Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10003/2024 promossa da:
ass. avv. AIMI MAURO e avv. . Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
avv,ta CONROTTO EMILIA e avv. PARISI TOMMASO CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
CP_ la ricorrente in epigrafe indicata ha evocato il giudizio l , chiedendo all'adito tribunale di accertare e dichiarare che sussistono i requisiti previsti dall'art. 1, comma
2, Legge n. 45/1990, per l'accoglimento della domanda di ricongiunzione nella Cassa
Nazionale del Notariato dei contributi versati all' Gestione separata dal 2005 al CP_1
2012 e per l'effetto di condannare l , ai sensi dell'art. 4, I comma, L. n. 45/1990, CP_1
a trasmettere alla tutti gli elementi necessari od utili Parte_2
per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto;
CP_ l si è costituito in giudizio chiedendo rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
2. la domanda è fondata per tutte argomentazioni esposte nella sentenza n. 468/2024 della Corte d'Appello di Torino (che richiama la sentenza n. 495/2021, confermata da
Cassazione n. 3653/2023), argomentazioni che di seguito si trascrivono ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c.;
3.
1
“Facoltà di ricongiunzione
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
Il 2° comma, quindi, riconosce espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi
A.G.O. (nella specie, i contributi versati dall'appellato, quale lavoratore autonomo, alla Gestione Separata dal 1996 al 2001) nella gestione in cui l'interessato CP_1
risulta iscritto in qualità di libero professionista (nella specie, Cassa Forense, a cui l'appellato è iscritto ..) e ciò senza alcuna limitazione, ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
La norma regolamentare invocata dall' non può, evidentemente, derogare a tale CP_1
espressa previsione di legge.
Il precedente di legittimità citato dal primo Giudice è perfettamente in termini: anche in quel caso si trattava di un libero professionista (un commercialista, iscritto alla
CNPADC) che chiedeva la ricongiunzione, presso la sua cassa professionale, dei contributi a suo tempo versati nella Gestione Separata , ed aveva ottenuto il CP_1
riconoscimento del suo diritto nei precedenti gradi di merito, proprio in base alla formulazione letterale dell'art. 1, 2° comma, L. 45/1990.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell' , “dovendosi accogliere, CP_1
anche1 alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38
Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi
2 assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione” (Cass. 26039/2019).
Dunque, secondo la S.C., l'interpretazione corretta dell'art. 1, 2° comma, L. 45/1990
è quella che consente, in ogni caso, al libero professionista che non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di ricongiungere, presso la Cassa professionale a cui è iscritto, i contributi precedentemente versati a forme obbligatorie di previdenza (ivi inclusa la Gestione Separata ), secondo le modalità descritte all'art. 2 CP_1
(ricongiunzione onerosa), senza che a tale facoltà sia d'ostacolo il fatto che il soggetto possa anche ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione, ciascuno dei quali presenta diverse caratteristiche: spetta al richiedente scegliere quello più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso (nel caso di specie, a fronte del possibile maggior onere economico, il vantaggio dell'appellato è quello di poter anticipare di ben quattro anni l'accesso al trattamento pensionistico) e l CP_1
non può rifiutare la ricongiunzione sul presupposto che esistono altri istituti ai quali il richiedente può ricorrere.”;
4. per tutte le ragioni sin qui esposte, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto della
CP_ ricorrente alla ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata dell' dal 2005 al 2012 nella Cassa Nazionale del Notariato, con conseguente obbligo dell' di trasmettere alla Cassa Nazionale del Notariato tutti gli elementi CP_1
necessari a costituire la posizione assicurativa e determinare il relativo onere di riscatto;
5.
3 le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa l'unicità e la semplicità della questione CP_ trattata, vengono poste a carico dell' in ragione della sua soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricongiunzione dei contributi versati CP_ alla Gestione Separata dell' dal 2005 al 2012 nella Cassa Nazionale del
Notariato, con conseguente obbligo dell' di trasmettere alla Cassa Nazionale del CP_1
Notariato tutti gli elementi necessari a costituire la posizione assicurativa e determinare il relativo onere di riscatto;
- condanna l in persona del suo legale rappresentante a rimborsare a parte CP_1 ricorrente le spese di causa liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e
Cpa, e contributo unificato se dovuto.
Torino, 1 aprile 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
4