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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11204 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. NERI NICOLA Parte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. NERI NICOLA Controparte_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 i ricorrenti, in ragione delle dedotte sopravvenienze, ossia la raggiunta indipendenza economica del figlio hanno Per_1 chiesto di modificare le condizioni di mantenimento dei figli, di cui all'accordo recepito dal Tribunale di Roma con decreto in data 15.9.2016, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto reso dal Tribunale di Roma, cronol. n. 23737/2016 del 15.9.2016 nella causa iscritta al n. R.G. 14334/2015, a) porre a carico del Sig. , con decorrenza dalla domanda, quale contributo al Parte_1 mantenimento ordinario della figlia l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) Persona_2 mensili, annualmente rivalutabili in base al 100% dei coefficienti ISTAT, che dovrà corrispondere direttamente alla stessa figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2
b) esonerare per il futuro il Sig. dal versamento del contributo al mantenimento del Parte_1 figlio per aver costui reperito stabile e proficua attività lavorativa. “ Parte_2
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli, ormai maggiorenni, il Tribunale provvede alla modifica delle condizioni relative al mantenimento degli stessi in conformità a quanto previsto nelle condizioni sopra riportate.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, modifica le condizioni di cui all'accordo recepito dal Tribunale di Roma con decreto in data 15.9.2016, come riportato in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11204 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. NERI NICOLA Parte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. NERI NICOLA Controparte_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 i ricorrenti, in ragione delle dedotte sopravvenienze, ossia la raggiunta indipendenza economica del figlio hanno Per_1 chiesto di modificare le condizioni di mantenimento dei figli, di cui all'accordo recepito dal Tribunale di Roma con decreto in data 15.9.2016, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto reso dal Tribunale di Roma, cronol. n. 23737/2016 del 15.9.2016 nella causa iscritta al n. R.G. 14334/2015, a) porre a carico del Sig. , con decorrenza dalla domanda, quale contributo al Parte_1 mantenimento ordinario della figlia l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) Persona_2 mensili, annualmente rivalutabili in base al 100% dei coefficienti ISTAT, che dovrà corrispondere direttamente alla stessa figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_2
b) esonerare per il futuro il Sig. dal versamento del contributo al mantenimento del Parte_1 figlio per aver costui reperito stabile e proficua attività lavorativa. “ Parte_2
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli, ormai maggiorenni, il Tribunale provvede alla modifica delle condizioni relative al mantenimento degli stessi in conformità a quanto previsto nelle condizioni sopra riportate.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, modifica le condizioni di cui all'accordo recepito dal Tribunale di Roma con decreto in data 15.9.2016, come riportato in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi