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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5436/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5436/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
e , in proprio e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore rappresentati e Persona_1
difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco
Ammendola, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in LE CC
(NA), alla via Regina Elena n.5;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Persona_1
di intervento volontario, dall'avv. Ciro Mele, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in LE CC (NA), alla via U. Giordano n. 32;
ATTRICE
, Controparte_1
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,dall'avv.
Angelo Bonito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro
Direzionale - Isola F/12; CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio e in Parte_1 Parte_2
proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
, esponevano che, in data 04.10.2017 la minore, nello svolgere attività Per_1
agonistica di ginnastica artistica presso il Centro Sportivo della propria associazione con sede in Sant'Anastasia, durante l'esecuzione di un salto Controparte_2
all'indietro raccolto, cadeva violentemente di schiena su un tappeto paracadute riportando lesioni personali.
I genitori della ragazza, non avendo avuto riscontro dopo la denuncia dell'infortunio alla inviavano alla stessa lettera di messa in mora Controparte_1
a seguito della quale, la compagnia assicurativa faceva sottoporre a visita medico- legale la ragazza, acclarando la percentuale di postumi invalidanti al 9% di I.P.
La società assicurativa formulava quindi un'offerta risarcitoria non ritenuta però adeguata dagli attori i quali, pertanto, agivano in giudizio chiedendo la condanna della al ristoro dei danni subiti dalla minore, Controparte_1
quantificati nell'importo di euro 14.203,01, al netto della franchigia contrattualmente prevista.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva la nullità della citazione, in quanto priva della vocatio in ius; deduceva inoltre l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto e, nel caso fosse ritenuta sussistente la contestata legittimazione passiva, evidenziava che la garanzia opererebbe nei limiti stabiliti dalla polizza sottoscritta e che perciò l'importo indennizzabile sarebbe pari ad euro 3.200,00, in virtù della prevista detrazione del 5% di franchigia c.d. assoluta.
Chiedeva, dunque, in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ovvero disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. e, subordinatamente, di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva di dichiarare prescritta la domanda, ovvero di rigettarla, siccome infondata in fatto e diritto;
in via condizionata, nel caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva di contenere la condanna nei limiti della polizza esibita, rigettando la domanda proposta in proprio da essi attori e compensando le spese di lite.
Disposta d'ufficio la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, il relativo procedimento si concludeva con esito negativo per mancata partecipazione della convenuta società.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
All'ultima udienza del 24.10.2024 si costituiva in giudizio divenuta Persona_1
nel frattempo maggiorenne, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta rimane superata dal fatto stesso dell'avvenuta costituzione in giudizio, in quanto “La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma
1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione.
Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione.” (v. ex multis Cass. civ. n.
23979/2019).
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione proposta dalla compagnia assicurativa - peraltro in maniera del tutto generica - in merito al diritto a cui aspira parte attrice. Difatti, a norma dell'art. 2952, comma 2, c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Poiché nella fattispecie la caduta di si è Persona_1
verificata il 04.10.2017 e l'atto di citazione è stato notificato il 17.07.2019, la dedotta prescrizione non è maturata, considerato fra l'altro che sono intervenuti medio tempore atti interruttivi del decorso della stessa (v. all. 5 fascicolo attori).
Va, altresì, disatteso il dedotto difetto di legittimazione passiva della società di assicurazione, la quale ha versato in atti la copia della polizza stipulata con la
Federazione Ginnastica, smentendo per tabula il predetto assunto.
E d'altro canto, già in via stragiudiziale la compagnia assicurativa ha dedotto e documentato di avere formulato un'offerta risarcitoria alla controparte, prendendo così in gestione il sinistro.
Venendo al merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La verificazione del sinistro è pacifica tra le parti in causa, così come pacifiche e documentate sono le lesioni subite da , per la quale la convenuta Persona_1
società di assicurazione ha accertato e riconosciuto i residuati postumi invalidanti valutandoli, conformemente a quanto sostenuto da parte attrice, nel 9% di I.P.
Nessuna contestazione, inoltre, è stata fatta in merito alla I.T., quantificata dagli attori in 20 giorni al 100% e in 10 giorni al 50%. Il che assume significativo rilievo in virtù del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., giacché “l'art. 167, primo comma, del codice di rito, nell'imporre al convenuto ("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.)” (v Cass. n. 31837/2021).
La ragione del contendere, dunque, risiede sostanzialmente nella controversa applicazione ed interpretazione dell'art. 39 della convenzione assicurativa esibita, rubricato “Invalidità permanente – franchigia assoluta”, a norma del quale “Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'art. 36 non supera il 5%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5% ed inferiore al
15%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità…” (v. all. al fascicolo di entrambe le parti in causa).
Parte attrice ne contesta l'operatività eccependo che detta clausola, prevedendo una franchigia assoluta, avrebbe carattere vessatorio in quanto limiterebbe la responsabilità dell'assicuratore (art. 1341, comma 2, c.c.) e, pertanto, necessiterebbe di specifica sottoscrizione non presente nel caso in esame, con conseguente nullità ed inapplicabilità della stessa.
L'eccezione non è fondata.
Orbene, tra le clausole vessatorie indicate nell'art. 1341, comma 2 c.c. vi sono anche quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte e nei confronti dell'altro contraente. Affinché una clausola rientri fra queste ultime, tuttavia, occorre che la stessa riduca o restringa, in relazione allo specifico oggetto del contratto, l'ambito obiettivo della responsabilità già fissata con più ampia estensione da precetti normativi o convenzionali.
Motivo per cui non possono qualificarsi vessatorie quelle clausole che abbiano per contenuto una mera determinazione dell'effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione. Alla luce di tali considerazioni, nel contratto di assicurazione devono essere considerate senz'altro vessatorie solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito;
mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono assoggettate al regime previsto dall'art. 1341, comma 2 c.c. - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, essendo dirette a specificare il rischio garantito
(v. ex multis Cass. n. 1877/2012).
Nel caso di specie il contratto di assicurazione reca una clausola che deve ritenersi pienamente valida ed efficace, anche in assenza di autonoma sottoscrizione, in quanto non si tratta di clausola vessatoria, perché non prevede limitazioni di responsabilità, ma determina soltanto la misura dell'indennizzo dovuto, in relazione al principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c. (cfr. Cass. n.11283/2020).
Per quel che concerne, invece, l'interpretazione del citato art. 39 della convenzione assicurativa, parte attrice sostiene che l'indennizzo dovuto debba essere calcolato sulla base dell'invalidità permanente accertata al 9% e che dall'importo ottenuto
(euro 23.898,00) si debba sottrarre quello risultante dal calcolo della franchigia al 5%
(euro 9.695,02), arrivando così al risultato di euro 14.203,01.
Viceversa, secondo la convenuta, dall'invalidità permanente 9% bisognerebbe detrarre il 5% di franchigia c.d. assoluta, con conseguente determinazione di un valore residuale di I.P. pari al 4%. Sicché il 4% costituisce la percentuale cui il lesionato avrebbe diritto in relazione alla somma assicurata per il rischio garantito, che nel caso di specie è pari ad euro 80.000,00, con un indennizzo assicurabile, quindi, di euro 3.200,00 (4% di euro 80.000,00).
Al fine di stabilire l'interpretazione più corretta, occorre fare riferimento a quanto letteralmente previsto dal richiamato art. 39 delle condizioni di contratto, a norma del quale non si fa luogo a risarcimento ove la percentuale di I.P. non superi il 5%.
Quando invece – come nel caso che ci occupa – la percentuale di I.P. è superiore al
5% ed inferiore al 15%, l'art. 39 stabilisce che “l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità…”.
Ciò significa che nella fattispecie, essendo pacifica tra le parti una I.P. al 9%,
l'indennizzo va commisurato alla “parte eccedente”, ovvero al 4% (9% - 5%). Il che, tuttavia, non comporta che l'indennizzo vada calcolato applicando la percentuale eccedente, ovvero il 4%, al massimale previsto di euro 80.000,00, come sostiene la convenuta, in quanto ciò non è previsto nelle condizioni contrattuali.
Tant'è che nel terzo comma del richiamato art. 39 delle condizioni di contratto è stabilito che “Qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al
15% la franchigia si intenderà annullata e l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità”, anche in tal caso senza alcun riferimento al rapporto con il massimale previsto.
Dunque, in applicazione della normativa di riferimento in materia e tenuto conto dell'età di all'epoca dei fatti (10 anni), deve ritenersi che alla stessa Persona_1
spettino, a titolo di risarcimento del danno alla persona, i seguenti importi: euro
4.925,96 a titolo di danno biologico permanente (4% con detrazione) ed euro
1.381,00 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui euro 1.104,80, per I.T.T. 20 gg;
euro 276,20 per I.T.P. al 50% per 10 gg.), per un totale di euro 6.306,96.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Ebbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata, in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al Persona_1
tasso legale dalla data dei fatti (04.10.2017), sulla somma complessiva dovuta all'odierno attore e liquidata all'attualità, pari ad euro 6.306,96 ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 04.10.2017 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 04.10.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998, n. 4030).
Non risarcibile, invece, è da ritenersi il danno morale, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda.
Nello specifico, come emerge dalla lettura dell'atto di citazione, la domanda di ristoro investe “tutti i danni conseguenti alle lesioni patite per le causali in premessa per l'importo di € 14.203,01 comprensivo del danno biologico e del danno morale…”, tuttavia non è stata svolta alcuna argomentazione sull'incidenza specifica della lesione patita in termini di sofferenza e tale carenza deduttiva e probatoria non può non riverberarsi in termini di esclusione dell'autonoma riconoscibilità di tale posta di danno.
Neppure dovuto è il rimborso richiesto per le spese mediche, atteso che parte attrice le quantifica di euro 56,15 e, pertanto, vengono assorbite dalla franchigia/scoperto di cui all'art. 42 delle condizioni contrattuali.
Non possono, infine, trovare accoglimento le richieste, peraltro non meglio precisate, avanzate “in proprio” da e sia perché nulla Parte_1 Parte_2
allegano né provano al riguardo, sia perché la polizza dagli stessi invocata copre esclusivamente gli infortuni patiti dagli atleti aderenti alla , senza Controparte_3
estensione ad ipotesi di R.C.G. o altro.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto in favore di parte attrice, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Per la precisione, in considerazione dell'attività effettivamente svolta da ciascuno dei difensori, in favore di e le spese si liquidano Parte_1 Parte_2
nell'importo di euro 1.689,00 (comprensivo degli importi dovuti per fase di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione), oltre euro oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. In favore di le spese si Persona_1
liquidano nell'importo di euro 1.311,00 (comprensivo degli importi dovuti per fase di studio e decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e condanna la convenuta
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale, in Controparte_1
favore di per il complessivo importo di euro 6.306,96, oltre interessi Persona_1
come in parte motiva;
2) condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento in favore di e delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.689,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che Persona_1
si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.311,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5436/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
e , in proprio e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore rappresentati e Persona_1
difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco
Ammendola, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in LE CC
(NA), alla via Regina Elena n.5;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Persona_1
di intervento volontario, dall'avv. Ciro Mele, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in LE CC (NA), alla via U. Giordano n. 32;
ATTRICE
, Controparte_1
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,dall'avv.
Angelo Bonito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro
Direzionale - Isola F/12; CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio e in Parte_1 Parte_2
proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
, esponevano che, in data 04.10.2017 la minore, nello svolgere attività Per_1
agonistica di ginnastica artistica presso il Centro Sportivo della propria associazione con sede in Sant'Anastasia, durante l'esecuzione di un salto Controparte_2
all'indietro raccolto, cadeva violentemente di schiena su un tappeto paracadute riportando lesioni personali.
I genitori della ragazza, non avendo avuto riscontro dopo la denuncia dell'infortunio alla inviavano alla stessa lettera di messa in mora Controparte_1
a seguito della quale, la compagnia assicurativa faceva sottoporre a visita medico- legale la ragazza, acclarando la percentuale di postumi invalidanti al 9% di I.P.
La società assicurativa formulava quindi un'offerta risarcitoria non ritenuta però adeguata dagli attori i quali, pertanto, agivano in giudizio chiedendo la condanna della al ristoro dei danni subiti dalla minore, Controparte_1
quantificati nell'importo di euro 14.203,01, al netto della franchigia contrattualmente prevista.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva la nullità della citazione, in quanto priva della vocatio in ius; deduceva inoltre l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto e, nel caso fosse ritenuta sussistente la contestata legittimazione passiva, evidenziava che la garanzia opererebbe nei limiti stabiliti dalla polizza sottoscritta e che perciò l'importo indennizzabile sarebbe pari ad euro 3.200,00, in virtù della prevista detrazione del 5% di franchigia c.d. assoluta.
Chiedeva, dunque, in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ovvero disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. e, subordinatamente, di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva di dichiarare prescritta la domanda, ovvero di rigettarla, siccome infondata in fatto e diritto;
in via condizionata, nel caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva di contenere la condanna nei limiti della polizza esibita, rigettando la domanda proposta in proprio da essi attori e compensando le spese di lite.
Disposta d'ufficio la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, il relativo procedimento si concludeva con esito negativo per mancata partecipazione della convenuta società.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
All'ultima udienza del 24.10.2024 si costituiva in giudizio divenuta Persona_1
nel frattempo maggiorenne, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta rimane superata dal fatto stesso dell'avvenuta costituzione in giudizio, in quanto “La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma
1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione.
Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione.” (v. ex multis Cass. civ. n.
23979/2019).
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione proposta dalla compagnia assicurativa - peraltro in maniera del tutto generica - in merito al diritto a cui aspira parte attrice. Difatti, a norma dell'art. 2952, comma 2, c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Poiché nella fattispecie la caduta di si è Persona_1
verificata il 04.10.2017 e l'atto di citazione è stato notificato il 17.07.2019, la dedotta prescrizione non è maturata, considerato fra l'altro che sono intervenuti medio tempore atti interruttivi del decorso della stessa (v. all. 5 fascicolo attori).
Va, altresì, disatteso il dedotto difetto di legittimazione passiva della società di assicurazione, la quale ha versato in atti la copia della polizza stipulata con la
Federazione Ginnastica, smentendo per tabula il predetto assunto.
E d'altro canto, già in via stragiudiziale la compagnia assicurativa ha dedotto e documentato di avere formulato un'offerta risarcitoria alla controparte, prendendo così in gestione il sinistro.
Venendo al merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La verificazione del sinistro è pacifica tra le parti in causa, così come pacifiche e documentate sono le lesioni subite da , per la quale la convenuta Persona_1
società di assicurazione ha accertato e riconosciuto i residuati postumi invalidanti valutandoli, conformemente a quanto sostenuto da parte attrice, nel 9% di I.P.
Nessuna contestazione, inoltre, è stata fatta in merito alla I.T., quantificata dagli attori in 20 giorni al 100% e in 10 giorni al 50%. Il che assume significativo rilievo in virtù del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., giacché “l'art. 167, primo comma, del codice di rito, nell'imporre al convenuto ("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.)” (v Cass. n. 31837/2021).
La ragione del contendere, dunque, risiede sostanzialmente nella controversa applicazione ed interpretazione dell'art. 39 della convenzione assicurativa esibita, rubricato “Invalidità permanente – franchigia assoluta”, a norma del quale “Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'art. 36 non supera il 5%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5% ed inferiore al
15%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità…” (v. all. al fascicolo di entrambe le parti in causa).
Parte attrice ne contesta l'operatività eccependo che detta clausola, prevedendo una franchigia assoluta, avrebbe carattere vessatorio in quanto limiterebbe la responsabilità dell'assicuratore (art. 1341, comma 2, c.c.) e, pertanto, necessiterebbe di specifica sottoscrizione non presente nel caso in esame, con conseguente nullità ed inapplicabilità della stessa.
L'eccezione non è fondata.
Orbene, tra le clausole vessatorie indicate nell'art. 1341, comma 2 c.c. vi sono anche quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte e nei confronti dell'altro contraente. Affinché una clausola rientri fra queste ultime, tuttavia, occorre che la stessa riduca o restringa, in relazione allo specifico oggetto del contratto, l'ambito obiettivo della responsabilità già fissata con più ampia estensione da precetti normativi o convenzionali.
Motivo per cui non possono qualificarsi vessatorie quelle clausole che abbiano per contenuto una mera determinazione dell'effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione. Alla luce di tali considerazioni, nel contratto di assicurazione devono essere considerate senz'altro vessatorie solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito;
mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono assoggettate al regime previsto dall'art. 1341, comma 2 c.c. - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, essendo dirette a specificare il rischio garantito
(v. ex multis Cass. n. 1877/2012).
Nel caso di specie il contratto di assicurazione reca una clausola che deve ritenersi pienamente valida ed efficace, anche in assenza di autonoma sottoscrizione, in quanto non si tratta di clausola vessatoria, perché non prevede limitazioni di responsabilità, ma determina soltanto la misura dell'indennizzo dovuto, in relazione al principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c. (cfr. Cass. n.11283/2020).
Per quel che concerne, invece, l'interpretazione del citato art. 39 della convenzione assicurativa, parte attrice sostiene che l'indennizzo dovuto debba essere calcolato sulla base dell'invalidità permanente accertata al 9% e che dall'importo ottenuto
(euro 23.898,00) si debba sottrarre quello risultante dal calcolo della franchigia al 5%
(euro 9.695,02), arrivando così al risultato di euro 14.203,01.
Viceversa, secondo la convenuta, dall'invalidità permanente 9% bisognerebbe detrarre il 5% di franchigia c.d. assoluta, con conseguente determinazione di un valore residuale di I.P. pari al 4%. Sicché il 4% costituisce la percentuale cui il lesionato avrebbe diritto in relazione alla somma assicurata per il rischio garantito, che nel caso di specie è pari ad euro 80.000,00, con un indennizzo assicurabile, quindi, di euro 3.200,00 (4% di euro 80.000,00).
Al fine di stabilire l'interpretazione più corretta, occorre fare riferimento a quanto letteralmente previsto dal richiamato art. 39 delle condizioni di contratto, a norma del quale non si fa luogo a risarcimento ove la percentuale di I.P. non superi il 5%.
Quando invece – come nel caso che ci occupa – la percentuale di I.P. è superiore al
5% ed inferiore al 15%, l'art. 39 stabilisce che “l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità…”.
Ciò significa che nella fattispecie, essendo pacifica tra le parti una I.P. al 9%,
l'indennizzo va commisurato alla “parte eccedente”, ovvero al 4% (9% - 5%). Il che, tuttavia, non comporta che l'indennizzo vada calcolato applicando la percentuale eccedente, ovvero il 4%, al massimale previsto di euro 80.000,00, come sostiene la convenuta, in quanto ciò non è previsto nelle condizioni contrattuali.
Tant'è che nel terzo comma del richiamato art. 39 delle condizioni di contratto è stabilito che “Qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al
15% la franchigia si intenderà annullata e l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità”, anche in tal caso senza alcun riferimento al rapporto con il massimale previsto.
Dunque, in applicazione della normativa di riferimento in materia e tenuto conto dell'età di all'epoca dei fatti (10 anni), deve ritenersi che alla stessa Persona_1
spettino, a titolo di risarcimento del danno alla persona, i seguenti importi: euro
4.925,96 a titolo di danno biologico permanente (4% con detrazione) ed euro
1.381,00 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui euro 1.104,80, per I.T.T. 20 gg;
euro 276,20 per I.T.P. al 50% per 10 gg.), per un totale di euro 6.306,96.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Ebbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata, in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al Persona_1
tasso legale dalla data dei fatti (04.10.2017), sulla somma complessiva dovuta all'odierno attore e liquidata all'attualità, pari ad euro 6.306,96 ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 04.10.2017 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 04.10.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998, n. 4030).
Non risarcibile, invece, è da ritenersi il danno morale, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda.
Nello specifico, come emerge dalla lettura dell'atto di citazione, la domanda di ristoro investe “tutti i danni conseguenti alle lesioni patite per le causali in premessa per l'importo di € 14.203,01 comprensivo del danno biologico e del danno morale…”, tuttavia non è stata svolta alcuna argomentazione sull'incidenza specifica della lesione patita in termini di sofferenza e tale carenza deduttiva e probatoria non può non riverberarsi in termini di esclusione dell'autonoma riconoscibilità di tale posta di danno.
Neppure dovuto è il rimborso richiesto per le spese mediche, atteso che parte attrice le quantifica di euro 56,15 e, pertanto, vengono assorbite dalla franchigia/scoperto di cui all'art. 42 delle condizioni contrattuali.
Non possono, infine, trovare accoglimento le richieste, peraltro non meglio precisate, avanzate “in proprio” da e sia perché nulla Parte_1 Parte_2
allegano né provano al riguardo, sia perché la polizza dagli stessi invocata copre esclusivamente gli infortuni patiti dagli atleti aderenti alla , senza Controparte_3
estensione ad ipotesi di R.C.G. o altro.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto in favore di parte attrice, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Per la precisione, in considerazione dell'attività effettivamente svolta da ciascuno dei difensori, in favore di e le spese si liquidano Parte_1 Parte_2
nell'importo di euro 1.689,00 (comprensivo degli importi dovuti per fase di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione), oltre euro oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. In favore di le spese si Persona_1
liquidano nell'importo di euro 1.311,00 (comprensivo degli importi dovuti per fase di studio e decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e condanna la convenuta
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale, in Controparte_1
favore di per il complessivo importo di euro 6.306,96, oltre interessi Persona_1
come in parte motiva;
2) condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento in favore di e delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.689,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che Persona_1
si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.311,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi