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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 814/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 814/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BISTOLFI Parte_1 C.F._1
IC, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI N. 31 15011 ACQUI
TERME parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLI GINO e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BIANCHI MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA FEDERICO
CAMPANA N. 36 10125 TORINO parte appellata
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante : Parte_1
“Contrariis reiectis, espressamente riservata ogni ulteriore migliore istanza, in integrale riforma della sentenza numero 405/2023, pubblicata in data 10 maggio 2023 dal Giudice unico del Tribunale di Alessandria e notificata il successivo 11 maggio 2023 ad istanza della voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita: Controparte_1
pagina 1 di 11 in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, del patto con il quale si sono convenuti i tassi di interesse contenuto nel rogito di mutuo di cui all'atto 26 aprile 2007 del dottor Persona_1
Notaio in Alessandria (Repertorio nr. 133.303, Raccolta nr. 16.398) e per l'effetto, in applicazione della tutela sanzionatoria prevista dall'art. 1815 c.c. comma secondo, dichiarare tenuta e condannare, buon ultimo ex art. 2033 cod. civ., la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, della capitale somma di euro 18.373,15 Controparte_1 versata a titolo di interessi, maggiorata degli interessi legali moratori a decorrere dalla messa in mora e fino al saldo effettivo;
in via subordinata alla domanda principale e sempre nel merito, accertare e dichiarare che l'Istituto bancario mutuante ha concretamente applicato un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto nel rogito di mutuo di cui all'atto 26 aprile 2007 del dottor Notaio in Alessandria (Repertorio nr. 133.303, Raccolta nr. 16.398) e conseguentemente, Persona_1 previo ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., comma settimo, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere, buon ultimo ex art. 2033 cod. civ., la capitale Controparte_1 somma di euro 8.979,78 versata a titolo di interessi, maggiorata degli interessi legali moratori a decorrere dalla messa in mora e fino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione della consulenza tecnica contabile invitando il nominando C.t.u. a rispondere ai quesiti meglio descritti nella parte motiva dell'atto di appello”
Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale, respingere l'appello della sig.ra e, Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 405 del 10.5.2023; condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa, con liquidazione in via equitativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 26 aprile 2007 tra Parte_1
e per l'importo di euro 140.000,00, destinato al finanziamento dell'acquisto
[...] Controparte_1 di un immobile da adibire a prima abitazione. Il contratto prevedeva la restituzione del capitale in 25 anni attraverso il versamento di 300 rate mensili di euro 872,31 ciascuna, con applicazione di un tasso fisso stabilito nello 0,470833% mensile, pari al tasso nominale annuo del 5,65%. L'Indicatore Sintetico di Costo iniziale comunicato era del 5,869%, mentre il tasso di mora iniziale era dell'8,500%.
Il mutuo venne estinto anticipatamente il 18 settembre 2009 con il versamento a saldo di euro 134.256,91. Complessivamente, versò alla banca euro 158.415,61, di cui euro 140.000,00 a titolo di Parte_1 capitale, euro 18.373,61 a titolo di interessi ed euro 42,00 a titolo di spese. Nel contratto di mutuo la banca,
pagina 2 di 11 secondo la prospettazione della mutuataria, non allegò alcun piano di ammortamento e non specificò il regime finanziario di computo degli interessi.
Successivamente, ritenne che le condizioni già applicate dalla banca al rapporto oramai Parte_1 esaurito, avessero violato la disciplina antiusura e fossero illegittime sotto diversi profili. Dopo vani tentativi di composizione stragiudiziale della controversia, mediante lettera raccomandata del 21 giugno 2016 e istanza di conciliazione presso l'A.D.R. Piemonte dell'11 settembre 2017, la mutuataria decise di adire le vie legali per ottenere la restituzione degli interessi ritenuti illegittimamente percepiti dalla banca.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2019, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Alessandria articolando le proprie domande su tre distinti profili. In via Controparte_1 principale, l'attrice sosteneva la nullità per contrarietà alla normativa antiusura del patto relativo agli interessi convenzionali di mora contenuto nel contratto di mutuo, chiedendo la dichiarazione di gratuità del contratto ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. e la condanna della banca alla ripetizione di euro 18.373,15 versati a titolo di interessi. In via subordinata, eccepiva la nullità ex art. 125 bis T.U.B. della clausola relativa alla comunicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale, richiedendo il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.U.B. e la ripetizione di euro 8.979,78. In via di ulteriore subordine, sosteneva che la banca aveva concretamente applicato un tasso annuo nominale superiore a quello indicato per iscritto nel contratto.
si costituiva regolarmente in giudizio, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione Controparte_1 quinquennale degli interessi richiesti in ripetizione e contestando nel merito la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto. Il Tribunale, ritenuta la causa documentale senza necessità di svolgimento della richiesta consulenza contabile, respingeva con ordinanza del 10 febbraio 2020 le istanze istruttorie dell'attrice. All'udienza del 20 dicembre 2022 il giudice tratteneva la causa in decisione.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 405 del 10 maggio 2023, rigettava integralmente tutte le domande formulate dall'attrice e la condannava al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. La sentenza veniva notificata alla sig.ra in data 11 maggio Pt_1
2023.
Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, il giudice ha dichiarato la domanda inammissibile per carenza di interesse ad agire della parte attrice. Relativamente alla dedotta difformità del TAEG contrattualizzato rispetto a quello concretamente applicato, il Tribunale ha ritenuto che l'ISC/TAEG costituisca un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e non già un tasso/prezzo/condizione cui fa riferimento l'art. 117 comma VI TUB, escludendo l'applicabilità della sanzione della nullità e del tasso sostitutivo BOT.
Sul tema centrale della dedotta difformità del TAN contrattualizzato rispetto a quello superiore concretamente applicato, il giudice ha argomentato che l'ammortamento alla francese costituisce un metodo consolidato nell'intero sistema bancario italiano, al punto da poter fondare un vero e proprio uso in grado di derogare all'art. 1283 c.c., che consente di pianificare la restituzione del capitale mutuato e degli interessi pattuiti con un piano di pagamento a rata costante, rispondendo anche all'interesse del mutuatario di avere pagina 3 di 11 contezza sin dal momento della stipulazione del contratto dell'entità dell'impegno periodico assunto con la banca.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il piano di ammortamento a rata costante prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni periodo una rata costante posticipata tale che, al termine del periodo stabilito, il debito sia completamente estinto sia in linea capitale che per interessi. La circostanza che tale piano comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento all'italiana discende semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale, con conseguente maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
4.1 Appellante . Parte_1
Con atto di appello notificato il 12 giugno 2023, ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Alessandria articolando un unico motivo di gravame incentrato sulla nullità del tasso corrispettivo pattuito. L'appellante ha sostenuto che il Tasso Effettivo Globale calcolato al momento della pattuizione risultava superiore al tasso soglia usura vigente nel trimestre di riferimento, con conseguente applicazione della sanzione ex art. 1815 cod. civ. In subordine, ha eccepito la nullità ex art. 117, quarto comma, T.u.b. in combinato con l'art. 1284 c.c. per aver la banca concretamente applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto. Da ultimo, ha denunciato la nullità ex art. 1283 cod. civ. dell'onere anatocistico sviluppatosi con lo sviluppo del piano di ammortamento in regime composto.
L'appellante ha sviluppato una argomentazione tecnico-matematica, a suffragio delle pretese reiterate nella presente sede, sostenendo che la matematica finanziaria prevede due diversi regimi di calcolo degli interessi: quello semplice, che opera in ragione lineare proporzionale al tempo e al capitale, e quello composto, che opera in ragione geometrica in un rapporto esponenziale con il tempo. Nel caso di specie, utilizzando il regime composto si addebiterebbero interessi per euro 121.693,00, mentre con il regime semplice il totale degli interessi sarebbe di soli euro 58.222,00, con un maggiore addebito di euro 63.471,00 a carico del mutuatario.
Secondo l'appellante, la banca non ha identificato tutti i criteri oggettivi in base ai quali fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, limitandosi ad indicare il tasso di interesse senza specificare il regime di capitalizzazione. Tale omissione comporterebbe la nullità della clausola relativa alla comunicazione del tasso convenzionale per violazione dell'art. 117, quarto comma, T.u.b. L'appellante ha inoltre sostenuto che l'onere anatocistico ammonta a euro 41.185,73 e che, includendo tale costo implicito nel calcolo del Tasso Effettivo Globale, si otterrebbe un valore del 10,067021%, superiore al tasso soglia usura del trimestre di riferimento pari all'8,580%.
In sede di difese conclusionali, l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni richiamando le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che avrebbero subordinato la legittimità del piano di ammortamento alla francese al caso in cui il contratto contenga le indicazioni proprie del tipo legale di cui agli artt. 1813 ss. c.c., con elementi e condizioni contrattuali che consentano al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
4.2 Appellata Controparte_1
pagina 4 di 11 si è costituita tempestivamente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 di primo grado. In via preliminare, la banca ha sottolineato come la controparte abbia sottoposto ad impugnazione soltanto alcuni dei capi della sentenza di primo grado, specificamente il terzo paragrafo relativo all'ammortamento alla francese, mentre non ha impugnato i primi due capi relativi alla usurarietà degli interessi moratori e alla difformità del TAEG, sui quali si è formato giudicato.
Nel merito, l'appellata ha articolato la propria difesa su tre distinti profili. Quanto alla presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali, ha osservato che il mutuo era a tasso fisso e rata costante, sicché il contratto prevedeva chiaramente che l'attrice avrebbe dovuto pagare 300 rate da euro 872,31. La mutuataria conosceva quindi con esattezza la cifra che avrebbe restituito alla banca, ricavabile semplicemente moltiplicando il numero delle rate per il loro importo fisso, escludendo qualsiasi indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Relativamente al presunto anatocismo, la banca ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ammortamento alla francese non dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero. In ogni rata viene compresa una quota di interessi pari agli interessi semplici maturati nel periodo sul debito residuo in linea capitale, mentre la quota capitale è pari alla differenza tra l'ammontare della rata e l'importo degli interessi così calcolato.
Quanto alla presunta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi, l'appellata ha eccepito che tale contestazione è stata allegata dall'attrice solo nella comparsa conclusionale di primo grado, risultando quindi estranea all'oggetto del giudizio come delineatosi nei termini dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 c.p.c. Nel merito, ha comunque sostenuto che il mutuo non presenta alcun fenomeno anatocistico e che il TEG del rapporto è quello indicato nel contratto, pacificamente inferiore al tasso soglia ex lege n. 108/1996.
Nelle successive comparse conclusionali e di replica, l'appellata ha richiamato la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024, sostenendo che il caso è identico a quello esaminato dalla Suprema Corte, dove i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto è volta a verificare che l'operazione negoziale abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi, risultando soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso attraverso una semplice sommatoria.
5. TEMA DEL CONTENDERE
La controversia verte esclusivamente sul tema dell'ammortamento alla francese e della presunta difformità del TAN contrattualizzato rispetto a quello superiore concretamente applicato, essendosi formato giudicato interno sui primi due capi della sentenza di primo grado relativi alla usurarietà degli interessi moratori e alla difformità del TAEG contrattualizzato.
Le questioni controverse si articolano su tre distinti profili. Il primo attiene alla presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse e delle condizioni di ammortamento, derivante dalla mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi. L'appellante sostiene che tale omissione comporti una rilevante differenza nel costo del denaro tra l'applicazione del regime semplice e quello composto, mentre l'appellata eccepisce che il contratto prevedeva chiaramente l'importo delle rate e la durata del finanziamento, consentendo al mutuatario di conoscere con esattezza l'impegno economico assunto.
pagina 5 di 11 Il secondo profilo concerne l'esistenza di un presunto fenomeno anatocistico insito nell'ammortamento alla francese, in violazione dell'art. 1283 c.c. L'appellante argomenta che il regime composto determina la produzione di interessi su interessi, quantificando l'onere anatocistico in euro 41.185,73, mentre l'appellata richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ammortamento alla francese non genera anatocismo poiché gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e non sull'intero.
Il terzo profilo riguarda la presunta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi che deriverebbe dall'adozione dell'ammortamento alla francese. L'appellante sostiene che, includendo il costo implicito derivante dal regime composto, il Tasso Effettivo Globale risulterebbe del 10,067021%, superiore al tasso soglia usura del trimestre di riferimento pari all'8,580%. L'appellata eccepisce preliminarmente che tale contestazione è stata formulata tardivamente solo in comparsa conclusionale di primo grado e nel merito nega l'esistenza di qualsiasi fenomeno anatocistico o di applicazione di tassi superiori a quelli contrattuali.
È pacifico tra le parti che il contratto di mutuo prevedeva un tasso fisso del 5,65% nominale annuo, 300 rate mensili di euro 872,31 ciascuna, e che il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel settembre 2009. Non è contestato che la banca non abbia allegato al contratto un piano di ammortamento dettagliato né che abbia specificato il regime di capitalizzazione degli interessi. Le parti concordano inoltre sull'importo complessivamente versato dalla mutuataria pari a euro 158.415,61, di cui euro 18.373,61 a titolo di interessi.
La questione centrale del contendere si incentra quindi sulla valutazione giuridica dell'ammortamento alla francese e sulla sua compatibilità con i principi di trasparenza bancaria e con il divieto di anatocismo, nonché sulla rilevanza dell'omessa specificazione del regime di capitalizzazione ai fini della determinatezza del contratto e della configurabilità di usurarietà.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta al giudizio di questa Corte, come cennato, verte esclusivamente sulla legittimità dell'ammortamento alla francese applicato al contratto di mutuo stipulato tra le parti, essendosi formato giudicato interno sui primi due capi della sentenza di primo grado relativi alla usurarietà degli interessi moratori e alla difformità del TAEG contrattualizzato. L'appellante ha articolato un unico motivo di gravame incentrato su tre distinti profili: la presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali per mancata indicazione del regime di capitalizzazione, l'esistenza di un fenomeno anatocistico nell'ammortamento alla francese e la conseguente usurarietà del tasso corrispettivo.
6.1. Sulla specificità del motivo di appello e sui limiti della devoluzione
In via preliminare, occorre verificare l'ammissibilità del gravame sotto il profilo della specificità dei motivi. La riforma dell'art. 342 c.p.c. operata dal d.l. 83/2012 ha introdotto stringenti requisiti di specificità per i motivi di appello, richiedendo una chiara individuazione delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze. Come ripetutamente affermato da questa stessa Corte (ex multis App. Torino, sent. n. 371 del 1° aprile 2022, pres. , rel. , "l'effettiva ampiezza e la specificità delle doglianze deve essere Pt_2 CP_2 correlata alla motivazione assunta dal giudice di primo grado;
di conseguenza, se la tesi della parte non è stata da questi vagliata, l'atto di appello può anche limitarsi a riprendere, con i dovuti adattamenti, le linee difensive di primo grado, mentre se il giudice del primo grado ha puntualmente confutato determinate argomentazioni, l'impugnazione necessita di una formulazione più rigorosa e specifica, dalla quale emerga che l'appellante ha compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa".
pagina 6 di 11 Nel caso di specie, il Tribunale di Alessandria ha puntualmente esaminato e respinto le argomentazioni dell'appellante relative all'ammortamento alla francese, fornendo una motivazione articolata sui profili tecnici e giuridici della questione. L'atto di appello, pur sviluppando argomentazioni tecniche dettagliate, si confronta adeguatamente con il ragionamento del primo giudice, proponendo un percorso logico-ricostruttivo alternativo che individua specificamente gli elementi di ordine fattuale e giuridico dalla cui considerazione dovrebbero discendere le richieste modifiche della sentenza impugnata. Il motivo di appello risulta pertanto ammissibile sotto il profilo della specificità.
6.2. Sulla presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali
Il primo profilo del motivo di appello concerne la presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse e delle condizioni di ammortamento, derivante dalla mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi. L'appellante, come già cennato, sostiene che tale omissione comporta una rilevante differenza nel costo del denaro tra l'applicazione del regime semplice e quello composto, rendendo indeterminato l'oggetto del contratto.
Tale doglianza deve essere respinta alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che ha definitivamente chiarito che "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Le Sezioni Unite hanno precisato che "l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza". Nel caso di specie, il contratto conteneva "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato", elementi che consentivano al mutuatario "di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria".
Il mutuo oggetto di causa era a tasso fisso e rata costante, sicché il contratto prevedeva chiaramente che l'attrice avrebbe dovuto pagare 300 rate da euro 872,31. La mutuataria conosceva quindi con esattezza la cifra che avrebbe restituito alla banca, ricavabile semplicemente moltiplicando il numero delle rate per il loro importo fisso. Tale circostanza esclude qualsiasi indeterminatezza delle condizioni contrattuali, indipendentemente dalla specificazione del regime di capitalizzazione adottato.
6.3. Sull'inesistenza del fenomeno anatocistico nell'ammortamento alla francese
Il secondo profilo del motivo di appello riguarda l'esistenza di un presunto fenomeno anatocistico insito nell'ammortamento alla francese, in violazione dell'art. 1283 c.c. L'appellante argomenta che il regime composto determina la produzione di interessi su interessi, quantificando l'onere anatocistico in euro 41.185,73.
Anche tale censura deve essere respinta. Le Sezioni Unite hanno chiarito che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo". L'ammortamento alla francese "prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" ma "non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi". pagina 7 di 11 Il metodo alla francese è "costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'ammortamento alla francese non dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero. Il maggior carico complessivo di interessi rispetto ad altri sistemi di ammortamento non deriva da capitalizzazione anatocistica ma dalla scelta concordata di differire nel tempo la restituzione del capitale mediante rate costanti inizialmente calmierata.
6.4. Sulla presunta usurarietà del tasso corrispettivo
Il terzo profilo del motivo di appello concerne la presunta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi che deriverebbe dall'adozione dell'ammortamento alla francese. L'appellante sostiene che, includendo il costo implicito derivante dal regime composto, il Tasso Effettivo Globale risulterebbe del 10,067021%, superiore al tasso soglia usura del trimestre di riferimento pari all'8,580%.
Tale doglianza deve essere respinta sotto un duplice profilo. In primo luogo, sotto il profilo processuale, il Tribunale di Alessandria ha correttamente rilevato che "quanto all'asserita usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi – discendente secondo l'attrice dal predicato effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese – essa è stata allegata dall'attrice solo nella comparsa conclusionale, con il che la stessa non può essere oggetto di indagine né di pronuncia, in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio come delineatosi nei termini di cui all'atto di citazione e alla memoria I, che non includevano in alcun modo tale doglianza".
È pacifico che il tema della presunta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi sia stato affrontato dalla sig.ra per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado. Nell'introdurre il giudizio, la Pt_1 controparte aveva invocato la legge n. 108/1996 unicamente con riferimento al tasso degli interessi moratori, mentre non aveva in alcun modo censurato la legittimità del tasso degli interessi corrispettivi.
La decisione del Tribunale di ritenere nuova e non esaminabile la domanda è corretta e merita conferma. Sebbene la nullità delle clausole contrattuali per pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio, tale principio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni assertive previsto dall'art. 183 c.p.c.; seppure la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni di fatti (Cass. ord. 28983 del 18 ottobre 2023).
La rilevazione officiosa della nullità è ammissibile solo nei limiti in cui siano stati ritualmente dedotti in contraddittorio e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi fattuali sottesi all'accertamento della pretesa invalidità, spettando alla parte interessata allegare tempestivamente, entro i termini della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i fatti principali su cui la supposta nullità è fondata, dovendosi distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda e soggetti alle preclusioni processuali, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi. È pacifico, infatti, che la prima memoria ex art. 183 c.p.c., co. 6, rappresenti il limite ai poteri assertivi delle parti in merito ai fatti principali dedotti a sostegno delle domande proposte in via di azione o di eccezione. Si ricorda, infatti, che, “In tema di preclusioni processuali,
pagina 8 di 11 occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass. 21332/24). L'assolvimento tempestivo di tale onere assertivo in relazione ai fatti principali, fondanti la pretesa invalidità contrattuale, è del tutto mancato nella fattispecie. Né può giovare all'appellante il fatto che si tratti di nullità suscettibili di rilievo officioso, atteso che tale potere-dovere va necessariamente coordinato con la maturazione delle preclusioni assertive (in tema di usura;
più in generale, Cass. 4867/24, Cass. 28983/23 e Cass. 36353/21). Se è vero, infatti, che la nullità richiamata è rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione ufficiosa è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contraddittorio e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi fattuali sottesi all'accertamento della pretesa invalidità (vedi, da ultimo, anche in motivazione, Cassazione civile sez. III, 13/12/2022, n. 36421: “Come sopra si è già rilevato con riferimento all'altra questione di nullità e come questa Corte ha avuto occasione più volte di precisare anche con riferimento alla stessa questione posta dal motivo in esame (v. Cass. n. 34799 del 17/11/2021; cfr. anche Cass. n. 26530 del 30/09/2021), la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (v. ex aliis Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n. 3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020)”. In sintesi, sarebbe spettato all'odierna appellante, in quanto parte processuale interessata alla rilevazione del vizio, allegare tempestivamente e dunque in primo grado nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., i dati di fatto su cui la supposta nullità sarebbe fondata;
ciò che, come detto, nella fattispecie è mancato. In tale contesto, alla luce delle considerazioni svolte, non poteva e non può assecondarsi la richiesta di espletamento di c.t.u., atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. “Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 30218/17; analogamente, in precedenza, Cass. 3130/11).
Nel presente caso, l'allegazione tardiva dei fatti principali su cui si fonda la pretesa usurarietà degli interessi corrispettivi comporta l'inammissibilità della relativa eccezione, anche se effettuata in relazione a nullità rilevabili d'ufficio.
Nel merito, la contestazione è comunque infondata. Come chiarito dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” e "il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente".
pagina 9 di 11 Il mutuo oggetto di causa non presenta alcun fenomeno anatocistico per la semplice ragione che, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nessun fenomeno di tal genere è insito nell'ammortamento alla francese standardizzato. Il TEG del rapporto è quello indicato nel contratto di mutuo, che pacificamente è inferiore al tasso soglia ex lege n. 108/1996.
6.5. Sulla conformità alla normativa di trasparenza bancaria
Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che l'obbligo di trasparenza bancaria è soddisfatto dal piano di ammortamento allegato al contratto che indichi in modo chiaro e comprensibile la periodicità, il numero e la composizione delle rate, senza che sia necessaria l'esplicitazione di formule matematiche o l'indicazione nominativa del regime di ammortamento adottato.
Nel caso oggetto di giudizio, il contratto conteneva l'indicazione dell'importo erogato (euro 140.000,00), della durata del prestito (25 anni), del tasso di interesse nominale (5,65% annuo), della periodicità del rimborso (300 rate mensili di euro 872,31) e dell'Indicatore Sintetico di Costo (5,869%), elementi che consentivano al mutuatario di conoscere con esattezza l'impegno economico complessivo assunto. È pacifico che la banca non abbia allegato al contratto un piano di ammortamento dettagliato né specificato il regime di capitalizzazione degli interessi, ma tale circostanza non comporta nullità quando il contratto contiene comunque gli elementi essenziali per determinare l'impegno economico del mutuatario, come chiarito dalle Sezioni Unite.
L'obbligo di trasparenza bancaria risulta soddisfatto dalla presenza nel contratto degli elementi informativi che permettono al cliente di comprendere le condizioni del finanziamento e il relativo costo attraverso una semplice operazione aritmetica (300 rate x euro 872,31), senza che sia necessaria l'esplicitazione di formule matematiche o l'indicazione nominativa del regime di ammortamento adottato.
6.6. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo di appello deve essere respinto integralmente. La sentenza del Tribunale di Alessandria ha correttamente applicato i principi di diritto in materia di ammortamento alla francese, escludendo sia la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto sia la sussistenza di fenomeni anatocistici o di usurarietà. La recente pronuncia delle Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che l'ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale non comporta violazioni della normativa civilistica o bancaria, confermando l'orientamento già seguito dal giudice di primo grado.
L'appello deve pertanto essere respinto con conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, che ha proposto un gravame manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità. Esse, determinate come in dispositivo, vanno liquidate a valore medio, arrotondato per comodità di calcolo (€ 4000,00), secondo il pertinente scaglione, considerate le sole fasi in concreto esplicate (studio, introduttiva, decisoria), oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Ferma l'integrale soccombenza, non può trova applicazione l'art. 96 c.p.c. al cospetto di un contenzioso che solo recentemente, attraverso il citato arresto delle Sezioni Unite del 2024, ha trovato autorevole ed inequivoco assetto interpretativo, appunto all'esito di contrasto interpretativo che ha costituito il presupposto stesso della rimessione alle Sezioni Unite.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare pagina 10 di 11 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da;
Parte_1
- conferma, per l'effetto, la sentenza n. 405/2023 del Tribunale di Alessandria;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
. Parte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 814/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BISTOLFI Parte_1 C.F._1
IC, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI N. 31 15011 ACQUI
TERME parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLI GINO e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. BIANCHI MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA FEDERICO
CAMPANA N. 36 10125 TORINO parte appellata
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante : Parte_1
“Contrariis reiectis, espressamente riservata ogni ulteriore migliore istanza, in integrale riforma della sentenza numero 405/2023, pubblicata in data 10 maggio 2023 dal Giudice unico del Tribunale di Alessandria e notificata il successivo 11 maggio 2023 ad istanza della voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita: Controparte_1
pagina 1 di 11 in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, del patto con il quale si sono convenuti i tassi di interesse contenuto nel rogito di mutuo di cui all'atto 26 aprile 2007 del dottor Persona_1
Notaio in Alessandria (Repertorio nr. 133.303, Raccolta nr. 16.398) e per l'effetto, in applicazione della tutela sanzionatoria prevista dall'art. 1815 c.c. comma secondo, dichiarare tenuta e condannare, buon ultimo ex art. 2033 cod. civ., la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, della capitale somma di euro 18.373,15 Controparte_1 versata a titolo di interessi, maggiorata degli interessi legali moratori a decorrere dalla messa in mora e fino al saldo effettivo;
in via subordinata alla domanda principale e sempre nel merito, accertare e dichiarare che l'Istituto bancario mutuante ha concretamente applicato un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto nel rogito di mutuo di cui all'atto 26 aprile 2007 del dottor Notaio in Alessandria (Repertorio nr. 133.303, Raccolta nr. 16.398) e conseguentemente, Persona_1 previo ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., comma settimo, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere, buon ultimo ex art. 2033 cod. civ., la capitale Controparte_1 somma di euro 8.979,78 versata a titolo di interessi, maggiorata degli interessi legali moratori a decorrere dalla messa in mora e fino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione della consulenza tecnica contabile invitando il nominando C.t.u. a rispondere ai quesiti meglio descritti nella parte motiva dell'atto di appello”
Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale, respingere l'appello della sig.ra e, Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 405 del 10.5.2023; condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa, con liquidazione in via equitativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 26 aprile 2007 tra Parte_1
e per l'importo di euro 140.000,00, destinato al finanziamento dell'acquisto
[...] Controparte_1 di un immobile da adibire a prima abitazione. Il contratto prevedeva la restituzione del capitale in 25 anni attraverso il versamento di 300 rate mensili di euro 872,31 ciascuna, con applicazione di un tasso fisso stabilito nello 0,470833% mensile, pari al tasso nominale annuo del 5,65%. L'Indicatore Sintetico di Costo iniziale comunicato era del 5,869%, mentre il tasso di mora iniziale era dell'8,500%.
Il mutuo venne estinto anticipatamente il 18 settembre 2009 con il versamento a saldo di euro 134.256,91. Complessivamente, versò alla banca euro 158.415,61, di cui euro 140.000,00 a titolo di Parte_1 capitale, euro 18.373,61 a titolo di interessi ed euro 42,00 a titolo di spese. Nel contratto di mutuo la banca,
pagina 2 di 11 secondo la prospettazione della mutuataria, non allegò alcun piano di ammortamento e non specificò il regime finanziario di computo degli interessi.
Successivamente, ritenne che le condizioni già applicate dalla banca al rapporto oramai Parte_1 esaurito, avessero violato la disciplina antiusura e fossero illegittime sotto diversi profili. Dopo vani tentativi di composizione stragiudiziale della controversia, mediante lettera raccomandata del 21 giugno 2016 e istanza di conciliazione presso l'A.D.R. Piemonte dell'11 settembre 2017, la mutuataria decise di adire le vie legali per ottenere la restituzione degli interessi ritenuti illegittimamente percepiti dalla banca.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2019, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Alessandria articolando le proprie domande su tre distinti profili. In via Controparte_1 principale, l'attrice sosteneva la nullità per contrarietà alla normativa antiusura del patto relativo agli interessi convenzionali di mora contenuto nel contratto di mutuo, chiedendo la dichiarazione di gratuità del contratto ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. e la condanna della banca alla ripetizione di euro 18.373,15 versati a titolo di interessi. In via subordinata, eccepiva la nullità ex art. 125 bis T.U.B. della clausola relativa alla comunicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale, richiedendo il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.U.B. e la ripetizione di euro 8.979,78. In via di ulteriore subordine, sosteneva che la banca aveva concretamente applicato un tasso annuo nominale superiore a quello indicato per iscritto nel contratto.
si costituiva regolarmente in giudizio, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione Controparte_1 quinquennale degli interessi richiesti in ripetizione e contestando nel merito la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto. Il Tribunale, ritenuta la causa documentale senza necessità di svolgimento della richiesta consulenza contabile, respingeva con ordinanza del 10 febbraio 2020 le istanze istruttorie dell'attrice. All'udienza del 20 dicembre 2022 il giudice tratteneva la causa in decisione.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 405 del 10 maggio 2023, rigettava integralmente tutte le domande formulate dall'attrice e la condannava al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. La sentenza veniva notificata alla sig.ra in data 11 maggio Pt_1
2023.
Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, il giudice ha dichiarato la domanda inammissibile per carenza di interesse ad agire della parte attrice. Relativamente alla dedotta difformità del TAEG contrattualizzato rispetto a quello concretamente applicato, il Tribunale ha ritenuto che l'ISC/TAEG costituisca un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e non già un tasso/prezzo/condizione cui fa riferimento l'art. 117 comma VI TUB, escludendo l'applicabilità della sanzione della nullità e del tasso sostitutivo BOT.
Sul tema centrale della dedotta difformità del TAN contrattualizzato rispetto a quello superiore concretamente applicato, il giudice ha argomentato che l'ammortamento alla francese costituisce un metodo consolidato nell'intero sistema bancario italiano, al punto da poter fondare un vero e proprio uso in grado di derogare all'art. 1283 c.c., che consente di pianificare la restituzione del capitale mutuato e degli interessi pattuiti con un piano di pagamento a rata costante, rispondendo anche all'interesse del mutuatario di avere pagina 3 di 11 contezza sin dal momento della stipulazione del contratto dell'entità dell'impegno periodico assunto con la banca.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il piano di ammortamento a rata costante prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni periodo una rata costante posticipata tale che, al termine del periodo stabilito, il debito sia completamente estinto sia in linea capitale che per interessi. La circostanza che tale piano comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento all'italiana discende semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale, con conseguente maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
4.1 Appellante . Parte_1
Con atto di appello notificato il 12 giugno 2023, ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Alessandria articolando un unico motivo di gravame incentrato sulla nullità del tasso corrispettivo pattuito. L'appellante ha sostenuto che il Tasso Effettivo Globale calcolato al momento della pattuizione risultava superiore al tasso soglia usura vigente nel trimestre di riferimento, con conseguente applicazione della sanzione ex art. 1815 cod. civ. In subordine, ha eccepito la nullità ex art. 117, quarto comma, T.u.b. in combinato con l'art. 1284 c.c. per aver la banca concretamente applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto. Da ultimo, ha denunciato la nullità ex art. 1283 cod. civ. dell'onere anatocistico sviluppatosi con lo sviluppo del piano di ammortamento in regime composto.
L'appellante ha sviluppato una argomentazione tecnico-matematica, a suffragio delle pretese reiterate nella presente sede, sostenendo che la matematica finanziaria prevede due diversi regimi di calcolo degli interessi: quello semplice, che opera in ragione lineare proporzionale al tempo e al capitale, e quello composto, che opera in ragione geometrica in un rapporto esponenziale con il tempo. Nel caso di specie, utilizzando il regime composto si addebiterebbero interessi per euro 121.693,00, mentre con il regime semplice il totale degli interessi sarebbe di soli euro 58.222,00, con un maggiore addebito di euro 63.471,00 a carico del mutuatario.
Secondo l'appellante, la banca non ha identificato tutti i criteri oggettivi in base ai quali fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, limitandosi ad indicare il tasso di interesse senza specificare il regime di capitalizzazione. Tale omissione comporterebbe la nullità della clausola relativa alla comunicazione del tasso convenzionale per violazione dell'art. 117, quarto comma, T.u.b. L'appellante ha inoltre sostenuto che l'onere anatocistico ammonta a euro 41.185,73 e che, includendo tale costo implicito nel calcolo del Tasso Effettivo Globale, si otterrebbe un valore del 10,067021%, superiore al tasso soglia usura del trimestre di riferimento pari all'8,580%.
In sede di difese conclusionali, l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni richiamando le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che avrebbero subordinato la legittimità del piano di ammortamento alla francese al caso in cui il contratto contenga le indicazioni proprie del tipo legale di cui agli artt. 1813 ss. c.c., con elementi e condizioni contrattuali che consentano al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
4.2 Appellata Controparte_1
pagina 4 di 11 si è costituita tempestivamente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 di primo grado. In via preliminare, la banca ha sottolineato come la controparte abbia sottoposto ad impugnazione soltanto alcuni dei capi della sentenza di primo grado, specificamente il terzo paragrafo relativo all'ammortamento alla francese, mentre non ha impugnato i primi due capi relativi alla usurarietà degli interessi moratori e alla difformità del TAEG, sui quali si è formato giudicato.
Nel merito, l'appellata ha articolato la propria difesa su tre distinti profili. Quanto alla presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali, ha osservato che il mutuo era a tasso fisso e rata costante, sicché il contratto prevedeva chiaramente che l'attrice avrebbe dovuto pagare 300 rate da euro 872,31. La mutuataria conosceva quindi con esattezza la cifra che avrebbe restituito alla banca, ricavabile semplicemente moltiplicando il numero delle rate per il loro importo fisso, escludendo qualsiasi indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Relativamente al presunto anatocismo, la banca ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ammortamento alla francese non dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero. In ogni rata viene compresa una quota di interessi pari agli interessi semplici maturati nel periodo sul debito residuo in linea capitale, mentre la quota capitale è pari alla differenza tra l'ammontare della rata e l'importo degli interessi così calcolato.
Quanto alla presunta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi, l'appellata ha eccepito che tale contestazione è stata allegata dall'attrice solo nella comparsa conclusionale di primo grado, risultando quindi estranea all'oggetto del giudizio come delineatosi nei termini dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 c.p.c. Nel merito, ha comunque sostenuto che il mutuo non presenta alcun fenomeno anatocistico e che il TEG del rapporto è quello indicato nel contratto, pacificamente inferiore al tasso soglia ex lege n. 108/1996.
Nelle successive comparse conclusionali e di replica, l'appellata ha richiamato la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024, sostenendo che il caso è identico a quello esaminato dalla Suprema Corte, dove i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto è volta a verificare che l'operazione negoziale abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi, risultando soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso attraverso una semplice sommatoria.
5. TEMA DEL CONTENDERE
La controversia verte esclusivamente sul tema dell'ammortamento alla francese e della presunta difformità del TAN contrattualizzato rispetto a quello superiore concretamente applicato, essendosi formato giudicato interno sui primi due capi della sentenza di primo grado relativi alla usurarietà degli interessi moratori e alla difformità del TAEG contrattualizzato.
Le questioni controverse si articolano su tre distinti profili. Il primo attiene alla presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse e delle condizioni di ammortamento, derivante dalla mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi. L'appellante sostiene che tale omissione comporti una rilevante differenza nel costo del denaro tra l'applicazione del regime semplice e quello composto, mentre l'appellata eccepisce che il contratto prevedeva chiaramente l'importo delle rate e la durata del finanziamento, consentendo al mutuatario di conoscere con esattezza l'impegno economico assunto.
pagina 5 di 11 Il secondo profilo concerne l'esistenza di un presunto fenomeno anatocistico insito nell'ammortamento alla francese, in violazione dell'art. 1283 c.c. L'appellante argomenta che il regime composto determina la produzione di interessi su interessi, quantificando l'onere anatocistico in euro 41.185,73, mentre l'appellata richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ammortamento alla francese non genera anatocismo poiché gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e non sull'intero.
Il terzo profilo riguarda la presunta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi che deriverebbe dall'adozione dell'ammortamento alla francese. L'appellante sostiene che, includendo il costo implicito derivante dal regime composto, il Tasso Effettivo Globale risulterebbe del 10,067021%, superiore al tasso soglia usura del trimestre di riferimento pari all'8,580%. L'appellata eccepisce preliminarmente che tale contestazione è stata formulata tardivamente solo in comparsa conclusionale di primo grado e nel merito nega l'esistenza di qualsiasi fenomeno anatocistico o di applicazione di tassi superiori a quelli contrattuali.
È pacifico tra le parti che il contratto di mutuo prevedeva un tasso fisso del 5,65% nominale annuo, 300 rate mensili di euro 872,31 ciascuna, e che il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel settembre 2009. Non è contestato che la banca non abbia allegato al contratto un piano di ammortamento dettagliato né che abbia specificato il regime di capitalizzazione degli interessi. Le parti concordano inoltre sull'importo complessivamente versato dalla mutuataria pari a euro 158.415,61, di cui euro 18.373,61 a titolo di interessi.
La questione centrale del contendere si incentra quindi sulla valutazione giuridica dell'ammortamento alla francese e sulla sua compatibilità con i principi di trasparenza bancaria e con il divieto di anatocismo, nonché sulla rilevanza dell'omessa specificazione del regime di capitalizzazione ai fini della determinatezza del contratto e della configurabilità di usurarietà.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta al giudizio di questa Corte, come cennato, verte esclusivamente sulla legittimità dell'ammortamento alla francese applicato al contratto di mutuo stipulato tra le parti, essendosi formato giudicato interno sui primi due capi della sentenza di primo grado relativi alla usurarietà degli interessi moratori e alla difformità del TAEG contrattualizzato. L'appellante ha articolato un unico motivo di gravame incentrato su tre distinti profili: la presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali per mancata indicazione del regime di capitalizzazione, l'esistenza di un fenomeno anatocistico nell'ammortamento alla francese e la conseguente usurarietà del tasso corrispettivo.
6.1. Sulla specificità del motivo di appello e sui limiti della devoluzione
In via preliminare, occorre verificare l'ammissibilità del gravame sotto il profilo della specificità dei motivi. La riforma dell'art. 342 c.p.c. operata dal d.l. 83/2012 ha introdotto stringenti requisiti di specificità per i motivi di appello, richiedendo una chiara individuazione delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze. Come ripetutamente affermato da questa stessa Corte (ex multis App. Torino, sent. n. 371 del 1° aprile 2022, pres. , rel. , "l'effettiva ampiezza e la specificità delle doglianze deve essere Pt_2 CP_2 correlata alla motivazione assunta dal giudice di primo grado;
di conseguenza, se la tesi della parte non è stata da questi vagliata, l'atto di appello può anche limitarsi a riprendere, con i dovuti adattamenti, le linee difensive di primo grado, mentre se il giudice del primo grado ha puntualmente confutato determinate argomentazioni, l'impugnazione necessita di una formulazione più rigorosa e specifica, dalla quale emerga che l'appellante ha compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa".
pagina 6 di 11 Nel caso di specie, il Tribunale di Alessandria ha puntualmente esaminato e respinto le argomentazioni dell'appellante relative all'ammortamento alla francese, fornendo una motivazione articolata sui profili tecnici e giuridici della questione. L'atto di appello, pur sviluppando argomentazioni tecniche dettagliate, si confronta adeguatamente con il ragionamento del primo giudice, proponendo un percorso logico-ricostruttivo alternativo che individua specificamente gli elementi di ordine fattuale e giuridico dalla cui considerazione dovrebbero discendere le richieste modifiche della sentenza impugnata. Il motivo di appello risulta pertanto ammissibile sotto il profilo della specificità.
6.2. Sulla presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali
Il primo profilo del motivo di appello concerne la presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse e delle condizioni di ammortamento, derivante dalla mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi. L'appellante, come già cennato, sostiene che tale omissione comporta una rilevante differenza nel costo del denaro tra l'applicazione del regime semplice e quello composto, rendendo indeterminato l'oggetto del contratto.
Tale doglianza deve essere respinta alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che ha definitivamente chiarito che "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Le Sezioni Unite hanno precisato che "l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza". Nel caso di specie, il contratto conteneva "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato", elementi che consentivano al mutuatario "di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria".
Il mutuo oggetto di causa era a tasso fisso e rata costante, sicché il contratto prevedeva chiaramente che l'attrice avrebbe dovuto pagare 300 rate da euro 872,31. La mutuataria conosceva quindi con esattezza la cifra che avrebbe restituito alla banca, ricavabile semplicemente moltiplicando il numero delle rate per il loro importo fisso. Tale circostanza esclude qualsiasi indeterminatezza delle condizioni contrattuali, indipendentemente dalla specificazione del regime di capitalizzazione adottato.
6.3. Sull'inesistenza del fenomeno anatocistico nell'ammortamento alla francese
Il secondo profilo del motivo di appello riguarda l'esistenza di un presunto fenomeno anatocistico insito nell'ammortamento alla francese, in violazione dell'art. 1283 c.c. L'appellante argomenta che il regime composto determina la produzione di interessi su interessi, quantificando l'onere anatocistico in euro 41.185,73.
Anche tale censura deve essere respinta. Le Sezioni Unite hanno chiarito che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo". L'ammortamento alla francese "prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" ma "non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi". pagina 7 di 11 Il metodo alla francese è "costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'ammortamento alla francese non dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero. Il maggior carico complessivo di interessi rispetto ad altri sistemi di ammortamento non deriva da capitalizzazione anatocistica ma dalla scelta concordata di differire nel tempo la restituzione del capitale mediante rate costanti inizialmente calmierata.
6.4. Sulla presunta usurarietà del tasso corrispettivo
Il terzo profilo del motivo di appello concerne la presunta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi che deriverebbe dall'adozione dell'ammortamento alla francese. L'appellante sostiene che, includendo il costo implicito derivante dal regime composto, il Tasso Effettivo Globale risulterebbe del 10,067021%, superiore al tasso soglia usura del trimestre di riferimento pari all'8,580%.
Tale doglianza deve essere respinta sotto un duplice profilo. In primo luogo, sotto il profilo processuale, il Tribunale di Alessandria ha correttamente rilevato che "quanto all'asserita usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi – discendente secondo l'attrice dal predicato effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese – essa è stata allegata dall'attrice solo nella comparsa conclusionale, con il che la stessa non può essere oggetto di indagine né di pronuncia, in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio come delineatosi nei termini di cui all'atto di citazione e alla memoria I, che non includevano in alcun modo tale doglianza".
È pacifico che il tema della presunta usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi sia stato affrontato dalla sig.ra per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado. Nell'introdurre il giudizio, la Pt_1 controparte aveva invocato la legge n. 108/1996 unicamente con riferimento al tasso degli interessi moratori, mentre non aveva in alcun modo censurato la legittimità del tasso degli interessi corrispettivi.
La decisione del Tribunale di ritenere nuova e non esaminabile la domanda è corretta e merita conferma. Sebbene la nullità delle clausole contrattuali per pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio, tale principio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni assertive previsto dall'art. 183 c.p.c.; seppure la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni di fatti (Cass. ord. 28983 del 18 ottobre 2023).
La rilevazione officiosa della nullità è ammissibile solo nei limiti in cui siano stati ritualmente dedotti in contraddittorio e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi fattuali sottesi all'accertamento della pretesa invalidità, spettando alla parte interessata allegare tempestivamente, entro i termini della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i fatti principali su cui la supposta nullità è fondata, dovendosi distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda e soggetti alle preclusioni processuali, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi. È pacifico, infatti, che la prima memoria ex art. 183 c.p.c., co. 6, rappresenti il limite ai poteri assertivi delle parti in merito ai fatti principali dedotti a sostegno delle domande proposte in via di azione o di eccezione. Si ricorda, infatti, che, “In tema di preclusioni processuali,
pagina 8 di 11 occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass. 21332/24). L'assolvimento tempestivo di tale onere assertivo in relazione ai fatti principali, fondanti la pretesa invalidità contrattuale, è del tutto mancato nella fattispecie. Né può giovare all'appellante il fatto che si tratti di nullità suscettibili di rilievo officioso, atteso che tale potere-dovere va necessariamente coordinato con la maturazione delle preclusioni assertive (in tema di usura;
più in generale, Cass. 4867/24, Cass. 28983/23 e Cass. 36353/21). Se è vero, infatti, che la nullità richiamata è rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione ufficiosa è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contraddittorio e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi fattuali sottesi all'accertamento della pretesa invalidità (vedi, da ultimo, anche in motivazione, Cassazione civile sez. III, 13/12/2022, n. 36421: “Come sopra si è già rilevato con riferimento all'altra questione di nullità e come questa Corte ha avuto occasione più volte di precisare anche con riferimento alla stessa questione posta dal motivo in esame (v. Cass. n. 34799 del 17/11/2021; cfr. anche Cass. n. 26530 del 30/09/2021), la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (v. ex aliis Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n. 3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020)”. In sintesi, sarebbe spettato all'odierna appellante, in quanto parte processuale interessata alla rilevazione del vizio, allegare tempestivamente e dunque in primo grado nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., i dati di fatto su cui la supposta nullità sarebbe fondata;
ciò che, come detto, nella fattispecie è mancato. In tale contesto, alla luce delle considerazioni svolte, non poteva e non può assecondarsi la richiesta di espletamento di c.t.u., atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. “Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 30218/17; analogamente, in precedenza, Cass. 3130/11).
Nel presente caso, l'allegazione tardiva dei fatti principali su cui si fonda la pretesa usurarietà degli interessi corrispettivi comporta l'inammissibilità della relativa eccezione, anche se effettuata in relazione a nullità rilevabili d'ufficio.
Nel merito, la contestazione è comunque infondata. Come chiarito dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” e "il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente".
pagina 9 di 11 Il mutuo oggetto di causa non presenta alcun fenomeno anatocistico per la semplice ragione che, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nessun fenomeno di tal genere è insito nell'ammortamento alla francese standardizzato. Il TEG del rapporto è quello indicato nel contratto di mutuo, che pacificamente è inferiore al tasso soglia ex lege n. 108/1996.
6.5. Sulla conformità alla normativa di trasparenza bancaria
Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che l'obbligo di trasparenza bancaria è soddisfatto dal piano di ammortamento allegato al contratto che indichi in modo chiaro e comprensibile la periodicità, il numero e la composizione delle rate, senza che sia necessaria l'esplicitazione di formule matematiche o l'indicazione nominativa del regime di ammortamento adottato.
Nel caso oggetto di giudizio, il contratto conteneva l'indicazione dell'importo erogato (euro 140.000,00), della durata del prestito (25 anni), del tasso di interesse nominale (5,65% annuo), della periodicità del rimborso (300 rate mensili di euro 872,31) e dell'Indicatore Sintetico di Costo (5,869%), elementi che consentivano al mutuatario di conoscere con esattezza l'impegno economico complessivo assunto. È pacifico che la banca non abbia allegato al contratto un piano di ammortamento dettagliato né specificato il regime di capitalizzazione degli interessi, ma tale circostanza non comporta nullità quando il contratto contiene comunque gli elementi essenziali per determinare l'impegno economico del mutuatario, come chiarito dalle Sezioni Unite.
L'obbligo di trasparenza bancaria risulta soddisfatto dalla presenza nel contratto degli elementi informativi che permettono al cliente di comprendere le condizioni del finanziamento e il relativo costo attraverso una semplice operazione aritmetica (300 rate x euro 872,31), senza che sia necessaria l'esplicitazione di formule matematiche o l'indicazione nominativa del regime di ammortamento adottato.
6.6. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo di appello deve essere respinto integralmente. La sentenza del Tribunale di Alessandria ha correttamente applicato i principi di diritto in materia di ammortamento alla francese, escludendo sia la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto sia la sussistenza di fenomeni anatocistici o di usurarietà. La recente pronuncia delle Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che l'ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale non comporta violazioni della normativa civilistica o bancaria, confermando l'orientamento già seguito dal giudice di primo grado.
L'appello deve pertanto essere respinto con conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, che ha proposto un gravame manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità. Esse, determinate come in dispositivo, vanno liquidate a valore medio, arrotondato per comodità di calcolo (€ 4000,00), secondo il pertinente scaglione, considerate le sole fasi in concreto esplicate (studio, introduttiva, decisoria), oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Ferma l'integrale soccombenza, non può trova applicazione l'art. 96 c.p.c. al cospetto di un contenzioso che solo recentemente, attraverso il citato arresto delle Sezioni Unite del 2024, ha trovato autorevole ed inequivoco assetto interpretativo, appunto all'esito di contrasto interpretativo che ha costituito il presupposto stesso della rimessione alle Sezioni Unite.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare pagina 10 di 11 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da;
Parte_1
- conferma, per l'effetto, la sentenza n. 405/2023 del Tribunale di Alessandria;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
. Parte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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