesso funzionale con l'Ufficio Legale, da presumersi con ogni evidenza, che debba considerarsi come addetto al ramo Parte_1
d'azienda ceduto. Del resto, come si è avuta occasione di dire, quali fossero le mansioni da lui svolte, quanto meno in misura prevalente, già era stato acclarato nel corso del giudizio di impugnazione del primo licenziamento, definito con sentenza passata in giudicato.
3. Si è discusso tra le parti circa il momento in cui si è perfezionato il trasferimento d'azienda. Sostengono, intatti, le società che il contratto di compravendita tra e anch'essa in da una parte, e _2 Parte_2 CP_1
dall'altra, seppur stipulato in data 7.6.2022, era Controparte_7 sottoposto a condizioni sospensive (così, all'art. 12 del contratto in all. 4 al fasc. e che il trasferimento è avvenuto solo a luglio _2
2023, successivamente al licenziamento del gennaio 2023, dopo che le parti hanno verificato l'intervenuto avveramento delle condizioni. Alla tesi che, muovendo dall'efficacia subordinata del contratto di compravendita, identifica nella data di esecuzione del contratto il momento del trasferimento ai fini della prosecuzione dei rapporti di lavoro con il cessionario, si obietta da parte attrice che, quando la condizione sospensiva si verifica, come nel caso in esame, la situazione giuridica prefigurata nel regolamento negoziale diventa definitiva con efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 1360, comma 1, c.c.. In effetti, a norma dell'art. 12.1 del contratto, le parti hanno subordinato l'efficacia del contratto all'avveramento, entro la data del 30.3.2023, di una serie di condizioni (tra queste, il rilascio da parte di ciascuna delle stazioni appaltanti di paese estero di riferimento di ogni consenso, nulla osta e/o autorizzazione e il rilascio del preventivo e informale consenso da parte delle stazioni appaltanti aventi sede in Italia).
22 Ai sensi dell'art. 13.1, le parti hanno concordato che “gli effetti giuridici ed economici della compravendita dei Rami d'Azienda…, inizieranno a decorrere dalle ore 18:00 del 1° (primo) Giorno Lavorativo… del primo mese successivo alla data in cui risulti – a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti o, in caso di disaccordo tra le stesse, dalla decisione resa dall'arbitratore – che tutte le Condizioni Sospensive di cui all'art. 12 si siano avverate ovvero, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte della Parte Acquirente, se tali condizioni si sono avverate o hanno formato oggetto di rinuncia durante i primi 15 (quindici) giorni del mese o… del secondo mese successivo alla data in cui risulti – a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti o, in caso di disaccordo tra le stesse, dalla decisione resa dall'arbitratore – che tutte le Condizioni Sospensive di cui all'art. 12 si siano avverate ovvero, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte della Parte Acquirente se tali condizioni si sono avverate o hanno formato oggetto di rinuncia dopo i primi 15 (quindici) giorni del mese (la “Data di Esecuzione”)”. A tale disciplina si sottrae espressamente, fra gli altri, l'art. 6 (“L'efficacia del presente Contratto – ad eccezione di quanto disposto… dagli articoli…, 6,… – è subordinata…”, recita l'art. 12.1) che prevede in particolare, con riferimento ai dipendenti, l'impegno delle parti a promuovere congiuntamente – dunque, fin dalla sottoscrizione – la
“Procedura sindacale” e a dar corso alla stessa e l'impegno della parte acquirente “a consentire il passaggio alle dipendenze della medesima Parte Acquirente (mediante subentro nei relativi rapporti di lavoro – ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 cod. civ. e, in ogni caso, assicurando il rispetto della disciplina di cui all'articolo 2103 cod. civ., in ossequio alla previsione dell'Accordo Sindacale)…, con decorrenza dalla Data di Esecuzione”. All'art. 13.2 si legge che “Alla Data di Esecuzione,.., le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, porranno in essere o faranno sì che siano poste in essere, in unico contesto, le seguenti operazioni:
… (vii) la Parte Acquirente, secondo quanto previsto ai sensi del precedente articolo 6.4, procederà all'assunzione dei Dipendenti mediante subentro nei relativi rapporti di lavoro nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Sindacale;
…”. Con l'atto di esecuzione del contratto di compravendita del 20.7.2023, in all. 53 al fasc. le parti, all'art. 2, si sono date atto Parte_1
23 reciprocamente di aver verificato in contraddittorio l'intervenuto avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 12 del contratto e di aver convenuto di dare esecuzione al contratto;
tra le attività poste in essere a tal fine, si legge, alla lett. (iv), degli “adempimenti necessari al fine di consentire il trasferimento dei Dipendenti in capo a IM ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cod. civ.”. Ciò puntualizzato, è opportuno considerare con maggior attenzione la disciplina dell'avveramento della condizione. A norma dell'art. 1360, comma 1, c.c., infatti, “Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto… debbano essere riportati a un momento diverso”. Pertanto, non è escluso che gli effetti del contratto, come anche la continuazione dei rapporti di lavoro, si producano per volontà delle parti in un momento diverso da quello della stipula del negozio. Dall'esame delle disposizioni contrattuali emerge, chiara, la volontà delle parti circa il momento del subentro di nei Controparte_7 rapporti di lavoro, posticipato alla data di esecuzione dell'accordo. Pertanto, se fin da subito le parti hanno assunto degli impegni anche verso i lavoratori quali terzi nei termini illustrati dall'art. 6, la retroattività, con riferimento al transito degli stessi lavoratori, è senz'altro esclusa. Si rileva, altresì, che il cessionario, come disposto dall'art. 6.5, si era obbligato, anche verso i dipendenti, “a mantenere i Livelli Occupazionali…, per il periodo di 2 (due) anni a partire dalla Data di Esecuzione” e a non procedere a “licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o plurimi) ed a licenziamenti collettivi” e ciò valeva anche per i dipendenti “direttamente o indirettamente addetti a Commesse che siano venute meno nel periodo di Gestione interinale e/o alla Commessa Algeria” essendo possibile per costoro il solo ricorso a procedure di mobilità o a cassa integrazione straordinaria. I rilievi che precedono escludono la totale inefficacia del recesso perché anteriore al trasferimento del ramo d'azienda. Infondato è l'ulteriore argomento della connessione del licenziamento con il trasferimento ovvero della finalità di agevolarlo. L'art. 2112, comma 4, c.c. stabilisce, infatti, che l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale in materia di licenziamenti aggiungendo che “il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento”.
24 Dunque, il trasferimento di azienda – chiarisce, tra le altre, Cass. 15495/2018 – “non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che questo abbia fondamento nella struttura aziendale, e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo” (in termini, anche Cass. 11410/2018). É chiaro che la nullità del recesso può essere dichiarata dal giudice solo se il trasferimento sia l'unica ragione giustificativa del recesso. È vero che ad una connessione del recesso con il trasferimento si alluda nella stessa lettera di licenziamento laddove si afferma che le attività cui il sig. era addetto “sono ormai da tempo cessate, non avendo Parte_1
Condotte in A.S. acquisito nuove commesse ed essendo anzi in corso la cessione di quelle esistenti, in esecuzione del programma di dismissione autorizzato dal ” (con nostra sottolineatura). CP_19
Tuttavia, il trasferimento non sembra essere l'unica giustificazione del licenziamento essendo questa individuata, altresì, in fattori inerenti all'azienda (la mancanza di nuove commesse ed il mancato ricorso “da anni” a finanziamenti). Non vi è, inoltre, contraddizione tra l'asserita cessazione delle attività cui il era addetto e la cessione “in corso” delle attività Parte_1 esistenti;
proprio l'istruttoria, come si è visto, ha dimostrato che pur non avendo partecipato a gare durante la fase _2 dell'amministrazione straordinaria, ha proseguito alcune attività iniziate prima.
4. Sterile è, per il ragionamento sin qui svolto, la disquisizione sulla prospettiva liquidatoria o conservativa dell'amministrazione straordinaria al fine di individuare le possibili deroghe all'art. 2112 c.c.. Resta da esaminare la questione della sussistenza o meno del motivo oggettivo addotto quale causa di licenziamento, ovvero la soppressione del posto di lavoro. Con lettera del 26.1.2023, ha dato avvio al procedimento _2 speciale di cui all'art. 7 L. 604/1966 dichiarando all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma nonché al lavoratore l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicandone i motivi (soppressione del posto di lavoro) e con comunicazione del 19.4.2023 ha confermato la volontà di licenziamento ricordando che questo, secondo la disposizione dell'art. 1, comma 41, L. 92/2012, “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato (e cioè dal 26 gennaio 2023)” (all.ti, rispettivamente, 42 e 46 del fasc. ricorrente).
25 Ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. 92/2012, “Il licenziamento intimato… all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva;
…”. Peraltro, la società ha espressamente dichiarato dando avvio al procedimento speciale di cui all'art. 7 L. 604/1966, contestualmente – è il caso di sottolinearlo – alla comunicazione di ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, che reca infatti la stessa data del 26.1.2023 (all. 41 al fasc. , che non erano state acquisite nuove Parte_1 commesse e che, anzi, era “in corso la cessione di quelle esistenti” a cui si riferivano le attività svolte dal dipendente “con la conseguente soppressione di quello che – nella prospettiva della sentenza della Corte d'appello di Roma, in corso di impugnativa – deve, allo stato, ritenersi il posto di lavoro del sig. ”. Parte_7
Lo stesso riferimento alla cessione in corso delle commesse esistenti, le cui attività evidentemente proseguivano, circostanza avvalorata dall'istruttoria, induce a ritenere il motivo insussistente e pretestuoso. Trova allora applicazione l'art. 18, comma 4, L. 300/1970, richiamato dal 7° comma del medesimo articolo per l'ipotesi in cui si accerti la
“manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. Ai sensi di tale disposizione, va ordinata a CONDOTTE la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. In ragione della sottoposizione di CONDOTTE ad amministrazione straordinaria, va dichiarata – si veda Cass. 41586/2021 – la improcedibilità o improseguibilità delle domande di condanna al pagamento di somme di denaro, incluse l'indennità risarcitoria e le retribuzioni dalla data della decisione sino a quella dell'effettiva reintegra.
5. In ultimo, considerata la vigenza del rapporto di lavoro con _2 al momento del trasferimento, deve essere ordinata a _2 la corresponsione, a titolo di responsabilità solidale:
- delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro apparente
, nei mesi da marzo a dicembre 2018, da ritenersi CP_4 correttamente quantificate, anche per l'assenza di una specifica contestazione avversaria, nella complessiva somma lorda di €
26 103.531,30 (si vedano, altresì, i prospetti paga dei mesi in questione in all. 25 al fasc. ricorrente);
- delle retribuzioni maturate dal 11.2.2019 (data in cui _2 ha ricevuto da parte di l'offerta delle prestazioni lavorative Parte_1 in seguito al licenziamento intimato da con lettera del CP_4
21.12.2018, contestualmente all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in all. 23 al fasc. ricorrente) al nuovo licenziamento intimato con comunicazione del 19.4.2023, da ritenersi correttamente quantificate, anche per l'assenza di una specifica contestazione avversaria, nella complessiva somma lorda di € 515.048,66 (€ 10.416,66 x 51 mesi), per totali € 618.579,96. 6. Da ultimo, sulla domanda riconvenzionale formulata da _2
e diretta a ottenere la condanna di a “manlevare,
[...] _2 tenere indenne, risarcire” sé medesima “di ogni conseguenza economica pregiudizievole” derivante da un'eventuale condanna, “ivi comprese eventuali ricadute di ordine contributivo” ovvero, “in via ulteriormente gradata, di ogni conseguenza pregiudizievole derivante da condanne che trovino titolo in posizioni debitorie sorte e maturate antecedentemente il 20 luglio 2023, data della cessione”, si osserva quanto segue. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 14.2.2024, il procuratore di ha contestato la domanda avendo la propria _2 assistita “condiviso ogni informazione rilevante con la parte acquirente” ed ha chiesto un rinvio “al fine di svolgere le proprie difese in merito con assegnazione di un termine a difesa”. In proposito, il Tribunale ha avuto modo di osservare, con l'ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del giorno 14.2.2024 che qui si richiama:
“rilevato che la domanda di manleva così formulata dalla
[...] nei confronti della Controparte_6 [...]
(pgg. 30 e sgg. della relativa Controparte_1 memoria difensiva) è sì qualificabile come domanda riconvenzionale ma in senso improprio o domanda trasversale perché proposta nei confronti di altro convenuto sicché non è previsto lo spostamento dell'udienza e, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, la replica poteva svolgersi compiutamente all'udienza odierna,…”. Circa la presunta violazione da parte di dei “doveri di _2 correttezza e buona fede su di essa gravanti, non solo prima della stipula del contratto, ma anche nella sua fase di esecuzione” per non aver rappresentato ad “in maniera limpida, completa ed Controparte_7
27 esaustiva le vicende inerenti il primo licenziamento del la sua Parte_1 reintegra, il secondo licenziamento e l'impugnativa stragiudiziale di esso” (così, nella memoria difensiva di , va detto che, _2 secondo la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c., la continuazione dei rapporti di lavoro con il cessionario ed il mantenimento dei diritti del lavoratore purché riferiti ai rapporti in corso al momento della cessione è un effetto automatico, che si produce ope legis. Di conseguenza, nessuna responsabilità è dato ravvisare in capo a dovendo, altrimenti, il cedente essere tenuto a fornire _2 garanzia contro gli esiti del tutto imprevedibili di eventuali domande giudiziali, proposte da lavoratori esclusi, intese all'accertamento del diritto al trasferimento presso il cessionario.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto della insussistenza, nell'appalto di servizi stipulato tra e in data _2 CP_4
24.6.2015, dei requisiti di genuinità dell'appalto di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, della inefficacia del licenziamento intimato da e CP_4 della ricostituzione del rapporto di con a Parte_1 _2 far data dal 11.2.2019, della illegittimità del licenziamento intimato a con comunicazione del 19.4.2023 non ricorrendo gli Parte_1 estremi del giustificato motivo oggettivo addotto, con il conseguente ordine a di reintegrare il nel posto di lavoro. Va _2 Parte_1 dichiarata, inoltre, la improcedibilità o improseguibilità delle ulteriori domande di condanna di al pagamento di somme di _2 denaro, incluse l'indennità risarcitoria e le retribuzioni dalla data della decisione sino a quella dell'effettiva reintegra. Ancora, va ordinata a la corresponsione in favore di , a titolo _2 Parte_1 di responsabilità solidale, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro apparente , nei mesi da marzo a dicembre 2018, per CP_4
€ 103.531,30 lordi, e delle retribuzioni maturate dal 11.2.2019 al nuovo licenziamento intimato con comunicazione del 19.4.2023, per € 515.048,66 lordi, per un importo totale di € 618.579,96, oltre accessori come per legge. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da
_2
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 18.915,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con distrazione, in misura di
28 2/3, pari ad € 12.610,00, da ripartirsi fra le parti resistenti per la metà, restando il residuo terzo compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte, anzitutto, con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto della insussistenza, nell'appalto di servizi stipulato tra e in data 24.6.2015, dei _2 CP_4 requisiti di genuinità dell'appalto di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, della inefficacia del licenziamento intimato da e della CP_4 ricostituzione del rapporto di con a far Parte_1 _2 data dal 11.2.2019, della illegittimità del licenziamento intimato a con comunicazione del 19.4.2023 non ricorrendo gli Parte_1 estremi del giustificato motivo oggettivo addotto;
- ordina, di conseguenza, a in persona del legale _2 rappresentante pro-tempore, di reintegrare il nel posto di Parte_1 lavoro e dichiara la improcedibilità o improseguibilità delle ulteriori domande di condanna di al pagamento di somme di _2 denaro, incluse l'indennità risarcitoria e le retribuzioni dalla data della decisione sino a quella dell'effettiva reintegra;
- ancora, ordina a la corresponsione in favore di _2
, a titolo di responsabilità solidale, delle retribuzioni Parte_1 non corrisposte dal datore di lavoro apparente , nei mesi CP_4 da marzo a dicembre 2018, per € 103.531,30 lordi, e delle retribuzioni maturate dal 11.2.2019 al nuovo licenziamento intimato con comunicazione del 19.4.2023, per € 515.048,66 lordi, per un importo totale di € 618.579,96, oltre accessori come per legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da _2
- condanna, infine, CONDOTTE e al pagamento, in _2 favore di , delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 18.915,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, in misura di 2/3, pari ad € 12.610,00, da ripartirsi per la metà fra le parti resistenti.
Così deciso in Roma il 17/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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