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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2502/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MULATERO AZZURRA, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
rappresentata e difesa dall'avv. PETROLINO PAOLA, presso il Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita ed autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 04.06.2018 ha avuto luogo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 06/02/2025, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con decreto del 13/02/2025 il Giudice, ritenuto necessario un chiarimento in punto contributo al mantenimento di entrambi i figli ed in punto calendario di visite, assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
Entrambe le difese facevano pervenire, nei termini assegnati, note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter contenenti i chiarimenti richiesti e le note congiunte conseguite dalle parti.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dell'accordo di negoziazione assistita, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE l'affidamento di ad entrambi i genitori;
Persona_1
DÀ ATTO che nelle more del giudizio e successivamente al deposito, la figlia ha raggiunto Parte_2 la maggiore età e pertanto non occorre stabilire il calendario di visita.
CONFERMA per il minore le modalità di custodia già disciplinate dall'accordo divorzile, Per_1 ovvero:
“c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per l'anno in corso i minori resteranno con il padre la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Per l'anno in corso i minori resteranno con il padre il giorno di Pasqua;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”), alternandosi con l'altro genitore;
f) durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore, due settimane, anche non continuative, con sospensione durante tali periodi, del diritto dell'altro genitore alla permanenza dei figli presso di lui (sia infrasettimanalmente che nei fine settimana). I periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio;
in mancanza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari. Per l'anno in corso le parti concordano che i figli resteranno con la madre dal 3 al 16 (entro le ore 12,00) agosto e con il padre dal 16 (dalle ore 12,00) al 28 agosto;
Durante il periodo di vacanze estive dei minori, anche al fine di contenere i costi per la frequentazione dei Centri Estivi, i genitori acconsentono fin d'ora che la custodia dei figli possa essere affidata ai nonni, previo benestare di e e comunque si stabilisce fin d'ora che le iscrizioni a Parte_2 Per_1 colonie o centri estivi debba essere preventivamente e specificatamente concordata dai genitori, restando a carico di colui che non ne ha ottenuto il preventivo consenso;
tali modalità di visita potranno essere modificate, previo accordo tra i genitori compatibilmente agli impegni scolastici e desideri dei minori;
”
DISPONE quanto a che lo stesso possa visitare la madre secondo accordi condivisi Persona_1 tra i due e comunque:
- una o due sere durante la settimana dalle ore 19,00 alle ore 22,30;
- Vacanze natalizie, ponti e festività come previsto dall'accordo divorzile, sempre tenuti in considerazioni gli intendimenti diretti tra madre e figlio e pertanto senza alcun obbligo specifico per di osservare dette modalità; Persona_1
- Vacanze estive come da accordi divorzili, ma tenuti in considerazioni gli accordi diretti tra madre e figlio.
DISPONE l'annullamento di ogni forma di contribuzione economica da parte del Signor per Pt_1 il mantenimento dei figlio e fin dal mese di dicembre 2024 Persona_1 Persona_2 compreso, così modificando il punto 3) degli accordi divorzili tenuto conto che negli stessi le parti indicavano la contribuzione quale supporto temporaneo, nonostante la custodia paritetica dei figli e accertato che il minore si è trasferito pressoché in via esclusiva dal padre e deciderà Persona_1 in accordo diretto con la madre le modalità di frequentazione nell'ambito delle indicazioni sopra riportate.
CONFERMA la ripartizione delle spese extra di cui al punto 4) degli accordi divorzili, fatta eccezione per le attività sportive dei figli che saranno interamente sopportate dal Signor Pt_1
il quale rinuncia al rimborso delle spese sportive pregresse, sopportate e non rimborsate dalla
[...] madre.
DA' ATTO che la Signora contribuisce pari quota con il Signor al pagamento del CP_1 Pt_1 percorso terapeutico della figlia consistente in sei sedute, già in parte seguite dalla minore, Parte_2 con obbligo della madre di rimborsare gli importi già versati dal padre.
DÀ ATTO che l'assegno unico figli a carico sia richiesto da entrambe i genitori nella misura del 50% come per legge, così come le detrazioni fiscali;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2502/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MULATERO AZZURRA, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
rappresentata e difesa dall'avv. PETROLINO PAOLA, presso il Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita ed autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 04.06.2018 ha avuto luogo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 06/02/2025, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con decreto del 13/02/2025 il Giudice, ritenuto necessario un chiarimento in punto contributo al mantenimento di entrambi i figli ed in punto calendario di visite, assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
Entrambe le difese facevano pervenire, nei termini assegnati, note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter contenenti i chiarimenti richiesti e le note congiunte conseguite dalle parti.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dell'accordo di negoziazione assistita, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE l'affidamento di ad entrambi i genitori;
Persona_1
DÀ ATTO che nelle more del giudizio e successivamente al deposito, la figlia ha raggiunto Parte_2 la maggiore età e pertanto non occorre stabilire il calendario di visita.
CONFERMA per il minore le modalità di custodia già disciplinate dall'accordo divorzile, Per_1 ovvero:
“c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per l'anno in corso i minori resteranno con il padre la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Per l'anno in corso i minori resteranno con il padre il giorno di Pasqua;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”), alternandosi con l'altro genitore;
f) durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore, due settimane, anche non continuative, con sospensione durante tali periodi, del diritto dell'altro genitore alla permanenza dei figli presso di lui (sia infrasettimanalmente che nei fine settimana). I periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di maggio;
in mancanza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari. Per l'anno in corso le parti concordano che i figli resteranno con la madre dal 3 al 16 (entro le ore 12,00) agosto e con il padre dal 16 (dalle ore 12,00) al 28 agosto;
Durante il periodo di vacanze estive dei minori, anche al fine di contenere i costi per la frequentazione dei Centri Estivi, i genitori acconsentono fin d'ora che la custodia dei figli possa essere affidata ai nonni, previo benestare di e e comunque si stabilisce fin d'ora che le iscrizioni a Parte_2 Per_1 colonie o centri estivi debba essere preventivamente e specificatamente concordata dai genitori, restando a carico di colui che non ne ha ottenuto il preventivo consenso;
tali modalità di visita potranno essere modificate, previo accordo tra i genitori compatibilmente agli impegni scolastici e desideri dei minori;
”
DISPONE quanto a che lo stesso possa visitare la madre secondo accordi condivisi Persona_1 tra i due e comunque:
- una o due sere durante la settimana dalle ore 19,00 alle ore 22,30;
- Vacanze natalizie, ponti e festività come previsto dall'accordo divorzile, sempre tenuti in considerazioni gli intendimenti diretti tra madre e figlio e pertanto senza alcun obbligo specifico per di osservare dette modalità; Persona_1
- Vacanze estive come da accordi divorzili, ma tenuti in considerazioni gli accordi diretti tra madre e figlio.
DISPONE l'annullamento di ogni forma di contribuzione economica da parte del Signor per Pt_1 il mantenimento dei figlio e fin dal mese di dicembre 2024 Persona_1 Persona_2 compreso, così modificando il punto 3) degli accordi divorzili tenuto conto che negli stessi le parti indicavano la contribuzione quale supporto temporaneo, nonostante la custodia paritetica dei figli e accertato che il minore si è trasferito pressoché in via esclusiva dal padre e deciderà Persona_1 in accordo diretto con la madre le modalità di frequentazione nell'ambito delle indicazioni sopra riportate.
CONFERMA la ripartizione delle spese extra di cui al punto 4) degli accordi divorzili, fatta eccezione per le attività sportive dei figli che saranno interamente sopportate dal Signor Pt_1
il quale rinuncia al rimborso delle spese sportive pregresse, sopportate e non rimborsate dalla
[...] madre.
DA' ATTO che la Signora contribuisce pari quota con il Signor al pagamento del CP_1 Pt_1 percorso terapeutico della figlia consistente in sei sedute, già in parte seguite dalla minore, Parte_2 con obbligo della madre di rimborsare gli importi già versati dal padre.
DÀ ATTO che l'assegno unico figli a carico sia richiesto da entrambe i genitori nella misura del 50% come per legge, così come le detrazioni fiscali;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.