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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7855/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7855/2024 vertente
TRA
1 nato a [...] il [...] Parte_1
ed ivi residente a[...] (C.F.
), C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Giglio
( ) e dall'avv. Girolamo Ceci C.F._2
( C.F._3
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa e condannare l al pagamento, in suo favore, della prestazione CP_1
conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il CP_1
rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa all'odierna udienza, è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il
2 CTU ha affermato che l'istante, senza ombra di dubbio, non è nelle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento richiesto nel presente giudizio (cfr. elaborato peritale in atti). In particolare, il
CTU ha così concluso: “Ciò posto, è possibile affermare che sussiste una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% (settantacinque percento). Motiva il giudizio medico-legale proposto il calcolo dei punteggi parziali in precedenza dettagliati e la conseguente applicazione della formula a scalare di ZA per infermità coesistenti.
Non ricorrono altresì i requisiti sanitari per il beneficio della connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3, c. 3 della L.
104/1992, non essendo stata riscontrata una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
CONCLUSIONI
Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario:
- (negativo) esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto alla pensione di inabilità civile;
- (negativo) esclusa la sussistenza del requisito sanitario quale portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/92”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
3 Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7855/2024 vertente
TRA
1 nato a [...] il [...] Parte_1
ed ivi residente a[...] (C.F.
), C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Giglio
( ) e dall'avv. Girolamo Ceci C.F._2
( C.F._3
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa e condannare l al pagamento, in suo favore, della prestazione CP_1
conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il CP_1
rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa all'odierna udienza, è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il
2 CTU ha affermato che l'istante, senza ombra di dubbio, non è nelle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento richiesto nel presente giudizio (cfr. elaborato peritale in atti). In particolare, il
CTU ha così concluso: “Ciò posto, è possibile affermare che sussiste una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% (settantacinque percento). Motiva il giudizio medico-legale proposto il calcolo dei punteggi parziali in precedenza dettagliati e la conseguente applicazione della formula a scalare di ZA per infermità coesistenti.
Non ricorrono altresì i requisiti sanitari per il beneficio della connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3, c. 3 della L.
104/1992, non essendo stata riscontrata una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
CONCLUSIONI
Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario:
- (negativo) esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto alla pensione di inabilità civile;
- (negativo) esclusa la sussistenza del requisito sanitario quale portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/92”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
3 Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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