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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 149 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via P. Gobetti, n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Pagliaro (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo l'infondatezza della richiesta di restituzione dell'importo pari a 3.493,27 euro, ricevuta dall'Ente previdenziale il 21.07.2023, mediante la quale le veniva comunicato che per il periodo intercorrente fra il 1.10.2007 e il 30.06.2008 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione di Mobilità, n. 2000/80151. La ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- IN VIA PRELIMINARE - Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento del 05.07.2023 - notificato in data CP_1
21.07.2023 -; - NEL MERITO – Accertare e dichiarare l'estinzione – per il motivo di cui in narrativa
- del diritto di credito azionato (dall' con il provvedimento del 05.07.2023 - notificato in data CP_1
21.07.2023 - e, per l'effetto, annullare integralmente il provvedimento de quo;
Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate ed operande (per il titolo in questione) dal convenuto Istituto, sulla pensione IO n. 19036517, di cui è titolare la Sig.ra e, Parte_1 per l'effetto, condannare l' a rimborsare e/o pagare in favore della ricorrente tutte le somme CP_1
1 trattenute (per il titolo in questione), con gli accessori di legge;
IN OGNI CASO: Condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse CP_1 pretese, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dalla comunicazione di ripetizione di indebito impugnata, in ragione dell'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione.
3. L'azione di ripetizione di indebito soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrenti dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita. CP_
4. Come documentato da (con all. 4) il 1.06.2018, l' previdenziale provvedeva ad effettuare CP_1 una compensazione dei crediti, effettuando dei conguagli anche in riferimento al rateo pensionistico del periodo in contestazione, da qualificarsi come esercizio del diritto e quindi come atto interruttivo dei termini di prescrizione.
5. poiché dall'1.6.2018 al 21.7.2023 non risulta decorso il termine di prescrizione decennali la domanda di parte ricorrente non risulta fondata e deve essere rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
500,00 oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 05/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via P. Gobetti, n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Pagliaro (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo l'infondatezza della richiesta di restituzione dell'importo pari a 3.493,27 euro, ricevuta dall'Ente previdenziale il 21.07.2023, mediante la quale le veniva comunicato che per il periodo intercorrente fra il 1.10.2007 e il 30.06.2008 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione di Mobilità, n. 2000/80151. La ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- IN VIA PRELIMINARE - Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento del 05.07.2023 - notificato in data CP_1
21.07.2023 -; - NEL MERITO – Accertare e dichiarare l'estinzione – per il motivo di cui in narrativa
- del diritto di credito azionato (dall' con il provvedimento del 05.07.2023 - notificato in data CP_1
21.07.2023 - e, per l'effetto, annullare integralmente il provvedimento de quo;
Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate ed operande (per il titolo in questione) dal convenuto Istituto, sulla pensione IO n. 19036517, di cui è titolare la Sig.ra e, Parte_1 per l'effetto, condannare l' a rimborsare e/o pagare in favore della ricorrente tutte le somme CP_1
1 trattenute (per il titolo in questione), con gli accessori di legge;
IN OGNI CASO: Condannare l' CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse CP_1 pretese, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dalla comunicazione di ripetizione di indebito impugnata, in ragione dell'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione.
3. L'azione di ripetizione di indebito soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrenti dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita. CP_
4. Come documentato da (con all. 4) il 1.06.2018, l' previdenziale provvedeva ad effettuare CP_1 una compensazione dei crediti, effettuando dei conguagli anche in riferimento al rateo pensionistico del periodo in contestazione, da qualificarsi come esercizio del diritto e quindi come atto interruttivo dei termini di prescrizione.
5. poiché dall'1.6.2018 al 21.7.2023 non risulta decorso il termine di prescrizione decennali la domanda di parte ricorrente non risulta fondata e deve essere rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
500,00 oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 05/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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