Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5180/2024 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5180/2024, promossa con ricorso depositato il 10.12.2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1
residente in [...], con gli Avv.ti Paola Catenazzi e Antonella Valentini;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...], con l'Avv. Claudia Cornacchia;
con il seguente figlio minorenne: nato a [...] il Persona_1
10.03.2021.
pagina 1 di 5
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 10.12.2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori e Persona_1
manterrà la propria residenza anagrafica presso quella della madre, salvo quanto previsto al capoverso e) del presente punto. Il diritto di visita del padre al minore sarà così regolamentato:
a) infrasettimanalmente, tutti i giorni dal lunedì al venerdì il padre (o un familiare dal medesimo delegato) preleverà dalla scuola materna di RA (Va) alle ore Persona_1
16,00 e lo terrà con sé, cena inclusa, fino alle ore 22,30 allorquando la madre ritirerà il minore presso la casa del IG. per riportarlo presso la propria abitazione, ove il Parte_1
bambino trascorrerà la notte.
La IG.ra si farà carico ogni mattina di accompagnare presso la scuola Pt_2 Persona_1
materna di RA (Va);
b) starà con il padre tutti i week dal venerdì a ore 16,00 sino alla domenica Persona_1
a ore 22,30, allorquando la madre ritirerà il minore presso la casa del IG. per Parte_1
riportarlo presso la propria abitazione;
c) le vacanze natalizie e pasquali saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza come segue: quanto alle vacanze di Natale, negli anni pari starà con il padre dalla Persona_1
fine della scuola fino alle ore 12,00 del 30.12 e con la madre dalle ore 12,00 del 30.12 alla ripresa della scuola;
negli anni dispari starà con la madre dalla fine della Persona_1
scuola fino alle ore 12,00 del 30.12 e con il padre dalle ore 12,00 del 30.12 alla ripresa della scuola;
quanto alle vacanze pasquali, negli anni pari il minore trascorrerà indicativamente tre giorni con la madre, ossia dal giovedì Santo sino alle ore 21,00 della domenica di Pasqua e indicativamente tre giorni con il padre, ossia dalle ore 21,00 della domenica di Pasqua al mercoledì mattina successivo;
negli anni dispari il minore trascorrerà indicativamente tre giorni con il padre, ossia dal giovedì Santo sino alle ore 21,00 della domenica di Pasqua e indicativamente tre giorni con la madre, ossia dalle ore 21,00 della domenica di Pasqua al mercoledì mattina successivo.
pagina 2 di 5 Resta inteso che i genitori potranno concordemente modificare la ridetta regolamentazione delle vacanze natalizie e pasquali per eIGenze di lavoro.
d) In occasione delle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con 14 Persona_1
giorni anche non consecutivi, che saranno concordati tra i ricorrenti entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto dei rispettivi impegni, nonché di quelli scolastici ed extrascolastici del minore.
I genitori si impegnano, nei periodi di presenza/permanenza del minore presso di loro, al rispetto delle eIGenze, degli impegni scolastici, extrascolastici di . Persona_1
Resta inteso che sono fatti salvi eventuali diversi espressi accordi tra i genitori circa la regolamentazione dei tempi di presenza/permanenza del minore presso di loro;
e) nel caso in cui la SI.ra decidesse di trasferirsi altrove entro la fine del corrente anno Pt_2
scolastico 2024/2025, il figlio minore sarà collocato preferenzialmente presso la residenza del padre, presso cui trasferirà anche la propria residenza anagrafica, ma solo fino alla fine dell'anno scolastico in corso. In tal caso, entrambi i genitori si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere la documentazione necessaria a consentire il cambio di residenza del figlio;
inoltre, i genitori si impegnano reciprocamente a garantire il diritto di visita al minore da parte del genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ciascuno di loro e nel rispetto di quelli scolastici del figlio minore.
Al termine del corrente anno scolastico 2024/2025 i genitori concordemente decideranno ove dovrà essere collocato preferenzialmente e, quindi, dove dovrà avere la Persona_1
propria residenza anagrafica. In caso di disaccordo sulla questione relativa al collocamento ed al cambio di residenza del minore alla fine dell'anno scolastico 2024/2025, i genitori si potranno rivolgere all'Autorità Giudiziaria competente per dirimere la vertenza.
2) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Ciascuno dei genitori eserciterà la Persona_1
responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare con anticipo all'altro l'indirizzo esatto del luogo in cui si recherà in villeggiatura con il minore.
pagina 3 di 5 3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo indiretto Parte_1 Parte_2
al mantenimento ordinario di , entro il giorno 15 del mese, per 12 mensilità Persona_1 all'anno e con decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario, sul seguente IBAN [...], la somma di € 275,00/mese, importo comprensivo degli assegni familiari svizzeri erogati e/o erogandi al IG. , Parte_1
cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza.
Nel caso in cui si dovesse verificare la circostanza di cui al capoverso e) del punto 1), ossia collocamento preferenziale di presso il padre e relativo trasferimento di Persona_1
residenza anagrafica presso quella paterna, il SI. provvederà al 100% al Parte_1
mantenimento ordinario del figlio minore e non verserà alcun mantenimento alla SI.ra Pt_2
a cui la stessa dichiara sin d'ora ed in tal caso di rinunciare;
4) Le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative al figlio di cui alle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese a cui le parti, avendone già ricevuta copia dai rispettivi legali, dichiarano in toto di uniformarsi, saranno ripartite al 50% tra i genitori.
5) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e successivo rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore con reciproco impegno alla sottoscrizione di tutta la documentazione a ciò necessaria.
6) Le spese e i compensi della presente procedura saranno interamente compensati tra le parti e il costo della marca da bollo ai fini della relativa iscrizione a ruolo tra le stesse dimidiato.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 12/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro pagina 4 di 5 infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_2
Oristano il 09.12.1991, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minorenne , anto a Cittiglio (VA), il Persona_1
10/03/2021, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5