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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11125/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, ha depositato, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 10/02/2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 11125/2024 avente ad oggetto: assegno di invalidità civile
(opposizione AT), cui è riunita quella avente numero R.G. 1840/2024 avente ad oggetto il giudizio AT
RA
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE FUSCHINO presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile opposizione AT
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento
1 dell'assegno di invalidità civile che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno di invalidità civile.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Alla presente udienza, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'AT la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto. Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito. Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992.
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
In particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato il periziando Persona_1 affetto da: “spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla prima classe NYHA;
sindrome ansioso-depressiva; bronchite cronica;
glaucoma occhio sinistro”.
Il consulente nominato in fase AT ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando, in sede di esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, che “la
2 deambulazione ed i cambi posturali avvengono in completa autonomia. Rachide ipoelastico, limitati ai gradi estremi i movimenti di flesso estensione. Assenza di limitazione funzionale delle principali articolazioni”; ancora, con riferimento alle patologie psichiche: “soggetto ordinato nell'aspetto e nel vestire, orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone. Partecipe al colloquio, risponde in modo adeguato alle domande. Capacità di critica e giudizio nella norma.
Umore deflesso con note d'ansia. Assenza di deficit mnesici”; per quanto concerne l'apparato cardio-circolatorio, sempre in sede di esame obiettivo si rilevava che “aia cardiaca nei limiti, con itto della punta non visibile e non palpabile. Toni cardiaci ovattati all'auscultazione.
Pressione arteriosa omerale: 145/90 mmHg;
frequenza cardiaca: 73 battiti al minuto primo, ritmica. I polsi arteriosi periferici sono apprezzabili normotonici e normosfigmici”; inoltre, in sede di esame degli organi di senso e del torace si rilevava “Torace: di forma tronco-conica, ipoespansibile. Fremito vocale tattile ipotrasmesso alla palpazione. Murmure vescicolare ridotto di intensità, alle basi bilateralmente, in assenza di rumori patologici” e “Organi di senso: ode la voce alla normale distanza interlocutoria. La funzione visiva appare efficiente per i piccoli spostamenti in ambulatorio”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile, per questo Giudice, ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “Si tratta di soggetto infra65enne, per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992. La spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale
è valutabile complessivamente al 12% in ottemperanza al codice n. 7008 “SPONDILOLISTESI
12%”. La cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla prima classe NYHA è valutabile al 25% in ottemperanza al codice n. 6441 “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON
INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) 21% - 30%”. La sindrome ansioso- depressiva è valutabile al 25% in ottemperanza al codice n. 2205 “SINDROME DEPRESSIVA
ENDOREATTIVA MEDIA 25%”. La bronchite cronica è valutabile al 25% in ottemperanza al codice n. 6003 “ASMA ALLERGICO ESTRINSECO 21% - 30%”. Il glaucoma occhio sinistro è valutabile all'11% in ottemperanza al codice n. 5106 “GLAUCOMA ACQUISITO 11% - 20%”.
Pertanto, applicando la formula di Balthazar, il complesso menomativo è pari al 67%, quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile”.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata, asserendo che: “Il signor è affetto Parte_1
da:spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla
3 prima classe NYHA;
sindrome ansioso-depressiva; bronchite cronica;
glaucoma occhio sinistro.
Il complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 67%.”.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti all'apparato respiratorio, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Con particolare riferimento, infatti, alla patologia respiratoria il CTU, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, rispondeva alle deduzioni avverso la bozza di perizia specificando che: “Sulla base della documentazione medica presente agli atti e dell'obiettività riscontrata in corso di accertamento peritale, non si ritiene opportuno assegnare una percentuale maggiore”.
Non è, inoltre, meritevole di essere accolto il motivo di ricorso di parte istante circa l'omissione della valutazione della patologia scoliotica certificata negli atti del procedimento AT. Il CTU ha infatti pienamente esaminato nell'elaborato peritale tutti i certificati depositati, compresi dunque quelli avente ad oggetto esami ortopedici specialistici (vedi certificati del 27.11.2023,
21.04.2021, 13.06.2023) valutando, anche sulla base dell'esame obiettivo reso in sede peritale, in maniera differente da quanto dedotto da parte ricorrente. Ha precisato, sul punto, in risposta alle deduzioni alla bozza di perizia che: “Trattandosi di artrosi e scoliosi a lieve impegno funzionale, così come evidenziato anche nell'esame obiettivo, non si ritiene opportuno attribuire una percentuale maggiore”.
Analogamente parte ricorrente deduceva l'arbitrarietà dell'omessa valutazione di una patologia allegata agli atti del procedimento AT, nella specie di quella inerente agli organi di senso.
Il CTU, in risposta alle osservazioni alla bozza di perizia, ha chiarito ulteriormente l'iter valutativo perseguito ai fini della determinazione della percentuale invalidante generale, rispondendo all'omessa valutazione della condizione di ipoacusia asserendo che: “In merito all'ipoacusia, sulla base dell'esame audiometrico presente agli atti, non raggiunge una percentuale di invalidità superiore al 10% ed a mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%”.
Analogamente, il consulente ha precisato in sede di risposta alle deduzioni alla bozza di perizia le ragioni dell'applicazione della specifica percentuale alla patologia dell'apparato cardio- circolatorio affermando che: “In considerazione della documentazione medica presente agli atti, della terapia assunta e considerando che la cardiopatia è in compenso emodinamico non si ritiene opportuno attribuire una percentuale maggiore.”
4 Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di AT n. 1840/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
5 Così deciso il 10/02/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, ha depositato, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 10/02/2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 11125/2024 avente ad oggetto: assegno di invalidità civile
(opposizione AT), cui è riunita quella avente numero R.G. 1840/2024 avente ad oggetto il giudizio AT
RA
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE FUSCHINO presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
OGGETTO: assegno di invalidità civile opposizione AT
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento
1 dell'assegno di invalidità civile che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno di invalidità civile.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Alla presente udienza, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'AT la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto. Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito. Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992.
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
In particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato il periziando Persona_1 affetto da: “spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla prima classe NYHA;
sindrome ansioso-depressiva; bronchite cronica;
glaucoma occhio sinistro”.
Il consulente nominato in fase AT ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando, in sede di esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, che “la
2 deambulazione ed i cambi posturali avvengono in completa autonomia. Rachide ipoelastico, limitati ai gradi estremi i movimenti di flesso estensione. Assenza di limitazione funzionale delle principali articolazioni”; ancora, con riferimento alle patologie psichiche: “soggetto ordinato nell'aspetto e nel vestire, orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone. Partecipe al colloquio, risponde in modo adeguato alle domande. Capacità di critica e giudizio nella norma.
Umore deflesso con note d'ansia. Assenza di deficit mnesici”; per quanto concerne l'apparato cardio-circolatorio, sempre in sede di esame obiettivo si rilevava che “aia cardiaca nei limiti, con itto della punta non visibile e non palpabile. Toni cardiaci ovattati all'auscultazione.
Pressione arteriosa omerale: 145/90 mmHg;
frequenza cardiaca: 73 battiti al minuto primo, ritmica. I polsi arteriosi periferici sono apprezzabili normotonici e normosfigmici”; inoltre, in sede di esame degli organi di senso e del torace si rilevava “Torace: di forma tronco-conica, ipoespansibile. Fremito vocale tattile ipotrasmesso alla palpazione. Murmure vescicolare ridotto di intensità, alle basi bilateralmente, in assenza di rumori patologici” e “Organi di senso: ode la voce alla normale distanza interlocutoria. La funzione visiva appare efficiente per i piccoli spostamenti in ambulatorio”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile, per questo Giudice, ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “Si tratta di soggetto infra65enne, per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992. La spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale
è valutabile complessivamente al 12% in ottemperanza al codice n. 7008 “SPONDILOLISTESI
12%”. La cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla prima classe NYHA è valutabile al 25% in ottemperanza al codice n. 6441 “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON
INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) 21% - 30%”. La sindrome ansioso- depressiva è valutabile al 25% in ottemperanza al codice n. 2205 “SINDROME DEPRESSIVA
ENDOREATTIVA MEDIA 25%”. La bronchite cronica è valutabile al 25% in ottemperanza al codice n. 6003 “ASMA ALLERGICO ESTRINSECO 21% - 30%”. Il glaucoma occhio sinistro è valutabile all'11% in ottemperanza al codice n. 5106 “GLAUCOMA ACQUISITO 11% - 20%”.
Pertanto, applicando la formula di Balthazar, il complesso menomativo è pari al 67%, quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile”.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata, asserendo che: “Il signor è affetto Parte_1
da:spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla
3 prima classe NYHA;
sindrome ansioso-depressiva; bronchite cronica;
glaucoma occhio sinistro.
Il complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 67%.”.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti all'apparato respiratorio, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Con particolare riferimento, infatti, alla patologia respiratoria il CTU, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, rispondeva alle deduzioni avverso la bozza di perizia specificando che: “Sulla base della documentazione medica presente agli atti e dell'obiettività riscontrata in corso di accertamento peritale, non si ritiene opportuno assegnare una percentuale maggiore”.
Non è, inoltre, meritevole di essere accolto il motivo di ricorso di parte istante circa l'omissione della valutazione della patologia scoliotica certificata negli atti del procedimento AT. Il CTU ha infatti pienamente esaminato nell'elaborato peritale tutti i certificati depositati, compresi dunque quelli avente ad oggetto esami ortopedici specialistici (vedi certificati del 27.11.2023,
21.04.2021, 13.06.2023) valutando, anche sulla base dell'esame obiettivo reso in sede peritale, in maniera differente da quanto dedotto da parte ricorrente. Ha precisato, sul punto, in risposta alle deduzioni alla bozza di perizia che: “Trattandosi di artrosi e scoliosi a lieve impegno funzionale, così come evidenziato anche nell'esame obiettivo, non si ritiene opportuno attribuire una percentuale maggiore”.
Analogamente parte ricorrente deduceva l'arbitrarietà dell'omessa valutazione di una patologia allegata agli atti del procedimento AT, nella specie di quella inerente agli organi di senso.
Il CTU, in risposta alle osservazioni alla bozza di perizia, ha chiarito ulteriormente l'iter valutativo perseguito ai fini della determinazione della percentuale invalidante generale, rispondendo all'omessa valutazione della condizione di ipoacusia asserendo che: “In merito all'ipoacusia, sulla base dell'esame audiometrico presente agli atti, non raggiunge una percentuale di invalidità superiore al 10% ed a mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%”.
Analogamente, il consulente ha precisato in sede di risposta alle deduzioni alla bozza di perizia le ragioni dell'applicazione della specifica percentuale alla patologia dell'apparato cardio- circolatorio affermando che: “In considerazione della documentazione medica presente agli atti, della terapia assunta e considerando che la cardiopatia è in compenso emodinamico non si ritiene opportuno attribuire una percentuale maggiore.”
4 Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di AT n. 1840/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
5 Così deciso il 10/02/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
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