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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2984 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice Luisa Dalla Via, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2984/2023, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.ta Raffaella Procaccini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Fratelli Campi n. 2,
- parte attrice - nei confronti di:
(CF: ), (CF: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), CF: ), tutti rappresentati C.F._2 Controparte_3 C.F._3
e difesi dagli avv.ti Francesco Adriano Orlando e Francesco Criaco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, via Ennio n. 4,
- convenuti -
§§§
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità dei SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, alla luce delle condotte illecite accertate in sede di statuizione di natura penale con sentenza
[...]
di applicazione su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. n. 3511/2022 del Tribunale di Milano che ha deciso in ordine alla illiceità delle condotte in capo ai convenuti per i motivi esposti in narrativa”; -
“per l'effetto condannare i SI.ri , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, nessuno escluso, subiti da nella misura di € 20.000,00 oltre le spese legali per attività sia stragiudiziale che Parte_1
giudiziale, o nella diversa somma maggiore che risulterà in corso di causa ad istruttoria ultimata, per i motivi esposti in narrativa, ricorrendo il Tribunale ill.mo ai criteri di liquidazione equitativa sanciti dall'art. 1226 e 2056 c.c.,
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge”.
Conclusioni dei convenuti CP_1 CP_2 CP_3
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così decidere e provvedere:
1) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori ex lege, da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 CP_1
, e , chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno
[...] Controparte_2 Controparte_3 patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi €20.000,00, subito in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai convenuti in suo danno, come accertate con sentenza ex art. 444 c.p.p.
n. 3511/2022 del Tribunale di Milano.
In particolare, a fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- la sig.ra (in qualità di proprietaria dell'autovettura Lancia Y), il figlio (in CP_1 CP_2
qualità di conducente), i sig.ri , , e (in qualità di Pt_2 CP_4 Per_1 Persona_2 trasportati), insieme al sig. (in qualità di conducente l'autovettura Pt_3 CP_5
responsabile civile), inscenavano un sinistro stradale ai danni della compagnia assicurativa
; Parte_1
- al fine di ottenere il relativo indennizzo, la sig.ra adiva il giudice di pace di Milano, il CP_1 quale, nell'ambito del procedimento rg. 26362/17, espletata l'istruttoria, con sentenza n. 4638/18 rigettava la domanda per mancata prova del fatto;
- a motivo delle evidenze raccolte in fase stragiudiziale e giudiziale, la compagnia denunciava penalmente i soggetti coinvolti nel sinistro, unitamente alle sig.re e che CP_6 CP_3
2 avevano assunto la veste di testimoni nel procedimento civile dinanzi al giudice di pace, i quali venivano tutti rinviati a giudizio;
- i sig.ri e patteggiavano la pena con sentenza n. 3511/22, CP_1 CP_2 CP_6 CP_3
mentre i sig.ri , , , e sceglievano di concorrere Pt_2 CP_4 Per_1 Persona_2 Pt_3
con rito ordinario, che al momento dell'introduzione del presente giudizio risulta pendente dinanzi al Tribunale penale di Milano RG Trib. 2296/23;
- si costituiva parte civile sia nel procedimento di applicazione della pena su Parte_1
richiesta delle parti sia nel procedimento ordinario;
- in ragione dei fatti accertati con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la compagnia assicurativa agisce in questa sede, ritenendo sussistente il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, qualificato come danno da reato, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., e comunque in misura non inferiore ad € 20.000,00;
- prima di adire il Tribunale, l'attrice invitava gli odierni convenuti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, nell'ambito della quale veniva raggiunto l'accordo per il versamento da parte dei convenuti, assistiti da un nuovo difensore, della complessiva somma di Euro 10.000,00, che tuttavia non veniva corrisposta.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31.01.2024 si sono costituiti i convenuti CP_1
e chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo il ne bis in idem con riguardo CP_2 CP_3
alla domanda risarcitoria per responsabilità aggravata nei confronti della sig.ra in ragione del CP_1
passaggio in giudicato della sentenza del giudice di pace di Milano n. 3693/18; nel merito, i convenuti hanno dedotto l'irrilevanza delle condotte della rispetto alla sfera patrimoniale dell'attrice, CP_3
nonché la mancanza di prova del danno non patrimoniale, e hanno contestato la quantificazione del danno patrimoniale richiesto da controparte.
Alla prima udienza del 6.05.2024, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la giudice non ammetteva le istanze istruttorie formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del terzo comma.
