Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Emilio Sirianni Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 4.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 425 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Alberto Giovannini
appellante
E
, con l'Avv. Virginia Gervasi Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Ricostruzione carriera personale docente. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 12.6.18 la docente esponeva di aver lavorato alle dipendenze Controparte_1 del in forza di plurimi contratti a termine della durata di almeno Parte_1
180 giorni, dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2013/2014, per poi essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.14.
2) Aggiungeva che l'amministrazione scolastica aveva provveduto alla ricostruzione della sua carriera con decreto del 24.10.16, adottato in applicazione dell'art. 485 D. Lgs. 297/94, denunciando che in tal modo si era verificata una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti ab origine a tempo indeterminato;
il tutto in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
4) Concludeva chiedendo di accertare il suo diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto integralmente dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti a termine, di ordinare al di collocarla nella fascia stipendiale relativa all'anzianità di servizio 9/14 anni del Parte_1
Comparto Scuola con decorrenza settembre 2014, la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento della somma di euro 33.589,98, come da conteggi allegati al ricorso.
5) Nella contumacia del convenuto, il tribunale di Cosenza ha svolto consulenza contabile Parte_1 e ha accolto parzialmente il ricorso, per l'effetto condannando il al pagamento di euro Parte_1
32.886,87, oltre accessori come in motivazione, nonché al pagamento dei successivi adeguamenti stipendiali.
6) In particolare, il tribunale ha richiamato le pronunce di legittimità nn. 22558/2016, 23868/2016 e 12503/2020, rilevando che nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti, dovendosi considerare la stessa continuità nell'insegnamento, che rende l'esperienza lavorativa parificabile, in termini di esperienza didattica e di bagaglio conoscitivo, con il rapporto di lavoro degli insegnanti assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019). Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi.
7) Ha quindi aderito alle conclusioni del consulente contabile, precisando che, rispetto ai conteggi di parte ricorrente, non potevano considerarsi né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi.
8) Avverso tale sentenza il ha proposto appello, concludendo Parte_1 nei seguenti termini “previa eventuale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, annullare o riformare la sentenza di primo grado per i motivi di cui in narrativa, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio o, comunque, rideterminando in minus la somma riconosciuta, anche a titolo di spese di lite”.
9) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello, nonché denunciando Controparte_1 l'inammissibilità del gravame in quanto riferito ad errori della consulenza di ufficio cui il tribunale aveva aderito, essendo il rimasto contumace nel corso del primo grado di giudizio. Parte_1
10) All'udienza di discussione del 4.2.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
11) L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata perché i rilievi che il muove Parte_1 alla Ctu di primo grado, nei termini di seguito indicati, si limitano a porre in discussione l'attendibilità della Ctu, sicché deve farsi applicazione dell'insegnamento di legittimità (Cass. SU n° 5624/22) secondo cui Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
12) Con l'atto di appello il , nel dare atto che la sentenza è corretta nei presupposti generali Parte_1 adottati, muove tre addebiti alla decisione di primo grado.
13) Con il primo motivo si denuncia che il tribunale non poteva prendere in considerazione “i due anni scolastici prestati presso scuole paritarie”. Tale periodo avrebbe dovuto essere escluso dal calcolo utile ai fini della ricostruzione di carriera come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con pronuncia n° 9951/22.
13.1) Il motivo di appello, a prescindere dalla sua genericità perché non chiarisce nemmeno quali sarebbero i due anni scolastici cui il fa riferimento, è comunque infondato perché la Parte_1 domanda giudiziale è riferita, come reso evidente dal ricorso introduttivo e dal certificato di servizio rilasciato dalla stessa amministrazione scolastica l'11.5.18, ai servizi a termine prestati dall'anno scolastico 2011/02 all'anno scolastico 2013/14, che risultano essere stati svolti presso istituti scolastici pubblici. In particolare, il ricorso introduttivo fa riferimento, elencandoli, a 33 incarichi a termine e lo stesso numero di incarichi emergono dal certificato di servizio in atti.
14) Con il secondo motivo il denuncia che parimenti occorre evidenziare come sia stato Parte_1 anticipato di un anno il passaggio alla terza fascia della carriera;
14.1) La doglianza è chiaramente inammissibile nei generici termini in cui è stata proposta, poiché non consente in alcun modo di apprezzare in cosa sarebbe nello specifico consistito l'errore commesso dal Ctu e, a cascata, dal tribunale;
15) Con il terzo motivo il addebita al tribunale di aver aderito alle conclusioni peritali che, Parte_1 in modo del tutto erroneo, aveva riconosciuto alla ricorrente anche gli scatti biennali del 2,50%, dovuti, come noto, ai soli insegnanti di religione cattolica privi di ricostruzione di carriera.
15.1) Tale doglianza deve essere accolta perché, come emerge dalla congiunta lettura della consulenza contabile e della sentenza impugnata, il tribunale ha finito per riconoscere alla ricorrente, che non è insegnante di religione, anche la somma complessiva di euro 16.482,09 a titolo di scatti biennali del 2,50%. In tal modo il tribunale si è posto contro il costante insegnamento di legittimità secondo cu in tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53 della l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione (Cass. 22558/16; Cass.
n° 9859/18).
15.2) Ne consegue che dalla complessiva somma riconosciuta dal tribunale a titolo di differenze retributive deve detrarsi quella riconosciuta a titolo di scatti biennali, con la conseguenza che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il appellante deve essere condannato al Parte_1 pagamento della minor somma di euro 16.404,78, oltre che al pagamento dei successivi adeguamenti stipendiali, come stabilito in sentenza in assenza di censure da parte del . Parte_1 16) Con il quarto motivo il evidenzia che le spese di lite, alla luce della minor somma cui Parte_1 la ricorrente aveva diritto rispetto a quanto richiesto, dovevano essere compensate per parziale soccombenza.
17) Il motivo può essere accolto solo in parte perché deve considerarsi che la domanda della docente
è risultata comunque fondata, sia pure non nei termini dedotti in ricorso. In ogni caso, la parziale riforma della sentenza impugnata impone in questa sede una rideterminazione delle spese di lite di primo grado.
18) Ora, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere compensate per un terzo, mentre i restanti due terzi devono essere posti a carico dell'amministrazione scolastica e liquidati come da dispositivo tenuto conto del decisum, mentre le spese di Ctu devono essere mantenute a carico del come stabilito nella sentenza impugnata. Parte_1
19) Le medesime considerazioni valgono quanto alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n° 548/23, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il appellante al pagamento della somma di euro 16.404,78, oltre accessori determinati ai Parte_1 sensi dell'art. 22, comma 36, Legge 724/94 dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento dei successivi adeguamenti stipendiali;
2) compensa per un terzo le spese di lite e pone i restanti due terzi a carico del appellante, Parte_1 liquidati in euro 1.800,00 euro, per il primo grado di giudizio, e in euro 2.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge;
3) pone le spese di Ctu svolta nel primo grado di giudizio, come liquidate dal tribunale di Cosenza, a carico del . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 4.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale