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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 120 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti,
che la rappresenta e difende per procura generale 22-10-21 Notaio Per_1
appellante
contro
1 vico III Controparte_1
Sant'Avendrace 8/32-Cagliari, (C.F.: ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Francesco Cixi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di costituzione di primo grado,
appellato
OGGETTO: opposizione a precetto.
All'udienza del 10-01-2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2874/2023 il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione proposta da al precetto notificatole dal Parte_1
unitamente Controparte_1
all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., che aveva condannato la medesima a pagare al condominio la somma di euro 13.574,78 “pari alla Pt_1
differenza tra gli importi versati dal ricorrente e la somma effettivamente
dovuta, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (1-03-2016) al
saldo”; le spese processuali erano poste a carico dell'opponente.
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento del Parte_1
, contestando l'ammontare degli interessi di cui al precetto, in CP_1
quanto calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. invece che al tasso previsto dal primo comma dallo stesso art. 1284, già corrisposti.
2 Premesso che l'art. 1284 c.c., come riformato dal d.l. n. 132/2014, aveva inteso regolare diversamente il saggio degli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale, il tribunale aderiva all'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale il quarto comma dell'art. 1284 c.c. era stato introdotto proprio al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili attraverso la previsione di un tasso di interesse più
elevato di quello ordinario dal momento della pendenza della lite cosicché,
allorquando il giudice civile liquida genericamente gli interessi legali senza specificarne il tasso, la statuizione deve intendersi automaticamente riferita al comma quarto dell'art. 1284 c.c.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo (i) Parte_1
la violazione e/o errata applicazione dell'art. 1284 c.c. nella parte in cui il giudicante di primo grado svolgeva una interpretazione integrativa del titolo esecutivo, nel quale era contenuto un generico richiamo agli interessi legali, finendo per sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice della causa di merito;
(ii) l'erronea interpretazione della domanda proposta dal nel giudizio conclusosi con una Controparte_1
condanna alla restituzione di un indebito, rispetto al quale non sarebbe ipotizzabile un ritardo nell'adempimento spontaneo ai sensi dell'art. 1284
c. 4 c.c.
Si è costituito il Condominio, resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3 L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
E' noto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'individuazione del saggio di interessi applicabile qualora il titolo contenga una mera previsione di “interessi legali”.
Pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio di diritto “ove il giudice disponga il pagamento degli
legali> senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli
interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale
corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 c. 1 c.c. se manca nel titolo
esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola
motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi per
il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio
previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali” (sentenza n. 12449/2024).
L'evidenza della questione di diritto è stata ricondotta dalla Corte al principio fondamentale secondo il quale il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione rispetto al titolo esecutivo cui deve dare attuazione senza svolgere attività di integrazione, con la conseguenza che l'individuazione del tasso di interesse previsto nel caso di ritardo nel pagamento di transazioni commerciali deve essere già inclusa nel titolo
4 esecutivo e non ricavata dal giudice dell'esecuzione attraverso un'attività
cognitiva di integrazione.
Il presupposto normativo di tale argomentazione risiede, secondo la
Suprema Corte, proprio nel carattere della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., che non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una situazione giuridica i cui elementi solo in parte rientrano nella previsione generale di spettanza di interessi, essendo altresì necessario verificare altre circostanze suscettibili di autonoma valutazione, che devono costituire oggetto di specifico accertamento giurisdizionale: in primo luogo la natura della fonte dell'obbligazione, poi la validità ed efficacia della relativa determinazione contrattuale ed inoltre la data della domanda giudiziale (“Si tratta, in
definitiva, di svolgere l'accertamento, propriamente giurisdizionale, di
corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza
degli interessi maggiorati. Il giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della
controversia, ricade nell'attività della cognizione, che fonda il titolo
esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del
provvedimento da emettere sulla domanda”).
Nel silenzio del titolo su tali accertamenti, ha concluso la Corte, il creditore non può ottenere in sede esecutiva l'integrazione della statuizione con il riconoscimento degli interessi maggiorati, non contenuta nella motivazione e nel dispositivo.
5 Venendo al caso di specie, non è seriamente contestabile che nel provvedimento contenente la statuizione di condanna di Parte_1
alla restituzione di quanto percepito in eccesso rispetto al dovuto è assente qualsiasi valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., essendosi il tribunale limitato a determinare l'ammontare del corrispettivo spettante al gestore e a imporre la restituzione della differenza, “oltre interessi legali dalla domanda
giudiziale (1-03-2016) al saldo”.
La valutazione compiuta dal giudice investito dell'opposizione a precetto si rivela dunque integrativa del titolo, attribuendo natura di interessi maggiorati agli accessori riconosciuti dal giudice della cognizione per il semplice fatto che sono maturati dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Tale decisione non è conforme al principio di diritto sopra riportato e va dunque riformata, dichiarando che il tasso di interesse da applicare sull'importo capitale di euro 13.574,78 è pari al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.
In accoglimento dell'appello proposto da deve pertanto Parte_1
dichiararsi che il non ha diritto Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata per l'importo dovuto a titolo di interessi da in virtù dell'ordinanza 29-09-2022 del Tribunale di Parte_1
Cagliari, interamente versato.
6 Stante la pluralità di orientamenti sul punto e il successivo intervento delle
Sezioni Unite, le spese processuali di entrambi i gradi devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 2874/2023 del Tribunale di Cagliari, dichiara che il non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per l'importo dovuto a titolo di interessi da in virtù dell'ordinanza 29-09-2022 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Cagliari il 10-01-2025
Il Presidente rel.
Dott. M.Teresa Spanu
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 120 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti,
che la rappresenta e difende per procura generale 22-10-21 Notaio Per_1
appellante
contro
1 vico III Controparte_1
Sant'Avendrace 8/32-Cagliari, (C.F.: ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Francesco Cixi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di costituzione di primo grado,
appellato
OGGETTO: opposizione a precetto.
All'udienza del 10-01-2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2874/2023 il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione proposta da al precetto notificatole dal Parte_1
unitamente Controparte_1
all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., che aveva condannato la medesima a pagare al condominio la somma di euro 13.574,78 “pari alla Pt_1
differenza tra gli importi versati dal ricorrente e la somma effettivamente
dovuta, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (1-03-2016) al
saldo”; le spese processuali erano poste a carico dell'opponente.
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento del Parte_1
, contestando l'ammontare degli interessi di cui al precetto, in CP_1
quanto calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. invece che al tasso previsto dal primo comma dallo stesso art. 1284, già corrisposti.
2 Premesso che l'art. 1284 c.c., come riformato dal d.l. n. 132/2014, aveva inteso regolare diversamente il saggio degli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale, il tribunale aderiva all'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale il quarto comma dell'art. 1284 c.c. era stato introdotto proprio al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili attraverso la previsione di un tasso di interesse più
elevato di quello ordinario dal momento della pendenza della lite cosicché,
allorquando il giudice civile liquida genericamente gli interessi legali senza specificarne il tasso, la statuizione deve intendersi automaticamente riferita al comma quarto dell'art. 1284 c.c.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo (i) Parte_1
la violazione e/o errata applicazione dell'art. 1284 c.c. nella parte in cui il giudicante di primo grado svolgeva una interpretazione integrativa del titolo esecutivo, nel quale era contenuto un generico richiamo agli interessi legali, finendo per sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice della causa di merito;
(ii) l'erronea interpretazione della domanda proposta dal nel giudizio conclusosi con una Controparte_1
condanna alla restituzione di un indebito, rispetto al quale non sarebbe ipotizzabile un ritardo nell'adempimento spontaneo ai sensi dell'art. 1284
c. 4 c.c.
Si è costituito il Condominio, resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3 L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
E' noto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'individuazione del saggio di interessi applicabile qualora il titolo contenga una mera previsione di “interessi legali”.
Pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio di diritto “ove il giudice disponga il pagamento degli
legali> senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli
interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale
corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 c. 1 c.c. se manca nel titolo
esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola
motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi per
il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio
previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali” (sentenza n. 12449/2024).
L'evidenza della questione di diritto è stata ricondotta dalla Corte al principio fondamentale secondo il quale il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione rispetto al titolo esecutivo cui deve dare attuazione senza svolgere attività di integrazione, con la conseguenza che l'individuazione del tasso di interesse previsto nel caso di ritardo nel pagamento di transazioni commerciali deve essere già inclusa nel titolo
4 esecutivo e non ricavata dal giudice dell'esecuzione attraverso un'attività
cognitiva di integrazione.
Il presupposto normativo di tale argomentazione risiede, secondo la
Suprema Corte, proprio nel carattere della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., che non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una situazione giuridica i cui elementi solo in parte rientrano nella previsione generale di spettanza di interessi, essendo altresì necessario verificare altre circostanze suscettibili di autonoma valutazione, che devono costituire oggetto di specifico accertamento giurisdizionale: in primo luogo la natura della fonte dell'obbligazione, poi la validità ed efficacia della relativa determinazione contrattuale ed inoltre la data della domanda giudiziale (“Si tratta, in
definitiva, di svolgere l'accertamento, propriamente giurisdizionale, di
corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza
degli interessi maggiorati. Il giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della
controversia, ricade nell'attività della cognizione, che fonda il titolo
esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del
provvedimento da emettere sulla domanda”).
Nel silenzio del titolo su tali accertamenti, ha concluso la Corte, il creditore non può ottenere in sede esecutiva l'integrazione della statuizione con il riconoscimento degli interessi maggiorati, non contenuta nella motivazione e nel dispositivo.
5 Venendo al caso di specie, non è seriamente contestabile che nel provvedimento contenente la statuizione di condanna di Parte_1
alla restituzione di quanto percepito in eccesso rispetto al dovuto è assente qualsiasi valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., essendosi il tribunale limitato a determinare l'ammontare del corrispettivo spettante al gestore e a imporre la restituzione della differenza, “oltre interessi legali dalla domanda
giudiziale (1-03-2016) al saldo”.
La valutazione compiuta dal giudice investito dell'opposizione a precetto si rivela dunque integrativa del titolo, attribuendo natura di interessi maggiorati agli accessori riconosciuti dal giudice della cognizione per il semplice fatto che sono maturati dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Tale decisione non è conforme al principio di diritto sopra riportato e va dunque riformata, dichiarando che il tasso di interesse da applicare sull'importo capitale di euro 13.574,78 è pari al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.
In accoglimento dell'appello proposto da deve pertanto Parte_1
dichiararsi che il non ha diritto Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata per l'importo dovuto a titolo di interessi da in virtù dell'ordinanza 29-09-2022 del Tribunale di Parte_1
Cagliari, interamente versato.
6 Stante la pluralità di orientamenti sul punto e il successivo intervento delle
Sezioni Unite, le spese processuali di entrambi i gradi devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 2874/2023 del Tribunale di Cagliari, dichiara che il non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per l'importo dovuto a titolo di interessi da in virtù dell'ordinanza 29-09-2022 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Cagliari il 10-01-2025
Il Presidente rel.
Dott. M.Teresa Spanu
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