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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott. Lucio Munaro Giudice
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 16-1/2025, ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese di Verona e Codice Fiscale p.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
per la mandante con socio Controparte_1
unico, con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), Capitale sociale Euro
10.000,00 – iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno e numero di
Codice Fiscale (di seguito la “Mandante”), rappresentata e difesa P.IVA_3
dell'Avv. Filippo Carimati (c.f. e pec C.F._1
Email_1
-ricorrente nei confronti di
(c.f. e p.IVA ), con sede in Via Palù n. 15, TO Controparte_2 P.IVA_4
(TV) (c.a.p. 31040)
- resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. per la mandante a domandato l'apertura della Parte_1 Controparte_1
procedura di liquidazione giudiziale della allegando (tra l'altro) che CP_2
la società:
1.1 ha un credito nei confronti della resistente di E. 1.810.525,00 in forza di D.I. nr. 509/2019 esecutivo il 16-4-2019 emesso per l'importo originario di E.
1.908.937,63, oltre interessi e spese, per scoperto del conto di apertura di credito fondiario;
1.2 il credito originario si è ridotto a seguito dell'esecuzione promossa sui beni ipotecati con assegnazione della somma di E. 235.842,03;
1.3 la debitrice non deposita i bilanci dal 2022;
2. La società resistente, regolarmente notificata, non si è costituita ed è, pertanto, contumace;
3. il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, CCI, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a TO
(TV);
4. nel merito la domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 CCI);
4.1. sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci. e non ha dimostrato, com'era suo onere, il mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI (peraltro, dal bilancio 2022 e dalle allegazioni della ricorrente risulta il superamento dei parametri attivo e indebitamento);
4.2. l'ammontare dei debiti esigibili (oltre E. 1,8 milioni) supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
4.3 sussiste anche il presupposto oggettivo e cioè l'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b)
CCI.
La società ha un elevatissimo indebitamento verso la ricorrente a fronte di una situazione di sostanziale inattività, attestata dall'assenza totale di ricavi per gli anni
2020/2021, e di un deficit patrimoniale risultante dal dato sul patrimonio netto
(negativo per E. 16.483,00 nel bilancio 2022); la procedura esecutiva sui beni immobili
è altro indice dello stato di decozione dell'impresa; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società c.f. Controparte_2
e p.IVA ), con sede in Via Palù n. 15, TO (TV) (c.a.p. 31040) P.IVA_4
nomina il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 8 luglio 2025 ad ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, lì 11 marzo 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott. Lucio Munaro Giudice
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 16-1/2025, ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese di Verona e Codice Fiscale p.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
per la mandante con socio Controparte_1
unico, con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), Capitale sociale Euro
10.000,00 – iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno e numero di
Codice Fiscale (di seguito la “Mandante”), rappresentata e difesa P.IVA_3
dell'Avv. Filippo Carimati (c.f. e pec C.F._1
Email_1
-ricorrente nei confronti di
(c.f. e p.IVA ), con sede in Via Palù n. 15, TO Controparte_2 P.IVA_4
(TV) (c.a.p. 31040)
- resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. per la mandante a domandato l'apertura della Parte_1 Controparte_1
procedura di liquidazione giudiziale della allegando (tra l'altro) che CP_2
la società:
1.1 ha un credito nei confronti della resistente di E. 1.810.525,00 in forza di D.I. nr. 509/2019 esecutivo il 16-4-2019 emesso per l'importo originario di E.
1.908.937,63, oltre interessi e spese, per scoperto del conto di apertura di credito fondiario;
1.2 il credito originario si è ridotto a seguito dell'esecuzione promossa sui beni ipotecati con assegnazione della somma di E. 235.842,03;
1.3 la debitrice non deposita i bilanci dal 2022;
2. La società resistente, regolarmente notificata, non si è costituita ed è, pertanto, contumace;
3. il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, CCI, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a TO
(TV);
4. nel merito la domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 CCI);
4.1. sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci. e non ha dimostrato, com'era suo onere, il mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI (peraltro, dal bilancio 2022 e dalle allegazioni della ricorrente risulta il superamento dei parametri attivo e indebitamento);
4.2. l'ammontare dei debiti esigibili (oltre E. 1,8 milioni) supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
4.3 sussiste anche il presupposto oggettivo e cioè l'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b)
CCI.
La società ha un elevatissimo indebitamento verso la ricorrente a fronte di una situazione di sostanziale inattività, attestata dall'assenza totale di ricavi per gli anni
2020/2021, e di un deficit patrimoniale risultante dal dato sul patrimonio netto
(negativo per E. 16.483,00 nel bilancio 2022); la procedura esecutiva sui beni immobili
è altro indice dello stato di decozione dell'impresa; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società c.f. Controparte_2
e p.IVA ), con sede in Via Palù n. 15, TO (TV) (c.a.p. 31040) P.IVA_4
nomina il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 8 luglio 2025 ad ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, lì 11 marzo 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri