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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
- dott.ssa Caterina Molfino - - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - - Consigliere rel.- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel giudizio di rinvio introdotto ex art. 392 e ss. c.p.c., a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione n. 29493 del 15 novembre 2024, che cassava la sentenza della
Corte d'Appello di Napoli, I sezione civile n. 41/2022, pubblicata il 10 gennaio 2022 con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, iscritto al n. 808/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 16 settembre 2025 e pendente
TRA il (c.f.: ), con sede in Portici (NA), Parte_1 P.IVA_1
via Libertà n. 270, in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Oriana Pragliola (c.f.: ) C.F._1
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
E
l' (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE INTIMATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la società appellante in riassunzione, operante in regime di provvisorio accreditamento ex D. Lgs. n. 502/1992,
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
conveniva in giudizio l al fine d'ottenere, previo accertamento Parte_3
dell'inadempimento della stessa, il pagamento della somma di € 1.189.907,66 per prestazioni sanitarie descritte nelle fatture ivi elencate, effettuate nell'arco temporale
2009/2012, con ulteriore condanna al maggior danno ex art. 1224, 2 c. c.c., pari agli interessi bancari al tasso medio annuo del 7,50%, corrisposti dalla medesima CP_2
agli Istituti di Credito per i finanziamenti richiesti in ragione del predetto inadempimento. Con Con memoria difensiva del 27 dicembre 2016 si costituiva in giudizio l' convenuta, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, chiedendo, in subordine, il mutamento di rito ex art. 702 ter c.p.c.;
2. Disposto il mutamento del rito, la causa veniva decisa con sentenza n.
1224/2021, depositata l'08.02.2021, con cui il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda, la dichiarava improponibile per violazione del divieto di frazionamento del credito.
3. Il Centro proponeva appello avverso tale sentenza con citazione notificata in data 6 settembre 2021 all' , che si costituiva in appello e chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
4. Con sentenza n. 41/2002, pubblicata il 10 gennaio 2022, la Corte d'Appello di
Napoli, rilevando d'ufficio l'assenza dei contratti, ed in particolare, l'assenza di forma scritta degli stessi, rigettava l'appello.
5. Avverso tale sentenza il Centro proponeva ricorso per Cassazione e la Suprema
Corte, con l'ordinanza n. 29493 del 15 novembre 2024, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo d'appello, rilevando la svista del giudice del gravame, e dunque, la presenza dei contratti ritenuti assenti, contenuta nel fascicolo del primo grado del giudizio, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello in diversa composizione in relazione ai motivi accolti, cui demandava anche di provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
6. Con citazione in riassunzione notificata all' in data 15 Controparte_1
febbraio 2025 il Centro ha chiamato in causa dinnanzi alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione l' , che però non si è costituita, ed ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento dell'originaria domanda, con gli interessi di mora sino al soddisfo, il
. Azienda Sanitaria Pag. 2 di 4 Parte_4 tro n. 808/2025 r.g.a.c.c. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., l'emissione di ogni altra pronuncia dipendente dalle domande iniziali, e con vittoria delle spese del doppio grado del merito, del giudizio di legittimità e di quello in riassunzione, con attribuzione al proprio procuratore, dichiaratosi anticipatario.
7. Con memoria del 27 febbraio 2025 l'appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinunzia agli atti per avere Con concluso accordo transattivo con l' ma la Corte si è riservata di provvedere su tale istanza alla già fissata udienza del 16 settembre 2025.
8. A tale udienza, presente l'appellante, la Corte si è riservata la decisione.
9. Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' CP_1
.
[...]
Va poi accolta la richiesta di estinzione del giudizio per rinunzia agli atti, avanzata Con dall'appellante, sulla quale, l' con la sua mancata costituzione, ha manifestato di non volersi opporre (vd. Cass. 10978/1996, secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione;
interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio. A tal riguardo si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, dal momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento”; in termini analoghi anche Cass. 9066/2002).
Alla declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c., segue che le spese del giudizio restano a carico del rinunciante.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio introdotto ex art. 392 e ss.
c.p.c. - a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 29493 del 15 novembre 2024 che cassava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, I sezione civile n. 41/2022, pubblicata il 10 gennaio 2022, proposto dal nei Parte_4
confronti dell' , così provvede: Controparte_1
. Azienda Sanitaria Pag. 3 di 4 Parte_4 tro n. 808/2025 r.g.a.c.c. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
1. dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2. dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3. nulla per le spese che restano a carico del rinunciante.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
. Azienda Sanitaria Pag. 4 di 4 Parte_4 tro CP_1 n. 808/2025 r.g.a.c.c.