Art. 3.
Tutte le liberalita' disposte sia per atto tra vivi che di ultima volonta' a favore dell'Opera, nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti, da qualsiasi tassa o diritto.
L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.
Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta e' concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto e', rispettivamente, inserito nella Gazzetta Ufficiale o nel "Bollettino ufficiale della Provincia". Esso ha carattere di provvedimento definitivo.
Tutte le liberalita' disposte sia per atto tra vivi che di ultima volonta' a favore dell'Opera, nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti, da qualsiasi tassa o diritto.
L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.
Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta e' concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto e', rispettivamente, inserito nella Gazzetta Ufficiale o nel "Bollettino ufficiale della Provincia". Esso ha carattere di provvedimento definitivo.