CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr.Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
Nella causa civile iscritta al n. 53/2020 RGCA
Promossa da
( P.IVA ), in liquidazione in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo liquidatore e rappresentante legale p.t. signor con Parte_2 sede legale in Caltanissetta, Viale Trieste 156 rappresentata e difesa dall'Avv. Italo Attardo per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
1 Arch. nata a [...] il [...] CP_1 CP_2
( rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo CodiceFiscale_1
Pistone per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Voglia la Corte adita, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata ritenere dichiarare illegittimo e non dovuto l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo (D.I.
n. 219/2015Trib.Civ.CL) opposto, in virtù delle odierne difese meglio esplicitate nella parte motiva del presente atto di appello, nonché per effetto di tutte le difese contenute nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, nelle successive 183, e nei verbali di causa, nella comparsa conclusionale, che devono intendersi, qui, integralmente richiamati, ripetuti e trascritti. E per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, che andrà dichiarato nullo, annullabile e/o improduttivo di effetti giuridici con qualsiasi statuizione.
In riforma della sentenza impugnata, condannare l'opposta ed odierna appellata, Arch. , al pagamento delle spese e dei Controparte_3 compensi del giudizio di primo grado, liquidati in complessivi Euro
3.384,50 per competenze, oltre il 15% di quanto liquidato per competenze
a titolo di rimborso forfettario spese generali oltre Iva e CA, con distrazione pro- quota delle predette somme in favore distintamente dei due difensori e procuratori speciali intervenuti e susseguitisi nel corso del predetto giudizio di primo grado, ciascuno per la parte di propria spettanza l'avvocato Sonia Tiziana Tramontana e lo scrivente
2 avvocato Italo Attardo (solo per esame e studio più la fase conclusiva, non anche per la fase introduttiva e per quella istruttoria);
In via subordinata disporre CTU contabile affinchè il CTU dopo aver proceduto ad esaminare i verbali della causa di primo grado aventi ad oggetto l'escussione dei testi suddetti, e dunque sulla scorta delle risultanze istruttorie, decurti, eventualmente sino ad annullarle le somme ingiunte tenuto conto dell'attività professionale svolta dai citati altri professionisti e del reale valore dell'opera, stante la contestazione della determinazione unilaterale eseguita dall'opposta. Si chiede altresì che in ogni caso il CTU tenga conto delle competenze dell'arch. CP_1 ed escluda dunque le somme richieste neanche astrattamente spettabili in quanto relative a calcoli strutturali di competenza dell'ingegnere. Con compensazione integrale tra le parti delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio.
In ogni caso con il favore delle spese e dei compensi per il presente giudizio e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l'Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex articoli 342 e/o
348 c.p.c.; respingersi la richiesta di sospensiva perché infondata.
Sempre, in via preliminare, si chiede che la Corte di Appello adita voglia rigettare l'appello e confermare la impugnata sentenza;
in subordine, nella remota ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse riconoscere la sussistenza di incarico professionale tra l'architetto e la società opponente, dire e ritenere che si Controparte_3 configura in capo alla opponente un'ipotesi di arricchimento senza causa, ex articolo 2041 c.c. e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento dell'indennizzo previsto dalla norma, per come motivato in
3 diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria, ritenuta la richiesta di ammissione avanzata dall'appellata in primo grado anche in sede di precisazione delle conclusioni e con la propria comparsa conclusionale, per come motivato in diritto, occorrendo, ammettere le richieste istruttorie già formulate in corso di causa in primo grado dall'Arch. e non accolte (ulteriori prove CP_1 per testi, CTU, ordine di esibizione e produzioni rivolti al Consiglio
Ordine Controparte_4
CL, al nonché Controparte_5 all'ufficio tecnico e al anche quali prove CP_6 Controparte_7 contrarie);
* * *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 219/15 emesso dal Tribunale di Caltanissetta con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore dell'Arch. la somma di Controparte_3
€.9.221,62 oltre interessi e spese di procedura, quale credito derivante da incarico professionale per attività di progettazione di un impianto sportivo polivalente, con annessi accessori, in Caltanissetta, contrada
Santo Spirito-Firrio come da documentazione e parcella vidimata dall'Ordine professionale prodotte in monitorio come prova scritta del credito.
In particolare, l'opponente eccepiva:
1) La illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta, non avendo mai la società opponente conferito alcun incarico di progettazione all'opposta in quanto le trattative iniziali con l'architetto non CP_1 sfociarono mai in un formale conferimento, il quale invece
4 venne in seguito pattuito formalmente con altri due tecnici ovvero con l'ingegnere e con l'Arch. S_ Per_1
Benedetto;
2) La non azionabilità della pretesa ingiunta senza formale conferimento ed in assenza di specifica pattuizione sugli onorari a seguito del d.l. n.1/12 convertito nella L.n.27/12;
3) Il materiale espletamento dell'incarico unicamente da parte dei predetti tecnici incaricati;
4) l'esosità della somma ingiunta in ragione dell' eccessività del computo metrico dei lavori progettati in rapporto al reale computo necessario per i lavori da effettuare.
La professionista opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo la effettività dell'incarico, come desuminile dal progetto recante la sua firma ed il suo timbro nonché dall'istanza al
Genio Civile presentata dal legale rappresentante della società opponente nella quale venivano indicati come progettisti entrambi lei e l'Arch. . Evidenziava altresì la correttezza dell'ammontare Persona_2 ingiunto, vista la parcella vidimata dal competente Ordine professionale.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale (in particolare ex art. 210 c.p.c. su istanza dell'opposta, il tribunale disponeva l'acquisizione agli atti del giudizio dell'istanza di rilascio della concessione edilizia presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di
Caltanissetta dalla società opponente in data 10/12/2012, prot.
n.73030 e della relazione istruttoria del 16.01.2013) e prova per testi.
Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 9.12.2019, rigettava l'opposizione formulata dalla dichiarando Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo emesso, condannando la stessa al pagamento delle spese in favore dell'Arch. . CP_1
******
5 Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello la Parte_1 lamentando che il Tribunale avrebbe errato:
[...]
1) nella valutazione delle prove testimoniali dubitando sull'attendibilità dei testi e dalle quali sarebbe dovuta derivare la S_ Persona_2 nullità del d.i. opposto per carenza di prova del contratto d'incarico professionale in relazione all'articolo 634 c.p.c.
2) nell' avere disatteso la richiesta di nomina di CTU avanzata affinché lo stesso valutasse il reale valore dell'opera professionale dell'arch.
, e potesse escludere le somme, incluse nel d.i. relative a calcoli CP_1 strutturali di competenza di altra figura professionale (ingegnere).
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
Si è costituita l'Arch. , contestando la fondatezza Controparte_3 dell'appello e invocandone il rigetto.
Con ordinanza depositata il 23.09.23, la Corte rigettava la richiesta di inibitoria formulata dall'appellante e ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
la Corte all'udienza del 27.06.2024, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dall'appellata ex articolo 348 bis c.p.c. dovendosi ritenere implicitamente superato il vaglio dovuto in sede di
“filtro” in appello ex art.436 c.p.c. avendo la Corte rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6 Va pure preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame sollevata dall' appellata. La Suprema Corte di
Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017
(Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l' appellante ha indicato con chiarezza i motivi per i quali richiede la modifica della sentenza impugnata, e ha altresì esplicitato gli effetti che dalle chieste modifiche deriveranno sulla decisione del primo giudice.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che l'appellata, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione a d.i., avesse adempiuto l'onere ex art.2967c.c. di fornire la prova del credito ingiunto.
L'appellante con il primo motivo di gravame, ha sostanzialmente contestato tale sussistenza, sostenendo la carenza di prova del conferimento dell'incarico e l'erronea valutazione del Tribunale sull'attendibilità dei testi escussi.
Lamenta inoltre la mancata nomina di CTU.
7 Con riguardo al primo motivo di doglianza, va ricordato il principio della libertà della forma nei contratti, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge (art.1350 c.c.). La forma scritta del disciplinare d'incarico progettuale non è richiesta né ad substantiam né ad probationem. Nella specie emerge, peraltro, un'importate prova scritta costituito dall'istanza presentata dal rappresentante legale della società per il rilascio della concessione edilizia che indicava quali progettisti l'Arch. ed il dott. Trattandosi di documento CP_1 Persona_2 proveniente dalla parte opponente ed appellante, ne è piuttosto evidente la natura latamente confessoria.
Conseguentemente a nulla approdano le dichiarazioni dei testi indotti dalla società (Ing. nominato successivamente direttore dei lavori S_ insieme al Dr. ), dichiarazioni che secondo l'appellante Persona_2 dovrebbero condurre alla revoca del decreto ingiuntivo per l'assenza di incarico conferito in forma scritta.
I suddetti testi e al contrario, non hanno potuto Persona_2 S_ far altro che confermare la partecipazione al progetto dell'arch. , CP_1 dal momento che la documentazione, posta base del decreto ingiuntivo opposto, indica l'architetto quale progettista incaricata, e quindi CP_1 hanno dichiarato che la stessa faceva parte “del team di lavoro”.
Tuttavia, nel tentativo di sminuire il ruolo della professionista, hanno affermato che l'apposizione del nome della con la espressa CP_1 qualifica di progettista, fosse una “mera formalità” e che dunque, al di là di quanto formalmente risultante, la stessa non avrebbe avuto alcun ruolo all'interno del “team” anzidetto.
In accordo col Tribunale, si deve ritenere l'inattendibilità dei testi in quanto le loro dichiarazioni si palesano intrinsecamente contraddittorie in quanto del tutto contrastanti con la documentazione prodotta e posta a base del D.I. nonché di quella acquisita nel corso dell'istruttoria. E', in particolare, la succitata istanza di rilascio della concessione edilizia che
8 smentisce radicalmente i testi e la società che vorrebbe accreditarli come attendibili, perché non si capisce quale avrebbe funzione concreta avrebbe avuto un inserimento meramente nominale dell'arch. CP_1 negli atti e documenti che ne attestano la qualità di progettista.
Senza sottacere che gli stessi testi non possono considerarsi indifferenti atteso il loro proprio interesse economico, quali altri tecnici incaricati dei lavori dalla collegato all'oggetto del giudizio. Parte_1
Tutto perciò induce a ritenere confermato che all'opposta era stato conferito il mandato di progettista e che la stessa non partecipò alla fase esecutiva demandata all'ing. in quanto quest'ultimo, appunto S_ quale ingegnere, aveva le competenze e i titoli ex lege necessari per seguire la fase di realizzazione dell'opera (quella strutturale). Ed egli fu nominato successivamente, in data 5.2.2013, direttore dei lavori
(Cfr.Doc.n.37 pag.2 della Concessione edilizia in atti ).
E' decisiva in tal senso e peraltro totalmente disinteressata, la testimonianza resa dall'architetto ( cfr. verbali di udienza del Tes_2
10/5/2017) dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta, il quale ha confermato che, sia l'architetto , sia, il dott. (che CP_1 Persona_2 all'epoca non possedeva il titolo di architetto ma di Pianificatore
Territoriale -come risulta dal timbro apposto sugli atti progettuali accanto a quello dell'Arch. ) erano i progettisti dell'opera per CP_1 cui è causa come risultante dal documento introduttivo della pratica per il rilascio della concessione edilizia, depositato dal rappresentante legale della società opponente (Sig. in data 10.12.2012 prot.n.73030 e Pt_2 poi prodotto in giudizio dall' Ufficio Tecnico con provvedimento del
Tribunale ex art. 210 c.p.c.
Così il teste “…. dal 1990 lavoro presso l'Ufficio Tecnico- Direzione Tes_2
Urbanistica del Comune di Caltanissetta”… “ricordo di essermi occupato della pratica in oggetto” riconosco la concessione edilizia che mi viene
9 mostrata in copia… ”gli interlocutori in relazione al progetto in parola erano sia l'architetto che il dottor Controparte_3 Per_3
. Ricordo che soprattutto all'inizio, venivano entrambi e assieme
[...] presso il mio ufficio mentre altre volte veniva o l'uno o l'altra”. “Entrambi mi dissero di essere i progettisti dell'opera e vennero anche a discutere in merito alla stessa”.
Da tali dichiarazioni emerge la piena effettività dell'incarico progettuale all'arch. e la sua conseguente esecuzione. CP_1
Anche il secondo motivo di censura va disatteso, avendo il tribunale correttamente ritenuto congrua la somma ingiunta corrispondente al
50% delle spettanze pretese dalla professionista (in quanto condivise con il Dr. ) del tutto genericamente contestate dalla società Persona_2 opponente, odierna appellante.
Ne la prova contraria, ad avviso del Collegio avrebbe potuto essere fornita da una CTU che il Giudice di primo grado, rettamente, ha ritenuto di non dover ammettere in relazione alla natura e alla funzione dell'indagine tecnica che non è quella di supplire a deficienze istruttorie ma piuttosto quella di fornire al Giudice specifiche conoscenze tecniche relative all'oggetto della lite. La parcella redatta dall'Arch. , CP_1 vidimata dal rispettivo ordine professionale sulla base di un computo metrico estimativo recante correttamente un importo complessivo di
€.384.075,14, trae origine dalla progettazione di un fabbricato di mq.
232 e mc. 98 6,085, destinato ad ospitare una zona accettazione, una zona infermeria, degli spogliatoi maschili e femminili con annessi bagni muniti anche di docce;
era inoltre previsto un campo polivalente di metri
20 per metri 40, da realizzarsi in esterno e destinato all'esercizio di più discipline sportive. Tutto ciò è descritto nell'esame tecnico del progetto, del 16.01.2013, depositato in atti dall'ufficio tecnico del di CP_6
Caltanissetta in ottemperanza all'ordine di esibizione ex articolo 210
c.p.c. del tribunale. La stima economica delle lavorazioni (c.d. computo
10 metrico) è correttamente calcolata sulla base delle misure e quantità che risultano dei disegni di progetto (in atti) e riguardante le quantità di lavorazione i prezzi unitari e il costo totale delle singole voci riferite ad un'opera realizzata a regola d'arte; i prezzi applicati alle singole lavorazioni sono stati individuati nel prezzario unico Regionale per i
Lavori Pubblici della Regione Sicilia in vigore al tempo del deposito della documentazione progettuale(anno 2009).
A ciò va aggiunto che la parcella vidimata dall'arch. risponde CP_1 ed è conforme anche ai parametri di cui al DM n.140/12.
Senza sottacere che l'importo del d. i. e della parcella vidimata era già nei limiti del 50% della somma. Tale richiesta nel suo ammontare veniva fatta dalla professionista già nella diffida ad adempiere del 18.02.2015 ove veniva precisato come in seno al ricorso per d.i. “ In ragione dell'attività professionale spiegata, l'arch. chiedeva, sia CP_1 verbalmente che formalmente, alla società committente il pagamento delle proprie spettanze pari al 50% dell'importo complessivo delle stesse, atteso che l'incarico veniva svolto in uno ad altro professionista incaricato”, anche inviando il relativo prospetto di parcella.
Questa la cronistoria risultante dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della compiuta istruttoria.
Consegue che risulta dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze testimoniali cui si è dato corso l'infondatezza dell'appello.
Restano pertanto esenti da censure tutte le considerazioni svolte dal
Tribunale con attento esame di tutta la documentazione prodotta in atti e approfondito scrupolo motivazionale che la Corte fa proprie e alle quali integralmente si riporta.
Per queste ragioni l'appello non merita accoglimento.
11 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in complessivi €.2.650,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre
C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico dell'appellante ed a favore della professionista appellata.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.648/2019 del Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 9.12.2019, appellata da Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore di liquidate come in parte motiva. Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 16 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr.Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
Nella causa civile iscritta al n. 53/2020 RGCA
Promossa da
( P.IVA ), in liquidazione in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo liquidatore e rappresentante legale p.t. signor con Parte_2 sede legale in Caltanissetta, Viale Trieste 156 rappresentata e difesa dall'Avv. Italo Attardo per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
1 Arch. nata a [...] il [...] CP_1 CP_2
( rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo CodiceFiscale_1
Pistone per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Voglia la Corte adita, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata ritenere dichiarare illegittimo e non dovuto l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo (D.I.
n. 219/2015Trib.Civ.CL) opposto, in virtù delle odierne difese meglio esplicitate nella parte motiva del presente atto di appello, nonché per effetto di tutte le difese contenute nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, nelle successive 183, e nei verbali di causa, nella comparsa conclusionale, che devono intendersi, qui, integralmente richiamati, ripetuti e trascritti. E per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, che andrà dichiarato nullo, annullabile e/o improduttivo di effetti giuridici con qualsiasi statuizione.
In riforma della sentenza impugnata, condannare l'opposta ed odierna appellata, Arch. , al pagamento delle spese e dei Controparte_3 compensi del giudizio di primo grado, liquidati in complessivi Euro
3.384,50 per competenze, oltre il 15% di quanto liquidato per competenze
a titolo di rimborso forfettario spese generali oltre Iva e CA, con distrazione pro- quota delle predette somme in favore distintamente dei due difensori e procuratori speciali intervenuti e susseguitisi nel corso del predetto giudizio di primo grado, ciascuno per la parte di propria spettanza l'avvocato Sonia Tiziana Tramontana e lo scrivente
2 avvocato Italo Attardo (solo per esame e studio più la fase conclusiva, non anche per la fase introduttiva e per quella istruttoria);
In via subordinata disporre CTU contabile affinchè il CTU dopo aver proceduto ad esaminare i verbali della causa di primo grado aventi ad oggetto l'escussione dei testi suddetti, e dunque sulla scorta delle risultanze istruttorie, decurti, eventualmente sino ad annullarle le somme ingiunte tenuto conto dell'attività professionale svolta dai citati altri professionisti e del reale valore dell'opera, stante la contestazione della determinazione unilaterale eseguita dall'opposta. Si chiede altresì che in ogni caso il CTU tenga conto delle competenze dell'arch. CP_1 ed escluda dunque le somme richieste neanche astrattamente spettabili in quanto relative a calcoli strutturali di competenza dell'ingegnere. Con compensazione integrale tra le parti delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio.
In ogni caso con il favore delle spese e dei compensi per il presente giudizio e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l'Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex articoli 342 e/o
348 c.p.c.; respingersi la richiesta di sospensiva perché infondata.
Sempre, in via preliminare, si chiede che la Corte di Appello adita voglia rigettare l'appello e confermare la impugnata sentenza;
in subordine, nella remota ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse riconoscere la sussistenza di incarico professionale tra l'architetto e la società opponente, dire e ritenere che si Controparte_3 configura in capo alla opponente un'ipotesi di arricchimento senza causa, ex articolo 2041 c.c. e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento dell'indennizzo previsto dalla norma, per come motivato in
3 diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria, ritenuta la richiesta di ammissione avanzata dall'appellata in primo grado anche in sede di precisazione delle conclusioni e con la propria comparsa conclusionale, per come motivato in diritto, occorrendo, ammettere le richieste istruttorie già formulate in corso di causa in primo grado dall'Arch. e non accolte (ulteriori prove CP_1 per testi, CTU, ordine di esibizione e produzioni rivolti al Consiglio
Ordine Controparte_4
CL, al nonché Controparte_5 all'ufficio tecnico e al anche quali prove CP_6 Controparte_7 contrarie);
* * *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 219/15 emesso dal Tribunale di Caltanissetta con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore dell'Arch. la somma di Controparte_3
€.9.221,62 oltre interessi e spese di procedura, quale credito derivante da incarico professionale per attività di progettazione di un impianto sportivo polivalente, con annessi accessori, in Caltanissetta, contrada
Santo Spirito-Firrio come da documentazione e parcella vidimata dall'Ordine professionale prodotte in monitorio come prova scritta del credito.
In particolare, l'opponente eccepiva:
1) La illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta, non avendo mai la società opponente conferito alcun incarico di progettazione all'opposta in quanto le trattative iniziali con l'architetto non CP_1 sfociarono mai in un formale conferimento, il quale invece
4 venne in seguito pattuito formalmente con altri due tecnici ovvero con l'ingegnere e con l'Arch. S_ Per_1
Benedetto;
2) La non azionabilità della pretesa ingiunta senza formale conferimento ed in assenza di specifica pattuizione sugli onorari a seguito del d.l. n.1/12 convertito nella L.n.27/12;
3) Il materiale espletamento dell'incarico unicamente da parte dei predetti tecnici incaricati;
4) l'esosità della somma ingiunta in ragione dell' eccessività del computo metrico dei lavori progettati in rapporto al reale computo necessario per i lavori da effettuare.
La professionista opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo la effettività dell'incarico, come desuminile dal progetto recante la sua firma ed il suo timbro nonché dall'istanza al
Genio Civile presentata dal legale rappresentante della società opponente nella quale venivano indicati come progettisti entrambi lei e l'Arch. . Evidenziava altresì la correttezza dell'ammontare Persona_2 ingiunto, vista la parcella vidimata dal competente Ordine professionale.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale (in particolare ex art. 210 c.p.c. su istanza dell'opposta, il tribunale disponeva l'acquisizione agli atti del giudizio dell'istanza di rilascio della concessione edilizia presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di
Caltanissetta dalla società opponente in data 10/12/2012, prot.
n.73030 e della relazione istruttoria del 16.01.2013) e prova per testi.
Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 9.12.2019, rigettava l'opposizione formulata dalla dichiarando Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo emesso, condannando la stessa al pagamento delle spese in favore dell'Arch. . CP_1
******
5 Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello la Parte_1 lamentando che il Tribunale avrebbe errato:
[...]
1) nella valutazione delle prove testimoniali dubitando sull'attendibilità dei testi e dalle quali sarebbe dovuta derivare la S_ Persona_2 nullità del d.i. opposto per carenza di prova del contratto d'incarico professionale in relazione all'articolo 634 c.p.c.
2) nell' avere disatteso la richiesta di nomina di CTU avanzata affinché lo stesso valutasse il reale valore dell'opera professionale dell'arch.
, e potesse escludere le somme, incluse nel d.i. relative a calcoli CP_1 strutturali di competenza di altra figura professionale (ingegnere).
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
Si è costituita l'Arch. , contestando la fondatezza Controparte_3 dell'appello e invocandone il rigetto.
Con ordinanza depositata il 23.09.23, la Corte rigettava la richiesta di inibitoria formulata dall'appellante e ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
la Corte all'udienza del 27.06.2024, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dall'appellata ex articolo 348 bis c.p.c. dovendosi ritenere implicitamente superato il vaglio dovuto in sede di
“filtro” in appello ex art.436 c.p.c. avendo la Corte rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6 Va pure preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame sollevata dall' appellata. La Suprema Corte di
Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017
(Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l' appellante ha indicato con chiarezza i motivi per i quali richiede la modifica della sentenza impugnata, e ha altresì esplicitato gli effetti che dalle chieste modifiche deriveranno sulla decisione del primo giudice.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che l'appellata, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione a d.i., avesse adempiuto l'onere ex art.2967c.c. di fornire la prova del credito ingiunto.
L'appellante con il primo motivo di gravame, ha sostanzialmente contestato tale sussistenza, sostenendo la carenza di prova del conferimento dell'incarico e l'erronea valutazione del Tribunale sull'attendibilità dei testi escussi.
Lamenta inoltre la mancata nomina di CTU.
7 Con riguardo al primo motivo di doglianza, va ricordato il principio della libertà della forma nei contratti, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge (art.1350 c.c.). La forma scritta del disciplinare d'incarico progettuale non è richiesta né ad substantiam né ad probationem. Nella specie emerge, peraltro, un'importate prova scritta costituito dall'istanza presentata dal rappresentante legale della società per il rilascio della concessione edilizia che indicava quali progettisti l'Arch. ed il dott. Trattandosi di documento CP_1 Persona_2 proveniente dalla parte opponente ed appellante, ne è piuttosto evidente la natura latamente confessoria.
Conseguentemente a nulla approdano le dichiarazioni dei testi indotti dalla società (Ing. nominato successivamente direttore dei lavori S_ insieme al Dr. ), dichiarazioni che secondo l'appellante Persona_2 dovrebbero condurre alla revoca del decreto ingiuntivo per l'assenza di incarico conferito in forma scritta.
I suddetti testi e al contrario, non hanno potuto Persona_2 S_ far altro che confermare la partecipazione al progetto dell'arch. , CP_1 dal momento che la documentazione, posta base del decreto ingiuntivo opposto, indica l'architetto quale progettista incaricata, e quindi CP_1 hanno dichiarato che la stessa faceva parte “del team di lavoro”.
Tuttavia, nel tentativo di sminuire il ruolo della professionista, hanno affermato che l'apposizione del nome della con la espressa CP_1 qualifica di progettista, fosse una “mera formalità” e che dunque, al di là di quanto formalmente risultante, la stessa non avrebbe avuto alcun ruolo all'interno del “team” anzidetto.
In accordo col Tribunale, si deve ritenere l'inattendibilità dei testi in quanto le loro dichiarazioni si palesano intrinsecamente contraddittorie in quanto del tutto contrastanti con la documentazione prodotta e posta a base del D.I. nonché di quella acquisita nel corso dell'istruttoria. E', in particolare, la succitata istanza di rilascio della concessione edilizia che
8 smentisce radicalmente i testi e la società che vorrebbe accreditarli come attendibili, perché non si capisce quale avrebbe funzione concreta avrebbe avuto un inserimento meramente nominale dell'arch. CP_1 negli atti e documenti che ne attestano la qualità di progettista.
Senza sottacere che gli stessi testi non possono considerarsi indifferenti atteso il loro proprio interesse economico, quali altri tecnici incaricati dei lavori dalla collegato all'oggetto del giudizio. Parte_1
Tutto perciò induce a ritenere confermato che all'opposta era stato conferito il mandato di progettista e che la stessa non partecipò alla fase esecutiva demandata all'ing. in quanto quest'ultimo, appunto S_ quale ingegnere, aveva le competenze e i titoli ex lege necessari per seguire la fase di realizzazione dell'opera (quella strutturale). Ed egli fu nominato successivamente, in data 5.2.2013, direttore dei lavori
(Cfr.Doc.n.37 pag.2 della Concessione edilizia in atti ).
E' decisiva in tal senso e peraltro totalmente disinteressata, la testimonianza resa dall'architetto ( cfr. verbali di udienza del Tes_2
10/5/2017) dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta, il quale ha confermato che, sia l'architetto , sia, il dott. (che CP_1 Persona_2 all'epoca non possedeva il titolo di architetto ma di Pianificatore
Territoriale -come risulta dal timbro apposto sugli atti progettuali accanto a quello dell'Arch. ) erano i progettisti dell'opera per CP_1 cui è causa come risultante dal documento introduttivo della pratica per il rilascio della concessione edilizia, depositato dal rappresentante legale della società opponente (Sig. in data 10.12.2012 prot.n.73030 e Pt_2 poi prodotto in giudizio dall' Ufficio Tecnico con provvedimento del
Tribunale ex art. 210 c.p.c.
Così il teste “…. dal 1990 lavoro presso l'Ufficio Tecnico- Direzione Tes_2
Urbanistica del Comune di Caltanissetta”… “ricordo di essermi occupato della pratica in oggetto” riconosco la concessione edilizia che mi viene
9 mostrata in copia… ”gli interlocutori in relazione al progetto in parola erano sia l'architetto che il dottor Controparte_3 Per_3
. Ricordo che soprattutto all'inizio, venivano entrambi e assieme
[...] presso il mio ufficio mentre altre volte veniva o l'uno o l'altra”. “Entrambi mi dissero di essere i progettisti dell'opera e vennero anche a discutere in merito alla stessa”.
Da tali dichiarazioni emerge la piena effettività dell'incarico progettuale all'arch. e la sua conseguente esecuzione. CP_1
Anche il secondo motivo di censura va disatteso, avendo il tribunale correttamente ritenuto congrua la somma ingiunta corrispondente al
50% delle spettanze pretese dalla professionista (in quanto condivise con il Dr. ) del tutto genericamente contestate dalla società Persona_2 opponente, odierna appellante.
Ne la prova contraria, ad avviso del Collegio avrebbe potuto essere fornita da una CTU che il Giudice di primo grado, rettamente, ha ritenuto di non dover ammettere in relazione alla natura e alla funzione dell'indagine tecnica che non è quella di supplire a deficienze istruttorie ma piuttosto quella di fornire al Giudice specifiche conoscenze tecniche relative all'oggetto della lite. La parcella redatta dall'Arch. , CP_1 vidimata dal rispettivo ordine professionale sulla base di un computo metrico estimativo recante correttamente un importo complessivo di
€.384.075,14, trae origine dalla progettazione di un fabbricato di mq.
232 e mc. 98 6,085, destinato ad ospitare una zona accettazione, una zona infermeria, degli spogliatoi maschili e femminili con annessi bagni muniti anche di docce;
era inoltre previsto un campo polivalente di metri
20 per metri 40, da realizzarsi in esterno e destinato all'esercizio di più discipline sportive. Tutto ciò è descritto nell'esame tecnico del progetto, del 16.01.2013, depositato in atti dall'ufficio tecnico del di CP_6
Caltanissetta in ottemperanza all'ordine di esibizione ex articolo 210
c.p.c. del tribunale. La stima economica delle lavorazioni (c.d. computo
10 metrico) è correttamente calcolata sulla base delle misure e quantità che risultano dei disegni di progetto (in atti) e riguardante le quantità di lavorazione i prezzi unitari e il costo totale delle singole voci riferite ad un'opera realizzata a regola d'arte; i prezzi applicati alle singole lavorazioni sono stati individuati nel prezzario unico Regionale per i
Lavori Pubblici della Regione Sicilia in vigore al tempo del deposito della documentazione progettuale(anno 2009).
A ciò va aggiunto che la parcella vidimata dall'arch. risponde CP_1 ed è conforme anche ai parametri di cui al DM n.140/12.
Senza sottacere che l'importo del d. i. e della parcella vidimata era già nei limiti del 50% della somma. Tale richiesta nel suo ammontare veniva fatta dalla professionista già nella diffida ad adempiere del 18.02.2015 ove veniva precisato come in seno al ricorso per d.i. “ In ragione dell'attività professionale spiegata, l'arch. chiedeva, sia CP_1 verbalmente che formalmente, alla società committente il pagamento delle proprie spettanze pari al 50% dell'importo complessivo delle stesse, atteso che l'incarico veniva svolto in uno ad altro professionista incaricato”, anche inviando il relativo prospetto di parcella.
Questa la cronistoria risultante dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della compiuta istruttoria.
Consegue che risulta dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze testimoniali cui si è dato corso l'infondatezza dell'appello.
Restano pertanto esenti da censure tutte le considerazioni svolte dal
Tribunale con attento esame di tutta la documentazione prodotta in atti e approfondito scrupolo motivazionale che la Corte fa proprie e alle quali integralmente si riporta.
Per queste ragioni l'appello non merita accoglimento.
11 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in complessivi €.2.650,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre
C.p.a. e IVA come per legge vanno poste a carico dell'appellante ed a favore della professionista appellata.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.648/2019 del Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 9.12.2019, appellata da Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore di liquidate come in parte motiva. Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 16 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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