CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1131 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Tranfa e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Teulada n. 52 Appellante/Appellata
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Di CP_1
Censo e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Arpino (FR) via Marco Faucio n. 16 Appellata/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9780/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 06/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 15/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
Parte_1
(d'ora in poi per brevità solo presso il negozio “Vecchio
[...] Parte_1
Scarpone” dal 24/09/2018 al 17/06/2019, peraltro in assenza di qualsivoglia 1 regolarizzazione, e di essere stata licenziata verbalmente in data 17/06/2019 a seguito di un alterco con il datore di lavoro, ha agito in giudizio contro Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: disporre la chiamata in causa dell affinché partecipi al presente giudizio per far valere le proprie ragioni in CP_2 relazione alle eventuali violazioni contributive perpetrate dalla parte convenuta in danno della ricorrente e/o dell'Ente medesimo a causa della erronea qualificazione del rapporto di lavoro;
In via principale: a) accertare e dichiarare tamquam non esset e, quindi, nullo e/o annullato e/o inefficace e/o illegittimo il licenziamento comunicato alla ricorrente verbalmente in data 17/06/2008, comunque annullarlo e riconoscerne l'invalidità, disponendo per l'effetto l'immediato ripristino del rapporto di lavoro, con condanna della resistente al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento in misura pari alle retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento fino alla reintegra, comunque non in misura inferiore a cinque mensilità di retribuzione con interessi e rivalutazione;
b) in via subordinata, previa dichiarazione di inefficacia o comunque di invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente verbalmente in data 17/06/2019, ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente, e condannare la resistente al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole generali dell'inadempimento delle obbligazioni, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; c) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato riconducibile al IV livello di cui al CCNL COMMERCIO - Confcommercio, dal 24-9-2018 al 17-6-2019, alle dipendenze della
[...]
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore dell'istante della somma di € 16.678,11, a titolo di differenze retributive non corrisposte e sulle altre indennità spettanti per i titoli indicati in premessa, sulla base dei conteggi allegati o di quella diversa somma che la S.V. ill.ma riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Condannare la parte resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre c.p.a. ed I.V.A. come per legge, nonché rimborso forfetario ex art. 14 T.F., con clausola di provvisoria esecutorietà”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il Parte_1 ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto non sussistenti, all'esito dell'istruttoria, elementi sufficienti al fine di considerare assolto l'onere della prova a carico della ricorrente, in ordine alla effettiva sussistenza di un rapporto fra le parti caratterizzato dal vincolo della subordinazione, come dedotto in ricorso.
1.3. Premesso che soltanto un teste era stato escusso per la ricorrente, nonostante l'ammissione di più testi per entrambe le parti, e che la richiesta di sostituzione del teste di parte ricorrente deceduto era stata respinta per tardività, il primo giudice ha evidenziato che: a) l'unico teste di parte ricorrente ha riferito: - di conoscere la Testimone_1 ricorrente superficialmente, per essere stato cliente del negozio “Vecchio Scarpone” per un lungo periodo di circa sei-sette anni fino all'inizio della pandemia;
- che la ricorrente lavorava al banco e raccoglieva le istanze della clientela;
- che aveva iniziato a vedere la ricorrente a cominciare dalla fine del 2018 ed aveva proseguito a vederla per il 2019 fino all'estate; - che non era a conoscenza di come fosse iniziato e cessato il suo rapporto di lavoro e le modalità concordate;
- di aver frequentato l'esercizio indifferentemente tutti i giorni della settimana in orario non prestabilito, di solito la
2 mattina il sabato domenica se aperto, o negli altri giorni all'ora di pranzo o il pomeriggio con orari flessibili, ed in tali circostanze la ricorrente era sempre presente o quasi;
- che la ricorrente si occupava di ricevere il cliente, della vendita al pubblico e dava indicazione sui prodotti, di averla vista sistemare la merce sugli scaffali, ma non aprire e chiudere il negozio, forse una volta soltanto in cui l'aveva vista chiudere la saracinesca del negozio;
- di aver pagato direttamente alla ricorrente che al banco stava con un'altra ragazza;
- di aver visto più volte il (legale rappresentante della Tes_2 società appellata) alla presenza della ricorrente, di averli sentiti parlare ma di non aver mai sentito il predetto rimproverare la ricorrente, pur se le dava indicazioni sulle attività da svolgere;
- di non sapere se la ricorrente avesse un giorno di riposo e su come venissero gestite le sue assenze;
b) la testimone di parte convenuta , compagna convivente di Tes_3 CP_3
ha riferito: - di aver aiutato in negozio dal 2016 al 2019; - di aver conosciuto la
[...] ricorrente perché si era recata in negozio nel novembre 2018 per imparare le attività oggetto della vendita e dove, dopo aver fatto un colloquio con il legale rappresentante, si era recata per un paio di settimane per una prova finalizzata alla eventuale assunzione che non venne mai raggiunta perché la stessa ricorrente aveva deciso di andare via per ragioni ignote alla teste;
- che la ricorrente si recava in negozio tutti i giorni per un paio di ore secondo quanto le chiedeva il ma di non conoscere Tes_2 il contenuto degli accordi fra i due;
- che nel giugno 2019, dopo un iniziale contatto della ricorrente, che aveva ripensato di voler tornare a lavorare, aveva deciso Tes_2 di farla tornare a lavorare perché aveva bisogno, tuttavia la frequentazione dell'esercizio, tutti i giorni per alcune ore per continuare ad imparare, era durata solo un paio di settimane e si era interrotta dopo la chiamata della ricorrente ai Carabinieri;
c) le dichiarazioni dei due testimoni risultano, pertanto, contraddittorie fra loro ed esattamente coincidenti con le difese svolte negli atti introduttivi, cosicchè la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito va condotta sulla base del criterio di ripartizione dell'onere della prova, anche tenuto conto del fatto che il teste di parte convenuta ha reso dichiarazioni relative al suo periodo Testimone_4 lavorativo ottobre 2019-febbraio 2021, successivo al periodo lavorativo dedotto dalla ricorrente;
d) a sostegno della tesi attorea circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non soccorrono i documenti prodotti in atti, atteso che: - l'annuncio/inserzione di lavoro a cui la ricorrente ha risposto, mai disconosciuto dalla convenuta, indica la proposta di stage di formazione nella parte non manoscritta e, quindi, la programmata volontà della convenuta di instaurazione di un rapporto diverso da quello della subordinazione;
- la fotocopia della chiave, in presenza di una contestazione specifica della convenuta e, in assenza di ulteriori elementi idonei a identificare inequivocamente quella chiave come la chiave della serranda dell'esercizio commerciale della convenuta, non prova l'assunto di cui al ricorso e comunque, anche qualora fosse stata dimostrata la coincidenza con la chiave predetta, in assenza di ulteriori riscontri non avrebbe potuto dimostrare che la ricorrente avesse, fra le mansioni assegnate, anche quella di apertura e chiusura dell'esercizio; - nulla dimostrano gli scontrini fiscali prodotti, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, ai fini di supportare le tesi della ricorrente, mentre le produzioni fotografiche non qualificano la natura e la durata del rapporto, alla luce della pacifica frequentazione delle parti nei luoghi riprodotti;
3 e) l'estrema equivocità del materiale probatorio acquisito con l'istruttoria svolta non ha consentito di acclarare gli elementi di fatto, controversi nel presente giudizio, ragion per cui non può ritenersi assolto l'onere della prova, a carico della parte ricorrente, quanto ai fatti costitutivi sui quali avrebbe dovuto trovare fondamento la pretesa di riconoscimento del vincolo della subordinazione prima, e delle rivendicazioni retributive poi, attesa la netta contrapposizione delle deposizioni dei testi escussi i quali hanno rispettivamente confermato la tesi della ricorrente o della resistente: quanto alla impugnazione del licenziamento verbale, aldilà della mancata prova delle circostanze fattuali sulle modalità di cessazione del rapporto fra le parti, la mancata prova della sussistenza fra le parti di un rapporto qualificabile in termini di subordinazione, assorbe ogni valutazione in merito;
f) sussistono gli estremi per compensare le spese di lite, in ragione delle argomentazioni che precedono sulla valutazione della prova acquisita. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. ha proposto altresì appello incidentale, ritualmente notificato, CP_1 censurando la gravata sentenza per errata valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo alle testimonianze assunte, nonché per errata determinazione in ordine alle spese di lite del grado.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito riportate.
