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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 955/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 955/2025 R.G., avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Carrozza, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente- E (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 23.06.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato in data 11.02.2025 esponeva: - di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale nascevano Controparte_1 due figlie: (20.07.2005) e (26.02.2011); - che il padre si disinteressava Per_1 Per_2 completamente della vita delle figlie, non partecipando alla crescita e all'educazione delle stesse;
- che, al fine di ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in loro favore, mai corrisposto, nel 2020 instaurava apposito giudizio;
- che, con ordinanza del 25.10.2021, il Tribunale di Lecce ordinava a (convenuto contumace) di CP_1 corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento, la somma complessiva di € 250,00 (€ 125,00 a figlia); - che anche dopo tale provvedimento il padre continuava a non corrispondere nulla per le figlie;
- che, a seguito di atto di pignoramento, pendeva procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Lecce. Tanto premesso concludeva chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore in suo favore e una disciplina del diritto di visita paterno.
1 Con decreto del 21.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale non presenziava il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto. Il Giudice, all'udienza del 23.06.2025, ascoltava parte ricorrente ed entrambe le figlie. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente procedimento è la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore limitatamente al regime di Per_2 affidamento e al diritto di visita paterno. A tal fine gli artt. 337-bis e ss. c.c. disciplinano l'esercizio della responsabilità genitoriale anche all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio come nel caso oggetto del presente giudizio. In particolare, “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli” (comma II, art. 337-ter c.c.). Quanto alla domanda di affidamento super esclusivo formulata dalla , la stessa Pt_1 lamenta la totale assenza del padre nella vita della figlia, non avendo mai partecipato alla sua educazione e crescita, né contribuito al suo mantenimento. La domanda è fondata e merita accoglimento. A tal fine occorre richiamare l'art. 337-quater c.c. laddove viene statuito che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei minori”. Tale disposizione, che disciplina l'istituto dell'affidamento esclusivo, rappresenta un'eccezione all'ordinario regime di affidamento condiviso e può trovare applicazione solo allorquando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà pertanto essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 21312/2022). Il criterio fondamentale che quindi sta alla base dell'affidamento dei minori è costituito dal preminente interesse degli stessi, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. n. 21425/2022). Premesso ciò, parte ricorrente chiede, in particolare, disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo. Tale ulteriore regime di affidamento, di creazione giurisprudenziale, a differenza dell'ipotesi di affidamento esclusivo, esclude il genitore non affidatario anche dalle decisioni
2 di maggior interesse per i figli e, come affermato recentemente dalla Cassazione, può essere disposto solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli da accertare in modo circostanziato e causale (cfr. Cass. n. 24876/2025). Nel caso di specie, deve essere sottolineata la totale assenza del padre nella vita della figlia, il quale, oltre a non aver dimostrato un interesse a costituirsi né nel presente giudizio, né in quello precedente del 2020, non ha curato negli anni un rapporto con la figlia, né provveduto al suo mantenimento. Quanto a quest'ultimo aspetto, parte ricorrente deposita atto di pignoramento presso terzi debitamente notificato e avviso di ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. (cfr. avviso di ricerca del 25.03.2024 e atto di pignoramento del 21.06.2024). Circa, invece, al disinteresse manifestato alla vita della figlia, quest'ultima, ascoltata all'udienza del 23.06.2025, ha riferito di non avere rapporti col padre da circa due anni, di avere provato a scrivergli senza ottenere risposta e di essere, oggi, tranquilla (“Non ho rapporti con mio padre da circa due anni, io provavo a scrivergli ma lui non mi rispondeva. Le prime volte rimanevo male, ora non mi interessa più. Sono tranquilla e non ho bisogno di sostegno psicologico” cfr. verbale di udienza). Tali circostanze risultano coerenti con le dichiarazioni rese dalla sorella maggiore e dalla madre nel corso della medesima udienza. La prima, infatti, ha riferito di non avere rapporti col padre da circa quattro/cinque anni e che lo stesso non è mai stato presente nella loro vita non avendo mai manifestato interesse (“Non ho rapporti con mio padre, non lo vedo da circa quattro/cinque anni perché lui è sempre stato assente nella mia vita e quindi non ho voglia di avere rapporti con lui. Anche prima di questi cinque anni non ha mai manifestato interesse”, cfr. verbale di udienza); analogamente, la seconda, ha riferito che è sempre cresciuta con lei e il suo nuovo compagno che considera Per_2 come un padre, avendolo conosciuto all'età di un anno e mezzo, di non avere mai ostacolato il rapporto padre-figlie e che a seguito di una richiesta fatta due anni fa da al Per_2 padre in merito all'acquisto dello zaino scolastico, quest'ultimo l'ha bloccata sul telefono (“Le mie figlie hanno un ottimo rapporto con il mio compagno. aveva circa un Per_2 anno e mezzo quando ho iniziato la mia ultima relazione, per cui lo sente come un padre. Non ho mai interferito nel rapporto tra le mie figlie e il loro padre, è lui che è stato assente nella loro vita. Il padre delle mie figlie non ha mai provveduto economicamente al loro mantenimento e quando gli ha chiesto di comprargli lo zaino scolastico, due Per_2 anni fa, lui l'ha bloccata sul telefono. Anche quando il padre è stato detenuto ho mandato mia figlia piccola con le zie paterne ai colloqui in carcere, ciò a dimostrazione che non mi sono mai opposta ai rapporti padre-figlie”, cfr. verbale di udienza). Diversamente, non vi sono elementi per mettere in discussione l'idoneità educativa della
, con la quale vivono e sono cresciute le figlie. Quest'ultime, infatti, in udienza Pt_1 hanno riferito di avere un ottimo rapporto con la madre e il suo compagno che considerano come un padre (cfr. verbale di udienza).
3 Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, in particolare del costante e totale disinteresse morale e materiale di , fonte di pregiudizio concreto e attuale per CP_1 la gestione della minore, la domanda di affidamento super esclusivo va accolta. Quanto al diritto di visita paterno, in considerazione dell'età della minore, quasi quindicenne, e dello stato di serenità manifestato dalla stessa, si ritiene opportuno rimetterlo alla sua volontà, oltre a quella del padre qualora volesse recuperare il rapporto con la figlia. Le spese di lite, in ragione della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
l'11.02.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Affida in via super esclusiva la minore alla madre;
Per_2
- Disciplina il diritto di visita paterno come indicato in parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario, in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, che in liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 03.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 955/2025 R.G., avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Carrozza, procuratrice domiciliataria;
- Ricorrente- E (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Convenuto contumace- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 23.06.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato in data 11.02.2025 esponeva: - di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale nascevano Controparte_1 due figlie: (20.07.2005) e (26.02.2011); - che il padre si disinteressava Per_1 Per_2 completamente della vita delle figlie, non partecipando alla crescita e all'educazione delle stesse;
- che, al fine di ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in loro favore, mai corrisposto, nel 2020 instaurava apposito giudizio;
- che, con ordinanza del 25.10.2021, il Tribunale di Lecce ordinava a (convenuto contumace) di CP_1 corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento, la somma complessiva di € 250,00 (€ 125,00 a figlia); - che anche dopo tale provvedimento il padre continuava a non corrispondere nulla per le figlie;
- che, a seguito di atto di pignoramento, pendeva procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Lecce. Tanto premesso concludeva chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore in suo favore e una disciplina del diritto di visita paterno.
1 Con decreto del 21.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale non presenziava il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto. Il Giudice, all'udienza del 23.06.2025, ascoltava parte ricorrente ed entrambe le figlie. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente procedimento è la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore limitatamente al regime di Per_2 affidamento e al diritto di visita paterno. A tal fine gli artt. 337-bis e ss. c.c. disciplinano l'esercizio della responsabilità genitoriale anche all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio come nel caso oggetto del presente giudizio. In particolare, “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli” (comma II, art. 337-ter c.c.). Quanto alla domanda di affidamento super esclusivo formulata dalla , la stessa Pt_1 lamenta la totale assenza del padre nella vita della figlia, non avendo mai partecipato alla sua educazione e crescita, né contribuito al suo mantenimento. La domanda è fondata e merita accoglimento. A tal fine occorre richiamare l'art. 337-quater c.c. laddove viene statuito che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei minori”. Tale disposizione, che disciplina l'istituto dell'affidamento esclusivo, rappresenta un'eccezione all'ordinario regime di affidamento condiviso e può trovare applicazione solo allorquando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà pertanto essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 21312/2022). Il criterio fondamentale che quindi sta alla base dell'affidamento dei minori è costituito dal preminente interesse degli stessi, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. n. 21425/2022). Premesso ciò, parte ricorrente chiede, in particolare, disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo. Tale ulteriore regime di affidamento, di creazione giurisprudenziale, a differenza dell'ipotesi di affidamento esclusivo, esclude il genitore non affidatario anche dalle decisioni
2 di maggior interesse per i figli e, come affermato recentemente dalla Cassazione, può essere disposto solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli da accertare in modo circostanziato e causale (cfr. Cass. n. 24876/2025). Nel caso di specie, deve essere sottolineata la totale assenza del padre nella vita della figlia, il quale, oltre a non aver dimostrato un interesse a costituirsi né nel presente giudizio, né in quello precedente del 2020, non ha curato negli anni un rapporto con la figlia, né provveduto al suo mantenimento. Quanto a quest'ultimo aspetto, parte ricorrente deposita atto di pignoramento presso terzi debitamente notificato e avviso di ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. (cfr. avviso di ricerca del 25.03.2024 e atto di pignoramento del 21.06.2024). Circa, invece, al disinteresse manifestato alla vita della figlia, quest'ultima, ascoltata all'udienza del 23.06.2025, ha riferito di non avere rapporti col padre da circa due anni, di avere provato a scrivergli senza ottenere risposta e di essere, oggi, tranquilla (“Non ho rapporti con mio padre da circa due anni, io provavo a scrivergli ma lui non mi rispondeva. Le prime volte rimanevo male, ora non mi interessa più. Sono tranquilla e non ho bisogno di sostegno psicologico” cfr. verbale di udienza). Tali circostanze risultano coerenti con le dichiarazioni rese dalla sorella maggiore e dalla madre nel corso della medesima udienza. La prima, infatti, ha riferito di non avere rapporti col padre da circa quattro/cinque anni e che lo stesso non è mai stato presente nella loro vita non avendo mai manifestato interesse (“Non ho rapporti con mio padre, non lo vedo da circa quattro/cinque anni perché lui è sempre stato assente nella mia vita e quindi non ho voglia di avere rapporti con lui. Anche prima di questi cinque anni non ha mai manifestato interesse”, cfr. verbale di udienza); analogamente, la seconda, ha riferito che è sempre cresciuta con lei e il suo nuovo compagno che considera Per_2 come un padre, avendolo conosciuto all'età di un anno e mezzo, di non avere mai ostacolato il rapporto padre-figlie e che a seguito di una richiesta fatta due anni fa da al Per_2 padre in merito all'acquisto dello zaino scolastico, quest'ultimo l'ha bloccata sul telefono (“Le mie figlie hanno un ottimo rapporto con il mio compagno. aveva circa un Per_2 anno e mezzo quando ho iniziato la mia ultima relazione, per cui lo sente come un padre. Non ho mai interferito nel rapporto tra le mie figlie e il loro padre, è lui che è stato assente nella loro vita. Il padre delle mie figlie non ha mai provveduto economicamente al loro mantenimento e quando gli ha chiesto di comprargli lo zaino scolastico, due Per_2 anni fa, lui l'ha bloccata sul telefono. Anche quando il padre è stato detenuto ho mandato mia figlia piccola con le zie paterne ai colloqui in carcere, ciò a dimostrazione che non mi sono mai opposta ai rapporti padre-figlie”, cfr. verbale di udienza). Diversamente, non vi sono elementi per mettere in discussione l'idoneità educativa della
, con la quale vivono e sono cresciute le figlie. Quest'ultime, infatti, in udienza Pt_1 hanno riferito di avere un ottimo rapporto con la madre e il suo compagno che considerano come un padre (cfr. verbale di udienza).
3 Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, in particolare del costante e totale disinteresse morale e materiale di , fonte di pregiudizio concreto e attuale per CP_1 la gestione della minore, la domanda di affidamento super esclusivo va accolta. Quanto al diritto di visita paterno, in considerazione dell'età della minore, quasi quindicenne, e dello stato di serenità manifestato dalla stessa, si ritiene opportuno rimetterlo alla sua volontà, oltre a quella del padre qualora volesse recuperare il rapporto con la figlia. Le spese di lite, in ragione della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
l'11.02.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Affida in via super esclusiva la minore alla madre;
Per_2
- Disciplina il diritto di visita paterno come indicato in parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario, in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, che in liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 03.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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