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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1897/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. LAURETTA GABRIELLA, Parte_1 elettivamente domiciliata come da ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO CP_ STEFANO , con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell'
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp;
indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di ex art 3 co. 3 l. 104/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 parte ricorrente - premesso che, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, aveva presentato domanda amministrativa il 21/4/2022 per il riconoscimento dei requisiti sanitari e, a seguito della mancata convocazione a visita, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva riconosciuto l'invalidità al 100% e lo stato di portatore di handicap senza connotazione di gravità, proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva l' accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità e lo status invocati. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Chiesti chiarimenti al ctu già nominato in fase di Atp, soprattutto in relazione alla nuova documentazione medica depositata, all'esito della relazione del ctu, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti sotto indicati.
La ricorrente lamenta la erronea valutazione del grave deficit visivo, valutato dal ctu in sede di Atp con 1/60 per occhio, e le conclusioni del ctu che l'ha definita come cieca parziale, con riconoscimento dell'invalidità al 100% e dello stato di disabilità ex art 3 co. 1 l. 104/92, con decorrenza dall'agosto 2022, data del certificato medico oculistico che accertava il deficit. La ricorrente ritiene che il certificato del 1/8/22, ove si legge che ella ha un “visus naturale ODX motu manu non migliorabile con lenti OSX degenerazione retinica diffusa” in realtà descrive una situazione più grave;
precisa nel ricorso in opposizione che la dizione “motu manu” indica la possibilità di vedere il solo moto delle dita della mano a una distanza molto ravvicinata (palmo della mano a pochi centimetri dal volto), per cui ella era da ritenersi cieca assoluta. Depositava inoltre ctp e una certificazione medica specialistica del 29/11/2023 che confermava quanto accertato il 1/8/22. Venivano pertanto chiesti chiarimenti al ctu anche in relazione alla nuova documentazione medica depositata.
1 Il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta fin dal 1/8/22 la incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani, con riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 08/11/22. Lo stesso dicasi per il riconoscimento dello stato di portatore di grave disabilità.
Il ctu, invero, ha rilevato che le sue conclusioni in sede di Atp dipendevano dal contrasto tra la certificazione CP_ Medica Specialistica di Agosto 2022, esibita dal ricorrente (Motu Manu bilaterale) e il certificato medico modello C “in cui il dr. riportava: “la paziente è affetta da grave deficit visivo per maculopatia Persona_1 distrofica retinica (1/60 ODX, 1/60 OSX)” e si esprimeva quindi per la presenza di residuo visivo”.
Aggiungeva il ctu che lui stesso aveva chiesto, già in fase di Atp, una nuova visita specialistica depositando anche in cancelleria la richiesta di autorizzazione al Tribunale, ma ciò non risulta nel fascicolo telematico dell'atp. In ogni caso, il ctu nella presente fase ha rilevato che il quadro clinico descritto nella documentazione specialistica del 2023, a firma del dr (distretto 56 del Aslnapoli3sud) che indica “motu manu Persona_2 bilateralmente” identifica, senza ulteriori dubbi, che la ricorrente è affetta da cecità assoluta, con riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento a far data dalla prima certificazione medica oculistica ovvero dal 1/8/2022. Ha concluso quindi ritenendo che “La ricorrente pertanto è affetta da
“maculopatia distrofica retinica (motu manu bilaterale) e quindi ci si esprime come cieco assoluto”. Per quanto riguarda la richiesta del riconoscimento dello status ex art 3 co. 3 l. 104/92 rilevava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di portatore di disabilità in condizioni di gravità dalla stessa data. La conclusione del CTU è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, e si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione. L'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare la presenza di un quadro patologico idoneo a ritenere sussistente il requisito sanitario, ma con decorrenza successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va quindi solo parzialmente accolta, nei limiti indicati in motivazione. La richiesta di sentenza di condanna al riconoscimento del diritto e al pagamento dei ratei va dichiarata inammissibile (Cass 29233/22). Invero secondo detta sentenza “la sentenza emessa all'esito del ricorso in opposizione all'Atp non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018 e Cass. n. 9876 del 2019 cit.). Ancora meno, in definitiva, può contenere la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extra sanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo”. Le spese, per la fase di atp e per la presente fase, sono compensate nella misura della metà visto il riconoscimento della decorrenza della malattia solo in epoca successiva rispetto alla domanda amministrativa. CP Le spese di integrazione della ctu sono poste a carico dell
P. Q. M.
Ogni altra domanda o eccezione disattesa, il Giudice,
1) Accoglie per quanto di ragione il ricorso in opposizione avverso l'ATP e, per l'effetto, dichiara la ricorrente affetta da “maculopatia distrofica retinica (motumanu bilaterale)” e quindi cieca assoluta e portatrice di disabilità con connotazione di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/92, a decorrere dal 1 agosto 2022.
2) Dichiara che la ricorrente versa nella condizione sanitaria per percepire l'indennità di accompagnamento e nello status previsto dall'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dal 1 agosto 2022. CP_
3) Pone le spese di lite a carico di che liquida in € 600, oltre spese generali iva e cpa, con attribuzione al difensore antistatario. CP_
4) Pone le spese di CTU a carico di che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Cristina Giusti)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1897/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. LAURETTA GABRIELLA, Parte_1 elettivamente domiciliata come da ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO CP_ STEFANO , con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell'
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp;
indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di ex art 3 co. 3 l. 104/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 parte ricorrente - premesso che, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, aveva presentato domanda amministrativa il 21/4/2022 per il riconoscimento dei requisiti sanitari e, a seguito della mancata convocazione a visita, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva riconosciuto l'invalidità al 100% e lo stato di portatore di handicap senza connotazione di gravità, proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva l' accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità e lo status invocati. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Chiesti chiarimenti al ctu già nominato in fase di Atp, soprattutto in relazione alla nuova documentazione medica depositata, all'esito della relazione del ctu, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti sotto indicati.
La ricorrente lamenta la erronea valutazione del grave deficit visivo, valutato dal ctu in sede di Atp con 1/60 per occhio, e le conclusioni del ctu che l'ha definita come cieca parziale, con riconoscimento dell'invalidità al 100% e dello stato di disabilità ex art 3 co. 1 l. 104/92, con decorrenza dall'agosto 2022, data del certificato medico oculistico che accertava il deficit. La ricorrente ritiene che il certificato del 1/8/22, ove si legge che ella ha un “visus naturale ODX motu manu non migliorabile con lenti OSX degenerazione retinica diffusa” in realtà descrive una situazione più grave;
precisa nel ricorso in opposizione che la dizione “motu manu” indica la possibilità di vedere il solo moto delle dita della mano a una distanza molto ravvicinata (palmo della mano a pochi centimetri dal volto), per cui ella era da ritenersi cieca assoluta. Depositava inoltre ctp e una certificazione medica specialistica del 29/11/2023 che confermava quanto accertato il 1/8/22. Venivano pertanto chiesti chiarimenti al ctu anche in relazione alla nuova documentazione medica depositata.
1 Il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta fin dal 1/8/22 la incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani, con riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 08/11/22. Lo stesso dicasi per il riconoscimento dello stato di portatore di grave disabilità.
Il ctu, invero, ha rilevato che le sue conclusioni in sede di Atp dipendevano dal contrasto tra la certificazione CP_ Medica Specialistica di Agosto 2022, esibita dal ricorrente (Motu Manu bilaterale) e il certificato medico modello C “in cui il dr. riportava: “la paziente è affetta da grave deficit visivo per maculopatia Persona_1 distrofica retinica (1/60 ODX, 1/60 OSX)” e si esprimeva quindi per la presenza di residuo visivo”.
Aggiungeva il ctu che lui stesso aveva chiesto, già in fase di Atp, una nuova visita specialistica depositando anche in cancelleria la richiesta di autorizzazione al Tribunale, ma ciò non risulta nel fascicolo telematico dell'atp. In ogni caso, il ctu nella presente fase ha rilevato che il quadro clinico descritto nella documentazione specialistica del 2023, a firma del dr (distretto 56 del Aslnapoli3sud) che indica “motu manu Persona_2 bilateralmente” identifica, senza ulteriori dubbi, che la ricorrente è affetta da cecità assoluta, con riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento a far data dalla prima certificazione medica oculistica ovvero dal 1/8/2022. Ha concluso quindi ritenendo che “La ricorrente pertanto è affetta da
“maculopatia distrofica retinica (motu manu bilaterale) e quindi ci si esprime come cieco assoluto”. Per quanto riguarda la richiesta del riconoscimento dello status ex art 3 co. 3 l. 104/92 rilevava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di portatore di disabilità in condizioni di gravità dalla stessa data. La conclusione del CTU è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, e si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione. L'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare la presenza di un quadro patologico idoneo a ritenere sussistente il requisito sanitario, ma con decorrenza successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va quindi solo parzialmente accolta, nei limiti indicati in motivazione. La richiesta di sentenza di condanna al riconoscimento del diritto e al pagamento dei ratei va dichiarata inammissibile (Cass 29233/22). Invero secondo detta sentenza “la sentenza emessa all'esito del ricorso in opposizione all'Atp non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018 e Cass. n. 9876 del 2019 cit.). Ancora meno, in definitiva, può contenere la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extra sanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo”. Le spese, per la fase di atp e per la presente fase, sono compensate nella misura della metà visto il riconoscimento della decorrenza della malattia solo in epoca successiva rispetto alla domanda amministrativa. CP Le spese di integrazione della ctu sono poste a carico dell
P. Q. M.
Ogni altra domanda o eccezione disattesa, il Giudice,
1) Accoglie per quanto di ragione il ricorso in opposizione avverso l'ATP e, per l'effetto, dichiara la ricorrente affetta da “maculopatia distrofica retinica (motumanu bilaterale)” e quindi cieca assoluta e portatrice di disabilità con connotazione di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/92, a decorrere dal 1 agosto 2022.
2) Dichiara che la ricorrente versa nella condizione sanitaria per percepire l'indennità di accompagnamento e nello status previsto dall'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dal 1 agosto 2022. CP_
3) Pone le spese di lite a carico di che liquida in € 600, oltre spese generali iva e cpa, con attribuzione al difensore antistatario. CP_
4) Pone le spese di CTU a carico di che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Cristina Giusti)
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