4. Ragioni di logica espositiva impongono la prioritaria trattazione dell'appello incidentale proposto da . CP_1
4.1. Con il primo motivo, l'appellante incidentale lamenta una errata valutazione del compendio probatorio ad opera del primo giudice, sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale non ha valutato correttamente l'attendibilità delle testimonianze rese, anche in considerazione del ben diverso rapporto dei testimoni assunti con le parti in causa e del loro intrinseco contenuto, stante la palese non verosimiglianza e plausibilità della versione dei fatti riportata dalla teste;
ii) il teste ha confermato, quale Tes_3 Tes_1 cliente del negozio ed assiduo frequentatore del centro commerciale ove lo stesso era ubicato, che ha lavorato quale commessa al banco del negozio “Vecchio CP_1
Scarpone”, ove riceveva i clienti e ne raccoglieva le istanze, vendeva al pubblico, dava indicazioni sui prodotti, sistemava la merce sugli scaffali, chiudeva l'esercizio commerciale abbassando la saracinesca;
ha specificato che tale rapporto lavorativo è iniziato verso la fine del 2018 e proseguito sino all'estate del 2019 e che, in tale arco temporale, praticamente ogni qualvolta egli passava in negozio o nei pressi dello stesso vedeva che era presente, precisando che egli frequentava il Centro CP_1
Commerciale entrando o passando vicino al negozio della società resistente sostanzialmente ogni giorno, compreso il sabato e la domenica, ad orari non prestabiliti e flessibili;
ha chiarito che il dava indicazioni a sulle Tes_2 CP_1 attività da svolgere e di aver successivamente appreso da terzi che la IA era stata licenziata e che il rapporto di lavoro non era stato mai regolarizzato;
iii) detta
4 testimonianza appare veritiera ed attendibile perché proveniente da soggetto terzo non avente rapporto alcuno con le parti e perché in sé esauriente, logica e coerente: inoltre, supporto a tale dichiarazione si rinviene nei documenti prodotti in atti, poiché la fotocopia della chiave, valutata unitamente alla testimonianza del , conduce Tes_1
a ritenere che tra le mansioni della vi fosse quella della chiusura dell'esercizio CP_1 commerciale;
gli scontrini fiscali, valutati in uno con quanto riferito dal teste, corroborano la circostanza che la ricorrente fosse addetta alla cassa dell'esercizio commerciale, mentre l'annuncio di lavoro dimostra che la società resistente stava cercando personale per l'esercizio commerciale, laddove il riferimento ad uno stage di formazione è palesemente una dissimulazione della realtà; iv) anche la testimonianza del teste di parte resistente contrariamente a quanto asserito in sentenza, Tes_4 sebbene lo stesso abbia fatto riferimento al periodo immediatamente successivo al licenziamento della apporta elementi a sostegno delle domande della CP_1 ricorrente avendo il teste chiarito che anche dopo il licenziamento della CP_1 presso il negozio “Vecchio Scarpone” erano addette quali commesse due ragazze, il che, da un lato, smentisce la versione fornita dalla per cui vi sarebbe stato Parte_1 un brusco calo dell'attività a causa del quale la presenza di una seconda persona in negozio non era più necessaria, dall'altro, conferma la testimonianza del il Tes_1 quale ha specificato che al bancone assieme a lavorava un'altra ragazza;
CP_1
v) la testimonianza di appare palesemente artefatta ed inattendibile, Tes_3 poiché la teste non si trova in posizione di terzietà rispetto alle parti essendo la compagna convivente del ossia del titolare della società resistente;
inoltre, Tes_2 la deposizione della appare intrinsecamente non credibile perché Tes_3 palesemente tesa a suffragare la irrealistica ricostruzione della vicenda fornita in giudizio dalla e, d'altro canto, la teste ha riferito esclusivamente Parte_1 circostanze de relato; vi) pertanto, il materiale probatorio acquisito non è affatto equivoco e consente di acclarare gli elementi di fatto controversi, così da ritenere assolto l'onere della prova a carico della parte ricorrente quanto ai fatti costitutivi del vincolo della subordinazione e delle rivendicazioni retributive;
vii) quanto alla impugnazione del licenziamento verbale - una volta accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto in nero di lavoro subordinato a tempo indeterminato - la ricostruzione delle concrete circostanze di fatto riguardanti la cessazione del rapporto fra le parti è del tutto irrilevante, essendo pacifico in giudizio che in data 17/06/2019 CP_1 ha subito da parte della un illegittimo licenziamento verbale, e che a Parte_1 nulla sono valsi né l'impugnativa dello stesso inoltrata a controparte né la successiva offerta della propria prestazione lavorativa alle dipendenze della Parte_1
4.2. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti, oltre che per comodità espositiva, vanno necessariamente riportate integralmente le dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
4.2.1. ha riferito: “Conosco la ricorrente superficialmente in quanto Testimone_1 sono stato cliente del negozio “vecchio scarpone”, per un lungo periodo di circa sei-sette anni fino all'inizio della pandemia, situato nel centro commerciale Dima Shopping. La ricorrente lavorava li al banco e raccoglieva le istanze della clientela. Mi pare di aver iniziato a vedere la ricorrente a cominciare dalla fine del 2018 e ho proseguito a vederla per il 2019 fino all'estate da quando non l'ho più vista. Non so come è iniziato il suo rapporto di lavoro e le modalità concordate. Preciso che non ho più visto la ricorrente da un certo momento in poi, apprendendo solo da terzi che era stata licenziata e che fino ad
5 allora lavorava senza regolarizzazione. Conosco il in quanto era il titolare Tes_2 dell'esercizio ed era spesso presente in esso. Nulla so per conoscenza diretta delle modalità di cessazione del rapporto. Frequentavo l'esercizio quando potevo indifferentemente tutti i giorni della settimana in orario non prestabilito, di solito la mattina il sabato domenica se aperto, o negli altri giorni all'ora di pranzo o il pomeriggio con orari flessibili. Nell'arco temporale predetto la ricorrente la ricordo sempre presente
o quasi. Non ricordo quale fosse il giorno di chiusura. Passavo sempre davanti al negozio anche non ci entravo direttamente in quanto adiacente alla lavasecco dove entravo molto spesso. Nel negozio della convenuta sono entrato in numerose occasioni. La ricorrente si occupava di ricevere il cliente, vendita al pubblico, dava indicazione sui prodotti. Mi pare di averla vista sistemare la merce sugli scaffali, ma non aprire e chiuder il negozio. Forse una volta, la domenica sera, prima delle 20.30. verso le 20. Ho pagato direttamente a lei. Al banco stava con altra ragazza. Ho visto più volte il alla presenza della Tes_2 ricorrente e li ho sentiti parlare. Non mi è mai capitato di averlo sentito rimproverare la ricorrente. Le dava indicazioni sulle attività da svolgere. Non so se la ricorrente avesse un giorni di riposo o quale fosse. Nulla so su assenze e come venissero gestite. Adr preciso che nella occasione che ho riferito la ricorrente stava chiudendo la saracinesca del negozio”.