2. Sulla prova dell'an debeatur
Relativamente alla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria dell'attrice, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia
3 prestato fede a tale ammissione. Pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come una sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova” (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 17289/2006;
Cass. Lav. N. 3643/2019).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza penale ex art. 444 c.p.p. n. 3511/2022 resa dal Tribunale di Milano nei confronti degli odierni convenuti, della documentazione versata in atti da parte attrice (relazione peritale del CTU
nel giudizio dinanzi al giudice di pace) e della mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Per_3
da parte dei convenuti dei fatti per cui è causa – rispetto ai quali non è stata formulata alcuna istanza istruttoria, può pacificamente ritenersi accertata la sussistenza della responsabilità dei sig.ri e CP_1 per il reato di cui all'art 642 c.p. e della sig.ra per falsa testimonianza ai sensi dell'art. CP_2 CP_3
372 c.p., non emergendo valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice penale.
2.2. Sul danno risarcibile
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del reato commesso dai convenuti in suo danno, quantificandolo complessivamente in Euro
20.000,00.
Segnatamente, a titolo di danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria esperita dall'ufficio antifrode interno, anche con conferimento di incarico a soggetti esterni (agenzia di investigazione), per gli accertamenti eseguiti a seguito della denuncia del sinistro – poi rivelatosi falso.
Al riguardo, deve richiamarsi la giurisprudenza di merito, ritenuta condivisibile da questo giudice, secondo la quale l'assicurazione ha diritto al risarcimento del danno subito per effetto delle condotte illecite in caso di frode assicurativa, con riguardo al dispendio di risorse economiche e umane investite per l'accertamento della non veridicità del sinistro denunciato.
Conseguentemente, sulla base della documentazione in atti (docc. 18 e 19) è possibile ritenere raggiunta la prova del danno patrimoniale subito dalla compagnia assicurativa relativamente a quanto corrisposto allo studio peritale Malgeri Sas per l'incarico relativo al rilievo dei danni materiali sull'autovettura (mai eseguito, in quanto non messa a disposizione dai convenuti), pari ad €11,50, e al compenso versato all'agenzia di investigazioni per la verifica della veridicità Controparte_7 del sinistro, pari ad €1.208,83.
Parte attrice ha chiesto inoltre la condanna di controparte al pagamento dell'importo di Euro
3.589,83, quale ristoro delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale (doc. 20). In proposito, il
4 Tribunale rileva che tali spese, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito di Cass.
SU 16990/17 – hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (recentemente v. Cass. 24481/20).
Al riguardo, è incontestato che l'attrice abbia posto in essere l'attività volta alla definizione stragiudiziale della presente controversia, anche mediante il ricorso alla negoziazione assistita nell'ambito della quale le parti avevano avviato serie trattative per il raggiungimento di un accordo di massima, poi non concluso, di tal chè, la relativa domanda di risarcimento può trovare accoglimento nella misura richiesta.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese legali per l'attività difensiva svolta in sede giudiziale dalla compagnia, in quanto le relative statuizioni contenute nelle sentenze che hanno definito i diversi giudizi, civile e penali, costituiscono già titolo per il loro recupero.
Quanto, invece, al danno non patrimoniale, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, esso non può essere considerato esistente in re ipsa, in ragione della sola sussistenza dell'illecito penale, ma deve essere allegato e provato in tutti i suoi elementi costitutivi, al pari di qualsiasi altro danno.
In tal senso si richiama il granitico orientamento giurisprudenziale, consolidatosi sin dalle note
“sentenze gemelle” del 2008, secondo il quale, appunto, “il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di
“danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere
d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11/11/2008, nn.
26972, 26973, 26974, 26975; Cass. Civ., 3/10/2013, n. 22585; Cass. Civ. 23/1/2014, n. 1361).
Tale prova è del tutto carente nel caso in esame, non avendo l'attrice fornito alcun elemento utile a determinare l'esistenza e consistenza dell'asserito danno subito in conseguenza delle condotte dei convenuti, non avendo neppure allegato le modalità di manifestazione dello stesso, ad esempio in termini di danno alla reputazione, all'onore, all'immagine commerciale della compagnia o altro, né avendo formulato istanze istruttorie utili a tale scopo.
Ciò comporta che nulla possa essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria di parte attrice può trovare accoglimento limitatamente all'importo di Euro 4.810,16, pari al danno patrimoniale subito dall'attrice per le condotte illecite dei convenuti.
5 Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno, sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Da ultimo, priva di pregio risulta la deduzione di parte convenuta secondo la quale CP_3
l'illecito penale di falsa testimonianza, rispetto al quale è stata accertata la sua responsabilità, non avrebbe prodotto effetti nella sfera giuridica e patrimoniale di controparte, trattandosi di reato contro l'amministrazione. Al riguardo, deve di contro, rilevarsi che la giurisprudenza consente al danneggiato di agire in sede civile proprio al fine di ottenere ristoro dei danni eventualmente subiti a causa della condotta penalmente illecita di colui che rende falsa testimonianza (Cass. Pen. 41344/2006). Ciò comporta che anche la sig.ra sia tenuta, insieme agli altri convenuti, al risarcimento del danno CP_3
patito dalla compagnia assicurativa.
3. Sulle spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al
“disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), della natura documentale della causa il cui thema decidendum si è limitato a profili di stretto diritto, nonché della significativa riduzione della originaria pretesa attorea. Tali circostanze, nel loro complesso considerate, comportano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
Parte attrice ha chiesto altresì la condanna dei convenuti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
La stessa deve ritenersi ammissibile in questa sede, non potendosi ritenere formato alcun giudicato al riguardo, per effetto della mancata impugnazione della sentenza del giudice di pace di Milano n. 4638/18, contenente anche la statuizione sulle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Trattasi, invero, di decisione relativa alla condotta processuale della parte resa all'esito di altro giudizio avente ad oggetto affatto diverso, ossia la domanda di condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo in favore dell'odierna convenuta.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera
6 infondatezza della domanda (cfr. Cass. 14789/2007).
Priva di pregio deve ritenersi, inoltre, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. la circostanza più volte richiamata da parte attrice relativa al presunto accordo transattivo raggiunto con i convenuti, assistiti da un precedente legale, poi non concluso, non potendosi assegnare valenza di condotta in malafede al mero ripensamento, in esito ad interlocuzioni con un nuovo difensore, circa la conclusione di una transazione rispetto alla quale le trattative erano ben avviate – mancando peraltro in atti la prova di un effettivo incontro di volontà circa la cifra da corrispondere in via transattiva.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda formulata da parte attrice nei confronti di Parte_1 [...]
e e, per l'effetto, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
2) condanna i convenuti e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
favore di parte attrice di €4.810,16 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, interessi compensativi e interessi legali, come indicati in motivazione;
3) condanna i convenuti e a rimborsare in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di parte attrice le spese di giudizio liquidate complessivamente in €264,00 per spese, €1.278,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, 26 marzo 2025
La giudice
Luisa Dalla Via
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice Luisa Dalla Via, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2984/2023, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.ta Raffaella Procaccini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Fratelli Campi n. 2,
- parte attrice - nei confronti di:
(CF: ), (CF: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), CF: ), tutti rappresentati C.F._2 Controparte_3 C.F._3
e difesi dagli avv.ti Francesco Adriano Orlando e Francesco Criaco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, via Ennio n. 4,
- convenuti -
§§§
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità dei SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, alla luce delle condotte illecite accertate in sede di statuizione di natura penale con sentenza
[...]
di applicazione su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. n. 3511/2022 del Tribunale di Milano che ha deciso in ordine alla illiceità delle condotte in capo ai convenuti per i motivi esposti in narrativa”; -
“per l'effetto condannare i SI.ri , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, nessuno escluso, subiti da nella misura di € 20.000,00 oltre le spese legali per attività sia stragiudiziale che Parte_1
giudiziale, o nella diversa somma maggiore che risulterà in corso di causa ad istruttoria ultimata, per i motivi esposti in narrativa, ricorrendo il Tribunale ill.mo ai criteri di liquidazione equitativa sanciti dall'art. 1226 e 2056 c.c.,
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge”.
Conclusioni dei convenuti CP_1 CP_2 CP_3
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così decidere e provvedere:
1) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori ex lege, da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 CP_1
, e , chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno
[...] Controparte_2 Controparte_3 patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi €20.000,00, subito in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai convenuti in suo danno, come accertate con sentenza ex art. 444 c.p.p.
n. 3511/2022 del Tribunale di Milano.
In particolare, a fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- la sig.ra (in qualità di proprietaria dell'autovettura Lancia Y), il figlio (in CP_1 CP_2
qualità di conducente), i sig.ri , , e (in qualità di Pt_2 CP_4 Per_1 Persona_2 trasportati), insieme al sig. (in qualità di conducente l'autovettura Pt_3 CP_5
responsabile civile), inscenavano un sinistro stradale ai danni della compagnia assicurativa
; Parte_1
- al fine di ottenere il relativo indennizzo, la sig.ra adiva il giudice di pace di Milano, il CP_1 quale, nell'ambito del procedimento rg. 26362/17, espletata l'istruttoria, con sentenza n. 4638/18 rigettava la domanda per mancata prova del fatto;
- a motivo delle evidenze raccolte in fase stragiudiziale e giudiziale, la compagnia denunciava penalmente i soggetti coinvolti nel sinistro, unitamente alle sig.re e che CP_6 CP_3
2 avevano assunto la veste di testimoni nel procedimento civile dinanzi al giudice di pace, i quali venivano tutti rinviati a giudizio;
- i sig.ri e patteggiavano la pena con sentenza n. 3511/22, CP_1 CP_2 CP_6 CP_3
mentre i sig.ri , , , e sceglievano di concorrere Pt_2 CP_4 Per_1 Persona_2 Pt_3
con rito ordinario, che al momento dell'introduzione del presente giudizio risulta pendente dinanzi al Tribunale penale di Milano RG Trib. 2296/23;
- si costituiva parte civile sia nel procedimento di applicazione della pena su Parte_1
richiesta delle parti sia nel procedimento ordinario;
- in ragione dei fatti accertati con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la compagnia assicurativa agisce in questa sede, ritenendo sussistente il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, qualificato come danno da reato, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., e comunque in misura non inferiore ad € 20.000,00;
- prima di adire il Tribunale, l'attrice invitava gli odierni convenuti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, nell'ambito della quale veniva raggiunto l'accordo per il versamento da parte dei convenuti, assistiti da un nuovo difensore, della complessiva somma di Euro 10.000,00, che tuttavia non veniva corrisposta.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31.01.2024 si sono costituiti i convenuti CP_1
e chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo il ne bis in idem con riguardo CP_2 CP_3
alla domanda risarcitoria per responsabilità aggravata nei confronti della sig.ra in ragione del CP_1
passaggio in giudicato della sentenza del giudice di pace di Milano n. 3693/18; nel merito, i convenuti hanno dedotto l'irrilevanza delle condotte della rispetto alla sfera patrimoniale dell'attrice, CP_3
nonché la mancanza di prova del danno non patrimoniale, e hanno contestato la quantificazione del danno patrimoniale richiesto da controparte.
Alla prima udienza del 6.05.2024, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la giudice non ammetteva le istanze istruttorie formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del terzo comma.
2. Sulla prova dell'an debeatur
Relativamente alla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria dell'attrice, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia
3 prestato fede a tale ammissione. Pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come una sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova” (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 17289/2006;
Cass. Lav. N. 3643/2019).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza penale ex art. 444 c.p.p. n. 3511/2022 resa dal Tribunale di Milano nei confronti degli odierni convenuti, della documentazione versata in atti da parte attrice (relazione peritale del CTU
nel giudizio dinanzi al giudice di pace) e della mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Per_3
da parte dei convenuti dei fatti per cui è causa – rispetto ai quali non è stata formulata alcuna istanza istruttoria, può pacificamente ritenersi accertata la sussistenza della responsabilità dei sig.ri e CP_1 per il reato di cui all'art 642 c.p. e della sig.ra per falsa testimonianza ai sensi dell'art. CP_2 CP_3
372 c.p., non emergendo valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice penale.
2.2. Sul danno risarcibile
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del reato commesso dai convenuti in suo danno, quantificandolo complessivamente in Euro
20.000,00.
Segnatamente, a titolo di danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria esperita dall'ufficio antifrode interno, anche con conferimento di incarico a soggetti esterni (agenzia di investigazione), per gli accertamenti eseguiti a seguito della denuncia del sinistro – poi rivelatosi falso.
Al riguardo, deve richiamarsi la giurisprudenza di merito, ritenuta condivisibile da questo giudice, secondo la quale l'assicurazione ha diritto al risarcimento del danno subito per effetto delle condotte illecite in caso di frode assicurativa, con riguardo al dispendio di risorse economiche e umane investite per l'accertamento della non veridicità del sinistro denunciato.
Conseguentemente, sulla base della documentazione in atti (docc. 18 e 19) è possibile ritenere raggiunta la prova del danno patrimoniale subito dalla compagnia assicurativa relativamente a quanto corrisposto allo studio peritale Malgeri Sas per l'incarico relativo al rilievo dei danni materiali sull'autovettura (mai eseguito, in quanto non messa a disposizione dai convenuti), pari ad €11,50, e al compenso versato all'agenzia di investigazioni per la verifica della veridicità Controparte_7 del sinistro, pari ad €1.208,83.
Parte attrice ha chiesto inoltre la condanna di controparte al pagamento dell'importo di Euro
3.589,83, quale ristoro delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale (doc. 20). In proposito, il
4 Tribunale rileva che tali spese, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito di Cass.
SU 16990/17 – hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (recentemente v. Cass. 24481/20).
Al riguardo, è incontestato che l'attrice abbia posto in essere l'attività volta alla definizione stragiudiziale della presente controversia, anche mediante il ricorso alla negoziazione assistita nell'ambito della quale le parti avevano avviato serie trattative per il raggiungimento di un accordo di massima, poi non concluso, di tal chè, la relativa domanda di risarcimento può trovare accoglimento nella misura richiesta.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese legali per l'attività difensiva svolta in sede giudiziale dalla compagnia, in quanto le relative statuizioni contenute nelle sentenze che hanno definito i diversi giudizi, civile e penali, costituiscono già titolo per il loro recupero.
Quanto, invece, al danno non patrimoniale, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, esso non può essere considerato esistente in re ipsa, in ragione della sola sussistenza dell'illecito penale, ma deve essere allegato e provato in tutti i suoi elementi costitutivi, al pari di qualsiasi altro danno.
In tal senso si richiama il granitico orientamento giurisprudenziale, consolidatosi sin dalle note
“sentenze gemelle” del 2008, secondo il quale, appunto, “il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di
“danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere
d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11/11/2008, nn.
26972, 26973, 26974, 26975; Cass. Civ., 3/10/2013, n. 22585; Cass. Civ. 23/1/2014, n. 1361).
Tale prova è del tutto carente nel caso in esame, non avendo l'attrice fornito alcun elemento utile a determinare l'esistenza e consistenza dell'asserito danno subito in conseguenza delle condotte dei convenuti, non avendo neppure allegato le modalità di manifestazione dello stesso, ad esempio in termini di danno alla reputazione, all'onore, all'immagine commerciale della compagnia o altro, né avendo formulato istanze istruttorie utili a tale scopo.
Ciò comporta che nulla possa essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria di parte attrice può trovare accoglimento limitatamente all'importo di Euro 4.810,16, pari al danno patrimoniale subito dall'attrice per le condotte illecite dei convenuti.
5 Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno, sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Da ultimo, priva di pregio risulta la deduzione di parte convenuta secondo la quale CP_3
l'illecito penale di falsa testimonianza, rispetto al quale è stata accertata la sua responsabilità, non avrebbe prodotto effetti nella sfera giuridica e patrimoniale di controparte, trattandosi di reato contro l'amministrazione. Al riguardo, deve di contro, rilevarsi che la giurisprudenza consente al danneggiato di agire in sede civile proprio al fine di ottenere ristoro dei danni eventualmente subiti a causa della condotta penalmente illecita di colui che rende falsa testimonianza (Cass. Pen. 41344/2006). Ciò comporta che anche la sig.ra sia tenuta, insieme agli altri convenuti, al risarcimento del danno CP_3
patito dalla compagnia assicurativa.
3. Sulle spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al
“disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), della natura documentale della causa il cui thema decidendum si è limitato a profili di stretto diritto, nonché della significativa riduzione della originaria pretesa attorea. Tali circostanze, nel loro complesso considerate, comportano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
Parte attrice ha chiesto altresì la condanna dei convenuti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
La stessa deve ritenersi ammissibile in questa sede, non potendosi ritenere formato alcun giudicato al riguardo, per effetto della mancata impugnazione della sentenza del giudice di pace di Milano n. 4638/18, contenente anche la statuizione sulle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Trattasi, invero, di decisione relativa alla condotta processuale della parte resa all'esito di altro giudizio avente ad oggetto affatto diverso, ossia la domanda di condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo in favore dell'odierna convenuta.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera
6 infondatezza della domanda (cfr. Cass. 14789/2007).
Priva di pregio deve ritenersi, inoltre, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. la circostanza più volte richiamata da parte attrice relativa al presunto accordo transattivo raggiunto con i convenuti, assistiti da un precedente legale, poi non concluso, non potendosi assegnare valenza di condotta in malafede al mero ripensamento, in esito ad interlocuzioni con un nuovo difensore, circa la conclusione di una transazione rispetto alla quale le trattative erano ben avviate – mancando peraltro in atti la prova di un effettivo incontro di volontà circa la cifra da corrispondere in via transattiva.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda formulata da parte attrice nei confronti di Parte_1 [...]
e e, per l'effetto, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
2) condanna i convenuti e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
favore di parte attrice di €4.810,16 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, interessi compensativi e interessi legali, come indicati in motivazione;
3) condanna i convenuti e a rimborsare in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di parte attrice le spese di giudizio liquidate complessivamente in €264,00 per spese, €1.278,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, 26 marzo 2025
La giudice
Luisa Dalla Via
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