Versione
7 maggio 1958
7 maggio 1958
Art. 3.
Tutte le liberalita' disposte sia per atto tra vivi che di ultima volonta' a favore dell'Opera, nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti, da qualsiasi tassa o diritto.
L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.
Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta e' concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto e', rispettivamente, inserito nella Gazzetta Ufficiale o nel "Bollettino ufficiale della Provincia". Esso ha carattere di provvedimento definitivo.
Tutte le liberalita' disposte sia per atto tra vivi che di ultima volonta' a favore dell'Opera, nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti, da qualsiasi tassa o diritto.
L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.
Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta e' concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto e', rispettivamente, inserito nella Gazzetta Ufficiale o nel "Bollettino ufficiale della Provincia". Esso ha carattere di provvedimento definitivo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/1979, n. 5643Provvedimento: L'art 3, primo comma della legge 13 marzo 1958 n 365, sull'opera nazionale per gli orfani di guerra, il quale esenta da ogni tributo le liberalita, per atto fra vivi o mortis causa, che siano disposte, oltre che in favore dell'opera medesima e delle istituzioni con essa collegate, anche in favore 'di orfani della guerra',si riferisce alla generalita degli orfani di guerra, nell'ambito del territorio dello stato o della provincia, e, pertanto, non puo trovare applicazione nei confronti di Disposizioni in favore non di detta categoria indifferenziata - la cui protezione ed assistenza e affidata alla opera ed alle istituzioni - ma di singoli individui della medesima.*Leggi di più...
- orfani di guerra·
- adozione·
- liberalita in favore di singoli individui della medesima categoria·
- tributi erariali indiretti·
- esenzione da ogni tributo ex art 3 della legge n 365 del 1958·
- liberalita in favore della categoria 'orfani di guerra'·
- esclusione·
- imposta di registro