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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5450/2021 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Caputo, elettivamente domiciliato in Parte_1
Lucera, alla Via Livorno, n. 30, presso lo studio legale dell'avv. Caputo
APPELLANTE contro
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Santarelli e dall'avv. Gianfrancesco De Cosmo, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' , Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Nicola Pio LAONIGRO elettivamente domiciliato in alla Piazza della Libertà n.4, CP_1
presso lo studio del difensore avv. Laonigro
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 70/2021 del Giudice di Pace di Lucera, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1367/2018.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del suo Sindaco p.t., e l' per sentirli condannare ai sensi dell'art. 2043 CP_2 CP_1
c.c., al risarcimento dei danni subiti allorché il 14.05.2018, egli, alla guida della propria autovettura
Mercedes GLK, tg. DZ469ND, nel percorrere Via San Severo, in abitato di , imbattendosi CP_2
in un cane randagio improvvisamente comparso sulla carreggiata, impattava contro lo stesso con la parte anteriore destra del veicolo, riportando danni stimati in complessivi € 2.352, 777.
Si costituivano in giudizio, il e l' eccependo rispettivamente il Controparte_2 CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza in fatto ed in diritto.
Espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'escussione del teste
, il GdP di Lucera con sentenza n. 70/2021 del 23.02.2021, pubblicata il 06.03.2021, Testimone_1
rigettava la domanda attorea perché ritenuta non fondata e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto d'appello notificato il 10.09.2021, proponeva gravame, Parte_1 chiedendone la riforma integrale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni tutte di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero: “Riconoscere e dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...]
e dell , ex art. 2043 c.c. per il danno subito all'autovettura Mercedes CP_2 CP_1
modello GLK, targata DZ469ND, di proprietà del Dott. , a seguito dell'evento sopra Parte_1
descritto, in quanto Enti preposti per legge al controllo ed alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni patiti dall'istante per l'importo complessivo di € 2.352,77, come sopra determinati e/o quantificati o a quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa e di giustizia, oltre svalutazione ed interessi dal dì del fatto illecito sino al soddisfo”;
Condannare, infine, gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”; In via istruttoria: disporre, ove occorra, in caso di contestazione sulla natura, entità e quantificazione del danno materiale patito dall'appellante, apposita CTU tecnica al fine di accertare causa, natura ed entità dei danni subiti dal medesimo, nonché l'acquisizione del fascicolo
d'ufficio del giudizio di primo grado”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano il e l' , Controparte_2 Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 17.01.2022 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 02.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per comparse conclusionali e repliche. *******************
1. In via preliminare, si osserva che, per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio
(artt. 24 e 111 Cost.), l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche laddove la stessa fosse logicamente subordinata alle altre, senza che la necessità di esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936 “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.”; ex multis Tribunale sez. I - Rieti, 07/04/2022, n. 194.
Ed invero, in base al suddetto principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale ovvero preliminare (cfr. Corte cass. Sez. U., Sentenza n.
9936 del 08/05/2014). In un'ottica di economia processuale, difatti, le più recenti pronunce della
Corte di Cassazione optano per una nuova applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. da ultimo, anche Cass. n.
5804/2017). In tal senso, al giudicante è consentito 'sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.' e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017;
Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011)”; ibidem Tribunale sez. lav. -
Bari, 02/05/2022, n. 1259).
Tanto premesso, l'appello interposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. CP_2
2. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, sulla Parte_1
scorta del seguente motivo di appello:
- “violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e 2697 c.c., nonché degli artt.114, 115 e 116
c.p.c. (erronea valutazione e/o travisamento delle risultanze probatorie ed istruttorie)”.
Ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, asseritamente approssimativa, e il conseguente iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda non provata. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace era incorso in errore nel ritenere le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste CU, , non sufficienti a Testimone_2
dare prova del sinistro e ha ritenuto illogica la gravata pronuncia nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda privando di validità tale testimonianza che, invece, risultava essere stata, a suo dire, precisa, puntuale e coerente.
Le parti convenute, dal canto loro, hanno chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, sostenendo la correttezza logico giuridica e la coerenza del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure per giungere alla decisione, il quale rilevando che, né dall'atto introduttivo né dall'escussione del teste si potesse evincere precisamente dove fosse avvenuto l'incidente, la sua dinamica esatta, l'effettiva natura di randagio del cane e la sua esatta posizione, e altri dettagli indispensabili a fondare la domanda risarcitoria avanzata, l'aveva correttamente rigettata.
3. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, e al fine di vagliare la fondatezza dell'appello, appare necessario rilevare, in premessa, che risulta coerente con la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro occorso all'attore danneggiato e del danno risarcibile, l'applicazione della disciplina delineata dall'art. 2043 c.c., in virtù del principio generale del neminem laedere.
Nel caso in esame, il danneggiato lamenta la lesione del suddetto principio generale, in ragione dell'omesso intervento di prevenzione e controllo da parte dei soggetti che sono tenuti ad intervenire in materia di randagismo. Trattandosi di responsabilità da colpa omissiva è necessario individuare qual sia la norma violata che, ove rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Dalla lettura della Legge n. 26/2006 integrativa della più risalente disciplina Controparte_3
dettata dalla L.R. n. 12/1995, vigente al momento del fatto oggetto di causa e successivamente sostituita dalla L.R. n.2/2020, emerge una ripartizione di compiti tra i Comuni e le Asl locali per la gestione del fenomeno del randagismo. Il testo normativo, individuando le specifiche competenze, stabiliva, infatti, che i Comuni, nell'esercizio del potere di sorveglianza, dovessero segnalare alle Cont la presenza di cani randagi, mentre, quest'ultime dovessero intervenire per provvedere all'accalappiamento ed al ricovero presso i canili, a condizione che i Comuni avessero, a loro volta, provveduto al relativo allestimento.
L'attività di ricovero e di cattura dei cani randagi risulta essere, dunque, estranea ai compiti dei
Comuni, i quali si limitano alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza degli animali,
Cont mentre il recupero dei cani randagi è delegato ai servizi veterinari delle (ex multis Cass. n.
9167/2020).
La ha dunque stabilito, al fine di prevenire il pericolo dell'incolumità pubblica, che CP_4 le funzioni di recupero e custodia dei cani randagi, nonché di controllo della popolazione canina a fini di igiene e profilassi, siano svolte dalle aziende sanitarie locali, riservando invece ai comuni una generica attività di redazione di piani di controllo delle nascite e meri compiti di gestione dei canili al fine dell'accoglienza dei cani randagi recuperati (ex multis Cass. n. 6392/2020; Cass. n. 22522/
2019, Cass. n. 17060/2018).
Ciò posto, costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis sent. n. 18954/2017; Cass.
Sentenza n. 31059/2019; Cass. Sent. n. 31957/2018), ha ritenuto che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi debba ricondursi alla generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; pertanto, occorrerà che la parte danneggiata che agisca per il risarcimento del danno causato da animali randagi dia la prova concreta di una condotta colposa ascrivibile all'ente e, della riconducibilità allo stesso dell'evento dannoso, sicché occorre che parte danneggiata dia la prova del danno subìto, della presenza del cane randagio sulla strada, del nesso di causalità, ossia, occorre dimostrare che la determinazione del sinistro sia imputabile solo ed unicamente all'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze (come, ad esempio, la velocità del conducente, la rottura di un freno, ecc.) e del comportamento colpevole dell'amministrazione, non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali
(Cass. n.31957/2018; Cass. n. 18954/2017) non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali.
Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare.
Ciò premesso, è bene precisare altresì, che la cognizione del giudice è informata al principio del libero convincimento, ai sensi art. 116, co. 1 c.p.c. Ebbene, tale norma specifica che il libero convincimento del giudice implica il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, il quale si traduce in una necessaria ed approfondita valutazione globale di tutte le risultanze processuali.
Il giudice, dunque, è chiamato a porre a fondamento della decisone i fatti che risultano provati alla luce di una globale valutazione circa le attività asseverative espletate in corso di causa (escussione di testimoni, produzioni documentali, ctu) e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (cfr. art. 115 c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra esposto, nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'odierno appellante, , nel corso del giudizio di primo grado non ha assolto l'onere Parte_1
probatorio su di lui gravante, non avendo fornito la prova né che la determinazione del sinistro sia stata imputabile solo ed unicamente all'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze (come, ad esempio, la velocità del conducente, la rottura di un freno, un'errata manovra ecc.), né del comportamento colpevole degli enti citati in giudizio, non potendosi presumere, si ribadisce, tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali.
È opportuno dare atto, ai fini della decisione, che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso.
Nel caso di specie, occorre, dunque, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Tuttavia, dalle risultanze di causa emerge come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a riguardo, non dimostrando, quindi, la specifica condotta omissiva del e Controparte_2 dell' e il conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso;
né è stata fornita alcuna prova CP_1
in merito a specifiche segnalazioni al circa la presenza di cani randagi Controparte_2 sul territorio comunale, al fine di consentire a quest'ultimo di richiedere un intervento di cattura da Cont parte dell'
[...]
, evidenti e plurimi dati obiettivi, inducono ad escludere la verosimiglianza del sinistro e CP_5
l'attendibilità dei fatti come prospettati dall'attore.
In primis deve rilevarsi che l'attore non ha circostanziato con precisione il fatto storico posto a fondamento della sua pretesa risarcitoria;
non ha, infatti, precisato il luogo preciso ove ebbe a verificarsi il sinistro con la dovuta precisione, come evidenziato dalla difesa dell'ente comunale, non ha indicato se il cane, in conseguenza del lamentato impatto con il veicolo, fosse rimasto ferito
Cont
o fosse morto, non ha richiesto l'intervento della forza pubblica o del servizio veterinario dell' .
Non possono sottacersi, inoltre, numerose incongruenze nella ricostruzione del sinistro nella differente versione riportata nelle comunicazioni stragiudiziali e in quella dedotta in citazione (la data del sinistro ed il nominativo conducente del veicolo cfr. pag. 1 atto di citazione, comunicazioni stragiudiziali in atti).
V'è di più, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non è emerso alcun elemento decisivo a prova della qualificazione della natura di “randagio” del cane che avrebbe provocato il danneggiamento del veicolo. Infatti, il cane non è stato identificato né a mezzo del microchip né attraverso successive verifiche effettuate dai veterinari dell'Asl competente il cui intervento, si ribadisce, non risulta essere stato richiesto. nell'ambito dell'istruttoria del primo grado non forniva alcuna indicazione circa l'aspetto Pt_1 dell'animale in questione, limitandosi a riferire che lo stesso fosse “di taglia grande”, senza ulteriormente dettagliare la descrizione dell'animale.
Neppure hanno comprovato la natura di randagio del cane in questione le dichiarazioni rese da l teste CU , che, al contrario, hanno contribuito a rendere ancor più Testimone_2 evidenti le carenze assertive ed allegative dell'attore.
Deve rilevarsi, infatti, che la presenza stessa del sul luogo teatro dell'asserito Testimone_1 sinistro non è stata dedotta né nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, né nell'atto di citazione, ove sarebbe stato interesse dell'attore dichiarare la presenza del testimone ai fini della conferma della dinamica sinistrosa decritta. Tale circostanza risulta peculiare poiché appare difficile comprendere come sia stato possibile che, pur conscio della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore, si sia Pt_1
determinato a non notiziare il Comune di la (e dopo di essa il Giudice di CP_2 CP_1
Pace) dell'esistenza di un testimone, indicandone sin da subito il nome.
Peraltro, il teste si è limitato a confermare le circostanze dedotte in citazione senza Testimone_1 null'altro aggiungere in relazione alla dinamica del sinistro, alle condizioni del presunto randagio e alla descrizione di quest'ultimo.
Di alcun pregio probatorio, infine, si rilevano essere le conclusioni cui è giunto il ctp Per_1
nominato dal in merito alla compatibilità dei danni sul veicolo tanto che, condivisibilmente, Pt_1
il Giudice di prime cure ha ritenuto non necessario avvalersi della c.t.u. cinematica, in considerazione della carenza assertiva prima, e allegativa poi, circa il presupposto della domanda risarcitoria azionata.
Deve rilevarsi, dunque, che la sentenza gravata, non può essere oggetto di censura in relazione al percorso logico-motivazionale seguito.
Dalle risultanze di causa emerge infatti come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a sostegno della domanda, non dimostrando alcunchè in ordine alla specifica condotta omissiva imputabile agli enti convenuti e al conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso.
Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare.
Sul punto la Suprema Corte ha, invero, chiarito che l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda postula che questa sia stata specificata nell'oggetto, oltre che nelle ragioni che la sorreggono (cfr. Cass., n. 231/2005; Cass., n. 7115/2013).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di risarcimento dei danni è infondata per la mancata allegazione sul piano assertivo, prima, e per la mancata dimostrazione, sul piano probatorio, del nesso di causalità intercorrente tra i danni subiti dall'attore e la presenza sulla sede stradale del supposto randagio.
In conclusione, dal riesame complessivo degli atti di causa, si ritiene che il ragionamento posto a base delle conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace nell'appellata sentenza risulti immune dalle censure mosse relativamente alla sua correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico e deve rilevarsi che la sentenza oggetto di gravame contiene le argomentazioni rilevanti , seppure succintamente esposte, per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, ritenendo di talché adempiuto l'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, che correttamente, il giudice di prime cure abbia rilevato l'assenza della prova dell'an della domanda risarcitoria azionata e che, in ragione di ciò, abbia correttamente operato rigettando la domanda azionata per infondatezza, correttamente motivando la propria decisione nella sentenza gravata che deve, pertanto, essere confermata , con le opportune precisazioni in questa sede fornite, con rigetto di tutti i motivi di appello proposti dall'appellante Pt_1
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, la sentenza n. 70/21 del Giudice di Pace di Lucera va integralmente confermata.
4. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito della lite, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 70/21 del Giudice di Pace di Lucera, resa a CP_1
definizione del giudizio N.R.G. 1367/18;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore del , che liquida in € 1.701,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese Controparte_2
generali come per legge da distrarsi in favore del difensore avv. Avv. Nicola Pio Laonigro dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell' che liquida in € 1.701,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per CP_1
legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 7.03.2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5450/2021 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Caputo, elettivamente domiciliato in Parte_1
Lucera, alla Via Livorno, n. 30, presso lo studio legale dell'avv. Caputo
APPELLANTE contro
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Santarelli e dall'avv. Gianfrancesco De Cosmo, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' , Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Nicola Pio LAONIGRO elettivamente domiciliato in alla Piazza della Libertà n.4, CP_1
presso lo studio del difensore avv. Laonigro
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 70/2021 del Giudice di Pace di Lucera, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1367/2018.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del suo Sindaco p.t., e l' per sentirli condannare ai sensi dell'art. 2043 CP_2 CP_1
c.c., al risarcimento dei danni subiti allorché il 14.05.2018, egli, alla guida della propria autovettura
Mercedes GLK, tg. DZ469ND, nel percorrere Via San Severo, in abitato di , imbattendosi CP_2
in un cane randagio improvvisamente comparso sulla carreggiata, impattava contro lo stesso con la parte anteriore destra del veicolo, riportando danni stimati in complessivi € 2.352, 777.
Si costituivano in giudizio, il e l' eccependo rispettivamente il Controparte_2 CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza in fatto ed in diritto.
Espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'escussione del teste
, il GdP di Lucera con sentenza n. 70/2021 del 23.02.2021, pubblicata il 06.03.2021, Testimone_1
rigettava la domanda attorea perché ritenuta non fondata e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto d'appello notificato il 10.09.2021, proponeva gravame, Parte_1 chiedendone la riforma integrale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni tutte di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero: “Riconoscere e dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...]
e dell , ex art. 2043 c.c. per il danno subito all'autovettura Mercedes CP_2 CP_1
modello GLK, targata DZ469ND, di proprietà del Dott. , a seguito dell'evento sopra Parte_1
descritto, in quanto Enti preposti per legge al controllo ed alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni patiti dall'istante per l'importo complessivo di € 2.352,77, come sopra determinati e/o quantificati o a quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa e di giustizia, oltre svalutazione ed interessi dal dì del fatto illecito sino al soddisfo”;
Condannare, infine, gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”; In via istruttoria: disporre, ove occorra, in caso di contestazione sulla natura, entità e quantificazione del danno materiale patito dall'appellante, apposita CTU tecnica al fine di accertare causa, natura ed entità dei danni subiti dal medesimo, nonché l'acquisizione del fascicolo
d'ufficio del giudizio di primo grado”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano il e l' , Controparte_2 Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 17.01.2022 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 02.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per comparse conclusionali e repliche. *******************
1. In via preliminare, si osserva che, per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio
(artt. 24 e 111 Cost.), l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche laddove la stessa fosse logicamente subordinata alle altre, senza che la necessità di esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936 “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.”; ex multis Tribunale sez. I - Rieti, 07/04/2022, n. 194.
Ed invero, in base al suddetto principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale ovvero preliminare (cfr. Corte cass. Sez. U., Sentenza n.
9936 del 08/05/2014). In un'ottica di economia processuale, difatti, le più recenti pronunce della
Corte di Cassazione optano per una nuova applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. da ultimo, anche Cass. n.
5804/2017). In tal senso, al giudicante è consentito 'sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.' e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017;
Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011)”; ibidem Tribunale sez. lav. -
Bari, 02/05/2022, n. 1259).
Tanto premesso, l'appello interposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. CP_2
2. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, sulla Parte_1
scorta del seguente motivo di appello:
- “violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e 2697 c.c., nonché degli artt.114, 115 e 116
c.p.c. (erronea valutazione e/o travisamento delle risultanze probatorie ed istruttorie)”.
Ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, asseritamente approssimativa, e il conseguente iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda non provata. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace era incorso in errore nel ritenere le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste CU, , non sufficienti a Testimone_2
dare prova del sinistro e ha ritenuto illogica la gravata pronuncia nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda privando di validità tale testimonianza che, invece, risultava essere stata, a suo dire, precisa, puntuale e coerente.
Le parti convenute, dal canto loro, hanno chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, sostenendo la correttezza logico giuridica e la coerenza del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure per giungere alla decisione, il quale rilevando che, né dall'atto introduttivo né dall'escussione del teste si potesse evincere precisamente dove fosse avvenuto l'incidente, la sua dinamica esatta, l'effettiva natura di randagio del cane e la sua esatta posizione, e altri dettagli indispensabili a fondare la domanda risarcitoria avanzata, l'aveva correttamente rigettata.
3. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, e al fine di vagliare la fondatezza dell'appello, appare necessario rilevare, in premessa, che risulta coerente con la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro occorso all'attore danneggiato e del danno risarcibile, l'applicazione della disciplina delineata dall'art. 2043 c.c., in virtù del principio generale del neminem laedere.
Nel caso in esame, il danneggiato lamenta la lesione del suddetto principio generale, in ragione dell'omesso intervento di prevenzione e controllo da parte dei soggetti che sono tenuti ad intervenire in materia di randagismo. Trattandosi di responsabilità da colpa omissiva è necessario individuare qual sia la norma violata che, ove rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Dalla lettura della Legge n. 26/2006 integrativa della più risalente disciplina Controparte_3
dettata dalla L.R. n. 12/1995, vigente al momento del fatto oggetto di causa e successivamente sostituita dalla L.R. n.2/2020, emerge una ripartizione di compiti tra i Comuni e le Asl locali per la gestione del fenomeno del randagismo. Il testo normativo, individuando le specifiche competenze, stabiliva, infatti, che i Comuni, nell'esercizio del potere di sorveglianza, dovessero segnalare alle Cont la presenza di cani randagi, mentre, quest'ultime dovessero intervenire per provvedere all'accalappiamento ed al ricovero presso i canili, a condizione che i Comuni avessero, a loro volta, provveduto al relativo allestimento.
L'attività di ricovero e di cattura dei cani randagi risulta essere, dunque, estranea ai compiti dei
Comuni, i quali si limitano alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza degli animali,
Cont mentre il recupero dei cani randagi è delegato ai servizi veterinari delle (ex multis Cass. n.
9167/2020).
La ha dunque stabilito, al fine di prevenire il pericolo dell'incolumità pubblica, che CP_4 le funzioni di recupero e custodia dei cani randagi, nonché di controllo della popolazione canina a fini di igiene e profilassi, siano svolte dalle aziende sanitarie locali, riservando invece ai comuni una generica attività di redazione di piani di controllo delle nascite e meri compiti di gestione dei canili al fine dell'accoglienza dei cani randagi recuperati (ex multis Cass. n. 6392/2020; Cass. n. 22522/
2019, Cass. n. 17060/2018).
Ciò posto, costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis sent. n. 18954/2017; Cass.
Sentenza n. 31059/2019; Cass. Sent. n. 31957/2018), ha ritenuto che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi debba ricondursi alla generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; pertanto, occorrerà che la parte danneggiata che agisca per il risarcimento del danno causato da animali randagi dia la prova concreta di una condotta colposa ascrivibile all'ente e, della riconducibilità allo stesso dell'evento dannoso, sicché occorre che parte danneggiata dia la prova del danno subìto, della presenza del cane randagio sulla strada, del nesso di causalità, ossia, occorre dimostrare che la determinazione del sinistro sia imputabile solo ed unicamente all'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze (come, ad esempio, la velocità del conducente, la rottura di un freno, ecc.) e del comportamento colpevole dell'amministrazione, non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali
(Cass. n.31957/2018; Cass. n. 18954/2017) non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali.
Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare.
Ciò premesso, è bene precisare altresì, che la cognizione del giudice è informata al principio del libero convincimento, ai sensi art. 116, co. 1 c.p.c. Ebbene, tale norma specifica che il libero convincimento del giudice implica il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, il quale si traduce in una necessaria ed approfondita valutazione globale di tutte le risultanze processuali.
Il giudice, dunque, è chiamato a porre a fondamento della decisone i fatti che risultano provati alla luce di una globale valutazione circa le attività asseverative espletate in corso di causa (escussione di testimoni, produzioni documentali, ctu) e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (cfr. art. 115 c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra esposto, nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'odierno appellante, , nel corso del giudizio di primo grado non ha assolto l'onere Parte_1
probatorio su di lui gravante, non avendo fornito la prova né che la determinazione del sinistro sia stata imputabile solo ed unicamente all'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze (come, ad esempio, la velocità del conducente, la rottura di un freno, un'errata manovra ecc.), né del comportamento colpevole degli enti citati in giudizio, non potendosi presumere, si ribadisce, tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali.
È opportuno dare atto, ai fini della decisione, che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso.
Nel caso di specie, occorre, dunque, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Tuttavia, dalle risultanze di causa emerge come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a riguardo, non dimostrando, quindi, la specifica condotta omissiva del e Controparte_2 dell' e il conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso;
né è stata fornita alcuna prova CP_1
in merito a specifiche segnalazioni al circa la presenza di cani randagi Controparte_2 sul territorio comunale, al fine di consentire a quest'ultimo di richiedere un intervento di cattura da Cont parte dell'
[...]
, evidenti e plurimi dati obiettivi, inducono ad escludere la verosimiglianza del sinistro e CP_5
l'attendibilità dei fatti come prospettati dall'attore.
In primis deve rilevarsi che l'attore non ha circostanziato con precisione il fatto storico posto a fondamento della sua pretesa risarcitoria;
non ha, infatti, precisato il luogo preciso ove ebbe a verificarsi il sinistro con la dovuta precisione, come evidenziato dalla difesa dell'ente comunale, non ha indicato se il cane, in conseguenza del lamentato impatto con il veicolo, fosse rimasto ferito
Cont
o fosse morto, non ha richiesto l'intervento della forza pubblica o del servizio veterinario dell' .
Non possono sottacersi, inoltre, numerose incongruenze nella ricostruzione del sinistro nella differente versione riportata nelle comunicazioni stragiudiziali e in quella dedotta in citazione (la data del sinistro ed il nominativo conducente del veicolo cfr. pag. 1 atto di citazione, comunicazioni stragiudiziali in atti).
V'è di più, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non è emerso alcun elemento decisivo a prova della qualificazione della natura di “randagio” del cane che avrebbe provocato il danneggiamento del veicolo. Infatti, il cane non è stato identificato né a mezzo del microchip né attraverso successive verifiche effettuate dai veterinari dell'Asl competente il cui intervento, si ribadisce, non risulta essere stato richiesto. nell'ambito dell'istruttoria del primo grado non forniva alcuna indicazione circa l'aspetto Pt_1 dell'animale in questione, limitandosi a riferire che lo stesso fosse “di taglia grande”, senza ulteriormente dettagliare la descrizione dell'animale.
Neppure hanno comprovato la natura di randagio del cane in questione le dichiarazioni rese da l teste CU , che, al contrario, hanno contribuito a rendere ancor più Testimone_2 evidenti le carenze assertive ed allegative dell'attore.
Deve rilevarsi, infatti, che la presenza stessa del sul luogo teatro dell'asserito Testimone_1 sinistro non è stata dedotta né nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, né nell'atto di citazione, ove sarebbe stato interesse dell'attore dichiarare la presenza del testimone ai fini della conferma della dinamica sinistrosa decritta. Tale circostanza risulta peculiare poiché appare difficile comprendere come sia stato possibile che, pur conscio della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore, si sia Pt_1
determinato a non notiziare il Comune di la (e dopo di essa il Giudice di CP_2 CP_1
Pace) dell'esistenza di un testimone, indicandone sin da subito il nome.
Peraltro, il teste si è limitato a confermare le circostanze dedotte in citazione senza Testimone_1 null'altro aggiungere in relazione alla dinamica del sinistro, alle condizioni del presunto randagio e alla descrizione di quest'ultimo.
Di alcun pregio probatorio, infine, si rilevano essere le conclusioni cui è giunto il ctp Per_1
nominato dal in merito alla compatibilità dei danni sul veicolo tanto che, condivisibilmente, Pt_1
il Giudice di prime cure ha ritenuto non necessario avvalersi della c.t.u. cinematica, in considerazione della carenza assertiva prima, e allegativa poi, circa il presupposto della domanda risarcitoria azionata.
Deve rilevarsi, dunque, che la sentenza gravata, non può essere oggetto di censura in relazione al percorso logico-motivazionale seguito.
Dalle risultanze di causa emerge infatti come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a sostegno della domanda, non dimostrando alcunchè in ordine alla specifica condotta omissiva imputabile agli enti convenuti e al conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso.
Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare.
Sul punto la Suprema Corte ha, invero, chiarito che l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda postula che questa sia stata specificata nell'oggetto, oltre che nelle ragioni che la sorreggono (cfr. Cass., n. 231/2005; Cass., n. 7115/2013).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di risarcimento dei danni è infondata per la mancata allegazione sul piano assertivo, prima, e per la mancata dimostrazione, sul piano probatorio, del nesso di causalità intercorrente tra i danni subiti dall'attore e la presenza sulla sede stradale del supposto randagio.
In conclusione, dal riesame complessivo degli atti di causa, si ritiene che il ragionamento posto a base delle conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace nell'appellata sentenza risulti immune dalle censure mosse relativamente alla sua correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico e deve rilevarsi che la sentenza oggetto di gravame contiene le argomentazioni rilevanti , seppure succintamente esposte, per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, ritenendo di talché adempiuto l'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, che correttamente, il giudice di prime cure abbia rilevato l'assenza della prova dell'an della domanda risarcitoria azionata e che, in ragione di ciò, abbia correttamente operato rigettando la domanda azionata per infondatezza, correttamente motivando la propria decisione nella sentenza gravata che deve, pertanto, essere confermata , con le opportune precisazioni in questa sede fornite, con rigetto di tutti i motivi di appello proposti dall'appellante Pt_1
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, la sentenza n. 70/21 del Giudice di Pace di Lucera va integralmente confermata.
4. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito della lite, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 70/21 del Giudice di Pace di Lucera, resa a CP_1
definizione del giudizio N.R.G. 1367/18;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore del , che liquida in € 1.701,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese Controparte_2
generali come per legge da distrarsi in favore del difensore avv. Avv. Nicola Pio Laonigro dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell' che liquida in € 1.701,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per CP_1
legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 7.03.2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura