Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 4
In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, la mancata notifica del processo verbale di accertamento dell'omesso pagamento delle tasse automobi- listiche nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, mentre non incide sul diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della tassa, determina la decadenza della stessa dal diritto ad ottenere il pagamento di soprattasse e relativi accessori. CONTRA Cass. sent. n. 1649/98 VEDI Cass. sent. n. 11273/97 * Massima tratta dal CED della Cassazione.
In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, ai sensi dell'art. 5, cinquantunesimo comma del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, il diritto a ricevere il pagamento del dovuto per tasse e sanzioni, a decorrere dalla tassa dovuta per l'anno 1983, si prescrive nel termine di tre anni e non in quello di due anni previsto dalla vecchia normativa.
In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, ai sensi dell'art. 5, cinquantunesimo comma del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, il diritto a ricevere il pagamento del dovuto per tasse e sanzioni, a decorrere dalla tassa dovuta per l'anno 1983, si prescrive nel termine di tre anni e non in quello di due anni previsto dalla vecchia normativa. VEDI Cass. sent. n. 3658/97 * Massima tratta dal CED della Cassazione.
In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, la mancata notifica del processo verbale di accertamento dell'omesso pagamento delle tasse automobilistiche nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, mentre non incide sul diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della tassa, determina la decadenza della stessa dal diritto ad ottenere il pagamento di soprattasse e relativi accessori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dr. Alfredo Rocchi Presidente
Dr. Mario Rosario Morelli Consigliere
Dr. Laura Milani Consigliere
Dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 8109 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997, proposto:
DA
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e da quest'ultima rappresentato e difeso. RICORRENTE
CONTRO
AS TO, residente in Asti, Frazione S. Marzanotto n. 310/a, elettivamente domiciliato in Roma alla Via degli Scipioni n. 157, presso l'avv. Enrico De Crescenzo e rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Valente del foro di Asti, per procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 384 del 21 febbraio - 11 marzo 1997, notificata il 29 aprile 1997. Udita nella pubblica udienza del 22 gennaio 1999, la relazione del consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., in persona del dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con opposizione a ingiunzione di pagamento dell'A.C.I. del 2 ottobre 1987, NI IN conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, il Ministero delle Finanze, chiedendo di dichiarare nulla detta ingiunzione, per prescrizione dei diritti di controparte e, in ordine alle soprattasse, per omessa notifica del verbale di accertamento oltre che per non essersi consentito a lui la definizione in via di oblazione della contestazione;
costituitosi in giudizio, il convenuto domandava il rigetto della opposizione e il Tribunale di Torino dichiarava non dovute le sole somme da pagare per soprattasse con i relativi interessi e compensava le spese. Su gravame del IN, che deduceva l'erroneità della decisione del Tribunale sulla durata della prescrizione ritenuta triennale e non biennale, senza tener conto che il D.L. 597/85 aveva solo prorogato il termine per l'azione e non l'altro di prescrizione del diritto da dichiararsi estinto, e in ordine alla presunzione di identificazione del proprietario considerata assoluta dai primi giudici in base all'annotazione e trascrizione nel P.R.A., senza tener conto che nel caso la vendita della vettura in data 26 ottobre 1982 superava la presunzione stessa, la Corte d'appello di Torino con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la nullità dell'ingiunzione e condannava l'appellato alle spese di entrambi i gradi di causa. Per i giudici di secondo grado, i due D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e 6 gennaio 1986 n. 2, con la L. 7 marzo 1986 n. 60 di conversione del secondo, non avevano prolungato la durata della prescrizione ma solo sancito un termine di tre anni per l'azione di recupero di tasse non pagate per l'Amministrazione, purché questa già avesse interrotto il periodo prescrizionale di cui sopra;
di conseguenza, il diritto a ottenere il pagamento della tassa per il 1983 da parte del Ministero, alla data di notifica dell'ingiunzione (19 giugno 1986), era già estinto per prescrizione, anche senza tener conto della mancanza di qualsiasi accertamento fiscale e, ove tale doveva considerarsi il verbale dell'ACI del 27 settembre 1985, per essersi comunque superato il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione di cui alla L.24 luglio 1978 n. 27. L'affermata estinzione del diritto al pagamento per prescrizione, per i giudici di merito, rendeva inutile ogni questione sulla prova del possesso e sulle presunzioni conseguenti alle annotazioni e trascrizioni nel P.R.A. nel caso specifico. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria per un unico motivo articolato in più punti e il IN si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione, da parte della Corte di appello di Torino, degli artt. 5 D.L. 30 dicembre 1983 n. 953, convertito nella L. 28 febbraio 1983 n. 53 e 3 D.L. 6 gennaio 1986 n. 2 oltre che dell'art. 2 L. 24 gennaio 1978 n. 27 e dell'art.2
D.M. 26 aprile 1983 confermato dal comma 53 e ss. dell'articolo unico della legge di conversione 28 febbraio 1983 n. 53, in rapporto all'art. 360 n. ri 3 e 5 c.p.c., avendo errato i giudici di merito nel risolvere la questione della determinazione della durata della prescrizione, ritenendo non utilizzabile nel caso il prolungamento di detto termine da due a tre anni. Secondo il ricorso, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il decreto legge 6 novembre 1985 n.597 aveva perso vigore il 5 gennaio 1986 e che quindi il successivo
D. L. 6 gennaio 1986 n. 2 non aveva potuto prolungare la durata della prescrizione, ormai già conclusa al 31 dicembre 1985 pur essendo evidente che la norma tendeva al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1983. Nel controricorso si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per avere la Corte territoriale affrontato il problema con motivazione affatto diversa da quella indicata dal Ministero in ricorso, cioè non per il profilo dell'inapplicabilità della normativa in ordine alla durata della prescrizione, ma solo per il fatto che quest'ultima riguardava l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione e non il diritto di questa, per cui alcuna censura esisteva nel l'impugnazione sulla motivazione della sentenza impugnata, che doveva conseguentemente ritenersi ormai passata in giudicato sul punto.
2. La Corte rileva che, con il ricorso per cassazione, il Ministero ha dedotto violazione di legge, da parte della Corte di merito, in ordine all'interpretazione delle norme che disciplinano l'estinzione per prescrizione del diritto dell'Amministrazione a ottenere il pagamento delle c.d. tasse automobilistiche (art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n.953, convertito nella L. 28 febbraio 1983 n. 53) e di quelle che regolano la decadenza del Ministero dal potere di chiedere il pagamento di somme dovute come sopratassa, quale sanzione del dovere di pagare il tributo connesso al possesso dell'autoveicolo senza previa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione entro novanta giorni dal detto accertamento (art. 2 L. 24 gennaio 1978 n. 27), denunciando quindi un errore di diritto produttivo di una ingiusta statuizione sull'intervenuta prescrizione del diritto al recupero delle tasse non pagate. I motivi per cui si chiede la cassazione sono di certo attinenti alla motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta erronea disapplicazione della normativa relativa alla durata della prescrizione, e soddisfano quindi l'art. 366 n. 4 c.p.c., anche se indicano profili della questione non esaminati nella sentenza impugnata. Solo in caso di censure non attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile (Cass. 22 luglio 1996 n. 6539), ma ciò è da escludere nel caso di specie, perché le argomentazioni del ricorso comunque evidenziano una pretesa illegittima disapplicazione della normativa sulla durata della prescrizione dei diritti dell'Amministrazione affermata dalla decisione impugnata. Così come si è esattamente chiarito che l'esposizione dei motivi, pur in difetto dell'indicazione delle norme che si assumono violate, quando queste ultime possano ricavarsi dalle argomentazione del ricorrente, non comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass. 16 maggio 1997 n. 4340), deve logicamente ritenersi ammissibile anche l'impugnativa in cui si deduca violazione di una legge specificamente individuata. per ragioni diverse dai motivi usati nella sentenza impugnata ma a questi ultimi chiaramente attinenti, in quanto contrastanti con le conclusioni logiche raggiunte dai giudici di merito e con le statuizioni emesse che il ricorrente assume essere ingiuste. In effetti la questione proposta in ordine alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione che è stata oggetto anche dell'appello, per la ricorrente, è stata risolta in violazione delle norme che regolano la materia;
senza richiedere ulteriori accertamenti di fatto, il Ministero censura i giudici di appello che, con la loro interpretazione della normativa, l'hanno disapplicata e hanno statuito sulla questione ingiustamente. Non essendovi una ricostruzione dei fatti diversa da quella valutata in appello, l'indicazione di una violazione di legge che ha dato luogo a una statuizione ingiusta per il contrasto con le norme giuridiche specificamente richiamate, sia pure per profili diversi da quelli per i quali la violazione sarebbe avvenuta, non rende inammissibile il ricorso, dovendosi escludere qualsiasi acquiescenza del ricorrente sul punto controverso ed esaminare di conseguenza la sussistenza dell'errore di diritto denunciato in rapporto alla normativa indicata.
3. L'art.5, 51^ comma del D.L. 30 dicembre 1982 n.953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n.597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella L. 7 marzo 1986 n. 60, sancisce:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1^ gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte"; prima della novella normativa del 1985-1986, era previsto che l'azione di recupero delle tasse e delle relative penalità si estingueva per prescrizione "con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (cfr. sulla successione di tali norme, Cass.26 aprile 1997 n. 3658). Secondo i giudici della Corte d'appello di
Torino il legislatore, con la nuova disciplina del 1985-1986, avrebbe inteso limitare la prescrizione alla sola "azione per il recupero" delle tasse non pagate, non estendendola al diritto a ricevere il pagamento, che sarebbe rimasto disciplinato dalla previgente normativa che ne sanciva l'estinzione per il decorso di due anni, per cui solo se la prescrizione era stata tempestivamente interrotta, era possibile l'ingiunzione entro il terzo anno dopo l'omesso pagamento. Tale interpretazione è palesemente in contrasto con la lettera della legge, sia prima che dopo la riforma, in quanto in ambedue i casi è l'azione e non il diritto a recuperare tasse e penalità che si prescrive, se non esercitata, entro i termini distintamente indicati, del "secondo" e del "terzo" anno successivo a quello del sorgere del dovere di pagare la tassa;
essa comporterebbe inoltre un illogico contrasto (di dubbia costituzionalità) tra la prescrizione triennale del diritto al rimborso delle tasse non dovute e pagate dal proprietario del veicolo in base alla lettera del 510 comma ora citato e quella biennale del contrapposto diritto dell'Amministrazione al recupero dei tributi non pagati. Inoltre, nell'ordinario linguaggio legislativo, più volte, relativamente alla prescrizione dei diritti, si fa invece riferimento alla vicenda estintiva delle azioni a loro tutela (ad es. l'art. 948 ultimo comma c.c. per la proprietà, la cui imprescrittibilità si deduce da quella dell'azione di rivendica) ; d'altro canto, se la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, evidentemente con azione giudiziaria (art. 2935 c.c.) ed è interrotta con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (art. 2943 c.c. ) , non è condivisibile sicuramente la deduzione della sentenza impugnata, per cui il fatto che l'azione dell'Amministrazione si prescrive in tre anni non sarebbe incompatibile con il fatto che il diritto della stessa comunque si estingueva in due anni. L'esatta lettura della norma fa ritenere invece che il legislatore abbia inteso assicurare in ogni caso la riscossione del dovuto per tasse e sanzioni entro il nuovo termine triennale a decorrere dalla tassa dovuta per l'anno 1983, avendo espressamente salvato, con l'art. 8 del D.L. n. 6 del 1986, gli effetti del precedente decreto non convertito e decaduto prima dell'emissione del nuovo Decreto (così Cass. n. 3658/1997 citata). In conclusione, la durata della prescrizione applicabile nel caso è di tre anni e non di due anni e, per tale profilo, il ricorso è quindi fondato, dovendosi ritenere non estinto perché prescritto il diritto all'esazione delle tasse automobilistiche all'atto dell'ingiunzione per il pagamento delle stesse.
4. La censura che deduce violazione dell'art. 2 della L. 24 gennaio 1978 n. 27, da parte della Corte di appello, che ha chiaramente ritenuto che la mancata notifica del verbale relativo all'infrazione nei novanta giorni dall'accertamento impediva l'emissione dell'ingiunzione, comporta che la sentenza impugnata debba esaminarsi anche per tale profilo, dato che la prescrizione esclusa nel punto che precede incide sia sulle tasse automobilistiche sia sulle sanzioni conseguenti, sempre se queste siano dovute, per cui deve escludersi che l'accoglimento del ricorso per il profilo di cui sopra assorba questo altro profilo dell'impugnazione; la norma che si afferma violata si riferisce, infatti, alla decadenza del l'Amministrazione finanziaria dal suo diritto al quantum dovuto per il mancato pagamento delle tasse e quindi alle sopratasse e non al tributo, che, come si è visto è soggetto a prescrizione triennale. La legge n. 27 del 1978 è testualmente richiamata nel citato art. 5 del D.L. n.953 del 1982 come applicabile solamente "per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi". Essa, poiché riguarda una decadenza in materia fiscale non disponibile per le parti (2969 c.c.), comporta che la perdita del potere di applicare le sopratasse per mancata notifica tempestiva dell'accertamento dell'infrazione, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il caso di preclusione da giudicato interno (così Cass. 11 gennaio 1999 n. 179 e Cass. 2 ottobre 1996 n. 8603). È in fatto incontestato che nel caso il processo verbale di accertamento dell'infrazione non fu notificato al IN nel termine di novanta giorni dall'accertamento stesso e che quindi il controricorrente non ha potuto, per tale motivo, impugnare le sanzioni e difendersi o in subordine ottenere la riduzione di un terzo come previsto nell'art. 2 comma 7 della L. 27 del 1978 (così Cass. 14 novembre 1997 n. 11273), per cui l'ingiunzione, pur emessa legittimamente per le tasse automobilistiche non prescritte, deve escludersi sia conforme al diritto relativamente alle sopratasse non più irrogabili per l'evidenziata decadenza, che non ha rilievo invece rispetto alle tasse automobilistiche ed è ancora applicabile per le sanzioni (ritiene invece inutile la notifica del verbale di accertamento ai fini dell'ingiunzione anche per le sanzioni la Cass. 16 febbraio 1998 n. 1649). Pertanto per il profilo delle sopratasse di cui all'ingiunzione, all'atto in cui la stessa fu notificata, l'Amministrazione era già decaduta dal suo potere di irrogarle, non avendo notificato nei novanta giorni dal l'accertamento dell'omesso pagamento delle tasse automobilistiche, il processo verbale relativo di cui al 2^ e 3^ comma dell'art. 2 L. n. 27 del 1978; per il 4^ comma di tale norma. "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto", ma appare chiaro che il diritto a ottenere il pagamento delle tasse da richiedere con l'ingiunzione permane indipendentemente dalla notifica tempestiva del citato processo verbale di accertamento (in tal senso la richiamata Cass. n. 1649/98). Ciò comporta che, come già deciso dal Tribunale in primo grado, l'ingiunzione oggetto d'opposizione, mentre era legittima in ordine alle tasse automobilistiche richieste, era invece illegittima relativamente alle sopratasse e accessori, cioè alle sanzioni irrogate senza la previa tempestiva notifica del processo verbale di accertamento.
5. L'accertata violazione delle norme di cui ai punti che precedono consente di esaminare nel merito il ricorso, non essendo contestato che alla scadenza del termine utile per il pagamento il IN risultava proprietario dal P.R.A. ed essendo insufficiente la vendita del mezzo a provare la perdita del possesso (a differenza ad es. del caso di furto), potendo l'interessato eventualmente rivalersi per quanto da lui pagato per le tasse automobilistiche verso i responsabili dell'omessa annotazione e iscrizione (così Cass. 22 aprile 1998 n. 4098); pertanto in accoglimento parziale del ricorso dell'Amministrazione, deve cassarsi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. per non essere necessari altri accertamenti di tatto, deve rigettarsi l'appello del IN contro la sentenza del Tribunale di Torino del 21 maggio 1993, confermandosi la stessa, la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava non dovute dal IN le somme di cui all'ingiunzione richieste per le soprattasse e i relativi interessi, per essere l'Amministrazione decaduta dal suo potere di pretenderle e riaffermava invece il dovere di pagamento delle tasse automobilistiche per il 1983 a carico del controricorrente.
6. Considerato l'accoglimento solo parziale sia del ricorso per cassazione del Ministero delle Finanze che dell'opposizione del IN all'ingiunzione fiscale, per la reciproca parziale soccombenza delle parti, appare equo dichiarare totalmente compensate tra loro le spese e della causa di appello e del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999