TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2026 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2026 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ON TI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. CATAPANO GAETANO, dell'Avv. MARCO CAVALLARI e l'Avv. FRANCESCO CIACCOLINI, con elezione di domicilio, presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIIVLI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 12/12/2024, ha chiesto che il Tribunale Controparte_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Narni (TR) l'1.05.2004, con , esponendo che dall'unione è nato il figlio Controparte_2
(n. il26.09.2006) maggiorenne, studente, convivente con la madre e deducendo Per_1 di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata l'11.04.2023. La ricorrente ha esposto di essere impiegata con reddito di euro 1.900 mensili, di vivere con il figlio maggiorenne in appartamento in locazione con canone di euro 400 e di non avere proprietà immobiliari, evidenziando le aumentate esigenze del figlio in considerazione dell'età e delle sporadiche frequentazioni con il padre ritenendo, pertanto, insufficienze il contributo di euro 300 mensili determinato all'esito della separazione. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento ad euro 450 mensili del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio sussistendone i presupposti, ma opponendosi alla richiesta di controparte di aumento del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio, sottolineando di dover far fronte e numerose spese sopravvenute rispetto alla data di separazione. Tanto premesso, ha chiesto la conferma del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio pari ad euro 300 mensili oltre al 50 % dalle spese straordinarie, precisando che l'assegno unico per il figlio continuerà ad essere corrisposto alla ricorrente che potrà utilizzarlo per le spese straordinarie per il figlio con conferma delle ulteriori condizioni della seprazione.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: i risiedere in immobile in locazione con canone di euro 440,00, Controparte_1 di percepire come impiegata reddito mensile netto di euro 1.900 per 14 mensilità e di non avere proprietà immobiliari e di essere gravata da rata mensile di euro 263 al mese;
i risiedere in immobile in locazione Ater con canone di euro Controparte_2
345 (immobile in cui vive con padre e fratello), di percepire come operaio tecnico di laboratorio reddito mensile netto di euro 1.700 – 1.800 per 14 mensilità e di essere gravato di rata mensile 140 e di non avere proprietà immobiliari.
All'esito dell'udienza il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio è stato determinato in euro 350 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie con conferma delle ulteriori condizoni della separazione.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza parziale n. 374/2025 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella udienza successiva le parti hanno rappresentato di aver aggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. I difensori delle parti hanno quindi chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento dell'accordo.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori:
“- il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese per il mantenimento de figlio maggiorenne l'importo mensile di euro 350 oltre Istat annuale;
- le spese straordinarie determinate come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale saranno suddivise al 50% tra i genitori;
- spese compensate.”
Le condizioni di mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 374/2025, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2026 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ON TI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. CATAPANO GAETANO, dell'Avv. MARCO CAVALLARI e l'Avv. FRANCESCO CIACCOLINI, con elezione di domicilio, presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIIVLI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 12/12/2024, ha chiesto che il Tribunale Controparte_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Narni (TR) l'1.05.2004, con , esponendo che dall'unione è nato il figlio Controparte_2
(n. il26.09.2006) maggiorenne, studente, convivente con la madre e deducendo Per_1 di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata l'11.04.2023. La ricorrente ha esposto di essere impiegata con reddito di euro 1.900 mensili, di vivere con il figlio maggiorenne in appartamento in locazione con canone di euro 400 e di non avere proprietà immobiliari, evidenziando le aumentate esigenze del figlio in considerazione dell'età e delle sporadiche frequentazioni con il padre ritenendo, pertanto, insufficienze il contributo di euro 300 mensili determinato all'esito della separazione. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento ad euro 450 mensili del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio sussistendone i presupposti, ma opponendosi alla richiesta di controparte di aumento del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio, sottolineando di dover far fronte e numerose spese sopravvenute rispetto alla data di separazione. Tanto premesso, ha chiesto la conferma del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio pari ad euro 300 mensili oltre al 50 % dalle spese straordinarie, precisando che l'assegno unico per il figlio continuerà ad essere corrisposto alla ricorrente che potrà utilizzarlo per le spese straordinarie per il figlio con conferma delle ulteriori condizioni della seprazione.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: i risiedere in immobile in locazione con canone di euro 440,00, Controparte_1 di percepire come impiegata reddito mensile netto di euro 1.900 per 14 mensilità e di non avere proprietà immobiliari e di essere gravata da rata mensile di euro 263 al mese;
i risiedere in immobile in locazione Ater con canone di euro Controparte_2
345 (immobile in cui vive con padre e fratello), di percepire come operaio tecnico di laboratorio reddito mensile netto di euro 1.700 – 1.800 per 14 mensilità e di essere gravato di rata mensile 140 e di non avere proprietà immobiliari.
All'esito dell'udienza il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio è stato determinato in euro 350 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie con conferma delle ulteriori condizoni della separazione.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza parziale n. 374/2025 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella udienza successiva le parti hanno rappresentato di aver aggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. I difensori delle parti hanno quindi chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento dell'accordo.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori:
“- il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese per il mantenimento de figlio maggiorenne l'importo mensile di euro 350 oltre Istat annuale;
- le spese straordinarie determinate come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale saranno suddivise al 50% tra i genitori;
- spese compensate.”
Le condizioni di mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 374/2025, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti