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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1059/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1059/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CITERNI GLORIA;
ATTRICE contro
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Controparte_4
CONVENUTI
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei convenuti, in quanto, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Ancora in via preliminare, va rilevato che, rispetto alla porzione di terreno per cui è causa, censita al C.T. di Scansano al foglio 191 p.lla 127, non risultano trascrizioni o iscrizioni a carico (cfr. all.ti 2 e 19 fasc. attrice).
Ciò posto, l'odierna attrice ha chiesto accertarsi l'acquisto in proprio favore per usucapione di una porzione di terreno, censita al C.T. di Scansano al foglio
191 p.lla 127, per usucapione ventennale, evidenziando di avere utilizzato sin dal 1984 il terreno, che è ubicata dietro la Chiesa parrocchiale e all'abitazione del sacerdote, per il parcheggio delle vetture dei sacerdoti e per le altre vetture della Parrocchia e di avere spianato l'area e tenuto pulito la stessa per consentire il parcheggio delle auto, nonché di avere delimitato l'area mediante l'apposizione di una catena con lucchetto, impedendo ai terzi di accedere all'area.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018). Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013).
E' stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Con specifico riferimento all'individuazione di condotte che possono costituire indice inequivoco di possesso utile per l'usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo preminente all'attività di recinzione del fondo, costituendo tale condotta la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass. Civ. n. 1796/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, come si desume dalla documentazione planimetrica prodotta da parte attrice (cfr. all. 4 fasc. attrice), il terreno per cui
è causa è costituito da una piccola porzione di terreno che si trova adiacente all'abitazione con stanzino di proprietà della e ottenuti per Parte_1
donazione da , di cui i convenuti sono delati ereditari per Controparte_5
motivi di parentela (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. attrice). Come si desume dalla lettura dell'atto di donazione, l'abitazione e lo stanzino confinano con la proprietà della sicché con questa costituiscono Parte_1
un corpo immobiliare unico.
Dunque, la porzione di terreno per cui è causa si trova in adiacenza dell'appartamento in esame, che l'attrice ha precisato essere l'abitazione del parroco, e della Chiesa parrocchiale.
Come si evince dalle fotografie prodotte dall'attrice, il terreno costituisce con i fabbricati adiacenti un corpo immobiliare unico, apparendo un vero e proprio completamento della struttura dei fabbricati (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Inoltre, il terreno, come si desume dalle fotografie richiamate, ha una catena con lucchetto che preclude l'accesso ai veicoli non muniti delle chiavi di apertura del lucchetto.
Ciò chiarito, l'allegazione di parte attrice di avere chiuso ai terzi l'accesso del terreno con la catena e il lucchetto sin dal 1984 e di avere negli anni pulito il terreno per renderlo utilizzabile come parcheggio per le vetture del e CP_6
di altre persone legate alla è stata confermata univocamente dai Parte_1
testi assunti in corso di causa.
In particolare, il teste che in passato ha svolto consulenze Testimone_1
di natura tecnica per la Parrocchia attrice e che abita a trenta metri da questa, relazionandosi di frequente con il Parroco per progettare iniziative culturali, ha confermato che il terreno è stato da oltre eventi anni sempre delimitato da catena con lucchetto e che lo stesso è stato sempre accessibile alla Parte_1
mediante il parcheggio delle vetture del Parroco e di altri trasporti della
Parrocchia.
Inoltre, il teste ha confermato che il terreno è stato sempre tenuto pulito dalla anche a mezzo di soggetti da questa incaricati. Parte_1
Le allegazioni della parte attrice sono state confermate anche dal teste di recente divenuto diacono della e frequentatore Testimone_2 Parte_1 della stessa da molti anni, ha confermato la chiusura del terreno a mezzo della catena con il lucchetto e l'utilizzo dello stesso quale parcheggio al servizio della confermando altresì che il taglio dell'erba del terreno è Parte_1
sempre avvenuto a cura della a volte impiegando lo stesso teste Parte_1
nell'attività di pulizia.
Alla luce degli elementi di prova assunti, deve ritenersi provato il possesso utile per l'usucapione ventennale invocata dall'attrice, posto che l'adiacenza del terreno, di modeste dimensioni, all'abitazione e alla chiesa parrocchiali rende plausibile la tesi attorea circa l'uso del terreno sin dal 1984, data di acquisto dell'abitazione, cui il terreno è contiguo;
inoltre, la chiusura del terreno a mezzo della catena e del lucchetto, fatto confermato dai testi assunti, consente di rinvenire nella condotta dell'attrice un chiaro comportamento riconducibile a quello di un proprietario, soggetto che per definizione ha il potere di esclusione di terzi dai propri immobili, nonché di desumere l'intenzione dell'attrice di servirsi dell'area alla stregua di un proprietario, tenendo sempre il terreno utile per l'attività di parcheggio.
Tali condotte, riferite a un terreno di modeste dimensioni adiacente al corpo di fabbricati appartenenti alla fatto questo reso evidente dalla Parte_1
presenza anche della stessa chiesa parrocchiale, consentono di ritenere che la a mezzo di esse sia apparsa all'esterno come proprietaria dell'area, Parte_1
specie in ragione della pertinenzialità del terreno a fabbricati con ogni evidenza appartenenti alla Parte_1
La chiusura del terreno con catena e lucchetto e l'utilizzo dello stesso per il parcheggio delle auto dei parroci susseguitesi nel tempo nonché la particolare conformazione dei luoghi consentono di ritenere integrata un'attività della
Parrocchia percepibile da una persona esterna come attività corrispondente a quella di un proprietario, considerato peraltro che la ridotta dimensione della porzione di terreno e la sua conformazione rispetto ai fabbricati della Parrocchia non consentono agli occhi di un osservatore esterno di ritenere il bene utilizzabile per altri significativi scopi alternativi, né essendo plausibile presumere l'esistenza di rapporti locatizi su un'area di ridotte dimensioni e difficilmente sfruttabile altrimenti.
In conclusione, le considerazioni svolte, tenuto conto dell'adeguatezza delle allegazioni e delle prove offerte dall'attrice, giustificano l'accoglimento della domanda attorea.
Pertanto, va dichiarato che l'odierna attrice ha acquistato il diritto di proprietà del terreno sito in Scansano e censito al C.T. di detto Comune al foglio n. 191
p.lla 127 per usucapione ventennale.
Circa le spese processuali, va osservato che la parte attrice ha chiesto la rifusione delle spese processuali solo in caso di opposizione, sicché, stante la contumacia dei convenuti, va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1059/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara che la sita in Scansano via della Parte_1
Chiesa n. 1 ha acquistato il diritto di proprietà del terreno sito in Scansano e censito al C.T. di detto Comune al foglio n. 191 p.lla 127 per usucapione ventennale;
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) compensa le spese processuali.
Grosseto, 10.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1059/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CITERNI GLORIA;
ATTRICE contro
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Controparte_4
CONVENUTI
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei convenuti, in quanto, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Ancora in via preliminare, va rilevato che, rispetto alla porzione di terreno per cui è causa, censita al C.T. di Scansano al foglio 191 p.lla 127, non risultano trascrizioni o iscrizioni a carico (cfr. all.ti 2 e 19 fasc. attrice).
Ciò posto, l'odierna attrice ha chiesto accertarsi l'acquisto in proprio favore per usucapione di una porzione di terreno, censita al C.T. di Scansano al foglio
191 p.lla 127, per usucapione ventennale, evidenziando di avere utilizzato sin dal 1984 il terreno, che è ubicata dietro la Chiesa parrocchiale e all'abitazione del sacerdote, per il parcheggio delle vetture dei sacerdoti e per le altre vetture della Parrocchia e di avere spianato l'area e tenuto pulito la stessa per consentire il parcheggio delle auto, nonché di avere delimitato l'area mediante l'apposizione di una catena con lucchetto, impedendo ai terzi di accedere all'area.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018). Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013).
E' stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Con specifico riferimento all'individuazione di condotte che possono costituire indice inequivoco di possesso utile per l'usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo preminente all'attività di recinzione del fondo, costituendo tale condotta la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass. Civ. n. 1796/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, come si desume dalla documentazione planimetrica prodotta da parte attrice (cfr. all. 4 fasc. attrice), il terreno per cui
è causa è costituito da una piccola porzione di terreno che si trova adiacente all'abitazione con stanzino di proprietà della e ottenuti per Parte_1
donazione da , di cui i convenuti sono delati ereditari per Controparte_5
motivi di parentela (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. attrice). Come si desume dalla lettura dell'atto di donazione, l'abitazione e lo stanzino confinano con la proprietà della sicché con questa costituiscono Parte_1
un corpo immobiliare unico.
Dunque, la porzione di terreno per cui è causa si trova in adiacenza dell'appartamento in esame, che l'attrice ha precisato essere l'abitazione del parroco, e della Chiesa parrocchiale.
Come si evince dalle fotografie prodotte dall'attrice, il terreno costituisce con i fabbricati adiacenti un corpo immobiliare unico, apparendo un vero e proprio completamento della struttura dei fabbricati (cfr. all. 3 fasc. attrice).
Inoltre, il terreno, come si desume dalle fotografie richiamate, ha una catena con lucchetto che preclude l'accesso ai veicoli non muniti delle chiavi di apertura del lucchetto.
Ciò chiarito, l'allegazione di parte attrice di avere chiuso ai terzi l'accesso del terreno con la catena e il lucchetto sin dal 1984 e di avere negli anni pulito il terreno per renderlo utilizzabile come parcheggio per le vetture del e CP_6
di altre persone legate alla è stata confermata univocamente dai Parte_1
testi assunti in corso di causa.
In particolare, il teste che in passato ha svolto consulenze Testimone_1
di natura tecnica per la Parrocchia attrice e che abita a trenta metri da questa, relazionandosi di frequente con il Parroco per progettare iniziative culturali, ha confermato che il terreno è stato da oltre eventi anni sempre delimitato da catena con lucchetto e che lo stesso è stato sempre accessibile alla Parte_1
mediante il parcheggio delle vetture del Parroco e di altri trasporti della
Parrocchia.
Inoltre, il teste ha confermato che il terreno è stato sempre tenuto pulito dalla anche a mezzo di soggetti da questa incaricati. Parte_1
Le allegazioni della parte attrice sono state confermate anche dal teste di recente divenuto diacono della e frequentatore Testimone_2 Parte_1 della stessa da molti anni, ha confermato la chiusura del terreno a mezzo della catena con il lucchetto e l'utilizzo dello stesso quale parcheggio al servizio della confermando altresì che il taglio dell'erba del terreno è Parte_1
sempre avvenuto a cura della a volte impiegando lo stesso teste Parte_1
nell'attività di pulizia.
Alla luce degli elementi di prova assunti, deve ritenersi provato il possesso utile per l'usucapione ventennale invocata dall'attrice, posto che l'adiacenza del terreno, di modeste dimensioni, all'abitazione e alla chiesa parrocchiali rende plausibile la tesi attorea circa l'uso del terreno sin dal 1984, data di acquisto dell'abitazione, cui il terreno è contiguo;
inoltre, la chiusura del terreno a mezzo della catena e del lucchetto, fatto confermato dai testi assunti, consente di rinvenire nella condotta dell'attrice un chiaro comportamento riconducibile a quello di un proprietario, soggetto che per definizione ha il potere di esclusione di terzi dai propri immobili, nonché di desumere l'intenzione dell'attrice di servirsi dell'area alla stregua di un proprietario, tenendo sempre il terreno utile per l'attività di parcheggio.
Tali condotte, riferite a un terreno di modeste dimensioni adiacente al corpo di fabbricati appartenenti alla fatto questo reso evidente dalla Parte_1
presenza anche della stessa chiesa parrocchiale, consentono di ritenere che la a mezzo di esse sia apparsa all'esterno come proprietaria dell'area, Parte_1
specie in ragione della pertinenzialità del terreno a fabbricati con ogni evidenza appartenenti alla Parte_1
La chiusura del terreno con catena e lucchetto e l'utilizzo dello stesso per il parcheggio delle auto dei parroci susseguitesi nel tempo nonché la particolare conformazione dei luoghi consentono di ritenere integrata un'attività della
Parrocchia percepibile da una persona esterna come attività corrispondente a quella di un proprietario, considerato peraltro che la ridotta dimensione della porzione di terreno e la sua conformazione rispetto ai fabbricati della Parrocchia non consentono agli occhi di un osservatore esterno di ritenere il bene utilizzabile per altri significativi scopi alternativi, né essendo plausibile presumere l'esistenza di rapporti locatizi su un'area di ridotte dimensioni e difficilmente sfruttabile altrimenti.
In conclusione, le considerazioni svolte, tenuto conto dell'adeguatezza delle allegazioni e delle prove offerte dall'attrice, giustificano l'accoglimento della domanda attorea.
Pertanto, va dichiarato che l'odierna attrice ha acquistato il diritto di proprietà del terreno sito in Scansano e censito al C.T. di detto Comune al foglio n. 191
p.lla 127 per usucapione ventennale.
Circa le spese processuali, va osservato che la parte attrice ha chiesto la rifusione delle spese processuali solo in caso di opposizione, sicché, stante la contumacia dei convenuti, va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1059/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara che la sita in Scansano via della Parte_1
Chiesa n. 1 ha acquistato il diritto di proprietà del terreno sito in Scansano e censito al C.T. di detto Comune al foglio n. 191 p.lla 127 per usucapione ventennale;
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) compensa le spese processuali.
Grosseto, 10.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia