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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/11/2024, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale di Fermo nelle persone dei Magistrati:
Dr. Bruno Castagnoli - Presidente
Dr. Mariannunziata Taverna - Giudice
Dr. Lucia Rocchi - Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3824 R.G. dell'anno 2024 V.G. promossa da:
- nata in [...], il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
residente a [...] – con l'Avv. Roberta Ferracuti, con studio legale in Porto Sant'Elpidio, alla Via Dei Cedri n. 5, (c.f. ), pec: C.F._2
fax: 0734.621062, giusta procura rilasciata per il ricorso ai fini della Email_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica e
- nato in Santa Vittoria in [...] il [...], residente in [...]
Servigliano (FM) alla Via P. Pipponzi n. 6 con l'Avv. Giorgio Molini, con studio legale in San
Benedetto del Tronto, alla Via Caltafimi n. 16, (c.f. , pec: C.F._3
giusta procura rilasciata per il ricorso ai fini della cessazione Email_2
degli effetti civili del matrimonio dei coniugi su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica FATTO E DIRITTO
Rilevato che i coniugi e hanno presentato ricorso Controparte_1 Parte_1
congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa
Vittoria in Matenano il 29 aprile 1995 alle seguenti condizioni:
“1) Le parti si danno reciproco atto di aver fissato ognuno la propria residenza in luoghi differenti;
2) Il signor si obbliga sin da ora ad effettuare a favore della Signora Controparte_1 Parte_1
, che si obbliga sin da ora ad accettare, il trasferimento immobiliare avente ad oggetto i
[...]
diritti pari ad 1/2 delle porzioni di immobile sito nel Comune di Falerone, alla Via Matenana n.
7/a, identificato al NCEU FG. 23, particella 262 Sub. 8, cat. A3, vani 6, mq112 - Rendita €.161,13 - piano S1-T, conseguentemente, una volta avvenuta la cessione da effettuarsi mediante rogito notarile, la diventerà proprietaria piena ed esclusiva dell'immobile qui descritto. Pt_1
3) Ai sensi della normativa di cui al decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19 comma 14, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2020, il sig. , quale parte intestataria del Controparte_1
bene, dichiara la piena corrispondenza tra lo stato di fatto del predetto immobile, i relativi dati catastali e le planimetrie catastali del medesimo, come regolarmente depositate presso il
Competente Ufficio Tecnico Erariale, il tutto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. L'intestazione catastale dell'immobile risulta conforme alle risultanze dei Registri immobiliari.
4) La sig.ra si obbliga sin da ora ad effettuare a favore del sig. , Parte_1 Controparte_1
che si obbliga sin da ora ad accettare, il trasferimento immobiliare avente ad oggetto i diritti pari ad 1/2 delle porzioni di immobili siti in di Montegiorgio (FM) alla Via Faleriense est n. 58 descritti al NCEU del Comune di Montegiorgio (FM) come segue: 1) foglio 36, particella 46 sub2 categoria
A/2, classe 2, vani 5,5, Sup. mq 127 - Rendita €.176,11 - piano S1-T; 2) foglio 36, particella 46 sub3,Categoria A/2, classe 2, vani 6, mq 111, Rendita €.192,12 - piano T-1; 3) foglio 36, particella
46 sub4, categoria C/6, classe 2, mq 19- rendita €.19,37 - piano T -, che verranno intestati al
Signor il quale, tuttavia, a saldo e compensazione risultante dal maggior valore degli CP_1 stessi, verserà alla all'atto del rogito notarile, di cui al successivo punto 6), l'importo di €. Pt_1
45.000,00. Una volta avvenuta la cessione da effettuarsi mediante il rogito notarile, il sig. diventerà proprietario pieno ed esclusivo degli immobili qui descritti. CP_1
5) Ai sensi della normativa di cui al decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19 comma 14, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2020, la sig.ra , quale parte intestataria Parte_1
dei beni, dichiara la piena corrispondenza tra lo stato di fatto dei predetti immobili, i relativi dati catastali e le planimetrie catastali dei medesimi, come regolarmente depositate presso il
Competente Ufficio Tecnico Erariale, il tutto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. L'intestazione catastale dell'immobile risulta conforme alle risultanze dei Registri immobiliari.
6) Le parti precisano che i trasferimenti immobiliari sopra indicati nel presente accordo sono stati assunti nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali dei coniugi ratificati dalla sentenza di separazione personale n.594/2024 del Tribunale di Fermo ed in questa sede essi sono confermati poiché hanno rappresentato e rappresentano un elemento funzionale ed indispensabile alla composizione della crisi coniugale;
7) Le parti convengono che i rispettivi trasferimenti immobiliari verranno perfezionati dinanzi allo
Notaio con studio in Ascoli Piceno, scelto da entrambe e il cui costo sarà suddiviso tra di Per_1
loro al 50%; le stesse convengono, altresì, che il Rogito verrà stipulato solo successivamente all'introduzione del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che verrà presentato entro e non oltre il termine di giorni 20 dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento o di altro emolumento in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri;
9) Per effetto di tali patti, i coniugi convengono di aver provveduto a risolvere ogni questione pregressa: nello specifico, sia per quanto riguarda il denaro esistente nei conti correnti che per quello relativo ad investimenti finanziari, che le parti dichiarano essere stati già tutti suddivisi ed acquisiti da entrambe, sia per quanto l'autovettura Fiat Idea tg DC450MT, che è già stata trasferita alla sig.ra in conseguenza, le stesse parti dichiarano che anche dal punto di vista Pt_1
patrimoniale non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto stabilito nei punti precedenti;
10) Per quanto concerne i compensi di lite, si stabilisce tra le parti l'integrale compensazione delle stesse”; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza; letto il parere del Pubblico Ministero favorevole all'accoglimento della domanda;
rilevato; che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Fermo con sentenza n.
271 del 20 maggio 2021; che, mancando ogni contraria eccezione di parte, si presume che la separazione si sia protratta ininterrottamente da allora fino alla data odierna;
che non è possibile la ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale che è a fondamento del matrimonio;
che la domanda diretta ad ottenere pronuncia di divorzio va conseguentemente accolta e che va preso atto degli accordi tra le parti, in quanto relativi a diritti disponibili e non contrari a norme imperative;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e Controparte_1
, generalizzati, residenti ed assistiti come sopra, così provvede: Parte_1
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Vittoria in Matenano il
29/04/1995 da e : Controparte_1 Parte_1
2) prende atto degli accordi tra le parti quali sopra riportati e da intendersi qui integralmente trascritti:
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio contratto in detto Comune il 29/04/1995 , n.
1, parte II, Serie A, anno 1995, ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 31/10/2024
Il Presidente est.
Dr. Bruno Castagnoli