Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 226/2021 R.G. vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Castaldi;
Appellante E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Casorrelli;
Appellato
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 25.03.2025
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29.04.2021, il proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 12/2021 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 16.02.2021 e pubblicata il 17.02.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposto dallo stesso avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2012, emesso Parte_1
dal Tribunale di Melfi, su ricorso della e Controparte_1
contemplante l'intimazione al di pagare la somma Parte_1
A fondamento del gravame l'appellante chiedeva la revoca integrale del decreto ingiuntivo in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge.
Pertanto, il conveniva dinanzi alla Corte di Appello Parte_1
di Potenza la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., affinché in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 99/2012.
Con comparsa depositata in data 6.07.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale Controparte_1
contestava la fondatezza dei motivi articolati a supporto del gravame e concludeva per il rigetto integrale dello stesso e per conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 28.11.2024 l'udienza fissata per il 17.12.2024, veniva sostituita, ai sensi delll'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato nessuna delle parti depositava le note scritte, sicché la Corte con provvedimento depositato il 17.12.2024 assegnava termine perentorio fino al 25.03.2025, ore 9,00, per il deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 1° .
Ancora una volta nessuna delle parti costituite depositava le note scritte entro il termine perentorio fissato nel provvedimento.
Motivi della decisione
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione della mancata comparizione delle parti in due udienze successive. L'art.181 co.1 c.p.c. – nella formulazione scaturita dalla modificazione introdotta dall'art.50 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n.133 – dispone che, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, ove queste ultime non compaiano neppure alla nuova udienza, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
La disposizione in commento, nella nuova formulazione, si applica ai giudizi instaurati dopo il 25.6.2008.
Analoga disposizione è contenuta nell'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Invero, al comma 4 la disposizione appena evocata, introdotta con il D.Lgs. n.149/2022, stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
A norma dell'art.307 ultimo comma c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009
n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. A norma dell'art. 58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato nel 2012, sicché gli artt.181 co.1 e 307 ult.co. c.p.c. nelle rispettive nuove formulazioni trovano senz'altro applicazione. Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359
c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In ogni caso, trova sicura applicazione l'art.127 ter co.4 c.p.c., introdotto dal
D.Lgs. n.149/2022, che a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di
Appello.
In conclusione, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori fissati ex art.127 ter c.p.c. in relazione a due udienze successive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 12/2021 emessa dal
Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 16.02.2021 e pubblicata il 17.02.2021, proposto dal con atto di Parte_1
citazione del 29.04.2021 nei confronti della ogni Controparte_1
altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n. 12/2021 emessa dal
Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 16.02.2021 e pubblicata il 17.02.2021;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio. Così deciso in Potenza, il 25.3.2025
Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano