Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 287/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 12:05
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AZZARITO FRANCESCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RAMPICONI SIMONA avv Romano Carratelli Alessandro in sost.
Controparte_2
Avv. VIZZONE DOMENICO avv Vecchiarelli Raffaella in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 287 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Azzarito (C.F.: - PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_1
Roma, alla Piazza Melozzo da Forlì n. 9, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F.: , rappresentata e difesa dall' Avv. Simona Controparte_1 C.F._3
Rampiconi (C.F.: - P.E.C.: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 1, giusta procura in atti;
- APPELLATA - e
(C.F. e P. I ), con sede legale a Mogliano Veneto Via Controparte_2 P.IVA_1
Marocchesa 14, in persona del suo procuratore alle liti Avv. Domenico Vizzone (C.F.
- PEC: ), in forza di procura C.F._5 Email_3 speciale rep. 186906 racc. 30368 reg. il 18.12.2014 Notaio dott. di Persona_1
Treviso, dal quale è anche rappresentata e difesa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Roma alla Via Cratilo D'Atene 31, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/01/2020 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
20841/2019, pubblicata in data 24/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 32546/2018, promosso dall'odierno appellante nei confronti nei confronti di e Controparte_2 CP_1
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'atto di appello come qui di seguito viene riportato.
“con atto di citazione notificato via pec il 9 maggio 2018, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio l'avv. al fine di accertare la responsabilità professionale Controparte_1 della convenuta e, di conseguenza, il danno subito dall'odierno appellante, oltre che per ottenere la condanna della medesima al risarcimento della somma di €. 15.000,00 ovvero alla minore o maggiore somma provata in giudizio, rivalutazione monetaria da determinarsi in base all'indice
ISTAT ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta avv. contestava la domanda attorea sostenendo il corretto svolgimento Controparte_1 dell'incarico ricevuto e concludeva per l'accoglimento delle “seguenti conclusioni […] in via preliminare e principale: dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande da chiunque proposte nei suoi confronti e per l'effetto rigettare le domande dell'attore e quindi che nulla deve il dott. – soggetto per altro completamente estraneo alla Controparte_3 vicenda in esame;
in subordine: nella denegata ipotesi di una condanna dell'avv. Controparte_1
[…] condannare la chiamata in causa . A tal proposito, chiedeva di essere Controparte_2
autorizzata alla chiamata in causa della in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV-31021), via Marocchesa, 14, C.F. e
P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Vizzone. Successivamente, P.IVA_1
autorizzata la chiamata di terzo, la prima udienza veniva differita al 31 gennaio 2019. Il terzo chiamato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto riteneva non provato il nesso causale tra il danno subito dal sig. e la condotta dell'avv. Alla Parte_1 CP_1
stessa udienza il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava la causa al 23 maggio
2019 per l'ammissione delle richieste istruttorie delle parti. A scioglimento della riserva assunta nella summenzionata udienza, il Giudice, ritenute irrilevanti le prove articolate, rinviava per discussione orale ex art. 286 sexies c.p.c. al 17 giugno 2019 con termine fino a 5 giorni prima per note brevi. Successivamente, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 24 ottobre 2019 all'esito della quale, a seguito della camera di consiglio disposta a fine udienza, il
Giudice adito, Dott.ssa Raffaella Vacca, con sentenza n. 20841 del 24 ottobre 2019, depositata in cancelleria lo stesso giorno, pronunciava definitivamente, rigettando le domande di parte attrice e condannandola alla rifusione delle spese di lite delle altre parti, che liquidava in €. 3.000,00 per compenso, ciascuna, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge. In data 12 dicembre 2019, la sentenza veniva notificata all'odierno appellante dall'avv. Domenico Vizzone con decorrenza del termine breve per l'impugnazione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite delle altre parti, che liquida in euro
3.000,00 per compenso, ciascuna, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa in via preliminare: concedere la sospensione della esecutività della impugnata sentenza n. 20841/2019 emessa dall'Ill.mo Tribunale di Roma nel merito: in riforma della impugnata sentenza, - accertata la responsabilità professionale dell'avv. nata a [...]
Fagnano Castello (CS) il 28.07.1970 scaturita dalla gestione della pratica sig. Parte_1
/ Condominio Castiglione del Lago 14, dichiarare l'ammontare del danno subito dal
[...] sig. pari ad €. 15.000,00 o della minor o maggiore somma che sarà Parte_1
provata in giudizio o ritenuta di giustizia, rivalutazione monetaria da determinarsi in base all'indice
ISTAT ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- per effetto condannare in solido l'avv.
e le al risarcimento, in favore del sig. Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, della somma di €. 15.000,00 o della minor o maggiore somma che sarà provata in
[...]
giudizio o ritenuta di giustizia, rivalutazione monetaria da determinarsi in base all'indice ISTAT ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado oltre rimborso spese generali Iva e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. § 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_2 data 07/04/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all. Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, -in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, perché così come formulata è inammissibile e nel merito infondata per la mancanza dei presupposti;
-in via preliminare, rigettare l'appello perché inammissibile, in quanto i motivi di impugnazione, come formulati, non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere di specificazione di cui all'art 342 c.p.c., con condanna alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio;
-in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la decisione gravata, con condanna alle spese e competenze anche di questo grado del giudizio;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. limitare la CP_1
manleva della tenendo conto delle condizioni generali di assicurazione, degli Controparte_2 scoperti e del minimo assicurabile, con compensazione delle spese di lite”.
§ 6. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
16/04/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza per come motivato in narrativa: - in via preliminare, rigettare l'stanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado chiesta ai sensi dell'art. 283 c.p.c., anche per la sua inammissibilità e/o manifesta infondatezza;
- nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e diritto ancorché inammissibile;
- in subordine: nella denegata ipotesi di una condanna dello stesso Avv. in accoglimento delle avverse domande svolte nei suoi confronti, condannare la Controparte_1
chiamata in causa n persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
con sede legale in Mogliano Veneto (TV–31021), Via Marocchesa, 14, C.F. , P.IVA P.IVA_2
, PEC , a tenere indenne lo stesso Avv. P.IVA_1 Email_4
da ogni conseguenza negativa ed a procedere direttamente ai pagamenti dovuti;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell' appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è Controparte_2
possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni. § 8. — Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 2338/2013), infatti, occorre:
[…] 3) acclarare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mancando in difetto la dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta del legale (sia essa commissiva od omissiva) ed il risultato derivatone”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Nel caso di specie, può ritenersi provato il mandato conferito all'avv. da parte dell'attore per risolvere la controversia lavoristica CP_1
che il predetto voleva avviare nei confronti del Condominio di via Castiglione del Lago 14, in Roma, vista la richiesta di convocazione della Commissione di conciliazione a firma del difensore, del
3.10.14 (doc. 3 parte attrice); tuttavia, l'attore non offre alcuna prova idonea a sostenere che vi sia stata condotta negligente nella gestione della pratica da parte dell'avv. non indicando CP_1 alcun elemento probatorio circa il comportamento di quest'ultima dopo l'invio della convocazione suddetta.
Inoltre, l'attore nulla neppure deduce circa le probabili ragioni di successo della azione da intraprendere”.
Deduce l'appellante che “Tale affermazione, nel caso di specie, si trasformerebbe in probatio diabolica dal momento che la negligenza dell'avv. ha impedito ab origine l'instaurazione CP_1 di un giudizio”.
Il motivo è infondato.
Invero deve tenersi conto che l'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risultato talché non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di risarcimento danni), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie mancato inizio del giudizio) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass.
Sez. 2, 27/03/2006, n. 6967, Rv. 587540 - 01).
In particolare “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (Cass. Sez. 3, 06/09/2024, n. 24007, Rv. 672141 - 02).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, “l'attore nulla neppure deduce circa le probabili ragioni di successo della azione da intraprendere”.
In altre parole, l'appellante non ha spiegato perché la sua domanda di risarcimento danni a causa del licenziamento ad opera del Condominio di Castiglione del Lago – Roma avrebbe avuto successo.
Tale probabilità di successo non può desumersi dalla mera offerta da parte del Condominio della somma di € 3.000,00 effettuata evidentemente a fini conciliativi.
Al contrario la difesa di ha evidenziato le scarse possibilità di successo di Controparte_1
un eventuale azione di risarcimento danni in quanto il licenziamento era avvenuto dopo molteplici contestazioni disciplinari.
La stessa ha affermato di aver adito l'organismo di mediazione al solo fine di transigere la controversia ma che non avrebbe iniziato il giudizio consapevole delle scarse possibilità di successo.
Deve altresì rilevarsi che non risulta che l'avvocato avesse ricevuto la procura per CP_1 iniziare il giudizio in quanto l'unico mandato in atti è quello steso in calce alla “Richiesta per la convocazione della Commissione di conciliazione” in cui si legge “delego quale mio rappresentante e difensore dinnanzi a Codesto Ufficio di conciliazione di Roma …”.
Dunque, l'avvocato anche se avesse voluto, non avrebbe potuto intraprendere il CP_1
giudizio avendo ricevuto una procura limitata alla conciliazione.
Correttamente, pertanto, il Tribunale afferma che “l'attore NON offre alcuna prova idonea a sostenere che vi sia stata condotta negligente nella gestione della pratica da parte dell'avv. CP_1
NON indicando alcun elemento probatorio circa il comportamento di quest'ultima dopo l'invio della convocazione suddetta”.
Neppure vi è prova dei danni subiti - quantificati in complessivi € 15.000,00 - senza alcuna specificazione
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.984,00
§ 11. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza definitiva n. 20841/2019 Controparte_1 Controparte_2
emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere a ed alle Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in complessivi € 1.984,00 ciascuna per Controparte_2
compensi oltre accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 9 aprile 2025
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli