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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6812 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A LIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2357/14 del ruolo generale degli af- fari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto opposizione mo- nitoria e vertente
TRA
(cod. Parte_1
fisc. ), rappresentato e difeso come in atti dagli avvo- P.IVA_1
cati Paolo Vosa e Federica Saggiomo,
OPPONENTE-attore in riconvenzionale
E
(cod. fisc. ) e Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
di cui al Titolo VIII della Legge 219/81, rap-
[...]
presentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napo- li, OPPOSTO-convenuto in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 24.1.2014, il si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo n. 5879/2013 di euro
21.937.370,00, emesso il 10.10.2013 e poi emendato addì 4/12/13
(su istanza di correzione di errore materiale del 25/11/13), notifica- togli -tale decreto- in data 17/12/13 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Commissario Straordinario per il Contenzioso ed il
Trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della Legge n.
219/1981, deducendo in sintesi, esso opponente, la non debenza della elevatissima somma ex adverso intimata e, comunque, la sua eccedenza rispetto ad eventuali spettanze creditorie, esercitando inoltre domanda riconvenzionale di pagamento in ragione, a suo di- re, delle indebite sospensioni lavorative cagionate dalle inadem- pienze di controparte (ma v., nel dettaglio, citazione introduttiva).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario Straor- dinario per il Contenzioso ed il Trasferimento delle opere di cui al
Titolo VIII della Legge n. 219/1981, entrambe costituitisi uno actu con il comune patrocinio della Avvocatura di Stato, deducevano a loro volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposi- zione monitoria di cui, pertanto, chiedevano il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
La richiesta di correzione di errore materiale del 25/11/13 e la con- seguente rettifica del 4/12/13 sono entrambe intervenute entro 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo del 10/10/13 (e, poi, la notifica monitoria è a sua volta intervenuta dopo appena 13 giorni dal medesimo provvedimento di emenda del 4/12/13, appena det- to).
Occorre invero osservare, preliminarmente, che sin dalla prima ri- salente udienza (essendosi il giudizio svolto per più anni dinnanzi ad altri magistrati), le parti hanno segnalato la pendenza di trattati- ve di bonario componimento, richiedendo più volte, nel corso del tempo, molteplici e conseguenti rinvii di causa a cagione della ponderosità delle più ampie questioni sottostanti, al punto che an- che l'ultimo differimento d'udienza è stato infine concesso con l'avvertenza che, in assenza di transazione, la causa sarebbe stata ritenuta in decisione, con i termini conclusionali di cui all'art. 190 cpc, come poi è effettivamente avvenuto.
Ma per meglio riassumere gli sviluppi procedimentali della
contro
- versia, appare utile riportare ampi stralci delle ultime rispettive de- duzioni scritte di parte (con enfasi aggiunte).
L'Avvocatura di Stato, nelle finali note ex art. 127ter cpc del
23/12/23, dichiara : “…L' Amministrazione ut supra,non essendo ancora nelle condizioni di valutare un'ipotesi di transazione della lite , attesa la complessità della ricognizione degli atti ammini- strativi e processuali relativi a tutti i contenziosi con il , Parte_1
si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nelle difese e chiede che la causa sia assegnata a sentenza”.
, nella più estesa comparsa conclusionale del 27/2/25, a Pt_1
sua volta deduce : “… A seguito di ricorso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Commissario Straordinario per il Con- tenzioso ed il Trasferimento delle Opere di cui al Titolo VIII della
Legge 219/81 il Tribunale di Napoli – X Sezione Civile - Giudice
Dott. Corrado d'Ambrosio in data 10.10.2013 emetteva il decreto ingiuntivo n. 5879/2013, emendato a seguito di correzione di erro- re materiale, con il quale ingiungeva al
[...]
di pagare alla Parte_1 Controparte_3
dei Ministri
[...] Controparte_4
delle Opere di cui al Titolo VIII della Legge
[...]
219/81, l'importo di € 21.937.370,00 oltre accessori. II. Avverso il decreto ingiuntivo il proponeva opposizione Parte_1 notificando in data 24.1.2014 l'atto di citazione “in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale”. Il
[...]
chiedeva accogliersi Parte_1
le seguenti conclusioni: “1) revocare e/o annullare e comunque di- chiarare inammissibile, inefficace ed inidoneo a produrre qualsi- voglia effetto sul decreto ingiuntivo n. 5879 del 10.10.2013 il prov- vedimento con il quale il Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rosaria
Spina, accogliendo l'istanza di correzione di errore materiale del predetto decreto ingiuntivo depositata dalla Presidenza del Consi-
Controparte_5
di cui al Titolo VIII della Legge
[...]
219/81 in data 25.11.2013, ha corretto “il decreto ingiuntivo n.
5879/2013, emesso in data 10-11/10/2013 nel senso che laddove è indicato in “21.937.37,00” l'importo oggetto di ingiunzione si leg- ga e si intenda € 21.937.370,00”; 2) dichiarare inefficace il decre- to ingiuntivo n. 5879/2013 perché notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'articolo 644 c.p.c. e per l'effetto revocare lo stes- so;
3) revocare il decreto ingiuntivo per insussistenza dei presup- posti per la concessione dello stesso;
4) dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate e sfornite di prova le prete- se e le conseguenti domande poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
5) in via riconvenzionale, accertare il diritto del di conseguire il risarcimento di tutti i Parte_1
danni subiti a causa dell'illegittima sospensione dei lavori di cui in premessa dall'11.12.1991 al 26.2.1992 (riserva n. 1) e per l'effetto condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissa- rio Straordinario per il Contenzioso ed il Trasferimento delle Ope- re di cui al Titolo VIII della Legge 219/81 a risarcire al
[...]
i predetti danni nella Parte_1
misura di € 1.071.963,00 ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
6) sempre in via riconvenzionale, accertare il diritto del di conseguire il risarcimento di tutti i Parte_1
danni subiti a causa dell'anomalo andamento dei lavori di cui in premessa nel periodo dal 1° marzo 1991 al 31.12.1997 (riserva n.
2) e per l'effetto condannare la
[...]
Controparte_6
di cui al Titolo VIII della Legge 219/81 a ri-
[...]
sarcire al i Parte_1
predetti danni nella misura di € 22.120.859,68 ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giusti- zia, oltre interessi e rivalutazione;
7) in via subordinata, nel dene- gato caso in cui dovessero risultare accertati crediti dell'amministrazione opposta, nei confronti del Parte_1
compensare, sino a concorrenza, eventuali crediti del-
[...]
la predetta amministrazione con i crediti spettanti al Parte_1
6) con vittoria di spese e compensi oltre I.V.A. e
[...]
C.P.A. come per legge”. Con l'atto di citazione il Parte_1
eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo ed in su-
[...]
bordine l'infondatezza della pretesa posta a fondamento del ricor- so per decreto ingiuntivo. Il deduceva che nessun impor- Parte_1
to era dovuto dal all'Amministrazione ricorrente e che Parte_1
la pretesa della stessa era sfornita di prova. Con la domanda ri- convenzionale il chiedeva la condanna Parte_1
dell'Amministrazione a risarcirgli i danni subiti a causa dell'illegittima sospensione dei lavori di ristrutturazione e di ade- guamento dell'opera Circumvallazione Lufrano Lago Patria, di cui alla convenzione rep. n. 12 del 16.12.1981 e successivi atti aggiun- tivi ed integrativi, nel periodo tra l'11.12.1991 al 26.2.1992 (riser- va n. 1) e dei danni subiti a causa dell'anomalo andamento dei la- vori nel periodo dal 1° marzo 1991 al 31.12.1997 (riserva n. 2).
Nell'atto di citazione riepilogava lo svolgimento ei fatti, esponeva le ragioni a sostegno delle proprie richieste. Documentava che la sospensione dei lavori nel periodo dall'11.12.1991 al 26.2.1992 era illegittima perché disposta in assenza dei presupposti di legge e di contratto ed esponeva dettagliatamente i danni che aveva subi- to a causa della sospensione illegittima, danni rappresentati da spese generali, oneri per ritardata formazione dell'utile, maggiori costi per sottoutilizzo di attrezzature e mezzi, personale di cantiere, vincolo di polizze fideiussorie ed altre voci di costo (cfr. atto di ci- tazione pag. da 6 a 15). Con l'atto di citazione esponeva anche le ragioni per le quali sussisteva la responsabilità dell'amministrazione concedente per l'anomalo andamento dei la- vori nel periodo dall'11.3.1991 al 31.12.1997. Documentava, per- tanto, le cause che avevano comportato la ridotta produttività ed illustrava e documentava i danni conseguenti che erano derivati ad esso per la ridotta produttività, danni rappresentati da Parte_1
maggiori spese generali, ritardata formazione dell'utile, oneri per attrezzature e mezzi, oneri per maggior costo della cauzione ed al- tri oneri finanziari (cfr. citazione pag. 15 – 22). All'atto dell'iscrizione a ruolo, a comprova dei fatti esposti e dei danni ri- chiesti, esibiva i documenti contraddistinti dai numeri da 1 a 100 indicati in calce all'atto di citazione. III. Con comparsa di costitu- zione e risposta si costituivano sia la Controparte_1
sia il
[...] Controparte_5
di cui al Titolo VIII della Legge 219/81.
[...]
L'Avvocatura dello Stato eccepiva l'inammissibilità della domanda nei confronti della sussisten- Controparte_1
do la legittimazione del solo Commissario Straordinario. Eccepiva
l'infondatezza dell'opposizione e relativamente alla domanda ri- convenzionale sosteneva che la stessa era inammissibile sul pre- supposto (infondato) che le domande, secondo l'Amministrazione, erano coperte da giudicato trattandosi di domande oggetto del giudizio conclusosi con il lodo 6/98 (annullato). Chiedeva la chia- mata in causa delle imprese consorziate e così concludeva: “Vo- glia l'On.le Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, così prov- vedere: - Autorizzare, in via preliminare, la chiamata in causa del- le società consorziate, così come sopra indicate e risultanti dalle visure camerali prodotte con spostamento e differimento della pri- ma udienza ex art. 269 c.p.c.; - Confermare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto, condannando il ovvero le società Parte_1
consorziate coobbligate solidalmente, al pagamento della somma ingiunta;
- Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal in quanto inammissibile ed infondata. Il tutto con vit- Parte_1
toria di spese ed onorari di giudizio”. IV. All'udienza del 5.6.2014 il impugnava la comparsa di costituzione Parte_1
Contr depositata dalla e dal Commissario, evidenziava le ragioni per le quali non sussistevano i presupposti per autorizzare la chiamata in causa delle imprese consorziate ed evidenziava anche l'infondatezza dell'assunto avverso secondo cui le domande ricon- venzionali erano coperte da giudicato. Il giudizio all'udienza del
5.6.2014 veniva rinviato in prosieguo prima udienza al 13.10.2014 in conseguenza dell'adesione da parte del Giudicante allo sciopero dei Magistrati. All'udienza del 13.10.2014 le parti chiedevano il rinvio del giudizio in prosieguo di prima udienza perché pende- vano trattative di bonario componimento. Nel corso delle trattati- ve venivano definite le contrapposte posizioni, venivano effettuati pagamenti da parte del e le parti procedevano a reci- Parte_1
proche compensazioni all'esito delle quali il Commissario proce- deva alla ricognizione della posizione debitoria del , Parte_1 che risultava diversa da quella di cui al decreto ingiuntivo. Con nota del 14.10.2022 prot. 272CS, inviata al Parte_1
ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, prodotta in giudizio dal
(cfr. note di trattazione scritta depositate Parte_1
per l'udienza del 10.11.2022) il Commissario Straordinario dava atto che, a seguito degli accordi intercorsi con il ed i Parte_1
pagamenti effettuati dal anche attraverso compensazioni Parte_1
a quella data, il credito vantato da esso Commissario nei confronti del ammontava ad € 2.148.918,84. Con la nota confer- Parte_1
mava che erano in corso ulteriori trattative per ulteriori compen- sazioni ed intese e che le proposte erano state sottoposte all'esame del gruppo di supporto giuridico (organo consultivo del Commis- sario) che non si era ancora reinsediato. Veniva chiesto quindi un ulteriore rinvio. Con successiva nota del 15.3.2023 prot. 45766, prodotta in giudizio dal (cfr. note di tratta- Parte_1
zione scritta depositate per l'udienza del 30.3.2023), il Commissa- rio Straordinario dava ancora una volta atto che “allo stato il
è ancora debitore nei confronti di questo Parte_1
Commissariato di € 2.148.918,84”. Con la nota prot. 45766 del
15.3.2023 il Commissario precisava che con il Parte_1
rano in corso trattative per la definizione transattiva
[...]
di ulteriori contenziosi di natura espropriativa (12 giudizi) per i quali il aveva proposto il riconoscimento Parte_1
dell'80% della sorta capitale e degli interessi legali calcolati al
31.12.2014 per un importo complessivo di € 1.544.076,87 da com- pensare con il maggior credito vantato dall'Amministrazione, ma che sulle relative pratiche non era stato possibile conseguire anco- ra il parere del gruppo di supporto per l'avvenuto decesso di due dei tre componenti dello stesso e la mancata sostituzione. Come evidenziato dalle parti nel corso del giudizio la sostituzione dei tre componenti ritardava e pertanto le parti richiedevano l'ulteriore rinvio delle udienze al fine di definire l'intera posizione debitoria.
L'Ecc.mo Tribunale con provvedimento del 25.11.2024 rinviava la causa per l'ultima volta all'udienza del 30.12.2024 “prevedendo che se per tale data non sarà intervenuto l'auspicato accordo sa- ranno assunti i provvedimenti del caso, considerata anche la vetu- stà della causa”. Ancora oggi non è stato possibile conseguire il parere del gruppo su tale ultima posizione e ciò in quanto, sebbe- ne siano stati nominati i due componenti in sostituzione dei pre- cedenti componenti deceduti, nel frattempo si è dimesso un ulte- riore componente e conseguentemente l'opera consultivo non opera. All'udienza del 30.12.2024 tenutasi a mezzo trattazione scritta la causa veniva riservata in decisione con termine di 60 +
20 per scritti difensivi finali. <>*<>*<>*<>*<>* Come dato at- to dal Controparte_6
di cui al Titolo VIII della Legge 219/81 nella
[...]
nota del 14.10.2022 prot. 278/CS e nella nota del 14.3.2023 prot.
45766 a seguito dei pagamenti e delle definizioni intercorse “allo stato il è ancora debitore nei confronti di Parte_1
questo Commissariato di € 2.148.918,84”. A tale cifra ammonta l'importo complessivo del debito del com- Parte_1
prensivo di ogni accessorio [affermazione ricognitiva, per tale importo, dell'odierno opponente]. Lo stesso Commissario, con la nota del 15.3.2023 prot. 45766 nel confermare in € 2.148.918,84
l'ammontare del residuo del credito di cui si controverte, ha dato atto che l'Amministrazione era ed è tuttora in atte- CP_2
sa del parere del gruppo di supporto sulla proposta transattiva per la compensazione di ulteriori crediti vantati dal in re- Parte_1
lazione a 12 contenziosi di natura espropriativa per i quali il aveva proposto il riconoscimento dell'80% Parte_1 della sorta capitale e degli interessi legali calcolati al 31.12.2014 per un importo complessivo di € 1.544.076,87 da compensare con il maggior credito vantato dall'Amministrazione di € 2.148.918,84.
Da quanto dichiarato e riconosciuto dalle parti risulta che non vi sono i presupposti per la conferma del Decreto Ingiuntivo e che lo stesso deve essere revocato essendo pacifico che, salvo ulteriori compensazioni il credito del Commissario è di € 2.148.918,84. Si tratta di un importo complessivo che comprende ogni accessorio inclusi gli interessi e che le ulteriori posizioni che dovrebbero con- sentire l'ulteriore compensazione di detto importo sono all'esame del gruppo di giuridico di supporto che tuttavia non si è potuto an- cora esprimere non essendo ancora ricostituito nella sua interezza.
In pendenza delle trattative che, come innanzi esposto, hanno da- to un risultato positivo, sebbene parziale, il non ha col- Parte_1
tivato la domanda riconvenzionale proposta con l'atto di citazione in opposizione e ciò in quanto nell'ambito delle trattative intercor- se ha manifestato, seppur ufficiosamente, l'intenzione di non col- tivarla nel caso in cui si fosse addivenuti alla transazione definiti- va. Per tale ragione, auspicando la definizione transattiva totale delle rispettive posizioni, con la presente comparsa che sottoscrive anche il in persona del Presidente, il Con- Parte_1
sorzio dichiara di rinunciare agli atti del giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale ma non all'azione. Essendo [rico- gnitivamente ] pacifico che il credito del Commissario è di euro
2.128.918,84 e tenuto conto della rinuncia di cui innanzi e della pendenza di trattative si chiede che sia dichiarata cessata la mate- ria del contendere in relazione all'originaria pretesa avanzata dall'Amministrazione e di cui al decreto ingiuntivo. In subordine si chiede che un'eventuale condanna del venga limitata Parte_1
all'importo di euro 2.148.918,84. Alla luce del comportamento te- nuto da entrambe le parti si chiede che le spese di difesa vengano compensate. Napoli, 27.02.2025” (si tenga presente che, ad es., all'udienza del 29/11/18, allegando bonifici, riferisce di Pt_1
aver al tempo versato a controparte euro 13.719.790,67).
Ebbene, come agevolmente risulta dagli atti di entrambe le parti, nell'ordine :
-le ampie somme complessivamente ingiunte sono oggetto di pro- lungata e perdurante discussione transattiva (v. anche oltre), mentre appare sostanzialmente non controverso il solo dovuto importo di minori euro 2.148.918,84, non effettivamente impugnato da parte dell'odierno opponente che, infatti, riproduce anzi, invero ripetu- tamente, il testuale contenuto delle predette note commissariali del 14/10/22-15/3/23, di fatto così accreditandone, o non specifi- camente contestandone, il valore debitorio : infatti, come si è visto, esso opponente riconosce che A tale cifra [di euro 2.148.918,84] ammonta l'importo complessivo del debito del Parte_1
omprensivo di ogni accessorio;
[...]
-tale prima conclusione, sostanzialmente pacifica in parte qua, im- pone all'evidenza la revoca del decreto ingiuntivo di euro
21.937.370,00 e la condanna di a pagare a controparte Pt_1
siffatta somma di euro 2.148.918,84, oltre interessi legali dalla pre- sente pronuncia sul capitale;
-quanto poi al differenziale e ben maggiore importo monitorio ori- ginariamente azionato da parte opposta, occorre osservare che sono pacificamente allegate in atti le richiamate vicende per cui il grup- po di supporto tecnico -data la pendenza di altri 12 giudizi espro- priativi e dato il suo sostanziale discioglimento organico, non at- tualmente ricostituito, a causa di sopravvenuti decessi e dimissioni dei relativi membri- non ha ancora concluso il suo complesso lavo- ro di determinazione delle plurime ed articolate partite di eventuale dare/avere reciproco. Rispetto a ciò, in primo luogo, trattandosi pe- raltro di vicenda anche ripetutamente segnalata da , non Pt_1
appare invero porsi, dalla piana lettura degli atti, una questione di
(non denunciato ed) ipotetico inadempimento organizzativo, a monte, di parte opposta, rappresentando piuttosto tale situazione - nella prospettiva di ambedue le parti- un complesso di eventi og- gettivamente impeditivo del conseguimento dell'auspicato accordo tombale. Sicchè, in sostanza, come appunto altresì emerge dai ri- prodotti scritti finali di parte, i soggetti di causa abbandonano allo stato tale residua e più ampia questione creditoria/debitoria, riser- vandone cioè gli esiti alle proposte transattive finali che possono conseguire, si ripete, solo ad un materiale e complesso lavoro di calcolo giuridico/economico avente ad oggetto tutte le poste ancora effettivamente o ipoteticamente pendenti;
con la conseguenza, sul punto, che tale cennato abbandono giudiziale (istituto giurispru- denziale in tale guisa riscontrato anche in sede di legittimità) possa in sostanza equipararsi ad una reciproca ed attuale rinuncia agli atti del procedimento introdotto a sua volta, originariamente, per più elevati importi poi in parte qua non completamente coltivati o, per le ragioni già illustrate, non più al momento richiesti (arg. ad es., sul piano delle tecniche descrittive utilizzate e sia pure per casi processuali diversi, da Cass. 10767/22 in cui si fa ripetuto riferi- mento all'abbandono, o meno, di richieste istruttorie;
da Cass.
34346/24 in cui si fa indifferenziato richiamo al venir meno dell'interesse a coltivare la domanda precedentemente proposta e alla sua presunta rinuncia;
da Cass. 16840/13 in cui si fa ancora parimenti riferimento all'abbandono della causa, ecc. : tutti eventi, questi ed altri, nei quali cioè vi è un uso indifferenziato, e perciò quoad effectum equivalente, tra siffatte ripetute nozioni di abban- dono giudiziale, di non coltivazione della domanda o di rinuncia al- la stessa);
-altrettanto è a dirsi, anzi ancor più esplicitamente, in ordine alla dismissione o abbandono di della proposta domanda ri- Pt_1
convenzionale, non più coltivata e per la quale infatti esso oppo- nente dichiara esplicitamente di rinunciare (agli atti del giudizio, come sopra).
Sicchè, in definitiva, in base ai riferiti principii, e previa revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, deve essere condan- Pt_1
nato a pagare a [...] opposta euro 2.148.918,84, oltre accessori, mentre le restanti domande -e porzioni di domande- devono tutte comunque intendersi come abbandonate o non coltivate e cioè pra- ticamente o formalmente rinunciate (agli atti e non nell'azione), per le varie consimili ragioni fino ad ora illustrate.
In tali sensi, dunque, va conchiusa la controversia in rassegna.
Quanto alle spese di lite, infine, essendo tutt'ora in atto la persegui- ta via transattiva -in ordine alle indicate poste residue-, appare allo- ra complessivamente equo compensare tra le parti, interamente, sif- fatti sostenuti esborsi e compensi.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione moni- toria e sulla riconvenzionale proposte dal con Parte_1
citazione notificata il 24.1.2014, così provvede :
a)previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 5879/2013 di eu- ro 21.937.370,00, così poi rettificato, condanna il Parte_1
a pagare alla
[...] [...]
Controparte_8
delle opere di cui al Titolo VIII della Legge n. 219/1981 la somma di euro 2.148.918,84 oltre interessi legali sul capitale dalla presente pronuncia;
b)nel resto, dichiara le residue domande abbandonate (rinunciate agli atti) come in parte motiva;
c)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in data 6/7/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio