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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2024, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 10726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Pugliese Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 13/09/1986, residente in [...]22/15 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
GATTI FEDERICA (C.F. , che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(RG), il 24/10/1988, residente in V. STRUPPA 168/2 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GATTI
FEDERICA (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1 c.p.c. del 19.01.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 19/09/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 18.02.2022 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ARENZANO il 19/09/2015 dai Signori e Parte_1 [...]
[...]
Parte_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) Il figlio , di anni 7, resterà affidato con modalità condivisa ad Per_1
entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre nella casa già familiare sita in Genova, via Talamone n. 22/15, di proprietà esclusiva della sig.ra , che resterà a lei assegnata nell'interesse del figlio minore. Parte_1
2) Considerato che le attività lavorative dei coniugi prevedono una turnistica variabile, i sig.ri e concordano un calendario di massima per la Pt_1 Pt_2
collocazione del figlio, che sarà di volta in volta revisionato ove necessario, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, garantendo la maggiore flessibilità possibile e al tempo stesso l'esigenza di stabilità del bambino.
Come sinora accaduto dalla data della separazione, pertanto, il figlio Per_1
dimorerà prevalentemente presso la madre e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con la più ampia libertà, organizzandosi con la madre sulla base dei rispettivi turni di lavoro, e comunque almeno:
− un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alla domenica sera, con riaccompagnamento presso il domicilio materno;
− due giorni infrasettimanali (da concordarsi previamente fra i genitori a seconda dei rispettivi turni di lavoro), anche con pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con la madre;
− con riferimento alle festività civili e religiose, le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza annuale;
− tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno (v. doc. 7 piano genitoriale).
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio e fino al raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica, la somma di € 230,00 (duecentotrenta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie sanitarie, scolastiche ed extra-scolastiche (ludiche, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse del figlio, come individuate e disciplinate dal “Documento di orientamento uniforme” del Tribunale di Genova del 15.09.2016, che le parti dichiarano di conoscere, saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50%
3 dietro presentazione dei giustificativi di spesa da parte di colui che le abbia anticipate.
I sig.ri e concordano inoltre che gli esborsi dovuti per il costo Pt_1 Pt_2
della mensa scolastica sono da considerarsi una spesa straordinaria e pertanto, in espressa deroga a quanto disposto dal Protocollo sopra richiamato, la stessa verrà ripartita fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) I sig.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente Pt_1 Pt_2
indipendenti, di avere già regolato ogni ulteriore questione economica fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo.
5) I sig.ri e si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e al Pt_1 Pt_2
rinnovo dei passaporti, anche del figlio minore”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015, Numero 290, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 01/03/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott.ssa Marina Pugliese
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Pugliese Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 13/09/1986, residente in [...]22/15 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
GATTI FEDERICA (C.F. , che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(RG), il 24/10/1988, residente in V. STRUPPA 168/2 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GATTI
FEDERICA (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1 c.p.c. del 19.01.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 19/09/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 18.02.2022 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ARENZANO il 19/09/2015 dai Signori e Parte_1 [...]
[...]
Parte_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) Il figlio , di anni 7, resterà affidato con modalità condivisa ad Per_1
entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre nella casa già familiare sita in Genova, via Talamone n. 22/15, di proprietà esclusiva della sig.ra , che resterà a lei assegnata nell'interesse del figlio minore. Parte_1
2) Considerato che le attività lavorative dei coniugi prevedono una turnistica variabile, i sig.ri e concordano un calendario di massima per la Pt_1 Pt_2
collocazione del figlio, che sarà di volta in volta revisionato ove necessario, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, garantendo la maggiore flessibilità possibile e al tempo stesso l'esigenza di stabilità del bambino.
Come sinora accaduto dalla data della separazione, pertanto, il figlio Per_1
dimorerà prevalentemente presso la madre e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con la più ampia libertà, organizzandosi con la madre sulla base dei rispettivi turni di lavoro, e comunque almeno:
− un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alla domenica sera, con riaccompagnamento presso il domicilio materno;
− due giorni infrasettimanali (da concordarsi previamente fra i genitori a seconda dei rispettivi turni di lavoro), anche con pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con la madre;
− con riferimento alle festività civili e religiose, le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza annuale;
− tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno (v. doc. 7 piano genitoriale).
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio e fino al raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica, la somma di € 230,00 (duecentotrenta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie sanitarie, scolastiche ed extra-scolastiche (ludiche, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse del figlio, come individuate e disciplinate dal “Documento di orientamento uniforme” del Tribunale di Genova del 15.09.2016, che le parti dichiarano di conoscere, saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50%
3 dietro presentazione dei giustificativi di spesa da parte di colui che le abbia anticipate.
I sig.ri e concordano inoltre che gli esborsi dovuti per il costo Pt_1 Pt_2
della mensa scolastica sono da considerarsi una spesa straordinaria e pertanto, in espressa deroga a quanto disposto dal Protocollo sopra richiamato, la stessa verrà ripartita fra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) I sig.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente Pt_1 Pt_2
indipendenti, di avere già regolato ogni ulteriore questione economica fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo.
5) I sig.ri e si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e al Pt_1 Pt_2
rinnovo dei passaporti, anche del figlio minore”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015, Numero 290, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 01/03/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott.ssa Marina Pugliese
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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