4.2.2. ha dichiarato: “sono la compagna convivente del legale Tes_3 rappresentante della convenuta dal 2010 circa. non ho quote sociali, non ho mai lavorato per la società ma ho dato una mano nel lavoro del negozio dal 2016 al 2019 circa;
indifferente. Conosco la ricorrente in quanto è venuta nel negozio nel novembre 2018 per imparare le attività oggetto della vendita. Aveva fatto un colloquio con il legale rappresentante a cui io non ho partecipato. E' venuta per un paio di settimane. Si trattava di una prova finalizzata alla eventuale assunzione che non venne mai raggiunta perché la stessa ricorrente decise di andare via. Non so per quale ragione. Veniva tutti i giorni per un paio di ore secondo quanto le chiedeva Non so se in base agli accordi che CP_3 avevano preso, la ricorrente decidesse lei se venire e per quanto tempo rimanere. Successivamente nel giugno 2019, dopo un iniziale contatto della ricorrente che aveva ripensato di voler tornare a lavorare, decise di farla tornare a lavorare perché CP_3 aveva bisogno. Inizialmente non era stato d'accordi sulla prosecuzione del rapporto in ragione della interruzione precedente per volontà della ricorrente. Era tornata per continuare a imparare nei medesimi termini per precedente frequentazione. Veniva tutti i giorni per alcune ore in base agli accordi che aveva preso con Non ne sono a CP_3 conoscenza diretta. La frequentazione dell'esercizio durò solo un paio di settimane e poi si interruppe dopo che la ricorrente chiamò i carabinieri per ragioni che mi sono solo state riferite in quanto non ero presente. Da allora in poi non abbiamo avuto più alcun contatto. le insegnava cosa fare e come farlo per acquisire il mestiere e quindi CP_3 svolgere poi in autonomia”.
4.2.3. Infine, ha riferito: “Non conosco alcuna delle parti, né le ho mai Testimone_4 sentite nominare. Posso dire cn certezza di aver sentito nominare il Dima Shopping in quanto so che si tratta di centro commerciale situato in zona Bufalotta, dove il mio ex datore di lavoro, (con il quale ho una causa in corso per spettanze CP_3 retributive), sia lui che la moglie avevano due esercizi commerciali. Precisamente lui un negozio di calzolaio e la moglie una gioielleria. La moglie so chiamarsi , ma Per_1 non ne conosco il cognome. Il negozio di alimentari del , presso il quale lavoravo Tes_2 si chiama Km0 e apparteneva alla società RJ srl.. il negozio di alimentari presso il quale
6 io lavoravo era situato fuori dal centro commerciale Dima. Non so se la ricorrente abbia mai lavorato presso la convenuta che mi viene nominata. Nulla so su eventuale rapporto intercorsi fra le parti. Adr nelle occasioni in cui mi è capitato di entrare presso il negozio Vecchio Scarpone del per portare la spesa al titolare, non ho mai travato alcuna Tes_2 CP_ persona di nome . Le ragazze presenti all'epoca si chiamavano e . Per_2 Per_3
Ciò nell'arco temporale del mio rapporto di lavoro, dal 2020 ottobre al febbraio 2022. Accadeva un paio di volte la settimana. Anzi, preciso che il periodo del mio rapporto di lavoro era dall'ottobre 2019 al febbraio 2021”.
4.3. Un'attenta lettura delle riportate dichiarazioni conduce ad affermare la infondatezza dei rilievi posti con il motivo in disamina.
4.4. In primo luogo, e quanto alla testimonianza di , pur essendo Testimone_1 indubitabile che lo stesso abbia descritto talune attività asseritamente svolte dalla odierna appellante incidentale che collimano con quanto dedotto in ricorso (ricevere il cliente, vendere al pubblico, dare indicazioni sui prodotti, sistemare la merce sugli scaffali), è altrettanto evidente che il teste ha riferito circostanze che addirittura si pongono in contrasto con quanto affermato dalla originaria ricorrente.
4.4.1. Il riferimento è, in dettaglio, alla circostanza della chiusura del negozio: il teste, difatti, ha dichiarato di aver visto la chiudere il negozio, e precisamente la CP_1 saracinesca, “verso le ore 20”, ossia in un orario del tutto incompatibile con l'orario di chiusura del negozio indicato in ricorso, in cui detto orario è indicato “tutti i giorni dalle ore 13,00 alle 21,00”. Trattasi di contraddizione che inficia la credibilità di quanto riferito dal teste, che, in ogni caso, avendo egli riferito di aver notato la CP_1 chiudere il negozio in un'unica circostanza, non sarebbe sufficiente al fine di ritenere provato lo svolgimento della mansione in argomento.
4.4.2. Ulteriori perplessità emergono con riguardo al periodo di lavoro, poiché anche in tal caso il teste - che pure ha riferito di aver frequentato il Centro commerciale per circa 6/7 anni fino all'inizio della pandemia - ha dichiarato di “aver iniziato a vedere la ricorrente a cominciare dalla fine del 2018”, contrariamente a quanto dedotto in ricorso circa l'inizio del rapporto lavorativo, fissato dalla ricorrente al 24/09/2018. D'altro canto, il testimone è stato generico ed impreciso anche nel riferire circa il numero di occasioni in cui gli era capitato di notare la IA all'interno del negozio “Vecchi Scarpone”, non essendo chiaro quante volte l'abbia vista e in quale esatto periodo, ben potendo la presenza in negozio essere giustificata dallo svolgimento del periodo di tirocinio formativo ammesso dalla società e confermato dalla teste . Come, Tes_3
d'altronde, compatibile con la formazione della tirocinante può ritenersi l'averle impartito il “indicazioni sulle attività da svolgere”. Tes_2
4.4.3. In definitiva, la testimonianza di , il quale in ogni caso nulla ha Testimone_1 riferito circa gli accordi intervenuti tra le parti, l'obbligo di rispettare un orario, la necessità di giustificare le assenze e men che meno su come e perché il rapporto è cessato, non può essere ritenuta - come ritenuto condivisibilmente dal primo giudice - di per sé sola sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia da un punto di vista intrinseco dei suoi contenuti, in parte contrastanti anche con le deduzioni di cui al ricorso, sia da un punto di vista estrinseco, perché totalmente contraddetta dalla testimonianza di . Tes_3
4.5. Non è dato comprendere, d'altro canto, il motivo per cui la versione dei fatti (dedotta dalla società e) riferita dalla teste debba ritenersi irrealistica, Tes_3 essendo del tutto plausibile che abbia inizialmente svolto un periodo di CP_1
7 stage formativo, per poi allontanarsi dall'esercizio commerciale e farvi ritorno dopo alcuni mesi a seguito di un ripensamento.
4.5.1. A ciò si aggiunga che la testimonianza di non può ritenersi Tes_3 inattendibile da un punto di vista intrinseco solo in ragione del legame sentimentale della predetta con il legale rappresentante della società appellante principale, fermo restando che la stessa non ha affatto riferito circostanze soltanto de relato, avendo
“dato una mano nel lavoro del negozio dal 2016 al 2019 circa”. Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al processo civile, se è vero che “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024), in ogni caso “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023).
4.6. La testimonianza di è, in ultima analisi, del tutto irrilevante. Testimone_4
4.6.1. Come affermato dal Tribunale, le dichiarazioni del teste non sono di Tes_4 alcuna utilità, in quanto egli riferisce di un periodo successivo all'asserita cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la circostanza che detto teste abbia dichiarato che due persone erano presenti in negozio non smentisce quanto dedotto dalla società in primo grado, poiché è al periodo del 2018 che è stato riferito il calo dell'attività dell'esercizio commerciale, tale da non richiedere più la presenza costante di più persone, e nulla esclude che vi sia stata una ripresa nel periodo successivo al 2019, ossia nel biennio 2020/2022 rispetto al quale il teste ha reso le sue dichiarazioni.
4.7. Scarsa, se non addirittura nulla, è poi la rilevanza probatoria dei documenti richiamati dal gravame.
4.7.1. In primo luogo, le fotografie dei fogli incassi (doc. da 11 a 17 allegati al ricorso) hanno ad oggetto unicamente le giornate del 15/05/2019, del 17/05/2019, del 21/05/2019, del 31/05/2019, del 01/06/2019, del 03/06/2019 e del 12/06/2019, il che conduce a ritenere che, verosimilmente nel momento in cui è rientrata nell'esercizio commerciale, la parte abbia fotografato le ultime pagine del quaderno del foglio incassi che in quel periodo era a sua disposizione;
ma certamente non dimostra la sussistenza di un rapporto lavorativo nei termini dedotti in ricorso.
4.7.2. Gli scontrini prodotti (doc. n. 9) sono soltanto tre, uno scontrino fiscale emesso da in data 15/06/2019 e due scontrini fiscali emessi da un bar e da un Parte_1 supermercato, probabilmente situati all'interno del medesimo Centro commerciale, in data 17/06/2019: anch'essi, dunque, si appalesano del tutto irrilevanti.
4.7.3. Quanto, ancora, alla fotocopia della chiave (doc. n. 8), fermo restando che la testimonianza di circa l'attività di chiusura del negozio è per quanto Testimone_1 sopra esposto del tutto inattendibile, essa, come correttamente evidenziato dal giudice
8 di prime cure è del tutto irrilevante, poiché anche a voler credere che trattasi proprio della chiave della saracinesca del negozio “Vecchio Scarpone”, l'averne avuto la disponibilità per qualche minuto farne una fotocopia certamente non conduce a ritenere con certezza che alla fosse affidato in modo continuativo l'incarico di CP_1 aprire e chiudere l'esercizio commerciale.
4.7.4. Infine, l'annuncio prodotto in atti (doc. n. 6) non dimostra affatto che Parte_1 fosse alla ricerca di personale da assumere e da adibire all'esercizio commerciale
[...] in argomento, atteso che il riferimento è espressamente ad uno “stage di formazione retribuito”, dunque del tutto in linea con la tesi sostenuta dalla società appellante principale.
4.8. Il primo motivo dell'appello incidentale, assorbita ogni ulteriore argomentazione del gravame, anche relativa al licenziamento verbale (di cui comunque non vi è alcuna prova), deve, pertanto, ritenersi infondato.
4.9. Conseguentemente, resta assorbita ogni valutazione in ordine al secondo motivo del gravame incidentale, non potendo accogliersi la richiesta di condanna della società appellante principale al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in ragione proprio del mancato accoglimento dell'appello incidentale.
5. Muovendo ora alla disamina dell'appello principale, osserva la Corte che, anche alla luce di quanto sinora illustrato, esso non può ritenersi fondato.
5.1. Con un unico motivo di impugnazione, la lamenta l'errata Parte_1 compensazione delle spese di lite ad opera del primo giudice, sostenendo, in particolare, che: i) non sussistono i presupposti che possano giustificare la compensazione delle spese del giudizio poiché le prove raccolte dal Tribunale erano assolutamente univoche e convergenti verso l'accertamento della totale infondatezza della domanda;
ii) il primo giudice ha riconosciuto la “estrema equivocità” delle prove raccolte, e, difatti, la ricorrente odierna appellata non ha affatto dimostrato nulla di quanto aveva dedotto nel ricorso introduttivo, tanto che la domanda è stata integralmente rigettata;
iii) il primo giudice ha anche accertato che gli stessi documenti allegati al ricorso contraddicevano la domanda dell'odierna appellata;
iv) a fronte di tutto ciò il Tribunale avrebbe dovuto seguire pedissequamente il principio di soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c. che invece, con la gravata sentenza, ha chiaramente violato così come ha erroneamente applicato l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio sebbene nessuna delle fattispecie previste da tale norma fosse sussistente nel caso di specie.
5.2. Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
9 5.2.1. Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
5.2.2. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto,
10 della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost.
– di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5.3. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
5.4. Ciò posto, ritiene La Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale risulti meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
5.5. Ciò in quanto, come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida
“predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un “minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent. n. 77/2018).
5.6. Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino
“la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto,
11 essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
5.7. Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
5.8. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può ritenersi né illogica né erronea, essendo indubbia sia la “netta contrapposizione delle deposizioni” rese dai testimoni e sia l'assenza di elementi oggettivi Tes_1 Tes_3 che in modo certo e definitivo possano “indurre a concludere nel senso della maggiore
o minore attendibilità del compendio probatorio di una delle due parti”.
5.8.1. Ed invero, la statuizione di rigetto della domanda dell'originaria ricorrente è intervenuta non in ragione della raggiunta prova delle deduzioni della società all'epoca convenuta, bensì, alla stregua della “estrema equivocità del materiale probatorio” complessivamente valutato, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte su cui esso incombeva.
6. Entrambi gli appelli devono essere, pertanto, rigettati, con conferma integrale della sentenza impugnata.
7. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo ad entrambe le parti delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e l'appello incidentale Parte_1 proposto da . Compensa integralmente fra le parti le spese del grado. CP_1
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1131 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Tranfa e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Teulada n. 52 Appellante/Appellata
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Di CP_1
Censo e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Arpino (FR) via Marco Faucio n. 16 Appellata/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9780/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 06/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 15/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
Parte_1
(d'ora in poi per brevità solo presso il negozio “Vecchio
[...] Parte_1
Scarpone” dal 24/09/2018 al 17/06/2019, peraltro in assenza di qualsivoglia 1 regolarizzazione, e di essere stata licenziata verbalmente in data 17/06/2019 a seguito di un alterco con il datore di lavoro, ha agito in giudizio contro Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: disporre la chiamata in causa dell affinché partecipi al presente giudizio per far valere le proprie ragioni in CP_2 relazione alle eventuali violazioni contributive perpetrate dalla parte convenuta in danno della ricorrente e/o dell'Ente medesimo a causa della erronea qualificazione del rapporto di lavoro;
In via principale: a) accertare e dichiarare tamquam non esset e, quindi, nullo e/o annullato e/o inefficace e/o illegittimo il licenziamento comunicato alla ricorrente verbalmente in data 17/06/2008, comunque annullarlo e riconoscerne l'invalidità, disponendo per l'effetto l'immediato ripristino del rapporto di lavoro, con condanna della resistente al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento in misura pari alle retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento fino alla reintegra, comunque non in misura inferiore a cinque mensilità di retribuzione con interessi e rivalutazione;
b) in via subordinata, previa dichiarazione di inefficacia o comunque di invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente verbalmente in data 17/06/2019, ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente, e condannare la resistente al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole generali dell'inadempimento delle obbligazioni, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; c) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato riconducibile al IV livello di cui al CCNL COMMERCIO - Confcommercio, dal 24-9-2018 al 17-6-2019, alle dipendenze della
[...]
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore dell'istante della somma di € 16.678,11, a titolo di differenze retributive non corrisposte e sulle altre indennità spettanti per i titoli indicati in premessa, sulla base dei conteggi allegati o di quella diversa somma che la S.V. ill.ma riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Condannare la parte resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre c.p.a. ed I.V.A. come per legge, nonché rimborso forfetario ex art. 14 T.F., con clausola di provvisoria esecutorietà”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il Parte_1 ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto non sussistenti, all'esito dell'istruttoria, elementi sufficienti al fine di considerare assolto l'onere della prova a carico della ricorrente, in ordine alla effettiva sussistenza di un rapporto fra le parti caratterizzato dal vincolo della subordinazione, come dedotto in ricorso.
1.3. Premesso che soltanto un teste era stato escusso per la ricorrente, nonostante l'ammissione di più testi per entrambe le parti, e che la richiesta di sostituzione del teste di parte ricorrente deceduto era stata respinta per tardività, il primo giudice ha evidenziato che: a) l'unico teste di parte ricorrente ha riferito: - di conoscere la Testimone_1 ricorrente superficialmente, per essere stato cliente del negozio “Vecchio Scarpone” per un lungo periodo di circa sei-sette anni fino all'inizio della pandemia;
- che la ricorrente lavorava al banco e raccoglieva le istanze della clientela;
- che aveva iniziato a vedere la ricorrente a cominciare dalla fine del 2018 ed aveva proseguito a vederla per il 2019 fino all'estate; - che non era a conoscenza di come fosse iniziato e cessato il suo rapporto di lavoro e le modalità concordate;
- di aver frequentato l'esercizio indifferentemente tutti i giorni della settimana in orario non prestabilito, di solito la
2 mattina il sabato domenica se aperto, o negli altri giorni all'ora di pranzo o il pomeriggio con orari flessibili, ed in tali circostanze la ricorrente era sempre presente o quasi;
- che la ricorrente si occupava di ricevere il cliente, della vendita al pubblico e dava indicazione sui prodotti, di averla vista sistemare la merce sugli scaffali, ma non aprire e chiudere il negozio, forse una volta soltanto in cui l'aveva vista chiudere la saracinesca del negozio;
- di aver pagato direttamente alla ricorrente che al banco stava con un'altra ragazza;
- di aver visto più volte il (legale rappresentante della Tes_2 società appellata) alla presenza della ricorrente, di averli sentiti parlare ma di non aver mai sentito il predetto rimproverare la ricorrente, pur se le dava indicazioni sulle attività da svolgere;
- di non sapere se la ricorrente avesse un giorno di riposo e su come venissero gestite le sue assenze;
b) la testimone di parte convenuta , compagna convivente di Tes_3 CP_3
ha riferito: - di aver aiutato in negozio dal 2016 al 2019; - di aver conosciuto la
[...] ricorrente perché si era recata in negozio nel novembre 2018 per imparare le attività oggetto della vendita e dove, dopo aver fatto un colloquio con il legale rappresentante, si era recata per un paio di settimane per una prova finalizzata alla eventuale assunzione che non venne mai raggiunta perché la stessa ricorrente aveva deciso di andare via per ragioni ignote alla teste;
- che la ricorrente si recava in negozio tutti i giorni per un paio di ore secondo quanto le chiedeva il ma di non conoscere Tes_2 il contenuto degli accordi fra i due;
- che nel giugno 2019, dopo un iniziale contatto della ricorrente, che aveva ripensato di voler tornare a lavorare, aveva deciso Tes_2 di farla tornare a lavorare perché aveva bisogno, tuttavia la frequentazione dell'esercizio, tutti i giorni per alcune ore per continuare ad imparare, era durata solo un paio di settimane e si era interrotta dopo la chiamata della ricorrente ai Carabinieri;
c) le dichiarazioni dei due testimoni risultano, pertanto, contraddittorie fra loro ed esattamente coincidenti con le difese svolte negli atti introduttivi, cosicchè la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito va condotta sulla base del criterio di ripartizione dell'onere della prova, anche tenuto conto del fatto che il teste di parte convenuta ha reso dichiarazioni relative al suo periodo Testimone_4 lavorativo ottobre 2019-febbraio 2021, successivo al periodo lavorativo dedotto dalla ricorrente;
d) a sostegno della tesi attorea circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non soccorrono i documenti prodotti in atti, atteso che: - l'annuncio/inserzione di lavoro a cui la ricorrente ha risposto, mai disconosciuto dalla convenuta, indica la proposta di stage di formazione nella parte non manoscritta e, quindi, la programmata volontà della convenuta di instaurazione di un rapporto diverso da quello della subordinazione;
- la fotocopia della chiave, in presenza di una contestazione specifica della convenuta e, in assenza di ulteriori elementi idonei a identificare inequivocamente quella chiave come la chiave della serranda dell'esercizio commerciale della convenuta, non prova l'assunto di cui al ricorso e comunque, anche qualora fosse stata dimostrata la coincidenza con la chiave predetta, in assenza di ulteriori riscontri non avrebbe potuto dimostrare che la ricorrente avesse, fra le mansioni assegnate, anche quella di apertura e chiusura dell'esercizio; - nulla dimostrano gli scontrini fiscali prodotti, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, ai fini di supportare le tesi della ricorrente, mentre le produzioni fotografiche non qualificano la natura e la durata del rapporto, alla luce della pacifica frequentazione delle parti nei luoghi riprodotti;
3 e) l'estrema equivocità del materiale probatorio acquisito con l'istruttoria svolta non ha consentito di acclarare gli elementi di fatto, controversi nel presente giudizio, ragion per cui non può ritenersi assolto l'onere della prova, a carico della parte ricorrente, quanto ai fatti costitutivi sui quali avrebbe dovuto trovare fondamento la pretesa di riconoscimento del vincolo della subordinazione prima, e delle rivendicazioni retributive poi, attesa la netta contrapposizione delle deposizioni dei testi escussi i quali hanno rispettivamente confermato la tesi della ricorrente o della resistente: quanto alla impugnazione del licenziamento verbale, aldilà della mancata prova delle circostanze fattuali sulle modalità di cessazione del rapporto fra le parti, la mancata prova della sussistenza fra le parti di un rapporto qualificabile in termini di subordinazione, assorbe ogni valutazione in merito;
f) sussistono gli estremi per compensare le spese di lite, in ragione delle argomentazioni che precedono sulla valutazione della prova acquisita. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. ha proposto altresì appello incidentale, ritualmente notificato, CP_1 censurando la gravata sentenza per errata valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo alle testimonianze assunte, nonché per errata determinazione in ordine alle spese di lite del grado.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito riportate.
4. Ragioni di logica espositiva impongono la prioritaria trattazione dell'appello incidentale proposto da . CP_1
4.1. Con il primo motivo, l'appellante incidentale lamenta una errata valutazione del compendio probatorio ad opera del primo giudice, sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale non ha valutato correttamente l'attendibilità delle testimonianze rese, anche in considerazione del ben diverso rapporto dei testimoni assunti con le parti in causa e del loro intrinseco contenuto, stante la palese non verosimiglianza e plausibilità della versione dei fatti riportata dalla teste;
ii) il teste ha confermato, quale Tes_3 Tes_1 cliente del negozio ed assiduo frequentatore del centro commerciale ove lo stesso era ubicato, che ha lavorato quale commessa al banco del negozio “Vecchio CP_1
Scarpone”, ove riceveva i clienti e ne raccoglieva le istanze, vendeva al pubblico, dava indicazioni sui prodotti, sistemava la merce sugli scaffali, chiudeva l'esercizio commerciale abbassando la saracinesca;
ha specificato che tale rapporto lavorativo è iniziato verso la fine del 2018 e proseguito sino all'estate del 2019 e che, in tale arco temporale, praticamente ogni qualvolta egli passava in negozio o nei pressi dello stesso vedeva che era presente, precisando che egli frequentava il Centro CP_1
Commerciale entrando o passando vicino al negozio della società resistente sostanzialmente ogni giorno, compreso il sabato e la domenica, ad orari non prestabiliti e flessibili;
ha chiarito che il dava indicazioni a sulle Tes_2 CP_1 attività da svolgere e di aver successivamente appreso da terzi che la IA era stata licenziata e che il rapporto di lavoro non era stato mai regolarizzato;
iii) detta
4 testimonianza appare veritiera ed attendibile perché proveniente da soggetto terzo non avente rapporto alcuno con le parti e perché in sé esauriente, logica e coerente: inoltre, supporto a tale dichiarazione si rinviene nei documenti prodotti in atti, poiché la fotocopia della chiave, valutata unitamente alla testimonianza del , conduce Tes_1
a ritenere che tra le mansioni della vi fosse quella della chiusura dell'esercizio CP_1 commerciale;
gli scontrini fiscali, valutati in uno con quanto riferito dal teste, corroborano la circostanza che la ricorrente fosse addetta alla cassa dell'esercizio commerciale, mentre l'annuncio di lavoro dimostra che la società resistente stava cercando personale per l'esercizio commerciale, laddove il riferimento ad uno stage di formazione è palesemente una dissimulazione della realtà; iv) anche la testimonianza del teste di parte resistente contrariamente a quanto asserito in sentenza, Tes_4 sebbene lo stesso abbia fatto riferimento al periodo immediatamente successivo al licenziamento della apporta elementi a sostegno delle domande della CP_1 ricorrente avendo il teste chiarito che anche dopo il licenziamento della CP_1 presso il negozio “Vecchio Scarpone” erano addette quali commesse due ragazze, il che, da un lato, smentisce la versione fornita dalla per cui vi sarebbe stato Parte_1 un brusco calo dell'attività a causa del quale la presenza di una seconda persona in negozio non era più necessaria, dall'altro, conferma la testimonianza del il Tes_1 quale ha specificato che al bancone assieme a lavorava un'altra ragazza;
CP_1
v) la testimonianza di appare palesemente artefatta ed inattendibile, Tes_3 poiché la teste non si trova in posizione di terzietà rispetto alle parti essendo la compagna convivente del ossia del titolare della società resistente;
inoltre, Tes_2 la deposizione della appare intrinsecamente non credibile perché Tes_3 palesemente tesa a suffragare la irrealistica ricostruzione della vicenda fornita in giudizio dalla e, d'altro canto, la teste ha riferito esclusivamente Parte_1 circostanze de relato; vi) pertanto, il materiale probatorio acquisito non è affatto equivoco e consente di acclarare gli elementi di fatto controversi, così da ritenere assolto l'onere della prova a carico della parte ricorrente quanto ai fatti costitutivi del vincolo della subordinazione e delle rivendicazioni retributive;
vii) quanto alla impugnazione del licenziamento verbale - una volta accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto in nero di lavoro subordinato a tempo indeterminato - la ricostruzione delle concrete circostanze di fatto riguardanti la cessazione del rapporto fra le parti è del tutto irrilevante, essendo pacifico in giudizio che in data 17/06/2019 CP_1 ha subito da parte della un illegittimo licenziamento verbale, e che a Parte_1 nulla sono valsi né l'impugnativa dello stesso inoltrata a controparte né la successiva offerta della propria prestazione lavorativa alle dipendenze della Parte_1
4.2. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti, oltre che per comodità espositiva, vanno necessariamente riportate integralmente le dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
4.2.1. ha riferito: “Conosco la ricorrente superficialmente in quanto Testimone_1 sono stato cliente del negozio “vecchio scarpone”, per un lungo periodo di circa sei-sette anni fino all'inizio della pandemia, situato nel centro commerciale Dima Shopping. La ricorrente lavorava li al banco e raccoglieva le istanze della clientela. Mi pare di aver iniziato a vedere la ricorrente a cominciare dalla fine del 2018 e ho proseguito a vederla per il 2019 fino all'estate da quando non l'ho più vista. Non so come è iniziato il suo rapporto di lavoro e le modalità concordate. Preciso che non ho più visto la ricorrente da un certo momento in poi, apprendendo solo da terzi che era stata licenziata e che fino ad
5 allora lavorava senza regolarizzazione. Conosco il in quanto era il titolare Tes_2 dell'esercizio ed era spesso presente in esso. Nulla so per conoscenza diretta delle modalità di cessazione del rapporto. Frequentavo l'esercizio quando potevo indifferentemente tutti i giorni della settimana in orario non prestabilito, di solito la mattina il sabato domenica se aperto, o negli altri giorni all'ora di pranzo o il pomeriggio con orari flessibili. Nell'arco temporale predetto la ricorrente la ricordo sempre presente
o quasi. Non ricordo quale fosse il giorno di chiusura. Passavo sempre davanti al negozio anche non ci entravo direttamente in quanto adiacente alla lavasecco dove entravo molto spesso. Nel negozio della convenuta sono entrato in numerose occasioni. La ricorrente si occupava di ricevere il cliente, vendita al pubblico, dava indicazione sui prodotti. Mi pare di averla vista sistemare la merce sugli scaffali, ma non aprire e chiuder il negozio. Forse una volta, la domenica sera, prima delle 20.30. verso le 20. Ho pagato direttamente a lei. Al banco stava con altra ragazza. Ho visto più volte il alla presenza della Tes_2 ricorrente e li ho sentiti parlare. Non mi è mai capitato di averlo sentito rimproverare la ricorrente. Le dava indicazioni sulle attività da svolgere. Non so se la ricorrente avesse un giorni di riposo o quale fosse. Nulla so su assenze e come venissero gestite. Adr preciso che nella occasione che ho riferito la ricorrente stava chiudendo la saracinesca del negozio”.
4.2.2. ha dichiarato: “sono la compagna convivente del legale Tes_3 rappresentante della convenuta dal 2010 circa. non ho quote sociali, non ho mai lavorato per la società ma ho dato una mano nel lavoro del negozio dal 2016 al 2019 circa;
indifferente. Conosco la ricorrente in quanto è venuta nel negozio nel novembre 2018 per imparare le attività oggetto della vendita. Aveva fatto un colloquio con il legale rappresentante a cui io non ho partecipato. E' venuta per un paio di settimane. Si trattava di una prova finalizzata alla eventuale assunzione che non venne mai raggiunta perché la stessa ricorrente decise di andare via. Non so per quale ragione. Veniva tutti i giorni per un paio di ore secondo quanto le chiedeva Non so se in base agli accordi che CP_3 avevano preso, la ricorrente decidesse lei se venire e per quanto tempo rimanere. Successivamente nel giugno 2019, dopo un iniziale contatto della ricorrente che aveva ripensato di voler tornare a lavorare, decise di farla tornare a lavorare perché CP_3 aveva bisogno. Inizialmente non era stato d'accordi sulla prosecuzione del rapporto in ragione della interruzione precedente per volontà della ricorrente. Era tornata per continuare a imparare nei medesimi termini per precedente frequentazione. Veniva tutti i giorni per alcune ore in base agli accordi che aveva preso con Non ne sono a CP_3 conoscenza diretta. La frequentazione dell'esercizio durò solo un paio di settimane e poi si interruppe dopo che la ricorrente chiamò i carabinieri per ragioni che mi sono solo state riferite in quanto non ero presente. Da allora in poi non abbiamo avuto più alcun contatto. le insegnava cosa fare e come farlo per acquisire il mestiere e quindi CP_3 svolgere poi in autonomia”.
4.2.3. Infine, ha riferito: “Non conosco alcuna delle parti, né le ho mai Testimone_4 sentite nominare. Posso dire cn certezza di aver sentito nominare il Dima Shopping in quanto so che si tratta di centro commerciale situato in zona Bufalotta, dove il mio ex datore di lavoro, (con il quale ho una causa in corso per spettanze CP_3 retributive), sia lui che la moglie avevano due esercizi commerciali. Precisamente lui un negozio di calzolaio e la moglie una gioielleria. La moglie so chiamarsi , ma Per_1 non ne conosco il cognome. Il negozio di alimentari del , presso il quale lavoravo Tes_2 si chiama Km0 e apparteneva alla società RJ srl.. il negozio di alimentari presso il quale
6 io lavoravo era situato fuori dal centro commerciale Dima. Non so se la ricorrente abbia mai lavorato presso la convenuta che mi viene nominata. Nulla so su eventuale rapporto intercorsi fra le parti. Adr nelle occasioni in cui mi è capitato di entrare presso il negozio Vecchio Scarpone del per portare la spesa al titolare, non ho mai travato alcuna Tes_2 CP_ persona di nome . Le ragazze presenti all'epoca si chiamavano e . Per_2 Per_3
Ciò nell'arco temporale del mio rapporto di lavoro, dal 2020 ottobre al febbraio 2022. Accadeva un paio di volte la settimana. Anzi, preciso che il periodo del mio rapporto di lavoro era dall'ottobre 2019 al febbraio 2021”.
4.3. Un'attenta lettura delle riportate dichiarazioni conduce ad affermare la infondatezza dei rilievi posti con il motivo in disamina.
4.4. In primo luogo, e quanto alla testimonianza di , pur essendo Testimone_1 indubitabile che lo stesso abbia descritto talune attività asseritamente svolte dalla odierna appellante incidentale che collimano con quanto dedotto in ricorso (ricevere il cliente, vendere al pubblico, dare indicazioni sui prodotti, sistemare la merce sugli scaffali), è altrettanto evidente che il teste ha riferito circostanze che addirittura si pongono in contrasto con quanto affermato dalla originaria ricorrente.
4.4.1. Il riferimento è, in dettaglio, alla circostanza della chiusura del negozio: il teste, difatti, ha dichiarato di aver visto la chiudere il negozio, e precisamente la CP_1 saracinesca, “verso le ore 20”, ossia in un orario del tutto incompatibile con l'orario di chiusura del negozio indicato in ricorso, in cui detto orario è indicato “tutti i giorni dalle ore 13,00 alle 21,00”. Trattasi di contraddizione che inficia la credibilità di quanto riferito dal teste, che, in ogni caso, avendo egli riferito di aver notato la CP_1 chiudere il negozio in un'unica circostanza, non sarebbe sufficiente al fine di ritenere provato lo svolgimento della mansione in argomento.
4.4.2. Ulteriori perplessità emergono con riguardo al periodo di lavoro, poiché anche in tal caso il teste - che pure ha riferito di aver frequentato il Centro commerciale per circa 6/7 anni fino all'inizio della pandemia - ha dichiarato di “aver iniziato a vedere la ricorrente a cominciare dalla fine del 2018”, contrariamente a quanto dedotto in ricorso circa l'inizio del rapporto lavorativo, fissato dalla ricorrente al 24/09/2018. D'altro canto, il testimone è stato generico ed impreciso anche nel riferire circa il numero di occasioni in cui gli era capitato di notare la IA all'interno del negozio “Vecchi Scarpone”, non essendo chiaro quante volte l'abbia vista e in quale esatto periodo, ben potendo la presenza in negozio essere giustificata dallo svolgimento del periodo di tirocinio formativo ammesso dalla società e confermato dalla teste . Come, Tes_3
d'altronde, compatibile con la formazione della tirocinante può ritenersi l'averle impartito il “indicazioni sulle attività da svolgere”. Tes_2
4.4.3. In definitiva, la testimonianza di , il quale in ogni caso nulla ha Testimone_1 riferito circa gli accordi intervenuti tra le parti, l'obbligo di rispettare un orario, la necessità di giustificare le assenze e men che meno su come e perché il rapporto è cessato, non può essere ritenuta - come ritenuto condivisibilmente dal primo giudice - di per sé sola sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia da un punto di vista intrinseco dei suoi contenuti, in parte contrastanti anche con le deduzioni di cui al ricorso, sia da un punto di vista estrinseco, perché totalmente contraddetta dalla testimonianza di . Tes_3
4.5. Non è dato comprendere, d'altro canto, il motivo per cui la versione dei fatti (dedotta dalla società e) riferita dalla teste debba ritenersi irrealistica, Tes_3 essendo del tutto plausibile che abbia inizialmente svolto un periodo di CP_1
7 stage formativo, per poi allontanarsi dall'esercizio commerciale e farvi ritorno dopo alcuni mesi a seguito di un ripensamento.
4.5.1. A ciò si aggiunga che la testimonianza di non può ritenersi Tes_3 inattendibile da un punto di vista intrinseco solo in ragione del legame sentimentale della predetta con il legale rappresentante della società appellante principale, fermo restando che la stessa non ha affatto riferito circostanze soltanto de relato, avendo
“dato una mano nel lavoro del negozio dal 2016 al 2019 circa”. Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al processo civile, se è vero che “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024), in ogni caso “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023).
4.6. La testimonianza di è, in ultima analisi, del tutto irrilevante. Testimone_4
4.6.1. Come affermato dal Tribunale, le dichiarazioni del teste non sono di Tes_4 alcuna utilità, in quanto egli riferisce di un periodo successivo all'asserita cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la circostanza che detto teste abbia dichiarato che due persone erano presenti in negozio non smentisce quanto dedotto dalla società in primo grado, poiché è al periodo del 2018 che è stato riferito il calo dell'attività dell'esercizio commerciale, tale da non richiedere più la presenza costante di più persone, e nulla esclude che vi sia stata una ripresa nel periodo successivo al 2019, ossia nel biennio 2020/2022 rispetto al quale il teste ha reso le sue dichiarazioni.
4.7. Scarsa, se non addirittura nulla, è poi la rilevanza probatoria dei documenti richiamati dal gravame.
4.7.1. In primo luogo, le fotografie dei fogli incassi (doc. da 11 a 17 allegati al ricorso) hanno ad oggetto unicamente le giornate del 15/05/2019, del 17/05/2019, del 21/05/2019, del 31/05/2019, del 01/06/2019, del 03/06/2019 e del 12/06/2019, il che conduce a ritenere che, verosimilmente nel momento in cui è rientrata nell'esercizio commerciale, la parte abbia fotografato le ultime pagine del quaderno del foglio incassi che in quel periodo era a sua disposizione;
ma certamente non dimostra la sussistenza di un rapporto lavorativo nei termini dedotti in ricorso.
4.7.2. Gli scontrini prodotti (doc. n. 9) sono soltanto tre, uno scontrino fiscale emesso da in data 15/06/2019 e due scontrini fiscali emessi da un bar e da un Parte_1 supermercato, probabilmente situati all'interno del medesimo Centro commerciale, in data 17/06/2019: anch'essi, dunque, si appalesano del tutto irrilevanti.
4.7.3. Quanto, ancora, alla fotocopia della chiave (doc. n. 8), fermo restando che la testimonianza di circa l'attività di chiusura del negozio è per quanto Testimone_1 sopra esposto del tutto inattendibile, essa, come correttamente evidenziato dal giudice
8 di prime cure è del tutto irrilevante, poiché anche a voler credere che trattasi proprio della chiave della saracinesca del negozio “Vecchio Scarpone”, l'averne avuto la disponibilità per qualche minuto farne una fotocopia certamente non conduce a ritenere con certezza che alla fosse affidato in modo continuativo l'incarico di CP_1 aprire e chiudere l'esercizio commerciale.
4.7.4. Infine, l'annuncio prodotto in atti (doc. n. 6) non dimostra affatto che Parte_1 fosse alla ricerca di personale da assumere e da adibire all'esercizio commerciale
[...] in argomento, atteso che il riferimento è espressamente ad uno “stage di formazione retribuito”, dunque del tutto in linea con la tesi sostenuta dalla società appellante principale.
4.8. Il primo motivo dell'appello incidentale, assorbita ogni ulteriore argomentazione del gravame, anche relativa al licenziamento verbale (di cui comunque non vi è alcuna prova), deve, pertanto, ritenersi infondato.
4.9. Conseguentemente, resta assorbita ogni valutazione in ordine al secondo motivo del gravame incidentale, non potendo accogliersi la richiesta di condanna della società appellante principale al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in ragione proprio del mancato accoglimento dell'appello incidentale.
5. Muovendo ora alla disamina dell'appello principale, osserva la Corte che, anche alla luce di quanto sinora illustrato, esso non può ritenersi fondato.
5.1. Con un unico motivo di impugnazione, la lamenta l'errata Parte_1 compensazione delle spese di lite ad opera del primo giudice, sostenendo, in particolare, che: i) non sussistono i presupposti che possano giustificare la compensazione delle spese del giudizio poiché le prove raccolte dal Tribunale erano assolutamente univoche e convergenti verso l'accertamento della totale infondatezza della domanda;
ii) il primo giudice ha riconosciuto la “estrema equivocità” delle prove raccolte, e, difatti, la ricorrente odierna appellata non ha affatto dimostrato nulla di quanto aveva dedotto nel ricorso introduttivo, tanto che la domanda è stata integralmente rigettata;
iii) il primo giudice ha anche accertato che gli stessi documenti allegati al ricorso contraddicevano la domanda dell'odierna appellata;
iv) a fronte di tutto ciò il Tribunale avrebbe dovuto seguire pedissequamente il principio di soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c. che invece, con la gravata sentenza, ha chiaramente violato così come ha erroneamente applicato l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio sebbene nessuna delle fattispecie previste da tale norma fosse sussistente nel caso di specie.
5.2. Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
9 5.2.1. Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
5.2.2. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto,
10 della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost.
– di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
5.3. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
5.4. Ciò posto, ritiene La Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale risulti meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
5.5. Ciò in quanto, come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida
“predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un “minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent. n. 77/2018).
5.6. Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino
“la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto,
11 essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
5.7. Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
5.8. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può ritenersi né illogica né erronea, essendo indubbia sia la “netta contrapposizione delle deposizioni” rese dai testimoni e sia l'assenza di elementi oggettivi Tes_1 Tes_3 che in modo certo e definitivo possano “indurre a concludere nel senso della maggiore
o minore attendibilità del compendio probatorio di una delle due parti”.
5.8.1. Ed invero, la statuizione di rigetto della domanda dell'originaria ricorrente è intervenuta non in ragione della raggiunta prova delle deduzioni della società all'epoca convenuta, bensì, alla stregua della “estrema equivocità del materiale probatorio” complessivamente valutato, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte su cui esso incombeva.
6. Entrambi gli appelli devono essere, pertanto, rigettati, con conferma integrale della sentenza impugnata.
7. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo ad entrambe le parti delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e l'appello incidentale Parte_1 proposto da . Compensa integralmente fra le parti le spese del grado. CP_1
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12